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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Cristina Bandiera giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di SEPARAZIONE CONSENSUALE iscritta al RG. n. 759/2025, promossa con ricorso da
(c.f. ), nato/a a KERCI (Ucraina), il Parte_1 C.F._1 24/07/1984 con l'avv. MICHELA GIACOMAZZO
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 MP (PD), il 26/08/1983 con l'avv. LUISA PERON
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 10/02/2025, i coniugi e Parte_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la Parte_2 loro separazione personale.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 14.03.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate appaiono inoltre congrue, rispondenti all'interesse della prole e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a KERCI (Ucraina), il 24/07/1984 Parte_1
e
, nato/a a MP (PD) , il 26/08/1983, Parte_2 uniti in matrimonio il 30/06/2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di SANTA GIUSTINA IN COLLE (PD) dell'anno 2012 n. 18, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con reciproca libertà di residenza e domicilio, impegnandosi ciascuno a comunicare all'altro ogni eventuale cambio di residenza anagrafica, scambiandosi reciproco consenso al rilascio e al rinnovo del passaporto e/o di qualsiasi altro documento d'identificazione valido per l'espatrio.
2. La casa coniugale sita in Castelfranco Veneto (TV) in via Damini n. 7, in piena proprietà del sig. verrà assegnata alla moglie, che continuerà a Pt_2 risiedervi col figlio.
3. I ricorrenti hanno elaborato un accordo, che tiene conto del primario interesse del figlio minore, con particolare riferimento alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, alle previsioni relative all'affidamento condiviso, ai tempi di permanenza degli stessi presso i genitori ed alla divisione dei compiti educativi.
Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi, con collocazione prevalente presso la madre.
4. I genitori eserciteranno in maniera condivisa la responsabilità genitoriale e pertanto ogni decisione di maggior interesse per il figlio relativa all'istruzione, all'educazione del minore dovrà essere presa di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
5. La regolamentazione del diritto/dovere di visita del padre nei confronti del figlio
è stato concordato tra i coniugi tenendo conto sia degli attuali impegni lavorativi della madre, che della circostanza che il padre, per svolgere le sue mansioni di operaio, effettua turni di lavoro, che vengono comunicati settimanalmente.
Quando il padre ha i turni al pomeriggio, nei giorni di competenza del Per_1 padre, starà coi nonni paterni o altra persona di fiducia che si occuperanno di riaccompagnarlo a casa.
In relazione a quanto esposto i genitori avrebbero concordato che:
-il padre potrà/dovrà tenere con sé il figlio (e in sua vece i nonni paterni o altre persone di fiducia in caso di turno lavorativo pomeridiano) ogni lunedì e giovedì dall'uscita da scuola fino alle 18.00, riaccompagnandolo a casa, salvo diversa disponibilità del padre a tenerlo fino alle 21.00 per la cena, in caso di turno compatibile con il diritto di visita che sarà comunicato con preavviso;
-il padre potrà inoltre tenere con sé il figlio a weekend alternati dal sabato pomeriggio intorno alle 16:00 alla domenica sera, quando lo riaccompagnerà a casa dopo cena, salvo diverso accordo dei genitori da stabilirsi in tempi congrui.
Il figlio trascorrerà i giorni di Natale e Pasqua presso un genitore per il pranzo e presso l'altro per la cena, alternativamente di anno in anno, a meno che la sig.ra non possa recarsi in Moldavia col bambino a visitare i nonni, una Pt_1 settimana (da comunicare con un congruo preavviso di almeno un mese) mentre il 31 dicembre ed il Capodanno lo passeranno alternativamente, di anno in anno, con un genitore o con l'altro (gli anni pari con il padre, gli anni dispari con la madre).
Le vacanze di Natale e Pasquali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra i genitori con congruo anticipo e compatibilmente con eventuali ferie lavorative.
Durante le vacanze estive, il padre terrà il figlio per 15 giorni anche non continuativi in un periodo da concordarsi preventivamente tra i coniugi, entro il mese di giugno di ogni anno. La madre invece nel periodo estivo terrà con sé il figlio per 25/30 giorni consecutivi quando dovrà recarsi in Moldavia con il minore, in un periodo da concordarsi preventivamente entro fine giugno di ogni anno e che non impedisca al padre di poter usufruire delle settimane con il figlio. Nel caso non si recasse in Moldavia anch'essa terrà con sé il figlio per 15 giorni anche non consecutivi.
10. Il sig. verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento del figlio, Pt_2 fino al perfezionamento degli studi, anche universitari, di quest'ultimo, o comunque fino al conseguimento dell'autonomia economica, un assegno mensile dell'importo di euro 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT famiglie, da versarsi entro il giorno 20 di ciascun mese con decorrenza dal mese di febbraio 2025, a mezzo bonifico sulle coordinate bancarie note.
11. Le spese straordinarie di mantenimento, previste nel protocollo per il processo di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, saranno ripartite per il primo anno e mezzo, con effetto dal deposito del ricorso, al 60 % a carico del padre e il 40 % a carico della madre. Decorsi 18 mesi dal deposito del ricorso le spese saranno ripartite al 50
% tra i genitori.
Relativamente alla modalità di comunicazione ed approvazione delle spese straordinarie da concordare, in mancanza di diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, le stesse verranno richieste via WhatsApp (o email) dal genitore che le propone all'altro genitore e la mancata risposta o il diniego immotivato via Whats App (o email) entro 10 giorni equivarrà ad approvazione.
Quanto invece al termine per il rimborso della quota-parte di spesa straordinaria di un genitore anticipata dall'altro genitore (o per l'anticipo della relativa quota), sempre salvo diverso accordo di volta in volta intervenuto tra le parti, il pagamento verrà effettuato entro il 20 del mese corrente alla comunicazione e, ove possibile, alla documentazione della relativa spesa.
12. L'assegno unico sarà percepito al 50 % da entrambi i coniugi.
13. Entrambi i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti senza nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento e di aver definito ogni loro rapporto patrimoniale.
14. I coniugi si danno il reciproco assenso al rilascio/rinnovo del proprio passaporto, nonché al rilascio di quello del minore o di altro documento equipollente valido all'espatrio.
15. I coniugi dichiarano sin d'ora di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza, rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 14/03/2025. Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci