Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/05/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 1004/2025 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
ROSINI BENEDETTA;
e
, nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. ROSINI BENEDETTA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [i ricorrenti chiedono che l'Ill.mo Presidente del Tribunale adito voglia omologare la separazione legale dei coniugi alle seguenti condizioni:]
“Separazione.
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e, previa comunicazione, potranno fissare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
Assegnazione casa Coniugale.
2) L'unità immobiliare adibita a casa coniugale con tutti gli arredi sita in Jesi Via Lazio n. 14
(distinta al Catasto Fabbricati Comune di Jesi al: Foglio 37 part. 331 sub. 35, cat A/2 7,5 vani rendita cat. 542,28 e Foglio 37 part. 331 sub. 21, cat. C/6 87 m.q. rend. 48,75 proprietà ½ Parte_2
e ½ viene assegnata e rimarrà nel pieno godimento e nel possesso della
[...] Parte_1
Per_ stessa, la quale vi abiterà unitamente ai figli e;
Per_2
- 1 -
temporaneamente in un immobile sito nel Comune di Senigallia ove attualmente abita insieme alla made;
le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente senza ritardo l'eventuale trasferimento del luogo abitazione o di successivo cambio di residenza.
Responsabilità genitoriale.
Per_ 4) i figli e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori i quali Per_2
eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. In particolare, tenuto conto della tenera età dei figli e della necessità di assicurare loro una guida genitoriale unitaria e solida, i ricorrenti si impegnano ad assumere (adottando congiuntamente, previa riservata condivisione, le varie scelte) tutte le decisioni che attengono all'educazione ed alla crescita dei minori, tenuto conto delle loro esigenze e richieste, onde poter rispondere alle stesse nel modo il più coeso e coerente possibile;
5) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente e le decisioni verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale i figli di volta in volta si troveranno al momento dell'assunzione della decisione;
Le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti la salute saranno assunte dal genitore con cui il figlio interessato si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Per_ 6) I figli e hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con Per_2
ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
Tempi di permanenza
Per_ 7) I figli e resteranno collocati anagraficamente e in via preferenziale presso la Per_2 madre sig.ra nell'immobile sito in Jesi, di proprietà comune dei genitori;
Parte_2
8) I ricorrenti concordano sul seguente calendario di visita con la precisazione che il predetto calendario potrà e dovrà essere adeguato alle esigenze e alla volontà dei figli singolarmente considerati nel prioritario interesse all'equilibrio psicologico/emotivo/emozionale degli stessi, in ossequio alle rispettive fasi dell'evoluzione e crescita ed alle esigenze famigliari.
In questi termini il padre potrà tenere con sé i figli:
due fine settimana al mese in alternanza con la madre: nella sua settimana di spettanza egli potrà tenerli con sé dall'uscita di scuola dell'ultimo giorno della settimana ( ore16:00 circa o in orario da concordare laddove non vi fossero le lezioni) fino alla domenica tardo
- 2 - pomeriggio (salve variazioni previamente concordate con anticipo di almeno 15 giorni in ragione degli impegni scolastici/extrascolastici/sportivi/ludici);
durante le vacanze natalizie (dal 23/12 al 06/01): per sette giorni (anche non consecutivi) alternandosi negli anni con la madre nei giorni del 24 e 25 dicembre (un anno) e del 1° gennaio (dalla sera del 31/12) e 6 gennaio (l'anno successivo);
il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo: ad anni alternati;
ulteriori festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8 dicembre) e “ponti” /occasioni di festa: ad anni alternati.
durante le vacanze scolastiche estive (dal giorno successivo alla chiusura della scuola ed il giorno antecedente la ripresa della scuola): per due settimane anche non consecutive che dovranno essere concordate con la madre di anno in anno entro il 30 di giugno di ogni anno in base alle rispettive ferie ed esigenze/impegni e in base agli impegni dei figli (es. campo scuola /campo scout);
durante la settimana nel periodo scolastico: il padre si occuperà di trascorrere con i figli tutti i pomeriggi della settimana in cui lo stesso svolge il turno “mattina” dalle ore 6:00 alle ore 14:00 mentre nella settimana in cui il padre svolge il turno “pomeriggio” dalle 14:00 alle 22:00 i bambini vengono ritirati da scuola dalla madre che trascorrerà tutti i pomeriggi della settimana con loro. Si precisa che i turni lavorativi del sig. ruotano con Pt_1
cadenza settimanale, pertanto, i tempi di permanenza del padre con i figli viene ridefinito in base ad orari e giorni di lavoro dello stesso.
durante la settimana nel periodo estivo: i ragazzi trascorreranno con il padre metà giornata nella settimana in cui lo stesso svolge il turno lavorativo della mattina.
