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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 02/12/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 712/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 712/2022 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9:22 innanzi al giudice IO TI, sono comparsi:
l'avv. IN IOtti per la convenuta, la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e alle note finali depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e contestando quanto dedotto dalla controparte con le proprie note finali;
rileva che l'attrice non ha provato l'esistenza di un obbligo di restituzione delle bombole alla società né di averne mai chiesto la restituzione prima dell'intervento dell'avv. Parte_1 Bittoni, e tale obbligo non può essere fatto discendere, come vorrebbe controparte, dagli eventuali obblighi che si è assunta nei confronti di (peraltro non è stato neppure allegata alcuna richiesta di Pt_1 CP_2 Con restituzione delle bombole da parte di ll'attrice).
l'avv. Ciotoli in sostituzione dell'Avv. Bittoni, la quale contesta e respinge ogni avversa argomentazione e/o eccezione oggi versata a verbale;
si riporta integralmente alle note conclusive del 10.11.2025, già depositate in atti, e insiste per l'accoglimento delle istanze e delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 12:05 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice IO TI
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2022, avente a oggetto “contratti” e vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Arezzo, Campo di Marte n. 20, presso lo studio dell'avv. Maria Bittoni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura a margine della citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Albegna n. 3, presso lo studio dell'avv.
IN IOtti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora innanzi “ ”) esponendo all'intestato Tribunale: Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 6 Cont
• di essere concessionaria per la vendita di GPL sfuso e imbottigliato utilizzando per quest'ultima bombole di varia capacità affidatele in gestione dalla concedente;
• che in forza di tale veste avrebbe alienato per sette anni a , rivenditrice al CP_1 dettaglio, GPL imbottigliato con il sistema del “vuoto a rendere”, di guisa che, ad ogni consegna di bombole piene ordinate dalla convenuta, questa le avrebbe riconsegnato quelle vuote a loro volta ritirate dai consumatori finali, con tracciamento delle operazioni mediante apposita contabilità effettuata in contraddittorio delle parti e aggiornata in occasione delle singole forniture di contenitori;
• malgrado il rapporto intercorso con fosse cessato nell'agosto 2019, CP_1 quest'ultima le avrebbe poi restituito solo alcune delle 3500 bombole ancora in carico, residuando a marzo 2022 ancora 2.746 recipienti di varia capienza da renderle.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare a Pt_1 CP_1 riconsegnarle i 2746 recipienti o, in subordine, a risarcirle il danno subito per la loro perdita/smarrimento, quantificato nell'importo di € 92.000,00.
Si è costituita in giudizio , per chiedere la reiezione delle avverse domande, CP_1 adducendo in particolare di non aver mai assunto nei confronti di un obbligo di Pt_1 restituzione delle bombole vuote già consegnatele piene, quanto piuttosto di consegnarle tutte le bombole vuote effettivamente ritirate dagli utenti finali, anche appartenenti ad altri concessionari di gas, essendo poi compito di questi ultimi smistare i recipienti ai vari titolari;
contestava, infine, il valore attribuito ex adverso ai contenitori vuoti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita dal mutato
Giudicante con l'assunzione delle prove orali ammesse e decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta. Cont Risulta documentato e incontroverso che sia concessionaria di dal 2012 per Pt_1 la vendita di GPL sfuso e imbottigliato, mediante l'utilizzo per quest'ultima modalità di Cont bombole in metallo di varia capacità fornitele dalla proprietà (all. 8 dell'attrice).
Neppure è contestato che le odierne parti abbiano avviato, dall'anno 2013, rapporti pagina 3 di 6 commerciali affinché somministrasse periodicamente a con il Pt_1 Controparte_3 sistema del “vuoto a rendere”, meccanismo che consente al compratore di gas di utilizzare quello contenuto nel recipiente consegnatogli con l'obbligo di restituirlo in occasione del successivo acquisto di gas contenuto in altra bombola piena.
