Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/05/2025, n. 1114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1114 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott.ssa Filomena Naldi, a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sostitutiva della udienza del 5.2.25 , letti gli atti di causa e le note scritte depositate delle parti, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 168\2020 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Rosa Sposito e Parte_1
Giuseppe Bove
E
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentato e difeso dall'Avv.to Ida Rampino
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.01.2020 il ricorrente indicato in epigrafe ha dedotto: di essere stato dipendente dell'azienda “Coop. Tempi Nuovi”, successivamente della soc. coop. ” e, da ultimo, della cooperativa “La Controparte_2
Primavera III”, con mansioni di giardiniere specializzato tagliatore;
di svolgere,
1
che, a causa di dette mansioni e dell'utilizzo di specifiche attrezzature (motosega, falcetta e tagliaerba a zaino), è stato sottoposto per oltre un trentennio alle vibrazioni meccaniche, a sollecitazioni e rumorosità con conseguente stress alla colonna vertebrale nonché all'apparato uditivo;
di essere affetto da “paraparesi spastica da compressione midollare nel tratto C3-C4 con protusioni discali multiple nel tratto cervicale e lombosacreale con deambulazione possibile solamente con appoggio bilaterale per brevissimi tratti”, nonché da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale di grado medio-grave”; di aver, pertanto, avanzato domanda amministrativa in data 23.10.2016 per il riconoscimento di malattia professionale;
di aver ottenuto - limitatamente alla ipoacusia neurosensoriale - il riconoscimento della malattia professionale dall' , che, con provvedimento del 28.04.2017, accertava un danno biologico CP_1 nella misura del 10%, con riconoscimento del conseguente indennizzo;
che proponeva opposizione, senza esito positivo;
che va riconosciuta la sussistenza e l'eziologia professionale di entrambe le patologie denunciate., nella misura indicata dalla CTP (70/80%). Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: “accogliere la presente domanda e, per l'effetto, accertata la denunziata tecnopatia, dichiarare che il ricorrente, a causa della lavorazione prestata, ha contratto la malattia professionale indicata in premessa e che per tale infermità attualmente presenta un'inabilità permanente e complessiva del 70/80%; per l'effetto, dichiarare l' tenuta al pagamento, in favore del ricorrente, del relativo indennizzo in danno biologico CP_1
e/o della relativa rendita annuale, il tutto secondo le tabelle di cui al DM 12.07.2000 nella indicata misura o di quella che risulterà dall'espletanda CTU ed applicarsi gli interessi commerciali ex art.1284 comma 4 codice civile così come modificato dall'art.17 D.L. 132/2014 convertito con Legge 2772012 attuativi delle Direttive 2000/35/CE e 2011/7/UE per le causali indicate con decorrenza dalla domanda o da quella diversa di Giustizia;
in subordine, in ipotesi di riconoscimento di un grado di inabilità inferiore al 16%, condannare l' al CP_1 risarcimento del danno biologico a mezzo della liquidazione della prestazione in capitale, nella misura ritenuta dalla CTU, con decorrenza dalla domanda o da quella diversa di giustizia, oltre interessi;
condannare l' al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con CP_1 attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari”. L' si costituiva in giudizio e, resistendo al ricorso, eccepiva in via preliminare CP_1 la nullità dello stesso in relazione all'art.414 n.
3. e 4, nonché la prescrizione di cui agli artt. 111 e 112 DPR 1124/1956; nel merito rilevava l'infondatezza della domanda, spese vinte. Nel corso del procedimento veniva conferito l'incarico peritale al CTU dott. Per_1
.
[...]
Disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dl 5.2.2025, la sola parte ricorrente depositava note scritte, consultabili nel fascicolo
2 telematico. All'esito della trattazione scritta, visti gli atti, lette le note di trattazione e ritenuta la causa matura per la decisione, la scrivente provvede alla definizione del giudizio mediante sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare non può essere accolta l'eccezione di nullità del ricorso, atteso che il petitum e la causa petendi appaiono sufficientemente specificati nell'atto introduttivo. Quanto poi alla eccepita prescrizione, deve rilevarsi che l'art. 112 del T.U. n. 1124/65 dispone che: “l'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale”. Rispetto alle malattie professionali, detto termine decorre dal momento in cui uno o più fatti concorrenti forniscano certezza dell'esistenza dello stato morboso o della sua conoscibilità da parte dell'assicurato, in relazione anche alla sua eziologia professionale e al raggiungimento della misura minima indennizzabile (cfr. Cass. 8.5.2007, n. 10441). Tuttavia, la conoscenza del danno e della sua probabile eziologia professionale non può essere ancorata al dato meramente soggettivo del richiedente la prestazione, ma deve essere valutata sempre tenuto conto della concreta possibilità per l'assicurato di conoscere la derivazione professionale della malattia, sulla base delle leggi scientifiche e di dati statistici e probabilistici vigenti all'epoca di insorgenza della stessa (cfr. Cass., 16573/2004; Cass., 23110/2004; Cass., 2285/2013). D'altro canto la norma parla di “conoscibilità” dell'eziologia professionale da parte dell'assicurato e non di “conoscenza”. Ancorare il dies a quo di decorrenza della prescrizione all'effettiva conoscenza soggettiva del richiedente, rischierebbe di abrogare implicitamente la norma anzidetta, essendo impossibile stabilire l'esatto momento della conoscenza in un momento antecedente rispetto a quello dichiarato dalla parte. Nel caso in esame nella certificazione medica di malattia professionale del 18.1.2017 (cfr. doc. produzione parte ricorrente ) viene riportata una “…paraparesi spastica…” e una “ipoacusia neurosensoriale; da tale data, pertanto, si deve ritenere che il ricorrente avesse avuto la conoscenza sia della malattia, che la conoscenza della sua eziologia professionale. Da tale data, dunque, deve farsi decorrere la prescrizione sopra indicata.
Ebbene alla data del deposito del presente ricorso giudiziario, avvenuto il 14.1.2020 , non risultava decorso il termine di prescrizione suvvisto., anche tenuto conto che il decorso del detto termine è stato interrotto dalla presentazione della domanda amministrativa in data 20.1.2017(v.si in atti, ricevuta di “invio CP_1
3 modello 1p”) ed è poi rimasto sospeso sino alla definizione del relativo procedimento amministrativo(ricordandosi sul punto che d.P.R. n. 1124 del 1965) delle azioni per conseguire le prestazioni dall' può essere CP_1 interrotta, secondo le norme del codice civile, anche con atti stragiudiziali, nè l'efficacia sospensiva della prescrizione, prevista dall'art. 111, secondo comma, dello stesso d.P.R., esclude l'efficacia interruttiva, che permane fino alla definizione del procedimento amministrativo di liquidazione".(CASS. SU n.783/1999). Venendo ora al merito, il ricorso appare solo parzialmente fondato e, in quanto tale, va accolto per quanto di ragione, nei limiti di seguito esposti. La sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 10 febbraio 1988 ha introdotto il cd. sistema misto di tutela delle malattie professionali, che distingue le malattie professionali previste in una lista, cd. malattie tabellate, dalle malattie non incluse nella tabella. Per le prime, provocate da lavorazioni tabellate e denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità vige il principio della presunzione legale dell'origine. Per le malattie tabellate, ma denunciate oltre i termini massimi di indennizzabilità, se il lavoratore dimostra che la malattia si è manifestata entro i termini suddetti, fruisce della presunzione legale, altrimenti ha l'onere di dimostrare la natura professionale della malattia. Per le malattie non tabellate, invece, il lavoratore ha sempre l'onere di provarne l'origine professionale. Ne consegue che costituisce oggetto di prova non solo l'esistenza della malattia, ma anche le caratteristiche morbigene della lavorazione e il rapporto causale tra la stessa e il lavoro concretamente svolto, tenuto conto dell'entità e dell'esposizione ai fattori di rischio. Nel caso di specie, il ricorrente ha versato agli atti il provvedimento datato 19.04.2017, con cui l' respingeva la domanda di malattia professionale n. CP_1
