Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5309 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 7480/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente depositate dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 7480/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to lo studio Parte_1 C.F._1
dell'Avv. IACCARINO FRANCESCO (c.f.: dal quale è rappresen- C.F._2
tato e difeso in virtù di procura in atti.
- Attore
E
(c.f.: ), res.te in Acerra (NA) - Via Controparte_1 C.F._3
Giuseppe Valletta n. 19.
- Convenuto contumace
E
C.F. in persona del legale rapp.te Controparte_2 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Umberto I 154, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Maria C.F. , che la rappresenta e C.F._4
difende giusta procura in atti.
- Convenuta
OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
1
Con atto di citazione notificato in data 25 marzo-7 aprile 2022, il sig. Parte_1
ha chiesto il ristoro dei danni materiali subiti dal proprio motoveicolo
[...]
Honda SH 300 tg. EM95172, asseritamente cagionati dal Sig. , in Controparte_1
qualità di proprietario del veicolo Fiat Doblò tg. ET556SY, citando altresì in giudizio la quale impresa che garantiva il predetto autoveicolo per la Controparte_3
r.c.a..
L'attore ha riferito che il sinistro sarebbe avvenuto in Napoli alla Via Giacomo
Leopardi in data 12/11/2021 alle ore 11.28 circa, allorquando il veicolo Fiat Doblò, che marciava in direzione Via Cintia, nel tentativo di effettuare un sorpasso, mal calcolava lo spazio a sua disposizione ed investiva il motoveicolo SH 300 fermo in sosta sulla destra, colpendo con la sua fiancata posteriore destra, la parte ante- riore sinistra del veicolo istante, facendolo rovinare a terra sulla destra e provo- cando i danni descritti in citazione.
L'attore ha ritenuto sussistente la colpa esclusiva del conducente dell'autovettura investitrice, sottolineando l'imprudenza del comportamento e la violazione delle norme sulla circolazione stradale, più precisamente la violazione degli art. 140 n. 1 e 154 n. 1 C.d.S..
Pertanto, ha chiesto il ristoro dei danni, quantificati in euro 3.726,11 in base al preventivo ed alle foto depositate in atti, oltre al risarcimento del danno morale e del danno punitivo.
Inoltre, ha rilevato di aver inviato alla controparte invito alla stipula di una con- venzione di negoziazione assistita, quale condizione di procedibilità dell'azione in giudizio, ex art 2-3-4-5- 8 della legge n. 162/2014, ed ai sensi dell'art. 144-145-148 del CdA (Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209), che però non andava a buon fine.
Costituitasi in giudizio, la ha impugnato le avverse pretese, Controparte_2
ed ha eccepito preliminarmente la nullità della citazione ex artt. 164 e 163 c.p.c., oltre all'improcedibilità ed improponibilità della domanda, ai sensi degli art. 145 e ss. del D. Lgs. 209/05, in quanto la richiesta di risarcimento non sarebbe stata re-
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datta nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Legislatore in materia.
La compagnia assicuratrice ha poi ritenuto non provati l'an ed il quantum, rile- vando che il presunto responsabile civile avrebbe escluso il coinvolgimento del mezzo di sua proprietà, Fiat Doblò tg. ET556SY nel sinistro, allegando alla propria missiva una dichiarazione testimoniale, che confermerebbe le circostanze narrate nella lettera di disconoscimento del sinistro.
La convenuta società ha poi evidenziato che l'istante è presente nella banca dati IVASS con 21 ricorrenze, ed il motoveicolo di sua proprietà con 7.
Inoltre, ha rilevato che la missiva del 09/01/2022, inviata all'indirizzo pec dell'attore, conteneva la puntuale elencazione dei suddetti motivi che avevano reso impossibile l'accoglimento della richiesta risarcitoria in fase stragiudiziale.
Per quanto concerne la richiesta di risarcimento del cosiddetto danno punitivo, la ha richiamato il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della CP_3
Suprema Corte circa i presupposti per ottenere il richiesto risarcimento del danno punitivo, che nel caso de quo ha ritenuto non sussistenti. Allo stesso modo, ha ritenuto non fondata la richiesta di risarcimento del danno morale.
Inoltre, ha rilevato che il consulente tecnico fiduciario della comparente com- pagnia, aveva stimato la somma necessaria per procedere alla riparazione dei danni patiti dall'istante in € 1.078,67 (cfr. doc. 5 della produzione di parte conve- nuta).
Ammessa ed espletata prova testimoniale, la causa è stata rinviata alla data del
26 maggio 2025 per la decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., disponendosi la sostituzione dell'udienza con il deposito di note di trattazione ex art.127 ter c.p.c..
