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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 28/12/2025, n. 1409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1409 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2182/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA IRELLI, domicilio eletto presso in S. P.IVA_1
NICOLO' A OR ER alla VIA BINDI N. 18 – pec Ema_1 [...]
Email_2
opponente contro
, in persona dele legale rappresentate pro tempore, P. IVA Controparte_1
rappresentata e difesa da Avv. MARIANNA SCLOCCO, domicilio eletto presso P.IVA_2
lo studio di questi in alla VIA FALCONE E BORSELLINO, 18 – PEC Pt_1
Email_3
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare illegittimo e nullo il decreto ingiuntivo n. 502/2024 del
6/5/24 del Tribunale di Pescara emesso contro la e, per effetto, revocarlo;
Parte_1
accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore è Controparte_2 debitrice della della somma di € 3.850,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 Parte_1
pagina 1 di 5 e della ulteriore somma che sarà determinata nel corso del giudizio sulle somme fatturate agli atleti e collaboratori durante i campionati EMACS 2023 per come sopra esposto e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento sia della somma di 3.850,00, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dal dì del dovuto al saldo che della somma che risulterà nel corso del giudizio per come sopra richiesto e motivato sempre oltre interessi moratori ex art. 231/02 dal dì del dovuto al saldo;
accertare e condannare la al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio, con dichiarazione di distrazione a favore del sottoscritto procuratore;
rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parte opposta - accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo;
quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da controparte, se ne ribadisce l'infondatezza; condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da per ottenere la revoca del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 502/2024 emesso dal Tribunale di Pescara in favore di per euro Controparte_2
26.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 e spese di procedura monitoria.
Il credito intimato in D.I. si fondava su un credito derivante dal mancato pagamento del saldo della fattura n. 151H/2023 del 17/10/2023 di complessivi € 38.500,00, di cui € 12.000,00 già versati in acconto a mezzo bonifico bancario.
I motivi avanzati con la spiegata opposizione involgevano sia una questione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della “negoziazione assistita”, tenuto conto del valore della domanda creditoria;
nel merito era contestato il quatum debeatur poiché il creditore aveva disatteso gli accordi presi circa una riduzione del 10% sull'importo fatturato a titolo di contributo e/o sponsorizzazione della manifestazione. In tal senso sosteneva la difesa opponente che il creditore agendo in monitorio per la somma ingiunta ha violato l'accordo tra le parti realizzando un'azione giudiziale assolutamente ingiusta ed illegittima perché non in linea agli accordi conclusi tra le parti.
pagina 2 di 5 In questo giudizio di merito si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, domandava la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione al D.I. opposto.
Peraltro, la difesa opposta era anche a chiedere la condanna della parte opposta ex art. 96 cpc.
Le difese erano a depositare le memorie ex art. 171 ter cpc e successivamente all'udienza di prima comparizione il G.I. era a concedere la provvisoria esecutore e rigettare le istanze istruttorie in quanto i capitoli articolati dalle difese erano tutti afferenti a circostanze non demandabili a prova per testi;
concedeva i termini ex art. 189 cpc essendo la causa matura per la decisone e alla successiva udienza, era a trattenere la causa a decisone.
Riguardo alle questione preliminare sollevata dal difesa opposta la stesse appare infondata in diritto poiché non sussiste l'invocato obbligo prodromico della “negoziazione assistita” laddove sia intenda azionare il procedimento monitorio: l'esclusione dell'obbligo di negoziazione assistita opera in modo assoluto e non condizionato in quanto nei procedimenti per ingiunzione la negoziazione assistita non è obbligatoria né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del d.l. n.
132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014.
Riguardo al merito e cioè sulla eccezione in riconvenzionale avanzata dalla difesa opponente di una pattuizione raggiunta tra la parti per una decurtazione sul prezzo pari al 10%, viene accertato come questa risulta infondata.
Sulla esistenza del credito veniva portata in giudizio la scrittura privata che riporta timbro e firma di entrambe le parti e datata 8.9.1923, questo documento costituisce la prova scritta della pattuizione tra le parti alla prestazione di cui la presente lite;
l'accordo richiamato dalla difesa opposta, viene a perfezionarsi attraverso la proposta della parte opposta e l'accettazione della stessa da parte opponente nei termini ivi specificati. Nel regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (art. 1326, primo comma, cod. civ.) e quella della ricezione (art. 1335 cod. civ.)
e si legge in calce alla richiamata scrittura la chiara sottoscrivono della parte opponente per accettazione con apposizione del timbro e firma. Il momento conclusivo del vincolo contrattuale
è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Va evidenziato e ribadito che nel caso di cui ci occupa il contenuto dell'accordo non può che essere quello riportato dalla offerta e negli puntuali pagina 3 di 5 termini in cui veniva accettata. Rileva in tal senso come alcun accenno si trova in detta pattuizione alla decurtazione del 10% richiamata dalla difesa opponente posta quale motivo fondante alla spiegata opposizione.