L'odierna attrice assume che la contabilità dei contenitori consegnati e riavuti indietro da venisse effettuata in contraddittorio e aggiornata in occasione delle singole forniture CP_1 di bombole: consegnava il quantitativo di contenitori pieni ordinati dalla Pt_1 convenuta e, contestualmente, riprendeva quelli vuoti che la stessa aveva a sua volta ritirato dai consumatori finali;
la consegna sarebbe stata documentata fiscalmente tramite una fattura immediata/documento di trasporto che, oltre a indicare il quantitativo di gas venduto e il relativo prezzo, riportava il saldo della situazione imballi di CP_1 aggiornato a quell'ultima consegna e all'eventuale ritiro di vuoti, il tutto controfirmato da ambo le parti.
Ciò sarebbe avvenuto anche ad agosto 2019, mese di cessazione del rapporto commerciale inter partes, con la sottoscrizione della fattura n. 281/13 riepilogativa del quantitativo di bombole che a quella data erano rimaste in carico a , per un totale di CP_1 circa 3500 (all. 3).
Assume, tuttavia, che le avrebbe successivamente reso solo parte di quei Pt_1 CP_1 recipienti (all.ti 4 e 5), mancandone all'appello 2746 (2.124 di capienza 10kg; 459 di capienza 15kg; 109 di capienza 20kg; 54 di capienza 25kg), pertanto ha agito in giudizio per ottenerne la restituzione o il pagamento del loro controvalore di € 92,000,00.
, viceversa, ha dedotto di non aver mai avuto un obbligo di restituire a tutte CP_1 Pt_1 le bombole vuote originariamente consegnatele piene, deducendo come la prassi commerciale vigente nel settore imponesse soltanto ai rivenditori di ritirare dagli utenti Cont finali i contenitori vuoti (salvo che questi non li facessero pervenire direttamente a ,
a prescindere da quale fosse il singolo concessionario, e consegnarli a sua volta al concessionario da cui si rifornisse per farli recapitare ai proprietari delle bombole.
Ebbene, come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto pagina 4 di 6 d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie, deve ritenersi che non abbia assolto all'onere della prova su di Pt_1 essa gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., non avendo prodotto in giudizio alcun Cont contratto stipulato con (non potendo certamente avvalersi di quello siglato con CP_1 né avendo offerto adeguata prova riguardo alla pretesa avanzata giudizialmente di vedersi restituire dall'odierna convenuta esattamente lo stesso numero di bombole di quelle consegnatele nel tempo.
Benvero, deve premettersi anzitutto che la stessa legge in materia prevede espressamente la possibilità per l'utente finale di restituire i vuoti direttamente all'azienda distributrice (art. 10, co. 3 del D.Lgs. 128/2006) e anche il contratto siglato Cont fra e prescrive l'obbligo per la concessionaria, cioè in caso di Pt_1 Pt_1 scioglimento del contratto, di far sì che i rivenditori si assumano l'impegno di restituire a Cont tutte le bombole di sua proprietà contrassegnate e non cauzionate (art. 5.6.17). Ad avviso del Tribunale, quindi, non può evincersi alcun automatismo tra le bombole piene Cont consegnate alla convenuta e quelle vuote da restituire all'attrice.
Le risultanze della prova orale assunta in corso di causa, peraltro, hanno sostanzialmente confermato l'esistenza di una prassi commerciale in base alla quale i contenitori impiegati dai distributori per vendere il GPL ritornassero in loro possesso per accordi tra i distributori stessi, previo ritiro di qualsivoglia bombola in giacenza presso i negozianti al dettaglio.
