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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/06/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2122/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2122/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID Parte_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- ricorrente -
contro rappresentata e difesa dall'avv. MORO MICHAELA CP_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- convenuta -
e
MINISTERO, CP_2 - intervenuto -
in punto: separazione giudiziale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla
convenuta.
2. Respingere ogni altra domanda.
3. Con vittoria di spese“;
di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna
declaratoria del caso e di legge:
Nel merito:
- autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le ragioni
esposte;
- assegnare la casa coniugale, alla Sig.ra quantomeno per la durata di anni CP_1
due ovvero sino al reperimento di un'abitazione idonea alla residenza della medesima
e del figlio;
- disporre in favore della resistente un assegno di mantenimento della somma pari ad
euro 400,00, ovvero in altra somma dal giudice determinanda, rivalutabile secondo
gli indici Astat, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese a mezzo
bonifico bancario a far data dal rilascio effettivo dell'abitazione coniugale. Respingersi ogni altra domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto siccome in
diritto. Con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da
intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di
congiunzione, preceduti dalla locuzione "Vero che":
• il sig. si trovava a fine gennaio 2023 presso il locale “la Grotta” in Pt_1
Bolzano, corso Liberta, in atteggiamenti affettuosi con una donna diversa dalla
moglie CP_1
• il sig. si trovava a fine gennaio 2023 ed a febbraio 2023 in Bolzano, corso Pt_1
Liberta, in atteggiamenti affettuosi con una donna diversa dalla moglie CP_1
“;
[...]
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude affinché venga dichiarata la separazione senza
addebito dei coniugi con assegnazione della casa familiare alla moglie fino a quando
non reperirà idonea abitazione“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di separazione.
In ordine all'addebito chiesto dal ricorrente, nessuna stanza istruttoria veniva formulata a tale proposito e pertanto i fatti costitutivi della domanda di addebito formulata dal marito non sussistono, donde il suo rigetto.
Circa la domanda di addebito formulata dalla moglie, questa deduceva in comparsa di costituzione che l'infedeltà coniugale risalirebbe al gennaio
2023, allorquando condotte inequivocabili del ricorrente facevano intendere l'intrattenimento di rapporto extraconiugale in epoca in cui non si era ancora maturata l'intollerabilità della convivenza.
Venivano sentiti alcuni testi sui capitoli riportati in epigrafe.
La teste , cliente del salone di parrucchiera della convenuta, Tes_1
dichiarava: “… Ricordo che un lunedì mattina di metà gennaio ero passata dal
salone per prenotare un appuntamento e vidi che la convenuta era particolarmente
provata; le chiesi quindi cosa era successo e mi disse che pochi giorni prima aveva
scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale perché non si trovava dove
diceva di essere e ad un certo punto si era reso irreperibile sia al telefono che a casa,
dove non aveva fatto più ritorno. Ricordo poi di aver visto il ricorrente in zona piazza
Vittoria a Bolzano a passeggio con un'altra donna e i due si tenevano per la mano;
la
donna che era con lui è la teste che attende fuori in corridoio …”.
La teste nipote della convenuta, dichiarava: “… Ricordo che il CP_1
5.1.2023 mi trovavo nel locale la Grotta a Bolzano e nell'occasione ricordo di aver
visto passare il ricorrente che era in compagnia di una donna che non era la moglie e
che camminava tenendo il suo braccio sulla spalla di lei;
passando lui mi ha
riconosciuta e immediatamente ha tolto il braccio dalla spalla di lei;
la signora di cui
ho detto è la teste che sta aspettando in corridoio;
ricordo con precisione la data perché
il 12.1 festeggio il mio compleanno e mi trovavo lì una settimana prima per
organizzare la festa del mio compleanno;
a.d.r.: non ho visto il ricorrente in altre occasioni in compagnia della stessa o di altre
donne diverse dalla moglie …”. Sentita quale teste all'udienza del 4.6.2024 anche Testimone_2
ovvero la donna che già a gennaio 2023 sarebbe stata l'amante del ricorrente,
dichiarava: “… ho conosciuto il ricorrente l'anno scorso a maggio e da allora ho un
rapporto sentimentale con lui”.
Negava il fatto di cui al capitolo 1).
