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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 10-1-2025 R.G. P.U.
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G.10-1-2025 P.U., promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI, in persona del Pubblico Ministero dott. Andrea Apollonio;
- RICORRENTE -
nei confronti di
, con sede in Capri Leone, Fraz. Rocca, Via Controparte_1
Nazionale, 266 (c.f.: ), in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante p.t. , nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Verderico e dall'avv. Giuseppe C.F._1
Condipodero
- RESISTENTE -
Il Collegio, letta l'istanza depositata dal Pubblico Ministero per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e Controparte_2
iscritta al ruolo n. 22-1-2024 r.g.p.u.; Controparte_1
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso, anche in rinnovazione, e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti resistenti hanno sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
le società resistenti sono soggette alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
La Procura della Repubblica presso questo Tribunale ha azionato una procedura unitaria nei confronti di due società, e Controparte_2 Controparte_1
all'esito degli accertamenti tributari condotti nei riguardi delle suddette dalla
[...]
Guardia di Finanza di Sant'Agata Militello, come suddetto iscritta al n. 22-1-2024
r.g.p.u..
Il Pubblico Ministero, ad integrazione del ricorso, con nota del 22.10.2024, ha precisato di avere reputato utile l'unione delle istanze di liquidazione giudiziale, nei termini di una maggiore efficienza dell'azione, attesa la sussistenza di elementi di connessione tra le due entità societarie.
Come precisato nel decreto di questo collegio, pubblicato il 13 marzo 2025, che qui si intende richiamato, emesso nel procedimento n. 22-1-2024 r.g.p.u., veniva statuito che non ricorrevano i presupposti per la trattazione congiunta e si è provveduto alla separazione dei procedimenti, con contestuale iscrizione del presente procedimento per la società . Controparte_1
In questa sede, occorre, pertanto, verificare se sussistono gli elementi necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale nei riguardi della società P_
.
[...]
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, e risultando, anzi, proprio dalle risultanze istruttorie, il superamento dei parametri
2 quantitativi indicati dalla legge per poter considerare il soggetto sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale.
La società debitrice non ha contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi, né possono trarsi elementi contrari dalle scritture contabili.
All'udienza del 06.09.2024, nel procedimento originario, la difesa unitaria delle società
e , ha Controparte_1 Controparte_2
dichiarato che le società stanno provvedendo a redigere la contabilità; che gli ultimi bilanci depositati risalgono all'esercizio 2014, senza specificare altro.
Invero, dal certificato camerale, aggiornato al 30.01.2025, risulta che la società ha pubblicato l'ultimo bilancio nel 2010. Controparte_1
Non risulta successivamente prodotta alcuna integrazione contabile da parte della difesa, come anche ricostruibile dal pvc della GdF in atti sopra citato.
Per la società risultano ingenti passività di natura Controparte_1
tributaria e contributiva;
in particolare, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che alla data del 13.11.2023, il aveva debiti Controparte_1
di natura tributaria e contributiva per complessivi € 985.751,67 (nota prot.
0677929/2023 del 22/11/2023, trasmessa dalla GdF di Sant'Agata Militello all'esito degli accertamenti delegati, allegata al ricorso originario).
Tale situazione debitoria si è ancor più accresciuta, come ricostruibile dalla stessa documentazione prodotta dalla società resistente, in allegato alla costituzione nel giudizio 22.1.2024 p.u.; da essa si evince che, al 19/08/2024, la società P_
aveva debiti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di ammontare
[...]
pari ad € 1.137.764,64 per l'ambito provinciale di Messina, e di € 1.681,74 nell'ambito provinciale di Enna (vedi file zippato denominato rateizzazione sicalea.zip, allegato al fascicolo di parte resistente, in atti del procedimento unitario genetico iscritto al n. 22-
1-2024 R.G.P.U.).
In considerazione dell'importo delle passività emerse dagli accertamenti della Guardia di Finanza e di quelli emersi dalla ulteriore documentazione in atti, risulta ampiamente integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
3 La domanda è, pertanto, procedibile.
Da quanto sopra detto e dalle risultanze dell'istruttoria svolta in seno all'originaria procedura unitaria (22-1/2024), prima che venisse disposta la separazione del presente procedimento, risulta palese la sussistenza dell'ulteriore requisito oggettivo dell'insolvenza.
La società debitrice non ha contestato i debiti, ma si è limitata a depositare la prova dell'accoglimento delle istanze di rateizzazione presentate all'Agenzia delle Entrate
Riscossione e dei pagamenti effettuati solo dopo l'instaurazione del presente procedimento.
