CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXI, sentenza 26/02/2026, n. 3400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3400 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3400/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente SUMA MARCELLA, Relatore RICCI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 32 80122 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503071 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1697/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi cessata la materia del contendere Resistente/Appellato: dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 2 febbraio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all' odierna udienza il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti Nominativo_1 Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 impugnano, quali eredi della signora Nominativo_4 Nominativo_4, deceduta il 25.12.2020 l'avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta di successione n. 2024-00000-84 con il quale veniva accertato l'attivo ereditario e venivano liquidate le imposte ipocatastali in relazione alla successione della prefata de cuius per la quale risultava omessa la relativa dichiarazione, per un importo complessivo di euro 30.685,73. Gli immobili oggetto della dichiarazione sono 6 e i ricorrenti hanno presentato la dichiarazione di successione solo in data 24 gennaio 2025, richiedendo applicarsi l'agevolazione prima casa. Gli immobili oggetto di successione sono i seguenti:
Indirizzo_1-Unità immobiliari in (comproprietà) Indirizzo_1 Nominativo_4Le unità abitative in , di cui la Sig.ra deteneva una quota di proprietà pari a 4/48 sono identificate come segue: Foglio 16, Particella 703, Subalterno 21: Indirizzo_1 , Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 3, Rendita Catastale Euro 295,93; Foglio 16, Particella 703, Subalterno 23: Indirizzo_1, Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 3, Rendita Catastale Euro 295,93; Foglio 16, Particella 703, Subalterno Indirizzo_124: , Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 3, Rendita Catastale Euro 295,93.
-Unità immobiliari in Indirizzo_2 (proprietà esclusiva) Indirizzo_2 Le unità abitative e l'unità immobiliare allo stato grezzo in , di proprietà esclusiva della Sig.ra Nominativo_4 , sono identificate come segue: Foglio 26, Particella 78, Subalterno 102: Indirizzo_2, Piano T, Categoria F/3 (unità in corso di costruzione).; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 103: Indirizzo_2, Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 7, Rendita Indirizzo_2Catastale Euro 798,96; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 105: , Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 8, Rendita Catastale Euro 913,10; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 106: Indirizzo_2, Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 6,5, Rendita Catastale Euro 741,89; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 107: Indirizzo_2, Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 5,5, Rendita Catastale Euro 627,75.
Indirizzo_2 Indirizzo_2-Appezzamento di terreno in (comproprietà) La zonetta di terreno in , di cui la Sig.ra Nominativo_4 deteneva una quota di proprietà pari a 1/3 è identificata al Foglio 26, Particella 220, Qualità vigneto, Classe 3, are 01,86, Reddito domenicale Euro 2,35, Reddito agrario Euro 2,35. Corte Comune e Unità Immobiliare Non Rinvenuta
Nominativo_4La Sig.ra risulta intestataria anche della corte comune ai subalterni 102-103-105-106-107, identificata al Foglio 26, Particella 78, Subalterno 101. Si è reso necessario un aggiornamento degli atti catastali per censirla in partita A (bene comune non censibile). Inoltre, l'unità immobiliare identificata al Foglio 26, Particella 78, Subalterno 104, di consistenza pari a 220 mq, erroneamente attribuita dall'Ufficio alla de cuius, non è però esistente. Tale incongruenza richiederà una denuncia di variazione catastale con procedura DOCFA per la soppressione dell'unità, che verrà effettuata nelle more della presentazione del presente ricorso. Eccepiscono:
-nullita' dell'atto impositivo per mancanza di contraddittorio.
- carente e incongrua motivazione – illegittimita' dell'accertamento per mancanza dei presupposti e ancora – per violazione del giusto procedimento
-carenza di chiarezza e motivazione.
- nullita' dell'accertamento per vizi formali/ Assenza poteri rappresentativi Depositano memorie nelle quali reitera le proprie argomentazioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.I.P. 1 che ha chiesto il rigetto delle eccezioni del ricorrente in quanto infondate. Inoltre ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto le parti hanno firmato un accordo conciliativo.
