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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2024, n. 42509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42509 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RG KA, nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 16/11/2023 della Corte d'appello di Bologna;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PP Riccardi, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente alla richiesta di pena sostitutiva. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, ritenuto il fatto contestato al capo 2) assorbito in quello contestato al capo 1) di imputazione, rideterminava la pena irrogata nei confronti di RG KA, quanto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in due anni di reclusione e 1.333,33 Penale Sent. Sez. 6 Num. 42509 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 23/10/2024 euro di multa. 2. Avverso la sentenza ha presentato un unico motivo di ricorso RG KA, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Alessandro Sintucci, violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché vizio di motivazione. All'udienza del 16/11/2023, la difesa depositava procura speciale rilasciata dall'imputato al fine di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. L'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 statuisce che le norme previste nel III capo della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Essa non pone a carico della difesa l'obbligo di richiedere la sostituzione della pena, essendo il giudice chiamato a verificare che ricorrano le condizioni previste dalla legge, ovverosia che la pena detentiva non superi gli anni quattro e che non debba essere concessa la sospensione condizionale. In ogni caso, il deposito in udienza della procura speciale e della dichiarazione di disponibilità dell'ente avrebbe dovuto essere inteso come implicita richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte di appello non motiva, sicché non si comprende se abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la sostituzione ovvero se abbia omesso di considerare la richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Va invero revocato in dubbio che, anche sotto il vigore della c.d. riforma Cartabia, il giudice possa sostituire la pena d'ufficio (con l'eccezione - qui non rilevante - dei soli casi in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830). Infatti, nell'estendere il principio a suo tempo affermato da Sez. U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125, alla disciplina introdotta dalla I. 10 ottobre 2022, n. 150, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che, in virtù del principio devolutivo, «il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi». In tal senso, si è consolidato 2 VA'\ l'orientamento sviluppatosi a partire da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090. Non è, dunque, nel giusto la difesa quando afferma che il Giudice dell'appello avrebbe dovuto provvedere egli stesso alla sostituzione per il solo fatto che l'ammontare della pena irrogata la consentiva. 3. Ciò nondimeno, questo non è il caso di specie. Dall'accesso agli atti processuali (consentito in quanto, avendo il ricorrente eccepito la violazione di norme processuali, questa Corte è diventata giudice anche del fatto. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta non soltanto il deposito della procura speciale ai fini della richiesta di sostituzione della pena, in uno con la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro sostitutivo, così come dedotto in questa sede. Di più, nel verbale dell'udienza di appello del 16/11/2023 è riportato che la difesa dell'imputato fece istanza, in subordine all'accoglimento dei motivi d'appello, di sostituzione della pena. E, poiché tale richiesta può essere formulata non soltanto nell'atto d'appello, ma, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, fino alla conclusione della discussione in udienza (per restare alle sentenze più recenti, Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., cit.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), essendo stato tale termine rispettato dalla difesa, la relativa richiesta è stata tempestivamente devoluta. 4. La Corte d'appello, venendo meno al suo obbligo, nulla ha risposto sul punto. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente all'omessa motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni sostitutive, con rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
o Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle sanzioni sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 23/10/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PP Riccardi, che ha concluso chiedendo che la sentenza sia annullata con rinvio limitatamente alla richiesta di pena sostitutiva. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Bologna, ritenuto il fatto contestato al capo 2) assorbito in quello contestato al capo 1) di imputazione, rideterminava la pena irrogata nei confronti di RG KA, quanto al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in due anni di reclusione e 1.333,33 Penale Sent. Sez. 6 Num. 42509 Anno 2024 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: DI GIOVINE OMBRETTA Data Udienza: 23/10/2024 euro di multa. 2. Avverso la sentenza ha presentato un unico motivo di ricorso RG KA, deducendo, per il tramite dell'Avvocato Alessandro Sintucci, violazione degli artt. 545-bis cod. proc. pen. e 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nonché vizio di motivazione. All'udienza del 16/11/2023, la difesa depositava procura speciale rilasciata dall'imputato al fine di richiedere la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità. L'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 statuisce che le norme previste nel III capo della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Essa non pone a carico della difesa l'obbligo di richiedere la sostituzione della pena, essendo il giudice chiamato a verificare che ricorrano le condizioni previste dalla legge, ovverosia che la pena detentiva non superi gli anni quattro e che non debba essere concessa la sospensione condizionale. In ogni caso, il deposito in udienza della procura speciale e della dichiarazione di disponibilità dell'ente avrebbe dovuto essere inteso come implicita richiesta di sostituzione della pena detentiva. La Corte di appello non motiva, sicché non si comprende se abbia ritenuto insussistenti i presupposti per la sostituzione ovvero se abbia omesso di considerare la richiesta. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni di seguito esposte. 2. Va invero revocato in dubbio che, anche sotto il vigore della c.d. riforma Cartabia, il giudice possa sostituire la pena d'ufficio (con l'eccezione - qui non rilevante - dei soli casi in cui i presupposti formali per la sostituzione divengano attuali a seguito della definizione del giudizio di secondo grado. Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., Rv. 286830). Infatti, nell'estendere il principio a suo tempo affermato da Sez. U. n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125, alla disciplina introdotta dalla I. 10 ottobre 2022, n. 150, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito che, in virtù del principio devolutivo, «il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi». In tal senso, si è consolidato 2 VA'\ l'orientamento sviluppatosi a partire da Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090. Non è, dunque, nel giusto la difesa quando afferma che il Giudice dell'appello avrebbe dovuto provvedere egli stesso alla sostituzione per il solo fatto che l'ammontare della pena irrogata la consentiva. 3. Ciò nondimeno, questo non è il caso di specie. Dall'accesso agli atti processuali (consentito in quanto, avendo il ricorrente eccepito la violazione di norme processuali, questa Corte è diventata giudice anche del fatto. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta non soltanto il deposito della procura speciale ai fini della richiesta di sostituzione della pena, in uno con la dichiarazione di disponibilità dell'ente presso cui avrebbe dovuto svolgersi il lavoro sostitutivo, così come dedotto in questa sede. Di più, nel verbale dell'udienza di appello del 16/11/2023 è riportato che la difesa dell'imputato fece istanza, in subordine all'accoglimento dei motivi d'appello, di sostituzione della pena. E, poiché tale richiesta può essere formulata non soltanto nell'atto d'appello, ma, secondo l'orientamento di legittimità ormai consolidato, fino alla conclusione della discussione in udienza (per restare alle sentenze più recenti, Sez. 6, n. 30711 del 30/05/2024, B., cit.; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Skrzyszewski, Rv. 285751), essendo stato tale termine rispettato dalla difesa, la relativa richiesta è stata tempestivamente devoluta. 4. La Corte d'appello, venendo meno al suo obbligo, nulla ha risposto sul punto. La sentenza impugnata deve essere, dunque, annullata, limitatamente all'omessa motivazione in ordine all'applicazione delle sanzioni sostitutive, con rinvio al giudice di appello per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
o Annulla la sentenza impugnata limitatamente al diniego delle sanzioni sostitutive e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra ezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 23/10/2024