In ogni caso:
durante la settimana il padre potrà comunque, previo avviso di almeno 3 giorni e consenso della madre, trascorrere del tempo con i figli riaccompagnandoli a casa entro le 22.00. In caso di mancato accordo verrà adottato la calendarizzazione ordinaria così come sopra indicato;
laddove una delle parti intendesse organizzare un'uscita con i figli di più giorni nel fine settimana o in occasione di una festività/ponte che contravvenga all'alternanza di cui si è sopra detto dovrà comunicarlo con anticipo di almeno 15 gg all'altra parte che, se d'accordo, presterà il proprio consenso in difetto di accordo si farà riferimento ai tempi di permanenza sopra detti;
i figli, il giorno del loro compleanno potranno pranzare o cenare con entrambi i genitori a meno che gli stessi esprimano volontà contraria;
- 3 - le parti si impegnano a valutare e decidere insieme nell'interesse dei figli – ovverosia in base agli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi ed in base all'effettiva fattibilità dal punto di vista logistico ed organizzativo - la opportunità di eventuali eccezioni all'ordinaria calendarizzazione (ad esempio per consentire la partecipare ad un evento/festa) prima di avanzare proposte/iniziative i figli per evitare false illusioni, risentimenti e delusioni laddove non potessero concretizzarsi;
laddove gli orari di visita del padre sopra indicati non potessero - eccezionalmente - essere rispettati (ad esempio per cambio turno o altro impegno), il padre si impegna a dare comunicazione almeno un giorno prima alla madre che, dovrà, dare il proprio consenso alla variazione di orario. In mancanza di consenso – salvo effettiva e documentata impossibilità di rispettare quanto concordato e non mera difficoltà/opportunità - si farà riferimento alla regolamentazione di cui ai punti che precedono;
9) il padre si impegna a rendere/mantenere la propria abitazione funzionale all'accoglimento, al pernottamento dei figli e anche all'espletamento delle rispettive attività di svago/scolastiche per il tempo in cui convivranno con lo stesso;
10) il calendario delle visite e degli incontri settimanali è suscettibile di essere modificato ed organizzato solo su accordo tra le parti in base alle rispettive esigenze lavorative/private e sempre in considerazione della volontà espresse dai figli che i ricorrenti si impegnano a rispettare assurgendo, il benessere degli stessi, a prioritario interesse delle parti;
11) il padre e la madre, quando i figli sono presso l'altro genitore, potranno comunicare telefonicamente con essi anche mediante chiamate e videochiamate;
i ricorrenti si impegnano a mettere a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti - diversi da quelli nelle zone strettamente limitrofe - quando hanno con sé i figli;
Ripartizione degli oneri di mantenimento
12) il Sig. è attualmente occupato con contratto di lavoro a tempo indeterminato Parte_1
presso la SOAG APPLIANCE SPA con redditi pari a circa 1.700,00 mensili come da allegata documentazione;
la Sig.ra è attualmente occupata saltuariamente ma detiene Parte_2
risorse tali da permetterle di essere economicamente indipendente e far fronte direttamente al mantenimento dei figli;
13) I ricorrenti sono co-debitori del contratto di MUTUO N. 8336154, sottoscritto in data 11/11/2019 per l'acquisto della loro abitazione e che andrà a regolare scadenza in data 31/5/2045 da pagare in rate mensili di € 503,51; il sig. si impegna ad onorare in via esclusiva il pagamento Parte_1 dell'intera rata del mutuo fino al termine del piano di ammortamento e provvederà al pagamento delle rate degli altri finanziamenti dallo stesso eventualmente contratti;
- 4 - Per_ 14) Per il mantenimento dei figli e , i coniugi concordano che è dovuta a titolo di Per_2 contributo al mantenimento dei figli alla signora la somma di € 150,00 mensile, da Pt_2 rivalutare secondo gli indici ISTAT (€ 75,00 per ciascun figlio) da pagarsi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 20 di ciascun mese.
15) I ricorrenti stabiliscono che l'assegno unico universale INPS (o altra misura di sostegno economico alle famiglie con i figli minori comunque denominata che dovesse essere introdotta) verrà percepito nella misura del 50% dalla sig.ra e l'altro 50% dal sig. Parte_2 [...]
