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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 12/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2047/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2047/2023 R.G., promossa da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FIACCHI ALESSIO;
ATTORE contro
HDI ITALIA S.P.A. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
VOLPICELLA FEDERICO;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione per infortunio.
Conclusioni: per parte attrice, come da atto di citazione, per parte convenuta, come da memoria del 07.02.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, come eccepito da parte convenuta nella memoria di replica, si dà atto che la comparsa conclusionale è stata depositata da parte attrice in data 15.03.2025, sebbene il termine per detto incombente fosse scaduto trenta giorni prima dell'udienza dell'08.04.2025, ossia il 09.03.2025.
Dunque, la comparsa conclusionale dell'attore risulta inammissibile.
Ciò posto, l'odierno attore ha adito questo Tribunale, allegando di essere inciampato in data 07.11.2020 in Castiglione della Pescaia, procurandosi danni al volto, e di essere assicurato contro il rischio per infortuni con la
[...]
ora HDI Italia S.p.A., rassegnando le seguenti conclusioni: “in CP_1
via principale, condannare la compagnia assicurativa HDI Italia Spa al pagamento in favore del Sig. della somma di € 130.000,00a titolo di indennizzo per il Parte_1
danno fisico conseguente al sinistro occorso in data 7 novembre 2020 e rientrante nella copertura assicurativa, oltre al risarcimento delle spese vive documentate, sostenute per cure, interventi medici e farmaci”.
La HDI Italia S.p.A. si è costituita in giudizio, contestando le avverse deduzioni, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato che il giorno 12.11.20 l'attore sig. ebbe a presentare alla propria Agenzia di Pt_1
Assicurazioni denuncia del sinistro del 7.11.20, dichiarando “A PASSEGGIO CON
IL MIO CANE LUNGOMARE, A SEGUITO DI UN
MANCAMENTOCADEVO ROVINOSAMENTE A TERRA”; accertato e dichiarato che l'assicuratore ebbe a respingere la richiesta di indennizzo in riferimento alla polizza infortuni stipulata dal sig. con missiva del 16.11.20, evidenziando non Pt_1
trattarsi di evento di danno conseguente ad infortunio, ma di evento di danno conseguente a malore “mancamento”, non previsto come indennizzabile dalla polizza infortuni stipulata dal sig. accertato e dichiarato che all'esito di questa precisazione da parte Pt_1
dell'assicuratore, il sig. in citazione ha opportunamente modificato la dinamica del Pt_1
sinistro, asserendo ora di essere caduto, non più per un “mancamento” come in precedenza denunciato, ma perché “inciampava e cadeva rovinosamente a terra”, al solo fine di far ricadere il sinistro in copertura assicurativa;
accertato e dichiarato che le lesioni conseguenti all'evento, esclusivamente di trauma facciale, evidenziano chiaramente che quando l'attore ebbe a cadere a terra era privo di sensi in conseguenza del “mancamento”, tanto per
l'assenza di segni di difesadalla caduta a terra, che avrebbero comportato lesioni alle mani ed evitato il danno maxillofacciale;
rigettare la domanda formulata dalla parte attrice in quanto infondata sia in fatto sia in diritto, comunque non provata, risultando del tutto carente la domanda dal punto della prova della dinamica del sinistro come descritta in citazione e sussistenza della copertura assicurativa, espressamente esclusa dalla Condizioni
Generali di Polizza;
condannare la parte attrice alla rifusione delle spese legali del processo nei confronti di HDI Assicurazioni Spa ex art. 91 cpc, nonché ex art. 96 cpc, per abuso del processo, per avere modificato la versione dei fatti rispetto a quelli denunciati, per farli ricadere in copertura assicurativa e nel tentativo di indurre in errore il giudicante.
Ciò posto, in diritto, va osservato che colui che agisce in giudizio per l'adempimento di un credito è tenuto ad allegare e a provare la fonte costitutiva del credito e l'entità del medesimo, potendo allegare l'inadempimento dello stesso, essendo onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ.
n. 826/2015; Cass. Civ. n. 13685/2019; Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riferimento alla materia assicurativa, la giurisprudenza ha inoltre precisato che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali
e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. Civ. n. 31251/2023;
Cass. Civ. n. 1558/2018).