Pratica allegata dall'odierna convenuta sin dall'atto introduttivo e che però ha trovato un impalpabile riscontro attoreo soltanto in sede di II memoria istruttoria, in cui a Pt_1 fronte della documentazione acclusa alla comparsa di costituzione e risposta (all. 3) - Cont dalla quale emergeva l'avvenuta restituzione dei vuoti di tramite la diversa CP_1 società -, ha dedotto che essa avrebbe riguardato “un più ampio e diverso CP_4 rapporto tra le due società rivenditrici di GPL di “scambio alla pari” di contenitori vuoti, che nulla ha a che vedere con la società convenuta e con il suo obbligo di restituzione Cont delle bombole ricevute in carico”.
pagina 5 di 6 Assunto laconico, che però ulteriormente assevera la tesi sostenuta da e CP_1 contestualmente aggrava la notevole caoticità nella gestione delle bombole vuote, circostanza che neppure consente di apprezzare in termini positivi il dato numerico riportato sulla fattura n. 281/13 posta a base della domanda attorea e recisamente contestata dalla convenuta.
Né a tale carenza probatoria può far fronte la documentazione veicolata da e, Pt_1 segnatamente, le bolle di consegna delle bombole controfirmate dal destinatario nel corso degli anni.
Queste, infatti, potrebbero consentire di effettuare una comparazione tra pieni e vuoti consegnati al rivenditore, ma non di superare l'incertezza in ordine al soggetto al quale sono stati restituiti i relativi vuoti da parte del cliente finale (possibilità, come visto, prevista dalla normativa in materia e realizzatasi nell'eventualità concreta) o dagli altri vari concessionari (possibilità invalsa nella prassi del settore).
In altri termini, la promiscuità nella gestione dei resi e la dubbia corrispondenza tra evidenze documentali e realtà dei fatti, non superata all'esito dell'istruttoria, non consentono di apprezzare positivamente le domande attoree, le quali vanno pertanto integralmente respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
11.268,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto 2.12.2025 Il Giudice
IO TI pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO Contenzioso CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 712/2022 tra
Parte_1 ATTRICE/ATTORE/ATTORI e
Controparte_1 CONVENUTA/O/i
Oggi 2 dicembre 2025 ad ore 9:22 innanzi al giudice IO TI, sono comparsi:
l'avv. IN IOtti per la convenuta, la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e alle note finali depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate e contestando quanto dedotto dalla controparte con le proprie note finali;
rileva che l'attrice non ha provato l'esistenza di un obbligo di restituzione delle bombole alla società né di averne mai chiesto la restituzione prima dell'intervento dell'avv. Parte_1 Bittoni, e tale obbligo non può essere fatto discendere, come vorrebbe controparte, dagli eventuali obblighi che si è assunta nei confronti di (peraltro non è stato neppure allegata alcuna richiesta di Pt_1 CP_2 Con restituzione delle bombole da parte di ll'attrice).
l'avv. Ciotoli in sostituzione dell'Avv. Bittoni, la quale contesta e respinge ogni avversa argomentazione e/o eccezione oggi versata a verbale;
si riporta integralmente alle note conclusive del 10.11.2025, già depositate in atti, e insiste per l'accoglimento delle istanze e delle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice dato atto, dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio per l'emissione della sentenza.
§§§§ Alle ore 12:05 il giudice, assenti i procuratori delle parti, emette sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in udienza e allega in calce al presente verbale.
Il Giudice IO TI
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice IO TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 712/2022, avente a oggetto “contratti” e vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale r.p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in Arezzo, Campo di Marte n. 20, presso lo studio dell'avv. Maria Bittoni, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura a margine della citazione;
ATTRICE
contro
:
(P.IVA ), in persona del legale r.p.t., Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Grosseto, Piazza Albegna n. 3, presso lo studio dell'avv.
IN IOtti, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 2.12.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(d'ora innanzi “ ”) esponendo all'intestato Tribunale: Controparte_1 CP_1
pagina 2 di 6 Cont
• di essere concessionaria per la vendita di GPL sfuso e imbottigliato utilizzando per quest'ultima bombole di varia capacità affidatele in gestione dalla concedente;
• che in forza di tale veste avrebbe alienato per sette anni a , rivenditrice al CP_1 dettaglio, GPL imbottigliato con il sistema del “vuoto a rendere”, di guisa che, ad ogni consegna di bombole piene ordinate dalla convenuta, questa le avrebbe riconsegnato quelle vuote a loro volta ritirate dai consumatori finali, con tracciamento delle operazioni mediante apposita contabilità effettuata in contraddittorio delle parti e aggiornata in occasione delle singole forniture di contenitori;
• malgrado il rapporto intercorso con fosse cessato nell'agosto 2019, CP_1 quest'ultima le avrebbe poi restituito solo alcune delle 3500 bombole ancora in carico, residuando a marzo 2022 ancora 2.746 recipienti di varia capienza da renderle.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di Grosseto di condannare a Pt_1 CP_1 riconsegnarle i 2746 recipienti o, in subordine, a risarcirle il danno subito per la loro perdita/smarrimento, quantificato nell'importo di € 92.000,00.