Alla luce delle deduzioni nei rispettivi atti e delle risultanze testimoniali ritiene il Collegio non sussistere i presupposti per l'addebito.
Le dichiarazioni della teste si limitano, in parte, a riferire Tes_1
quanto appreso dalla convenuta senza tuttavia che le stesse possano ritenersi significative, perché la semplice irreperibilità del marito non prova necessariamente rapporto extraconiugale. Il fatto poi di aver visto il ricorrente in compagnia di altra donna non è significativo, posto che l'episodio non è
temporalmente collocabile e si ignora se in quella data il rapporto fosse già
deteriorato o meno.
L'uscita di casa da parte del convenuto per andare a vivere dalla propria madre viene concordemente collocata a gennaio 2023 e giustificata – secondo la versione del ricorrente – da atteggiamenti della moglie caratterizzati da “…
una inguaribile avarizia, un avido attaccamento al denaro, usando il contagocce per la
propria quota di partecipazione economica, che si trattasse di vacanze, spese di
gestione dell'immobile (“la casa è Tua”, la giustificazione), acquisti necessari,
ritenendo adempiuto ogni proprio onere pagando le utenze di luce e gas;
ma agendo in
termini opposti per quanto concerneva sè stessa, destinando gli introiti della propria
attività in abbigliamento, calzature, cura della propria persona, immagine …” (pag.
2 del ricorso), da “… gelosia e possessivismo, in apparente contraddizione con la
scarsa considerazione della figura del consorte di cui sopra, e come tale ingolfante e avvelenante tante situazioni del quotidiano, arrivando a controllarne le espressioni,
gli sguardi, le telefonate, i messaggi sul cellulare, unendovi defatiganti interrogatori
…” (pagg.
2-3 del ricorso) e da “… una rarefazione della disponibilità sessuale,
oramai da diversi anni, regolarmente respingendo le proposte al mittente o vivendo i
rarissimi rapporti storcendo la bocca.
Inutili, quando non derisi, i tentativi del marito di organizzare fughe romantiche
per un riavvicinamento di intimità, incontrando solo puntuali scuse o beffe per
negarsi …” (pag. 3 del ricorso).
Secondo la versione della convenuta (cfr. pag. 3 della comparsa di risposta), “… non più tardi di 15 giorni dopo veniva notato dalla nipote della Sig.ra
in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con un'altra donna oggi – CP_1
guarda caso – sua attuale compagna”.
L'atteggiamento intimo sarebbe consistito, come riferito dalla teste nel porre un braccio sulla spalla della presunta amante. CP_1
La tempistica descritta dalla convenuta posta a fondamento della richiesta di addebito non coincide con quella fornita dall'attuale compagna del ricorrente, che riferiva di averlo conosciuto solo a maggio 2024.
Ritiene il Collegio, in primo luogo, che l'essere stato sorpreso in compagnia di altra donna in atteggiamento non certo intimo ma eventualmente confidenziale – comune anche nel rapporto tra persone dello stesso sesso e indice di confidenza, vicinanza, intesa, non certo necessariamente di rapporto sentimentale - non per questo comporti la dedotta infedeltà, la cui portata - nell'ottica della intollerabilità della convivenza - è quantomeno pari a numerose ed ulteriori condotte riferite dalla convenuta, parimenti – se non in maggior misura - idonee a far venir meno la tollerabilità della convivenza ma non poste a fondamento della domanda di addebito (cfr. pagg.
3-5 della comparsa di risposta: la pretesa di rinunciare alla gravidanza, il mancato contributo da parte del marito alle spese di locazione per quattro anni, i subiti svilimenti con cui il ricorrente le faceva notare il divario di età e il fatto che stesse ingrassando, i giudizi sprezzanti del lavoro della moglie ritenuto economicamente inutile e poco remunerativo, la volontà di convolare a nozze per puro interesse edilizio).
Deve pertanto ritenersi non provato che la dedotta infedeltà coniugale sia fondamento della intollerabilità della convivenza.
La richiesta di addebito della separazione a carico del marito va pertanto rigettata.
II.
Parimenti da rigettarsi è la domanda di contributo da porre a carico del ricorrente.
Come già anticipato con ordinanza del Giudice istruttore dd. 17.5.2024
“… la disponibilità economica mensile ricavabile dalla dichiarazione dei redditi per
l'anno 2022 della convenuta e i movimenti bancari degli ultimi mesi, come
documentati, non giustificano il chiesto contributo di mantenimento …”.