Pt_1
16) Le spese straordinarie necessarie per i minori, fino al raggiungimento della completa autosufficienza economica degli stessi, verranno divise nella misura del 50% a carico della signora e del 50% a carico del signor giusto protocollo del Tribunale Parte_2 Parte_1
di Ancona – Ordine Avvocati Ancona, che fa parte integrante del presente ricorso. Per il rimborso di dette spese sarà sufficiente che, chiunque le abbia affrontate, fornisca, all'altro obbligato al sostentamento dei figli, scontrini fiscali, ricevute, fatture o comunque documenti provenienti da terzi che attestino l'avvenuto pagamento, nonché prescrizioni mediche. La refusione delle spese straordinarie dovrà avvenire entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione dei documenti che le comprovano con il pagamento a mezzo bonifico bancario unitamente al mantenimento.
Altre pattuizioni patrimoniali
17) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e nessuno ha a che pretendere dall'altro a titolo di contributo al proprio mantenimento.
Divisione dei beni
18) Quanto ai veicoli e motoveicoli i coniugi hanno già raggiunto un accordo che prevede la titolarità personale dei bene mobile registrati intestati a ciascun coniuge e la reciproca rinuncia a qualsivoglia pretesa nei confronti dell'altro a detto titolo.
19) I coniugi hanno altresì già trovato un accordo per gli altri beni mobili ed in particolare per gli arredi di cui alla casa coniugale sita in Jesi, acquistati in costanza di matrimonio al fine di far fronte alle esigenze familiari, i coniugi riconoscono che gli stessi rimarranno a servizio esclusivo della ridetta abitazione e che pertanto rimarranno nella proprietà, nel possesso e godimento della signora
, che ivi abita, con rinuncia ad ogni pretesa da parte del sig. Parte_2 Parte_1
20) per quanto concerne l'acquisto della casa famigliare i coniugi danno atto che la sig.ra Parte_2
ha investito in detto immobile € 100.000,00 derivanti dalla vendita di una proprietà
[...]
immobiliare donatogli dal padre quindi all'atto dell'eventuale vendita dell'immobile, la sig.ra otterrà la restituzione del patrimonio personale investito. Parte_2
- 5 - Tutto quanto sopra costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione.
Altre pattuizioni
21) I coniugi danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio; i genitori danno assenso a che i figli intraprendano viaggi nel territorio italiano o all'estero unitamente all'altro genitore previo consenso da acquisire da parte dell'altro di volta in volta, sempre in osservanza della preminente volontà dei figli e degli impegni ed esigenze degli stessi;
si impegnano rispettivamente a comunicare tempestivamente la programmazione / previsione di viaggi in Italia o all'estero con i figli;
in tal caso sarà premura del genitore che ha in animo di portare i figli in viaggio con sé precisare il luogo di destinazione e di consentire, durante il corso della vacanza, contatti telefonici con i figli e di garantire di poterli rintracciare in ogni momento;
22) I coniugi pattuiscono che il rimborso annuale derivante dalla dichiarazione dei redditi e relativo alla ristrutturazione dell'immobile di proprietà comune verrà ripartito fra gli stessi nella misura del
50% ciascuno pertanto il sig. che riceve il rimborso tramite il proprio datore di Parte_1
lavoro, si impegna a corrispondere la quota di spettanza della sig.ra entro i Parte_2 successivi 10 giorni dall'incasso delle somme.
23) i coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, fatti salvi gli accordi di cui sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e , che si sono sposati Parte_1 Parte_2
a Senigallia il 15/09/2012, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando che la loro unione, inizialmente felice, è stata allietata dalla nascita di due figli, (in data 03/05/2013) Per_2
e (in data 11/12/2014) e che con il trascorrere del tempo è venuta a mancare la comunione Per_1
spirituale e materiale ed è sorta tra i coniugi una forte incompatibilità di carattere e una spiccata conflittualità e non vi è possibilità di riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. al Pubblico Ministero che ha espresso parere favorevole in data 12/05/2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
- 6 - La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Le restanti condizioni attengono ai rapporti economici tra le parti e non sono oggetto di scrutinio da parte del Tribunale.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti, non sussistendo profili di contrasto con l'ordine pubblico.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi , i quali hanno Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio a Senigallia il 15/09/2012, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Senigallia al n. 42, parte 1, serie // dell'anno 2012; omologa gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 21/05/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 7 -