Si è costituita in giudizio , per chiedere la reiezione delle avverse domande, CP_1 adducendo in particolare di non aver mai assunto nei confronti di un obbligo di Pt_1 restituzione delle bombole vuote già consegnatele piene, quanto piuttosto di consegnarle tutte le bombole vuote effettivamente ritirate dagli utenti finali, anche appartenenti ad altri concessionari di gas, essendo poi compito di questi ultimi smistare i recipienti ai vari titolari;
contestava, infine, il valore attribuito ex adverso ai contenitori vuoti.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., la causa veniva istruita dal mutato
Giudicante con l'assunzione delle prove orali ammesse e decisa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., dopo il deposito di note conclusive.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea è infondata e va respinta. Cont Risulta documentato e incontroverso che sia concessionaria di dal 2012 per Pt_1 la vendita di GPL sfuso e imbottigliato, mediante l'utilizzo per quest'ultima modalità di Cont bombole in metallo di varia capacità fornitele dalla proprietà (all. 8 dell'attrice).
Neppure è contestato che le odierne parti abbiano avviato, dall'anno 2013, rapporti pagina 3 di 6 commerciali affinché somministrasse periodicamente a con il Pt_1 Controparte_3 sistema del “vuoto a rendere”, meccanismo che consente al compratore di gas di utilizzare quello contenuto nel recipiente consegnatogli con l'obbligo di restituirlo in occasione del successivo acquisto di gas contenuto in altra bombola piena.
L'odierna attrice assume che la contabilità dei contenitori consegnati e riavuti indietro da venisse effettuata in contraddittorio e aggiornata in occasione delle singole forniture CP_1 di bombole: consegnava il quantitativo di contenitori pieni ordinati dalla Pt_1 convenuta e, contestualmente, riprendeva quelli vuoti che la stessa aveva a sua volta ritirato dai consumatori finali;
la consegna sarebbe stata documentata fiscalmente tramite una fattura immediata/documento di trasporto che, oltre a indicare il quantitativo di gas venduto e il relativo prezzo, riportava il saldo della situazione imballi di CP_1 aggiornato a quell'ultima consegna e all'eventuale ritiro di vuoti, il tutto controfirmato da ambo le parti.
Ciò sarebbe avvenuto anche ad agosto 2019, mese di cessazione del rapporto commerciale inter partes, con la sottoscrizione della fattura n. 281/13 riepilogativa del quantitativo di bombole che a quella data erano rimaste in carico a , per un totale di CP_1 circa 3500 (all. 3).
Assume, tuttavia, che le avrebbe successivamente reso solo parte di quei Pt_1 CP_1 recipienti (all.ti 4 e 5), mancandone all'appello 2746 (2.124 di capienza 10kg; 459 di capienza 15kg; 109 di capienza 20kg; 54 di capienza 25kg), pertanto ha agito in giudizio per ottenerne la restituzione o il pagamento del loro controvalore di € 92,000,00.
, viceversa, ha dedotto di non aver mai avuto un obbligo di restituire a tutte CP_1 Pt_1 le bombole vuote originariamente consegnatele piene, deducendo come la prassi commerciale vigente nel settore imponesse soltanto ai rivenditori di ritirare dagli utenti Cont finali i contenitori vuoti (salvo che questi non li facessero pervenire direttamente a ,
a prescindere da quale fosse il singolo concessionario, e consegnarli a sua volta al concessionario da cui si rifornisse per farli recapitare ai proprietari delle bombole.