Tanto premesso va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 21, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUGLIESE FELICITA, Presidente SUMA MARCELLA, Relatore RICCI ANTONIO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi 32 80122 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501P503071 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1697/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: dichiararsi cessata la materia del contendere Resistente/Appellato: dichiararsi cessata la materia del contendere
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto ai sensi dell'art. 18 e 19 d.lgs. 546/92, e proposto, ai sensi dell'art. 20 del medesimo testo normativo;
il ricorrente si è costituito in giudizio ai sensi dell'art. 22; il resistente si è costituito nei termini di cui all'art. 23; il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato dal presidente a questa XXI sezione;
il presidente di questa sezione, esclusa la ricorrenza dei presupposti d'inammissibilità previsti dall'art. 27, ha fissato per la trattazione in camera di consiglio l'udienza del 2 febbraio 2026 nominando il relatore indicato in epigrafe;
la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato le parti costituite della data di trattazione nel termine previsto dall'art. 31 e nei termini previsti dall'art. 32 le parti hanno depositato controdeduzioni;
all' odierna udienza il Collegio udite le conclusioni delle parti di seguito riportate, si è riservato la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti Nominativo_1 Nominativo_1, Nominativo_2 e Nominativo_3 impugnano, quali eredi della signora Nominativo_4 Nominativo_4, deceduta il 25.12.2020 l'avviso di accertamento e liquidazione dell'imposta di successione n. 2024-00000-84 con il quale veniva accertato l'attivo ereditario e venivano liquidate le imposte ipocatastali in relazione alla successione della prefata de cuius per la quale risultava omessa la relativa dichiarazione, per un importo complessivo di euro 30.685,73. Gli immobili oggetto della dichiarazione sono 6 e i ricorrenti hanno presentato la dichiarazione di successione solo in data 24 gennaio 2025, richiedendo applicarsi l'agevolazione prima casa. Gli immobili oggetto di successione sono i seguenti:
Indirizzo_1-Unità immobiliari in (comproprietà) Indirizzo_1 Nominativo_4Le unità abitative in , di cui la Sig.ra deteneva una quota di proprietà pari a 4/48 sono identificate come segue: Foglio 16, Particella 703, Subalterno 21: Indirizzo_1 , Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 3, Rendita Catastale Euro 295,93; Foglio 16, Particella 703, Subalterno 23: Indirizzo_1, Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 3, Rendita Catastale Euro 295,93; Foglio 16, Particella 703, Subalterno Indirizzo_124: , Piano T-1-2, Categoria A/4, Classe 4, Vani 3, Rendita Catastale Euro 295,93.
-Unità immobiliari in Indirizzo_2 (proprietà esclusiva) Indirizzo_2 Le unità abitative e l'unità immobiliare allo stato grezzo in , di proprietà esclusiva della Sig.ra Nominativo_4 , sono identificate come segue: Foglio 26, Particella 78, Subalterno 102: Indirizzo_2, Piano T, Categoria F/3 (unità in corso di costruzione).; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 103: Indirizzo_2, Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 7, Rendita Indirizzo_2Catastale Euro 798,96; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 105: , Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 8, Rendita Catastale Euro 913,10; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 106: Indirizzo_2, Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 6,5, Rendita Catastale Euro 741,89; Foglio 26, Particella 78, Subalterno 107: Indirizzo_2, Piano T, Categoria A/2, Classe 6, Vani 5,5, Rendita Catastale Euro 627,75.
Indirizzo_2 Indirizzo_2-Appezzamento di terreno in (comproprietà) La zonetta di terreno in , di cui la Sig.ra Nominativo_4 deteneva una quota di proprietà pari a 1/3 è identificata al Foglio 26, Particella 220, Qualità vigneto, Classe 3, are 01,86, Reddito domenicale Euro 2,35, Reddito agrario Euro 2,35. Corte Comune e Unità Immobiliare Non Rinvenuta
Nominativo_4La Sig.ra risulta intestataria anche della corte comune ai subalterni 102-103-105-106-107, identificata al Foglio 26, Particella 78, Subalterno 101. Si è reso necessario un aggiornamento degli atti catastali per censirla in partita A (bene comune non censibile). Inoltre, l'unità immobiliare identificata al Foglio 26, Particella 78, Subalterno 104, di consistenza pari a 220 mq, erroneamente attribuita dall'Ufficio alla de cuius, non è però esistente. Tale incongruenza richiederà una denuncia di variazione catastale con procedura DOCFA per la soppressione dell'unità, che verrà effettuata nelle more della presentazione del presente ricorso. Eccepiscono:
-nullita' dell'atto impositivo per mancanza di contraddittorio.
- carente e incongrua motivazione – illegittimita' dell'accertamento per mancanza dei presupposti e ancora – per violazione del giusto procedimento
-carenza di chiarezza e motivazione.
- nullita' dell'accertamento per vizi formali/ Assenza poteri rappresentativi Depositano memorie nelle quali reitera le proprie argomentazioni.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate D.I.P. 1 che ha chiesto il rigetto delle eccezioni del ricorrente in quanto infondate. Inoltre ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in quanto le parti hanno firmato un accordo conciliativo.
Tanto premesso va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.