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Va, in primo luogo, dichiarata la contumacia del responsabile civile,
[...]
, ritualmente citato in giudizio e non costituitosi. CP_1
Vanno, poi, rigettate le eccezioni preliminari sollevate da , sia in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione (atteso che dalla lettura di quest'ultimo si evincono in maniera sufficientemente determinata petitum e causa petendi) che alla presunta improcedibilità per carenze contenutistiche della messa in mora
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(circostanza smentita dalla missiva del 09 gennaio 2022 prodotta dalla compagnia in cui il diniego viene espressamente fondato sul disconoscimento del sinistro da parte del proprio assicurato e non già su dette carenze).
Venendo all'esame del merito della domanda, occorre interrogarsi sul soddi- sfacimento dell'onere probatorio gravante sull'attore, ciò alla luce della specifica e circostanziata contestazione del fatto storico proveniente dalla convenuta compa- gnia (cfr. comparsa di costituzione e lettera di disconoscimento del sinistro da parte dell'assicurato).
In ordine alla dinamica, in citazione si legge che “in data 12/11/2021 alle ore
11:28 circa, alla Via Giacomo Leopardi, Napoli, (NA), altezza civico n. 58, il moto- veicolo SH 300 targato EM95172, di proprietà dell'istante, mentre era parcheggia- to in sosta sul margine destro della careggiata, perpendicolarmente al marcia- piede, nell'apposito spazio adibito al parcheggio dei motoveicoli, con la parte anteriore rivolta in direzione civico 61/A, veniva scaraventato a terra dall'autoveicolo Fiat Doblò targato ET556SY…..che detto veicolo convenuto, percor- rendo la suddetta Via Giacomo Leopardi, direzione Via Cintia, nel tentativo di effet- tuare un sorpasso a destra del veicolo antistante, mal calcolava lo spazio a sua disposizione, e non si avvedeva del motoveicolo SH 300 targato EM95172, fermo in sosta sulla destra, investendo violentemente con la sua fiancata posteriore destra, la parte anteriore sinistra del veicolo istante, facendolo rovinare a terra sulla destra
e provocandone ingenti danni”.
Nella produzione di parte attrice si rinviene una lettera di messa in mora, inol- trata a mezzo pec in data 17 novembre 2021 (ovvero 5 giorni dopo il presunto sinistro), contenente una descrizione del sinistro analoga a quella fornita in cita- zione;
ivi si legge anche che “il sinistro è avvenuto alla presenza di testi che, ove mai necessario hanno dichiarato la propria disponibilità ad essere ascoltati dal
Giudice competente”.
La convenuta compagnia in data 2 dicembre 2021 ha sottoposto a perizia il motoveicolo dell'attore (cfr. perizia motociclo attore nella produzione della conve- nuta).
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In data 13 dicembre 2021 ha acquisito dall'assicurazione dichiarazione di di- sconoscimento del sinistro;
in particolare il IG ha inteso evidenziare che CP_1
i danni presenti sul lato destro della propria autovettura erano già presenti alla data dell'acquisto e ritiro della stessa presso la concessionaria, come da foto alle- gata;
ha, inoltre, indicato il nominativo di un teste (IGa ) che Testimone_1
viaggiava, nella data indicata da controparte, quale trasportata sull'autoveicolo; ha, infine, allegato dichiarazione a firma della stessa.
Parte attrice non ha depositato memoria ex art.183 6° comma 1° termine c.p.c. bensì unicamente memoria ex art.183 6° comma 2° termine c.p.c. con cui ha indi- cato il nominativo di un testimone (IG ). Testimone_2
In corso di causa sono stati escussi, in qualità di testimoni, il IG _2
(teste di parte attrice) e la IGa (teste di parte conve-
[...] Testimone_1
nuta).
Ciò premesso, ritiene questo Giudice che le dichiarazioni rese dall'unico teste di parte attrice, IG , siano inidonee a fornire una rassicurante Testimone_2
prova in ordine al verificarsi del sinistro secondo le modalità descritte in citazione;
ciò in ragione delle seguenti argomentazioni:
a) il teste ha riferito che il motoveicolo era parcheggiato a pettine all'interno delle strisce specificamente destinate al parcheggio dei motoveicoli con la parte anteriore in direzione della Cumana di Fuorigrotta, ovvero con la parte anteriore in direzione della carreggiata stradale (e non già del mar- ciapiede); in atto di citazione e nella lettera di messa in mora si legge che il motoveicolo era parcheggiato “con la parte anteriore rivolta in direzione del civico 61/A”, lasciando chiaramente intendere che il motociclo era par- cheggiato con la parte anteriore in direzione del marciapiede, ricostruzione opposta a quella fornita dal teste;
b) le dichiarazioni rese dal teste appaiono espressamente contrad- _2
dette dalle dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta Testimone_3
la quale ha espressamente escluso il coinvolgimento dell'autoveicolo del in sinistri stradale nella data indicata da controparte;
non sono CP_1
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emersi significativi e decisivi elementi a sostegno dell'inattendibilità e non credibilità del teste , mentre a diversa conclusione deve addivenirsi Tes_1
in ordine al teste per le ragioni di seguito segnalate;
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c) parte attrice ha irragionevolmente omesso di indicare, nella lettera di mes- sa in mora inoltrata alla compagnia assicurativa, il nominativo del testimo- ne, nominativo di cui il danneggiato era sicuramente a conoscenza per quanto riferito dal teste stesso;
l'omessa indicazione del nominativo del te- ste nelle lettere di costituzione in mora inoltrate alla compagnia di assicura- zione e nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado incide significati- vamente sulla valutazione di attendibilità di detto teste e conseguentemen- te della veridicità della dinamica del sinistro dallo stesso riferita, essendo inverosimile e contrario ad ogni regola di logica e buon senso che il dan- neggiato, pur avendo avuto la straordinaria e rara ventura di avere testi- moni oculari al proprio sinistro, abbia omesso di indicarne prontamente le generalità, anche al fine di favorire la definizione stragiudiziale della lite;
d) non può non darsi rilievo ai raccapriccianti dati sulla sinistrosità di parte attrice e del suo motociclo, come puntualmente ricostruiti dalla convenuta compagnia mediante produzione delle risultanze della Banca Dati Ivass, mai specificamente contestate dall'attore; invero il motociclo asseritamente danneggiato risulta coinvolto, sia come responsabile che come danneggia- to, in ben 7 sinistri nel lasso di tempo che va dal 22 ottobre 2018 al 13 lu- glio 2019 (cfr. pagg. da 5 a 7 della comparsa di costituzione in appello); im- pressionanti e statisticamente del tutto improbabili appaiono le ricorrenze riferibili all'attore quali emergenti dalle risultanze riferibili all'attore, depo- sitate in occasione della costituzione in giudizio ed in data 28 novembre
2024; parte attrice non ha inteso in alcun modo misurarsi con il valore al- tamente indiziario di tale “anomalia statistica”; orbene i predetti dati, tratti dalle banche dati IVASS, impongono una quanto mai rigorosa e severa valu- tazione del materiale istruttorio acquisito in corso di causa a sostegno della domanda risarcitoria;
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e) il teste ha falsamente dichiarato di non aver reso in precedenza _2
testimonianza nell'ambito di giudizi risarcitori correlati alla circolazione stradale;
tale affermazione è stata smentita dalla compagnia assicuratrice che, in data 28 novembre 2024, ha depositato risultanze della Banca dati
IVASS, da cui si evince che il aveva già reso deposizioni testimoniali _2
in due precedenti giudizi, circostanza che mina significativamente l'attendibilità e credibilità del testimone;
f) le risultanze della perizia a firma del fiduciario della compagnia segnalano la presenza di una pluralità di danni sul lato destro del motociclo, palesemen- te incompatibili con un dinamismo unitario, quale quello rappresentato in citazione;
appare insuperabile la valutazione di obiettiva incoerenza ed im- plausibilità dei danni concretamente rilevabili dall'esame del materiale fo- tografico esibito dal solo (sicuramente modesti) ed il presunto im- Pt_1
patto con l'autovettura Fiat, atteso che detto impatto, avrebbe dovuto connotarsi per una intensità ed una violenza tali da produrre danni decisa- mente più significativi di quelli rilevabili dal materiale fotografico;
inoltre i danni richiesti nel preventivo non sono provati, sono genericamente indica- ti, ovvero in maniera priva di qualsivoglia concreta valenza descrittiva.
Per i motivi poc'anzi esposti, la domanda risulta non provata e deve essere per- tanto rigettata.
Alla soccombenza segue la condanna di alla refusione delle Parte_1
spese di lite in favore di spese che si liquidano in dispositivo di ufficio, in CP_4
mancanza del deposito di apposita nota ai sensi dell'art. 75 disp. att. c.p.c., in virtù del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla G.U. del 02 aprile 2014, tenuto conto dello scaglione tariffario corrispondente al valore della domanda nonché dell'attività difensiva concretamente svolta dalla convenuta compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ dichiara la contumacia di;
Controparte_1
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➢ rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei con- Parte_1
fronti di e di;
Controparte_3 Controparte_1
➢ condanna al pagamento in favore di Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 2.500,00 per com- penso, oltre rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari)
CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Napoli il 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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