Il Collegio è di identico avviso.
In particolare, dai movimenti bancari del solo mese di agosto 2023 si ricavano entrate per poco più di € 4.000,00, a fronte di una dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 che sottende reddito netto mensile di € 2.123,00.
Risulta, inoltre, debito della convenuta nei confronti del Fisco che la stessa si impegnava ad estinguere ratealmente con rata mensile di € 1.000,00
circa. L'eventuale difficoltà economica da ciò derivante non può essere posta a carico del ricorrente.
Posto che la pesante situazione debitoria della moglie pare essere riconducibile a responsabilità del suo commercialista (doc. 2 depositato il
29.11.2023), la signora potrà senz'altro recuperare quanto è tenuta a CP_1
corrispondere all'Erario.
III.
La domanda di assegnazione dell'alloggio coniugale non può essere proposta in questa sede, dovendo essere necessariamente accompagnata da previo provvedimento di affidamento dei figli – nella fattispecie mancanti – e loro collocamento presso il genitore assegnatario dell'alloggio.
Ricorrono giusti motivi (la rinuncia del ricorrente in corso di causa all'assegnazione dell'alloggio coniugale, la soccombenza di entrambe le parti in ordine alla richiesta di addebito e la soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di corresponsione di assegno di mantenimento) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
nato ad [...] Parte_1
il 27/03/1981;
e
nata a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dichiara
le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano, lì 19/06/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Il Tribunale di Bolzano, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di:
Dr. Andrea Pappalardo - Presidente relatore
Dr. Morris Recla - Giudice
Dr. Günter Morandell - Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2122/2023 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. BIASETTI DAVID Parte_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- ricorrente -
contro rappresentata e difesa dall'avv. MORO MICHAELA CP_1
giusta procura in atti, domiciliatario;
- convenuta -
e
MINISTERO, CP_2 - intervenuto -
in punto: separazione giudiziale.
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
di parte ricorrente:
“
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito alla
convenuta.
2. Respingere ogni altra domanda.
3. Con vittoria di spese“;
di parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni opportuna
declaratoria del caso e di legge:
Nel merito:
- autorizzare i coniugi a vivere separati e nel reciproco rispetto;
- dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito per le ragioni
esposte;
- assegnare la casa coniugale, alla Sig.ra quantomeno per la durata di anni CP_1
due ovvero sino al reperimento di un'abitazione idonea alla residenza della medesima
e del figlio;
- disporre in favore della resistente un assegno di mantenimento della somma pari ad
euro 400,00, ovvero in altra somma dal giudice determinanda, rivalutabile secondo
gli indici Astat, da corrispondersi entro il quinto giorno di ogni mese a mezzo
bonifico bancario a far data dal rilascio effettivo dell'abitazione coniugale. Respingersi ogni altra domanda del ricorrente in quanto infondata in fatto siccome in
diritto. Con vittoria di spese ed onorari.
In via istruttoria
Ammettersi prova per testimoni sulle circostanze di cui alle premesse in fatto, da
intendersi qui integralmente riprodotti, epurati da eventuali giudizi o frasi di
congiunzione, preceduti dalla locuzione "Vero che":
• il sig. si trovava a fine gennaio 2023 presso il locale “la Grotta” in Pt_1
Bolzano, corso Liberta, in atteggiamenti affettuosi con una donna diversa dalla
moglie CP_1
• il sig. si trovava a fine gennaio 2023 ed a febbraio 2023 in Bolzano, corso Pt_1
Liberta, in atteggiamenti affettuosi con una donna diversa dalla moglie CP_1
“;
[...]
del Pubblico Ministero:
“Il Pubblico Ministero conclude affinché venga dichiarata la separazione senza
addebito dei coniugi con assegnazione della casa familiare alla moglie fino a quando
non reperirà idonea abitazione“.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
Ricorrono i presupposti di legge per la chiesta pronuncia di separazione.
In ordine all'addebito chiesto dal ricorrente, nessuna stanza istruttoria veniva formulata a tale proposito e pertanto i fatti costitutivi della domanda di addebito formulata dal marito non sussistono, donde il suo rigetto.
Circa la domanda di addebito formulata dalla moglie, questa deduceva in comparsa di costituzione che l'infedeltà coniugale risalirebbe al gennaio
2023, allorquando condotte inequivocabili del ricorrente facevano intendere l'intrattenimento di rapporto extraconiugale in epoca in cui non si era ancora maturata l'intollerabilità della convivenza.
Venivano sentiti alcuni testi sui capitoli riportati in epigrafe.
La teste , cliente del salone di parrucchiera della convenuta, Tes_1
dichiarava: “… Ricordo che un lunedì mattina di metà gennaio ero passata dal
salone per prenotare un appuntamento e vidi che la convenuta era particolarmente
provata; le chiesi quindi cosa era successo e mi disse che pochi giorni prima aveva
scoperto che il marito aveva una relazione extraconiugale perché non si trovava dove
diceva di essere e ad un certo punto si era reso irreperibile sia al telefono che a casa,
dove non aveva fatto più ritorno. Ricordo poi di aver visto il ricorrente in zona piazza
Vittoria a Bolzano a passeggio con un'altra donna e i due si tenevano per la mano;
la
donna che era con lui è la teste che attende fuori in corridoio …”.
La teste nipote della convenuta, dichiarava: “… Ricordo che il CP_1
5.1.2023 mi trovavo nel locale la Grotta a Bolzano e nell'occasione ricordo di aver
visto passare il ricorrente che era in compagnia di una donna che non era la moglie e
che camminava tenendo il suo braccio sulla spalla di lei;
passando lui mi ha
riconosciuta e immediatamente ha tolto il braccio dalla spalla di lei;
la signora di cui
ho detto è la teste che sta aspettando in corridoio;
ricordo con precisione la data perché
il 12.1 festeggio il mio compleanno e mi trovavo lì una settimana prima per
organizzare la festa del mio compleanno;
a.d.r.: non ho visto il ricorrente in altre occasioni in compagnia della stessa o di altre
donne diverse dalla moglie …”. Sentita quale teste all'udienza del 4.6.2024 anche Testimone_2
ovvero la donna che già a gennaio 2023 sarebbe stata l'amante del ricorrente,
dichiarava: “… ho conosciuto il ricorrente l'anno scorso a maggio e da allora ho un
rapporto sentimentale con lui”.
Negava il fatto di cui al capitolo 1).
Alla luce delle deduzioni nei rispettivi atti e delle risultanze testimoniali ritiene il Collegio non sussistere i presupposti per l'addebito.
Le dichiarazioni della teste si limitano, in parte, a riferire Tes_1
quanto appreso dalla convenuta senza tuttavia che le stesse possano ritenersi significative, perché la semplice irreperibilità del marito non prova necessariamente rapporto extraconiugale. Il fatto poi di aver visto il ricorrente in compagnia di altra donna non è significativo, posto che l'episodio non è
temporalmente collocabile e si ignora se in quella data il rapporto fosse già
deteriorato o meno.
L'uscita di casa da parte del convenuto per andare a vivere dalla propria madre viene concordemente collocata a gennaio 2023 e giustificata – secondo la versione del ricorrente – da atteggiamenti della moglie caratterizzati da “…
una inguaribile avarizia, un avido attaccamento al denaro, usando il contagocce per la
propria quota di partecipazione economica, che si trattasse di vacanze, spese di
gestione dell'immobile (“la casa è Tua”, la giustificazione), acquisti necessari,
ritenendo adempiuto ogni proprio onere pagando le utenze di luce e gas;
ma agendo in
termini opposti per quanto concerneva sè stessa, destinando gli introiti della propria
attività in abbigliamento, calzature, cura della propria persona, immagine …” (pag.
2 del ricorso), da “… gelosia e possessivismo, in apparente contraddizione con la
scarsa considerazione della figura del consorte di cui sopra, e come tale ingolfante e avvelenante tante situazioni del quotidiano, arrivando a controllarne le espressioni,
gli sguardi, le telefonate, i messaggi sul cellulare, unendovi defatiganti interrogatori
…” (pagg.
2-3 del ricorso) e da “… una rarefazione della disponibilità sessuale,
oramai da diversi anni, regolarmente respingendo le proposte al mittente o vivendo i
rarissimi rapporti storcendo la bocca.