513277039 del 20.01.2017 con la seguente motivazione “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale consentono di escludere l'esistenza di nesso causale tra il rischio lavorativo cui è stato sottoposto e la malattia denunciata”, nonché il provvedimento datato 28.04.2017 con cui l' accoglieva la domanda di malattia professionale CP_1
n. 513277038 del 20.01.2017 avendo accertato la seguente menomazione “deficit prevalentemente neurosensoriale bilaterale sui toni medio-alti da ipoacusia da rumore di modesta entità; grado accertato 10%”. Nel caso che ci occupa, il ricorrente ritiene che entrambe le patologie indicate in ricorso siano derivate dall'attività di “giardiniere specializzato tagliatore” svolta in ambienti caratterizzati da forti vibrazioni, sollecitazioni e rumorosità per l'utilizzo di attrezzature a motore , e che il riconoscimento formulato dall' sia “nettamente CP_1 inferiore” alla gravità delle patologie sofferte dal ricorrente. Orbene, in merito alla lamentata “Paraparesi spastica da compressione midollare
4 nel tratto C3-C4”, al fine di accertare la natura professionale della malattia, tenendo conto delle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa descritte in ricorso, il Tribunale ha disposto la consulenza tecnica. Dall'elaborato peritale emerge che il rapporto causale tra l'attività lavorativa e la malattia denunciata è stato valutato dal CTU applicando i criteri classici utilizzati in medicina legale, quali i criteri cronologico, topografico, di continuità fenomenica, di idoneità che si articola in efficienza, proporzionalità e compatibilità, nonché il criterio di esclusione. A seguito dell'esperita consulenza tecnica, è stata riscontrata quale patologia una
“Paraparesi di grado lieve in paziente 67enne, obeso e poliartrosico, con esiti di plurimi interventi chirurgici al rachide cervicale per grave spondilo-disco-artrosi e stenosi del canale vertebrale”. Il consulente, dopo aver precisato che trattasi di malattia non tabellata, ha accertato l'insussistenza di un nesso eziologico tra la predetta patologia e l'esposizione alle vibrazioni dell'intero corpo connesso all'attività professionale svolta, asserendo che
“le patologie a carico del rachide cervicale non rientrano tra quelle dovute a sovraccarico biomeccanico. Infatti, mentre appare piuttosto documentata la vertebro-lesività delle vibrazioni al corpo intero (WBV) (cui sono sottoposti gli autisti di veicoli fuoristrada, macchine agricole, macchine movimentazione terra, gli addetti in modo non occasionale alla movimentazione manuale di carichi) non è dimostrata la lesività sul rachide cervicale di vibrazioni settoriali. Si aggiunga poi che una valutazione oggettiva (“scientifica”) dell'esposizione al rischio era possibile se fosse stato allegato e, quindi, consultabile il DVR (documento di valutazione del rischio). Si aggiunga infine che il signor è affetto da una importante forma di spondilo-artrosi interessante tutto il Pt_1 rachide, anche lombare;
tale ulteriore elemento depone per la eziologia degenerativa della spondilo- disco-artrosi. Tenuto conto degli elementi di cui sopra, pertanto, non è possibile accreditare la eziologia professionale della malattia a carico del rachide cervicale.” Ne discende che di tale patologia deve negarsi la natura professionale, non sussistendo il necessario nesso causale. Quanto alla patologia “ipoacusia neuro-sensoriale bilaterale”, occorre precisare che l' resistente ha già (pacificamente) riconosciuto che tale patologia è di CP_1 carattere professionale, con accertamento di una menomazione dell'integrità psico- fisica nella misura del 10%. Dunque, la sussistenza del nesso di causalità tra tale patologia sofferta dall'istante e l'attività lavorativa svolta è già stata riconosciuta dall' , e non è in discussione CP_1 in questa sede, residuando la sola questione relativa all'esatta quantificazione della misura della conseguente menomazione dell'integrità psicofisica. Ebbene il C.T.U ha ritenuto che il ricorrente è affetto da “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale”, precisando che “per la valutazione del danno, occorre fare riferimento alla fattispecie di cui al codice n. 332 (“Deficit uditivo bilaterale parziale”) che rimanda, per la
5 valutazione, all'allegato 1. Tale allegato riporta la Tabella elaborata da nella quale sono Pt_2 prese in considerazione cinque frequenze: 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz;
la tabella assegna un valore ponderato per ogni singola frequenza;
ne consegue che ognuna di queste ha un diverso peso nella produzione del danno uditivo. In tutti i casi di perdita uditiva bilaterale, la percentuale di danno biologico si ricava calcolando la perdita di funzionalità uditiva per ciascun orecchio ed applicando la seguente formula: danno= 4 x orecchio migliore + orecchio peggiore/5 x 0,5. Nel caso di specie, sulla scorta dell'esame audiometrico richiesto in sede di operazioni peritali ed effettuato presso la UOSD di Audiologia del P.O. “Apicella”, considerate le perdite in Db alle frequenze richieste, il danno biologico, applicando la formula di cui sopra, prevista dalla normativa, deve essere valutato nella misura del 21% (ventunopercento)”. Quanto alla decorrenza, il consulente rileva che “rilevata l'assenza, in atti, di idonea documentazione specialistica tra la valutazione dell del 01/2017 e quella attuale CP_1
(06/2023), con criterio clinico-probabilistico si ritiene di retrodatare la decorrenza di tale nuova percentuale al 01.01.2023”. Dunque, conclusivamente, il danno biologico residuato in capo al ricorrente in conseguenza della suddetta malattia professionale è stato quantificato dal CTU in misura del 10% a far data dalla denuncia all' (20.01.2017),- così come già CP_1 riconosciuto dall' in sede amministrativa-, e nella misura del 21% CP_1
(ventuno%), con decorrenza 01.01.2023 (cfr. CTU in atti). Con le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 5.2.25 parte ricorrente si è limitata ad una generica contestazione della consulenza tecnica in merito al mancato riconoscimento del nesso eziologico professionale con la patologia della paraparesi di grado lieve, chiedendo altresì decidersi la causa con condanna dell'ente convenuto alla liquidazione dell'indennizzo relativo alla riconosciuta tecnopatia di ipoacusia neurosensoriale bilaterale. Ebbene, deve rilevarsi che nella puntuale perizia svolta dal consulente tecnico, dott.
, si valutano adeguatamente le patologie di cui è affetto il ricorrente. Per_1
Dalla lettura dell'elaborato peritale si evince che il consulente medico ha formulato le proprie conclusioni medico-legali con motivazione logica ed articolata, sulla base dell'esame analitico della documentazione versata in atti dalla parte, nonché dando atto dell'effettuazione di un accurato esame obiettivo del periziato. Gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, in quanto adeguatamente motivate, logicamente articolate ed immuni da profili di censurabilità, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. In conclusione, per ciò che concerne la patologia “ Paraparesi spastica da
6 compressione midollare nel tratto C3-C4”, per quanto già detto, il ricorso risulta infondato alla luce delle condivisibili argomentazioni del CTU. Di contro, per ciò che concerne la “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale “ il danno biologico residuato al ricorrente in esito alla detta malattia professionale va valutato nella misura del 10% a far data dalla denuncia all' (20.01.2017) e nella misura CP_1 del 21% (ventuno%), con decorrenza 01.01.2023. Ai sensi dell'art. 13 del dlgs 38/2000 “…le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16% è erogato in capitale, dal 16% è erogato in rendita, nella misura indicata dall'apposita “tabella indennizzo danno biologico”. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica…” Pertanto, per tutte le ragioni sopra esposte, alla luce delle condivisibili conclusioni cui è pervenuto il CTU, l' deve essere condannato a corrispondere in favore CP_1 della parte ricorrente la rendita ex d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000 (al netto di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo) nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico permanente del 21% (derivante dalla patologia professionale “Ipoacusia neurosensoriale bilaterale..”), a decorrere dal 1.1.2023-, oltre interessi al saggio legale dalla maturazione del diritto al saldo. Per il periodo precedente al 1.1.2023 la domanda deve, invece, essere respinta in quanto la valutazione dell'inabilità permanente determinata dalla malattia professionale in parola, operata dall' (10%), risulta corretta. CP_1
Le spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento (riferito ad una sola delle patologie prospettate dal ricorrente e con accertamento della decorrenza della maggiore percentuale di inabilità da data successiva alla domanda amministrativa) vanno interamente compensate tra le parti. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento della CP_1 rendita di cui all'art. 13 d.lgs. 38\00 e d.m. 12 luglio 2000 (al netto di quanto già corrisposto a titolo di indennizzo) nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 21%, con decorrenza dalla data del 1.1.2023, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
- rigetta nel resto il ricorso;
7 - compensa interamente le spese di lite;
- pone le spese di Ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1
Si comunichi Nola, 22.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Filomena Naldi
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