Ebbene, come noto, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto pagina 4 di 6 d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex pluribus Cass. n. 826/2015).
Nel caso di specie, deve ritenersi che non abbia assolto all'onere della prova su di Pt_1 essa gravante ai sensi dell'art. 2697, co. 1 c.c., non avendo prodotto in giudizio alcun Cont contratto stipulato con (non potendo certamente avvalersi di quello siglato con CP_1 né avendo offerto adeguata prova riguardo alla pretesa avanzata giudizialmente di vedersi restituire dall'odierna convenuta esattamente lo stesso numero di bombole di quelle consegnatele nel tempo.
Benvero, deve premettersi anzitutto che la stessa legge in materia prevede espressamente la possibilità per l'utente finale di restituire i vuoti direttamente all'azienda distributrice (art. 10, co. 3 del D.Lgs. 128/2006) e anche il contratto siglato Cont fra e prescrive l'obbligo per la concessionaria, cioè in caso di Pt_1 Pt_1 scioglimento del contratto, di far sì che i rivenditori si assumano l'impegno di restituire a Cont tutte le bombole di sua proprietà contrassegnate e non cauzionate (art. 5.6.17). Ad avviso del Tribunale, quindi, non può evincersi alcun automatismo tra le bombole piene Cont consegnate alla convenuta e quelle vuote da restituire all'attrice.
Le risultanze della prova orale assunta in corso di causa, peraltro, hanno sostanzialmente confermato l'esistenza di una prassi commerciale in base alla quale i contenitori impiegati dai distributori per vendere il GPL ritornassero in loro possesso per accordi tra i distributori stessi, previo ritiro di qualsivoglia bombola in giacenza presso i negozianti al dettaglio.
Pratica allegata dall'odierna convenuta sin dall'atto introduttivo e che però ha trovato un impalpabile riscontro attoreo soltanto in sede di II memoria istruttoria, in cui a Pt_1 fronte della documentazione acclusa alla comparsa di costituzione e risposta (all. 3) - Cont dalla quale emergeva l'avvenuta restituzione dei vuoti di tramite la diversa CP_1 società -, ha dedotto che essa avrebbe riguardato “un più ampio e diverso CP_4 rapporto tra le due società rivenditrici di GPL di “scambio alla pari” di contenitori vuoti, che nulla ha a che vedere con la società convenuta e con il suo obbligo di restituzione Cont delle bombole ricevute in carico”.
pagina 5 di 6 Assunto laconico, che però ulteriormente assevera la tesi sostenuta da e CP_1 contestualmente aggrava la notevole caoticità nella gestione delle bombole vuote, circostanza che neppure consente di apprezzare in termini positivi il dato numerico riportato sulla fattura n. 281/13 posta a base della domanda attorea e recisamente contestata dalla convenuta.
Né a tale carenza probatoria può far fronte la documentazione veicolata da e, Pt_1 segnatamente, le bolle di consegna delle bombole controfirmate dal destinatario nel corso degli anni.
Queste, infatti, potrebbero consentire di effettuare una comparazione tra pieni e vuoti consegnati al rivenditore, ma non di superare l'incertezza in ordine al soggetto al quale sono stati restituiti i relativi vuoti da parte del cliente finale (possibilità, come visto, prevista dalla normativa in materia e realizzatasi nell'eventualità concreta) o dagli altri vari concessionari (possibilità invalsa nella prassi del settore).
In altri termini, la promiscuità nella gestione dei resi e la dubbia corrispondenza tra evidenze documentali e realtà dei fatti, non superata all'esito dell'istruttoria, non consentono di apprezzare positivamente le domande attoree, le quali vanno pertanto integralmente respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del DM
55/2014, applicando i valori minimi per la fase istruttoria, in ragione dell'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che si liquidano in €
11.268,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e spese generali (15%) come per legge.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Grosseto 2.12.2025 Il Giudice
IO TI pagina 6 di 6