Inutili, quando non derisi, i tentativi del marito di organizzare fughe romantiche
per un riavvicinamento di intimità, incontrando solo puntuali scuse o beffe per
negarsi …” (pag. 3 del ricorso).
Secondo la versione della convenuta (cfr. pag. 3 della comparsa di risposta), “… non più tardi di 15 giorni dopo veniva notato dalla nipote della Sig.ra
in atteggiamenti inequivocabilmente intimi con un'altra donna oggi – CP_1
guarda caso – sua attuale compagna”.
L'atteggiamento intimo sarebbe consistito, come riferito dalla teste nel porre un braccio sulla spalla della presunta amante. CP_1
La tempistica descritta dalla convenuta posta a fondamento della richiesta di addebito non coincide con quella fornita dall'attuale compagna del ricorrente, che riferiva di averlo conosciuto solo a maggio 2024.
Ritiene il Collegio, in primo luogo, che l'essere stato sorpreso in compagnia di altra donna in atteggiamento non certo intimo ma eventualmente confidenziale – comune anche nel rapporto tra persone dello stesso sesso e indice di confidenza, vicinanza, intesa, non certo necessariamente di rapporto sentimentale - non per questo comporti la dedotta infedeltà, la cui portata - nell'ottica della intollerabilità della convivenza - è quantomeno pari a numerose ed ulteriori condotte riferite dalla convenuta, parimenti – se non in maggior misura - idonee a far venir meno la tollerabilità della convivenza ma non poste a fondamento della domanda di addebito (cfr. pagg.
3-5 della comparsa di risposta: la pretesa di rinunciare alla gravidanza, il mancato contributo da parte del marito alle spese di locazione per quattro anni, i subiti svilimenti con cui il ricorrente le faceva notare il divario di età e il fatto che stesse ingrassando, i giudizi sprezzanti del lavoro della moglie ritenuto economicamente inutile e poco remunerativo, la volontà di convolare a nozze per puro interesse edilizio).
Deve pertanto ritenersi non provato che la dedotta infedeltà coniugale sia fondamento della intollerabilità della convivenza.
La richiesta di addebito della separazione a carico del marito va pertanto rigettata.
II.
Parimenti da rigettarsi è la domanda di contributo da porre a carico del ricorrente.
Come già anticipato con ordinanza del Giudice istruttore dd. 17.5.2024
“… la disponibilità economica mensile ricavabile dalla dichiarazione dei redditi per
l'anno 2022 della convenuta e i movimenti bancari degli ultimi mesi, come
documentati, non giustificano il chiesto contributo di mantenimento …”.
Il Collegio è di identico avviso.
In particolare, dai movimenti bancari del solo mese di agosto 2023 si ricavano entrate per poco più di € 4.000,00, a fronte di una dichiarazione dei redditi per l'anno 2022 che sottende reddito netto mensile di € 2.123,00.
Risulta, inoltre, debito della convenuta nei confronti del Fisco che la stessa si impegnava ad estinguere ratealmente con rata mensile di € 1.000,00
circa. L'eventuale difficoltà economica da ciò derivante non può essere posta a carico del ricorrente.
Posto che la pesante situazione debitoria della moglie pare essere riconducibile a responsabilità del suo commercialista (doc. 2 depositato il
29.11.2023), la signora potrà senz'altro recuperare quanto è tenuta a CP_1
corrispondere all'Erario.
III.
La domanda di assegnazione dell'alloggio coniugale non può essere proposta in questa sede, dovendo essere necessariamente accompagnata da previo provvedimento di affidamento dei figli – nella fattispecie mancanti – e loro collocamento presso il genitore assegnatario dell'alloggio.
Ricorrono giusti motivi (la rinuncia del ricorrente in corso di causa all'assegnazione dell'alloggio coniugale, la soccombenza di entrambe le parti in ordine alla richiesta di addebito e la soccombenza della convenuta in ordine alla domanda di corresponsione di assegno di mantenimento) per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bolzano, ogni diversa istanza ed eccezione respinta,
pronuncia
la separazione personale dei coniugi:
nato ad [...] Parte_1
il 27/03/1981;
e
nata a [...] il [...]; CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente l'annotazione della presente sentenza ed i successivi incombenti di legge;
dichiara
le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Bolzano, lì 19/06/2025
Il Presidente
dott. Andrea Pappalardo