Sul punto, questo collegio osserva che la rateizzazione è una semplice dilazione di pagamento e non una transazione con effetti novativi, per l'incertezza connessa all'assolvimento dell'obbligo del pagamento dei ratei.
La sussistenza dell'insolvenza non può, dunque, venire meno per l'inclusione dei debiti all'interno di un piano di rateizzazione accettato dall'ente creditore, atteso che la rateizzazione non è un criterio ordinario di pagamento delle obbligazioni assunte, ma una semplice dilazione di pagamento, che non estingue il debito immediatamente, essendo il suo effetto estintivo differito all'esito dei pagamenti di tutti i ratei, condizione di incerta realizzazione.
Anzi, proprio la richiesta di dilazione conferma lo stato di insolvenza della debitrice e l'incapacità di far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti tributari contratti.
Ciò è conforme all'orientamento di questo Tribunale, che ha ripreso quello della
Suprema Corte (vedi ordinanza n. 2174 del 31 gennaio 2014, che ha confermato la decisione dei giudici della Corte d'Appello che avevano ritenuto la rateizzazione ininfluente ai fini della insussistenza del requisito dell'insolvenza).
Indicativa della peculiarità del modus operandi delle società è, altresì, la circostanza appresa dalle dichiarazioni della difesa che, all'udienza del 13.11.2024, ha espressamente affermato l'intenzione delle società di incrementare l'attività,
4 aumentando le iscrizioni, allo stato, volutamente contenute, per la pendenza della procedura azionata dal Pubblico Ministero.
L'insolvenza è provata, inoltre, dal pvc della Guardia di Finanza in atti, datato
03/01/2023, nonché dalla nota sopra citata, prot. 0677929/2023 del 22/11/2023, trasmessa all'esito degli accertamenti delegati;
risulta anche provata dagli estratti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, prodotti dalla società resistente, nonché dalle informative acquisite, come sopra riportate (cfr. estratti di ruolo dell'
[...]
in atti e comunicazione , acquisiti nell'ambito dell'originario Controparte_3 CP_4
procedimento).
Dalle risultanze dell'istruttoria svolta, considerato il notevole ammontare dei debiti tributari e l'esiguità dei ricavi indicati dalla Guardia di Finanza, non è possibile individuare elementi di segno positivo da cui evincere che la società P_
possa disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i
[...]
mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, ed è, inoltre, evidente che tale modus operandi sia stato ordinariamente assunto, anche in continuità rispetto allo stato di decozione della società (già fallita, il P_ Controparte_5
03/10/2020; fall. N. 14/2020 Trib. Patti), nella quale era la medesima
[...]
a rivestire la qualità di socio unico (cfr. segnalazione Parte_2
Guardia di Finanza – Tenenza Sant'Agata Militello prot. 0371290/2023 del
23/06/2023, allegata al ricorso, da cui emerge che la società debitrice di cui si tratta si trova in continuità rispetto alla compagine societaria dell'altra).
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 287, co 2 CCII
DICHIARA
5 L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società P_
, con sede in Capri Leone, Fraz. Rocca, Via Nazionale, 266 (c.f.:
[...]
), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. P.IVA_1 [...]
(c.f.: ). Parte_1 CodiceFiscale_2
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. in considerazione del curriculum, il quale, Parte_3
anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le
6 dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 18 giugno 2025 ore 10,30 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help?
Join the meeting now Meeting ID: 337 492 886 532
Passcode: DA28Uk7i
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,852948011# Italy, Magenta
Find a local number
Phone conference ID: 852 948 011#
For organizers: Reset dial-in PIN
________________________________________________________________________________
Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA
7 che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società sottoposte a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
8 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
9 Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
10
T R I B U N A L E D I P A T T I
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio, composto dai Magistrati:
1) Dr.ssa Concetta ALACQUA Presidente rel.