Va evidenziato che in mancanza di alcuna specificazione supportata da prova di prova scritta alla tesi sostenuta dalla difesa opponente non potrebbe comunque essere raggiunta alcuna altra prova del contenuto del contratto diverso da quello della scrittura de qua neppure con ausilio di prova orale in quanto inammissibile accertare tale circostanza che involge il contenuto di un contratto per testi.
In definitiva gli accordi tra le parti qui in lite, non portano a ravvisare il patto tra loro di una decurtazione sul prezzo convenuto, in assenza di valida prova la relativa eccezione deve essere rigettata.
Infine, nel corso del presente giudizio veniva accertata anche la condotta perpetuata dal debitore che era a pagare un acconto a fronte della la fattura portata nel procedimento monitorio e senza sollevare eccezioni.
Riguardo alla domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta non può trovare accoglimento in quanto non risulta dimostrato che la parte opponente abbia agito con mala fede o colpa grave, e comunque tale domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur (Cass. n. 9080/2013).
Pur ravvisando una infondatezza della ulteriore domanda della parte opposta riguardo alla domanda di condanna per lite temeraria, deve evidenziarsi che il rigetto di detta domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 (Cassazione
Ordinanza n. 17897/22).
L'opposizione va dunque rigettata e le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto delle semplici questioni trattate e della effettiva attività processuale svolta nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sul giudizio proposto così decide: accerta l'inadempimento della parte opponente rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
per l'effetto condanna la parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio pagina 4 di 5 sostenute dalla parte opposta che liquida in euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap.
Così deciso, 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anastasio Morelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2182/2024 promossa da:
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA Parte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SIMONA IRELLI, domicilio eletto presso in S. P.IVA_1
NICOLO' A OR ER alla VIA BINDI N. 18 – pec Ema_1 [...]
Email_2
opponente contro
, in persona dele legale rappresentate pro tempore, P. IVA Controparte_1
rappresentata e difesa da Avv. MARIANNA SCLOCCO, domicilio eletto presso P.IVA_2
lo studio di questi in alla VIA FALCONE E BORSELLINO, 18 – PEC Pt_1
Email_3
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come qui di seguito esposto.
Parte opponente - accertare e dichiarare illegittimo e nullo il decreto ingiuntivo n. 502/2024 del
6/5/24 del Tribunale di Pescara emesso contro la e, per effetto, revocarlo;
Parte_1
accertare e dichiarare che la in persona del legale rappresentante pro tempore è Controparte_2 debitrice della della somma di € 3.850,00 oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 Parte_1
pagina 1 di 5 e della ulteriore somma che sarà determinata nel corso del giudizio sulle somme fatturate agli atleti e collaboratori durante i campionati EMACS 2023 per come sopra esposto e per l'effetto, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore, al pagamento sia della somma di 3.850,00, oltre interessi moratori ex art. 231/02 dal dì del dovuto al saldo che della somma che risulterà nel corso del giudizio per come sopra richiesto e motivato sempre oltre interessi moratori ex art. 231/02 dal dì del dovuto al saldo;
accertare e condannare la al pagamento delle spese di Controparte_1
giudizio, con dichiarazione di distrazione a favore del sottoscritto procuratore;
rigettare la richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Parte opposta - accertare e dichiarare la totale infondatezza in fatto e in diritto dell'odierna opposizione e, per l'effetto, rigettarla;
accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo;
quanto alla domanda riconvenzionale avanzata da controparte, se ne ribadisce l'infondatezza; condannare parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre rimborso forfettario delle spese generali e oneri come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il presente giudizio era azionato da per ottenere la revoca del Decreto Parte_1
Ingiuntivo n. 502/2024 emesso dal Tribunale di Pescara in favore di per euro Controparte_2
26.500,00, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 e spese di procedura monitoria.
Il credito intimato in D.I. si fondava su un credito derivante dal mancato pagamento del saldo della fattura n. 151H/2023 del 17/10/2023 di complessivi € 38.500,00, di cui € 12.000,00 già versati in acconto a mezzo bonifico bancario.
I motivi avanzati con la spiegata opposizione involgevano sia una questione preliminare di improcedibilità per mancato esperimento della “negoziazione assistita”, tenuto conto del valore della domanda creditoria;
nel merito era contestato il quatum debeatur poiché il creditore aveva disatteso gli accordi presi circa una riduzione del 10% sull'importo fatturato a titolo di contributo e/o sponsorizzazione della manifestazione. In tal senso sosteneva la difesa opponente che il creditore agendo in monitorio per la somma ingiunta ha violato l'accordo tra le parti realizzando un'azione giudiziale assolutamente ingiusta ed illegittima perché non in linea agli accordi conclusi tra le parti.
pagina 2 di 5 In questo giudizio di merito si costituiva la parte opposta, la quale chiedeva il rigetto della spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, domandava la conferma del decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecuzione al D.I. opposto.
Peraltro, la difesa opposta era anche a chiedere la condanna della parte opposta ex art. 96 cpc.
Le difese erano a depositare le memorie ex art. 171 ter cpc e successivamente all'udienza di prima comparizione il G.I. era a concedere la provvisoria esecutore e rigettare le istanze istruttorie in quanto i capitoli articolati dalle difese erano tutti afferenti a circostanze non demandabili a prova per testi;
concedeva i termini ex art. 189 cpc essendo la causa matura per la decisone e alla successiva udienza, era a trattenere la causa a decisone.
Riguardo alle questione preliminare sollevata dal difesa opposta la stesse appare infondata in diritto poiché non sussiste l'invocato obbligo prodromico della “negoziazione assistita” laddove sia intenda azionare il procedimento monitorio: l'esclusione dell'obbligo di negoziazione assistita opera in modo assoluto e non condizionato in quanto nei procedimenti per ingiunzione la negoziazione assistita non è obbligatoria né nella fase monitoria né nel successivo, eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a) del d.l. n.
132 del 2014, convertito nella legge n. 162 del 2014.
Riguardo al merito e cioè sulla eccezione in riconvenzionale avanzata dalla difesa opponente di una pattuizione raggiunta tra la parti per una decurtazione sul prezzo pari al 10%, viene accertato come questa risulta infondata.
Sulla esistenza del credito veniva portata in giudizio la scrittura privata che riporta timbro e firma di entrambe le parti e datata 8.9.1923, questo documento costituisce la prova scritta della pattuizione tra le parti alla prestazione di cui la presente lite;
l'accordo richiamato dalla difesa opposta, viene a perfezionarsi attraverso la proposta della parte opposta e l'accettazione della stessa da parte opponente nei termini ivi specificati. Nel regime di conclusione del contratto mediante scambio inter absentes di proposta ed accettazione si articola in due varianti, quella della conoscenza (art. 1326, primo comma, cod. civ.) e quella della ricezione (art. 1335 cod. civ.)
e si legge in calce alla richiamata scrittura la chiara sottoscrivono della parte opponente per accettazione con apposizione del timbro e firma. Il momento conclusivo del vincolo contrattuale
è quello (ex art. 1326, primo comma) in cui colui che ha fatto la proposta (committente) ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Va evidenziato e ribadito che nel caso di cui ci occupa il contenuto dell'accordo non può che essere quello riportato dalla offerta e negli puntuali pagina 3 di 5 termini in cui veniva accettata. Rileva in tal senso come alcun accenno si trova in detta pattuizione alla decurtazione del 10% richiamata dalla difesa opponente posta quale motivo fondante alla spiegata opposizione.
Va evidenziato che in mancanza di alcuna specificazione supportata da prova di prova scritta alla tesi sostenuta dalla difesa opponente non potrebbe comunque essere raggiunta alcuna altra prova del contenuto del contratto diverso da quello della scrittura de qua neppure con ausilio di prova orale in quanto inammissibile accertare tale circostanza che involge il contenuto di un contratto per testi.
In definitiva gli accordi tra le parti qui in lite, non portano a ravvisare il patto tra loro di una decurtazione sul prezzo convenuto, in assenza di valida prova la relativa eccezione deve essere rigettata.
Infine, nel corso del presente giudizio veniva accertata anche la condotta perpetuata dal debitore che era a pagare un acconto a fronte della la fattura portata nel procedimento monitorio e senza sollevare eccezioni.
Riguardo alla domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta non può trovare accoglimento in quanto non risulta dimostrato che la parte opponente abbia agito con mala fede o colpa grave, e comunque tale domanda richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante sia dell'an sia del quantum debeatur (Cass. n. 9080/2013).
Pur ravvisando una infondatezza della ulteriore domanda della parte opposta riguardo alla domanda di condanna per lite temeraria, deve evidenziarsi che il rigetto di detta domanda, meramente accessoria, ex art. 96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 (Cassazione
Ordinanza n. 17897/22).
L'opposizione va dunque rigettata e le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto delle semplici questioni trattate e della effettiva attività processuale svolta nella liquidazione sulle spese trova giustificazione la riduzione sui compensi di avvocato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara definitivamente pronunciando sul giudizio proposto così decide: accerta l'inadempimento della parte opponente rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo;
per l'effetto condanna la parte opponente alla rifusione delle spese del giudizio pagina 4 di 5 sostenute dalla parte opposta che liquida in euro 2.906,00 per compensi di avvocato, oltre RSG, iva e cap.
Così deciso, 28 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Anastasio Morelli
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