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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 11/12/2024, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3911/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3911/2024, tra:
(c.f.: ) difeso dall'Avv. Corvino Parte_1 C.F._1
Maria Anna;
- ATTORE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), difese dall'Avv. Vinelli Valerio Antonio;
C.F._3
- CONVENUTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. L'attore ha domandato la modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Foggia n. 2616/2019, pubblicata in data 14/11/2019, confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di Bari n. 1077/2021.
Le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
2. Col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione il Presidente di Sezione ha invitato le parti a produrre l'attestazione di definitività del provvedimento di divorzio che si è chiesto di modificare.
Con successivo decreto di sostituzione della prima udienza di comparizione con note scritte emesso dal giudice delegato le parti sono state nuovamente invitate ad attestare la definitività del provvedimento che si è chiesto di modificare, mediante la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.
Nonostante ciò, agli atti non è stata prodotta copia della sentenza che ha pronunciato le condizioni di divorzio dei coniugi con attestazione del passaggio in giudicato.
E' presente nel fascicolo d'ufficio informatico, infatti, soltanto una copia della predetta sentenza, non munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Né le parti hanno effettuato allegazioni specifiche sulla irrevocabilità del provvedimento giudiziario.
Come noto, l'acquisizione di copia conforme della sentenza di divorzio munita di attestazione del passaggio in giudicato è presupposto processuale in senso tecnico dell'azione in questa sede intrapresa (v. Cass. 21874/2014, Cass n. 5861/2002, Cass. n. 16398/2007; Cass.
n. 8389/1993).
La domanda va pertanto dichiarata improponibile.
3. Da tanto consegue la condanna dell'attore, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute (che hanno chiesto il rigetto del ricorso e non avevano quindi interesse al deposito della documentazione richiesta), spese che vengono liquidate in forza dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improponibile la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore delle convenute delle spese processuali, che pagina 2 di 3 si liquidano in euro 2.906,00 per compenso, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali come per legge (15% del compenso).
Foggia, 10/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Concetta Potito Presidente dott. Alessio Marfe' Giudice Relatore dott. Roberto Bianco Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3911/2024, tra:
(c.f.: ) difeso dall'Avv. Corvino Parte_1 C.F._1
Maria Anna;
- ATTORE
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_1 C.F._2 CP_2
), difese dall'Avv. Vinelli Valerio Antonio;
C.F._3
- CONVENUTE
E
Il P.M. presso il Tribunale di Foggia,
- INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso).
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 9/12/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 3 1. L'attore ha domandato la modifica delle condizioni del divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Foggia n. 2616/2019, pubblicata in data 14/11/2019, confermata dalla sentenza della
Corte di Appello di Bari n. 1077/2021.
Le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda, con vittoria di spese di lite.
2. Col decreto di fissazione della prima udienza di comparizione il Presidente di Sezione ha invitato le parti a produrre l'attestazione di definitività del provvedimento di divorzio che si è chiesto di modificare.
Con successivo decreto di sostituzione della prima udienza di comparizione con note scritte emesso dal giudice delegato le parti sono state nuovamente invitate ad attestare la definitività del provvedimento che si è chiesto di modificare, mediante la produzione del certificato di passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.
Nonostante ciò, agli atti non è stata prodotta copia della sentenza che ha pronunciato le condizioni di divorzio dei coniugi con attestazione del passaggio in giudicato.
E' presente nel fascicolo d'ufficio informatico, infatti, soltanto una copia della predetta sentenza, non munita dell'attestazione del passaggio in giudicato.
Né le parti hanno effettuato allegazioni specifiche sulla irrevocabilità del provvedimento giudiziario.
Come noto, l'acquisizione di copia conforme della sentenza di divorzio munita di attestazione del passaggio in giudicato è presupposto processuale in senso tecnico dell'azione in questa sede intrapresa (v. Cass. 21874/2014, Cass n. 5861/2002, Cass. n. 16398/2007; Cass.
n. 8389/1993).
La domanda va pertanto dichiarata improponibile.
3. Da tanto consegue la condanna dell'attore, quale parte soccombente, al pagamento delle spese processuali in favore delle convenute (che hanno chiesto il rigetto del ricorso e non avevano quindi interesse al deposito della documentazione richiesta), spese che vengono liquidate in forza dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara improponibile la domanda;
2) condanna l'attore al pagamento in favore delle convenute delle spese processuali, che pagina 2 di 3 si liquidano in euro 2.906,00 per compenso, oltre IVA, se dovuta, CPA e rimborso spese generali come per legge (15% del compenso).
Foggia, 10/12/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Alessio Marfe' dott. Concetta Potito
pagina 3 di 3