2) Dr.ssa Rosalia RUSSO FEMMINELLA Giudice
3) Dr.ssa Serena ANDALORO Giudice
Riunito telematicamente in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale N. R.G.10-1-2025 P.U., promosso da:
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI PATTI, in persona del Pubblico Ministero dott. Andrea Apollonio;
- RICORRENTE -
nei confronti di
, con sede in Capri Leone, Fraz. Rocca, Via Controparte_1
Nazionale, 266 (c.f.: ), in persona dell'amministratore unico e legale P.IVA_1
rappresentante p.t. , nata a [...] il [...] (c.f.: Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Verderico e dall'avv. Giuseppe C.F._1
Condipodero
- RESISTENTE -
Il Collegio, letta l'istanza depositata dal Pubblico Ministero per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di e Controparte_2
iscritta al ruolo n. 22-1-2024 r.g.p.u.; Controparte_1
1 esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso, anche in rinnovazione, e del decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che le parti resistenti hanno sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
le società resistenti sono soggette alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
OSSERVA
La Procura della Repubblica presso questo Tribunale ha azionato una procedura unitaria nei confronti di due società, e Controparte_2 Controparte_1
all'esito degli accertamenti tributari condotti nei riguardi delle suddette dalla
[...]
Guardia di Finanza di Sant'Agata Militello, come suddetto iscritta al n. 22-1-2024
r.g.p.u..
Il Pubblico Ministero, ad integrazione del ricorso, con nota del 22.10.2024, ha precisato di avere reputato utile l'unione delle istanze di liquidazione giudiziale, nei termini di una maggiore efficienza dell'azione, attesa la sussistenza di elementi di connessione tra le due entità societarie.
Come precisato nel decreto di questo collegio, pubblicato il 13 marzo 2025, che qui si intende richiamato, emesso nel procedimento n. 22-1-2024 r.g.p.u., veniva statuito che non ricorrevano i presupposti per la trattazione congiunta e si è provveduto alla separazione dei procedimenti, con contestuale iscrizione del presente procedimento per la società . Controparte_1
In questa sede, occorre, pertanto, verificare se sussistono gli elementi necessari per l'apertura della liquidazione giudiziale nei riguardi della società P_
.
[...]
La società debitrice presenta i requisiti soggettivi per essere sottoposta alla procedura in esame, non avendo offerto la prova contraria, cui era onerata ex art. 121 CCII, e risultando, anzi, proprio dalle risultanze istruttorie, il superamento dei parametri
2 quantitativi indicati dalla legge per poter considerare il soggetto sottoponibile alla procedura di liquidazione giudiziale.
La società debitrice non ha contestato la sussistenza dei requisiti soggettivi, né possono trarsi elementi contrari dalle scritture contabili.
All'udienza del 06.09.2024, nel procedimento originario, la difesa unitaria delle società
e , ha Controparte_1 Controparte_2
dichiarato che le società stanno provvedendo a redigere la contabilità; che gli ultimi bilanci depositati risalgono all'esercizio 2014, senza specificare altro.
Invero, dal certificato camerale, aggiornato al 30.01.2025, risulta che la società ha pubblicato l'ultimo bilancio nel 2010. Controparte_1
Non risulta successivamente prodotta alcuna integrazione contabile da parte della difesa, come anche ricostruibile dal pvc della GdF in atti sopra citato.
Per la società risultano ingenti passività di natura Controparte_1
tributaria e contributiva;
in particolare, dagli accertamenti della Guardia di Finanza è emerso che alla data del 13.11.2023, il aveva debiti Controparte_1
di natura tributaria e contributiva per complessivi € 985.751,67 (nota prot.
0677929/2023 del 22/11/2023, trasmessa dalla GdF di Sant'Agata Militello all'esito degli accertamenti delegati, allegata al ricorso originario).
Tale situazione debitoria si è ancor più accresciuta, come ricostruibile dalla stessa documentazione prodotta dalla società resistente, in allegato alla costituzione nel giudizio 22.1.2024 p.u.; da essa si evince che, al 19/08/2024, la società P_
aveva debiti con l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di ammontare
[...]
pari ad € 1.137.764,64 per l'ambito provinciale di Messina, e di € 1.681,74 nell'ambito provinciale di Enna (vedi file zippato denominato rateizzazione sicalea.zip, allegato al fascicolo di parte resistente, in atti del procedimento unitario genetico iscritto al n. 22-
1-2024 R.G.P.U.).
In considerazione dell'importo delle passività emerse dagli accertamenti della Guardia di Finanza e di quelli emersi dalla ulteriore documentazione in atti, risulta ampiamente integrato il requisito di cui al comma V dell'art. 49 CCII.
3 La domanda è, pertanto, procedibile.
Da quanto sopra detto e dalle risultanze dell'istruttoria svolta in seno all'originaria procedura unitaria (22-1/2024), prima che venisse disposta la separazione del presente procedimento, risulta palese la sussistenza dell'ulteriore requisito oggettivo dell'insolvenza.
La società debitrice non ha contestato i debiti, ma si è limitata a depositare la prova dell'accoglimento delle istanze di rateizzazione presentate all'Agenzia delle Entrate
Riscossione e dei pagamenti effettuati solo dopo l'instaurazione del presente procedimento.
Sul punto, questo collegio osserva che la rateizzazione è una semplice dilazione di pagamento e non una transazione con effetti novativi, per l'incertezza connessa all'assolvimento dell'obbligo del pagamento dei ratei.
La sussistenza dell'insolvenza non può, dunque, venire meno per l'inclusione dei debiti all'interno di un piano di rateizzazione accettato dall'ente creditore, atteso che la rateizzazione non è un criterio ordinario di pagamento delle obbligazioni assunte, ma una semplice dilazione di pagamento, che non estingue il debito immediatamente, essendo il suo effetto estintivo differito all'esito dei pagamenti di tutti i ratei, condizione di incerta realizzazione.
Anzi, proprio la richiesta di dilazione conferma lo stato di insolvenza della debitrice e l'incapacità di far fronte, con i mezzi ordinari, al pagamento dei debiti tributari contratti.
Ciò è conforme all'orientamento di questo Tribunale, che ha ripreso quello della
Suprema Corte (vedi ordinanza n. 2174 del 31 gennaio 2014, che ha confermato la decisione dei giudici della Corte d'Appello che avevano ritenuto la rateizzazione ininfluente ai fini della insussistenza del requisito dell'insolvenza).
Indicativa della peculiarità del modus operandi delle società è, altresì, la circostanza appresa dalle dichiarazioni della difesa che, all'udienza del 13.11.2024, ha espressamente affermato l'intenzione delle società di incrementare l'attività,
4 aumentando le iscrizioni, allo stato, volutamente contenute, per la pendenza della procedura azionata dal Pubblico Ministero.
L'insolvenza è provata, inoltre, dal pvc della Guardia di Finanza in atti, datato
03/01/2023, nonché dalla nota sopra citata, prot. 0677929/2023 del 22/11/2023, trasmessa all'esito degli accertamenti delegati;
risulta anche provata dagli estratti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, prodotti dalla società resistente, nonché dalle informative acquisite, come sopra riportate (cfr. estratti di ruolo dell'
[...]
in atti e comunicazione , acquisiti nell'ambito dell'originario Controparte_3 CP_4
procedimento).
Dalle risultanze dell'istruttoria svolta, considerato il notevole ammontare dei debiti tributari e l'esiguità dei ricavi indicati dalla Guardia di Finanza, non è possibile individuare elementi di segno positivo da cui evincere che la società P_
possa disporre di un attivo patrimoniale sufficiente a far fronte, con i
[...]
mezzi ordinari, al pagamento dei debiti e ad assicurare l'eguale e integrale soddisfacimento dei creditori.
La debitrice versa, dunque, in stato d'insolvenza, ed è, inoltre, evidente che tale modus operandi sia stato ordinariamente assunto, anche in continuità rispetto allo stato di decozione della società (già fallita, il P_ Controparte_5
03/10/2020; fall. N. 14/2020 Trib. Patti), nella quale era la medesima
[...]
a rivestire la qualità di socio unico (cfr. segnalazione Parte_2
Guardia di Finanza – Tenenza Sant'Agata Militello prot. 0371290/2023 del
23/06/2023, allegata al ricorso, da cui emerge che la società debitrice di cui si tratta si trova in continuità rispetto alla compagine societaria dell'altra).
Deve, pertanto, procedersi alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenendo conto, nella nomina del Curatore, dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 121 e 287, co 2 CCII
DICHIARA
5 L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società P_
, con sede in Capri Leone, Fraz. Rocca, Via Nazionale, 266 (c.f.:
[...]
), in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t. P.IVA_1 [...]
(c.f.: ). Parte_1 CodiceFiscale_2
NOMINA la Dott.ssa Concetta Alacqua Giudice Delegato per la procedura;
consultato l'albo nazionale;
NOMINA
Curatore l'Avv. in considerazione del curriculum, il quale, Parte_3
anche alla luce dell'organizzazione dello studio professionale, risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal D.lgs 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con le imprese debitrici, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con le imprese debitrici,
ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione, di depositare, entro tre giorni, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le
6 dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
STABILISCE il giorno 18 giugno 2025 ore 10,30 per l'adunanza dei creditori, per la verificazione dello stato passivo nelle forme di cui all'art. 127-bis c.p.c., con trattazione da remoto mediante, l'applicativo Microsoft Teams
DISPONE
Che l'udienza si svolga con modalità da remoto come segue ex art. 127 bis cpc:
La video conferenza si svolgerà con l'utilizzo del software “Teams di Microsoft” tramite collegamento al link sottostante:
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams Need help?
