Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 293. Liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta 1. Il commissario dell'impresa in liquidazione puo' essere autorizzato, nel decreto che dispone la liquidazione coatta, a procedere, anche per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed in deroga all'articolo 286, comma 1, alla liquidazione dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti verificatisi anteriormente alla pubblicazione del decreto di liquidazione, nonche' di quelli verificatisi successivamente e fino alla scadenza dei contratti di assicurazione in corso o del periodo di tempo per il quale e' stato pagato il premio.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale e' retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
2. La CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada anticipa al commissario le somme occorrenti per le spese del procedimento di liquidazione dei danni nei limiti di quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 285, comma 2. In caso di insufficienza dell'attivo le somme erogate restano definitivamente a carico della CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada.
3. Per l'assolvimento del compito di cui al comma 1 il commissario provvede a riassumere il personale gia' dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta. Il personale e' retribuito con i minimi previsti nei contratti collettivi di categoria in relazione alle mansioni espletate.
Commentario • 1
- 1. La compagnia mandataria del Fondo vittime si rivale sia sul proprietario che sul conducente del veicolo non assicuratoNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 28 dicembre 2021 · 103.668915
[…] In secondo luogo, quale che fosse la qualifica che si volesse attribuire al diritto di rivalsa spettante all'impresa designata (surrogazione ex art. 1203 o 1916 c.c.; oppure regresso ex art. 1299 c.c.) la prescrizione comunque non potrebbe mai essere né biennale, né quinquennale: se infatti si ritiene che la rivalsa di cui all'art. 293 cod. ass. appartenga al genus della surrogazione ex art. 1203 c.c. (e dunque che l'impresa designata, quando eserciti la rivalsa, faccia valere lo stesso diritto originariamente sorto in capo alla vittima), prescrizione non vi fu perché, […]
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Giurisprudenza • 9
- 1. Cass. civ., sez. VI, ordinanza 17/12/2021, n. 40592Provvedimento: […] quale che fosse la qualifica che si volesse attribuire al diritto di rivalsa spettante all'impresa designata (surrogazione ex art. 1203 o 1916 c.c.; oppure regresso ex art. 1299 c.c.) la prescrizione comunque non potrebbe mai essere né biennale, né quinquennale, in سم quanto: a) se si ritiene che la rivalsa di cui all'art. 293 cod. ass. appartenga al genus della surrogazione ex art. 1203 c.c. (e dunque che l'impresa designata, quando eserciti la rivalsa, faccia valere lo stesso diritto originariamente sorto in capo alla vittima), prescrizione non vi fu perché sussistendo il reato di lesioni colpose alcredito risarcitorio s'applicava il termine prescrizionale di sei anni ex art. 2947, […]Leggi di più...
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