Join the meeting now Meeting ID: 337 492 886 532
Passcode: DA28Uk7i
Dial in by phone
+39 02 3206 8604,,852948011# Italy, Magenta
Find a local number
Phone conference ID: 852 948 011#
For organizers: Reset dial-in PIN
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Nel giorno fissato per l'udienza, con congruo anticipo rispetto all'orario fissato
(almeno dieci minuti), l'utente dovrà compiere le seguenti operazioni:
1) scegliere di partecipare alla videoconferenza mediante “usa l'app web”;
2) nel riquadro evidenziato in blu cliccare il tasto “partecipa” in basso a sinistra;
3) cliccare ancora sul tasto “partecipa ora”; si verrà, così, automaticamente indirizzati all'interno dall'aula virtuale di udienza;
AVVISA
7 che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento potranno accedere al fascicolo informatico mediante “richiesta di visibilità”, onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.
- che i difensori delle parti potranno delegare un sostituto che dichiari di videocomparire per delega, fornendo i relativi recapiti mail e di telefono.
Si raccomanda di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile, tablet, smartphone o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso delle società sottoposte a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive
8 verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
SEGNALA
Al curatore che deve procedere con immediatezza a quanto indicato nell'art. 193
Nuovo Codice della Crisi e che vanno rispettati i tempi prescritti dalla legge per il compimento delle singole attività.
Segnala inoltre l'esistenza di apposito protocollo redatto con la Procura in merito allo svolgimento delle attività di liquidazione, cui il Curatore è onerato ad attenersi.
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese per la registrazione della sentenza, le notifiche e le annotazioni di rito previste dalla legge, in osservanza dell'art. 146 nn. 4 e 5 T.U spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), finché la massa attiva non avrà fondi disponibili, ponendo a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di “disponibilità liquide” immediatamente, per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
L'eventuale inosservanza di tale onere costituirà oggetto di valutazione ai fini delle successive eventuali nomine.
ONERA
Il Curatore ad esplicitare – contestualmente alla propria dichiarazione di accettazione
(o entro i successivi 30 giorni) –- con nota da inviarsi alla PEC della cancelleria del procedimento, e non nel fascicolo della procedura, i procedimenti fallimentari/liquidazione giudiziale (compresi quelli concordatari) di cui risulti titolare presso questo Tribunale, distinguendo quelli assegnati con la sentenza o all'apertura da quelli in cui sia succeduto al precedente curatore e da quando. Specificherà, altresì, lo stato di ciascuna procedura ed in particolare le attività di liquidazione in corso e le cause che ostano alla chiusura e la previsione dei tempi di definizione.
Specificherà, inoltre, gli incarichi di curatore svolti in passato presso questo Tribunale, indicando il numero di ruolo, la data di conferimento dell'incarico e di chiusura del fallimento, con indicazione del tipo di chiusura (con o senza riparto di attivo).
9 Rammenta che la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità va fatta esplicitamente e tenendo conto del disposto dell'art. 125 Nuovo Codice della Crisi e dell'art. 2 del d. lgs 54/2018 che trova applicazione anche rispetto ai coadiutori.
Ove intendesse rifiutare l'incarico, il Curatore dovrà adeguatamente motivare il rifiuto e depositare alla PEC della cancelleria fallimentare una nota in cui indichi se negli ultimi due anni abbia rifiutato altri incarichi e le ragioni e se intenda confermare la propria disponibilità ad assumere ulteriori incarichi in futuro.
DISPONE che la presente sentenza sia notificata alla società sottoposta a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, alla parte ricorrente, alla Procura della Repubblica di Patti, nonché iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4,
CCI; che la Cancelleria provveda inoltre a comunicare a tutti i Magistrati, anche non togati, del settore civile e lavoro del Tribunale di Patti (inviando mail all'indirizzo istituzionale di ciascuno di essi) copia del solo dispositivo della presente sentenza, nella parte in cui dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
Manda alla cancelleria anche per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “udienza da remoto” sul sito del tribunale il link dell'udienza di verifica con l'inserimento solo del n. di r.g.
Così deciso telematicamente nella camera di consiglio del 18.03.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Concetta Alacqua
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