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti, risulta che ha Parte_2
concluso con i cui rapporti sono pacificamente Controparte_2
confluiti nel patrimonio dell'odierna convenuta, un contratto di assicurazione contro gli infortuni, con beneficiario l'odierno attore, e con garanzia di indennizzo in caso di invalidità permanente, indennizzo da ricovero e da ingessatura, avente durata dal 27.10.2004 al 27.10.2007, prorogabile di un anno tacitamente ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, in caso di mancata disdetta e così via per ogni anno (cfr. all.ti 3 e 4 fasc. convenuta).
Secondo le condizioni generali di assicurazione (cfr. all. 4 fasc. convenuta),
l'infortunio va inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili e l'invalidità permanente è definita come perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o di parte di questi;
in base all'art. 16 delle condizioni generali,
l'assicurazione copre il rischio da infortunio da cui scaturisca la morte,
l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea;
sono qualificati come infortuni coperti dall'assicurazione anche le “lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini”.
Ciò posto, secondo la prospettazione dell'attore, “il giorno 7 novembre 2020 il
Sig. stava facendo una passeggiata con il proprio cane sul litorale di Parte_1
Castiglione della Pescaia (GR), proprio paese di origine e residenza, quando intorno alle ore
13:00 circa, nella zona del Bagno Capezzolo in zona periferica del Comune, inciampava e cadeva rovinosamente a terra sbattendo violentemente la faccia. Il trauma conseguente alla caduta provocava immediatamente fuoriuscita copiosa di sangue, tanto che il Sig. Pt_1
decideva di chiamare, mediante il proprio cellulare, due sue amici che sapeva essere in quel momento in una spiaggia poco distante, per farsi assistere”, sicché “veniva quindi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, dove al termine degli esami strumentali gli veniva diagnosticato “una frattura pluriframmentaria paramediana sinistra del corpo della mandibola””; dimesso dall'ospedale, con prognosi di trenta giorni, lo stesso “veniva quindi nuovamente valutato la mattina successiva all' Ospedale
Careggi di Firenze, dove veniva diagnostico un quadro complesso di “tumefazione perimandibolare sinistra e sottomentoniera, FLC sottomentoniera, lacerazione gengivale tra 33 e 34 con mobilità preternaturale del segmento scheletrico mandibolare distale a 33, perdita dell'occlusione individuale”. Veniva altresì confermata la “Frattura mandibolare”.
In data 9 novembre 2020 veniva quindi sottoposto, sempre all' Ospedale Careggi di
Firenze, ad un'operazione di “riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentare del corpo mandibolare sinistro” (citazione in atti).
Invocando la copertura assicurativa contro il rischio di infortuni, l'attore afferma il proprio diritto all'indennizzo secondo le condizioni concordate con l'assicuratore.
Ebbene, deve ritenersi infondata la domanda attorea, in quanto non risulta compiutamente dimostrato il sinistro che, in prospettazione, fonderebbe il diritto all'indennizzo azionato.
Invero, come si desume dal verbale di Pronto Soccorso del 07.11.2020 redatto dal reparto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, facente parte dell'ASL Toscana Sud Est (cfr. all. 1 fasc. attore, con prima pagina depositata il 12.04.2024), che l'attore adduce a prova del sinistro allegato, risulta, nella sezione “Anamnesi” contenuta nella parte dedicata alle circostanze riferite dall'infortunato, che l'attore “giunge in PS a seguito di episodio sincopale con trauma facciale”, lamentando dolore al cranio ma non ad altre parti del corpo.
La causa del trauma facciale è confermata nella cartella clinica n. 499/2020 del
10.11.2020 dell'Azienda Ospedaliero Università di Careggi, in cui, nella sezione inerente alla storia clinica dell'attore, dando atto della data di ingresso
(08.11.2020) e di quella di dimissioni (10.11.2020) dell'attore, si riferisce “Ieri pomeriggio trauma facciale in seguito ad episodio sincopale” (cfr. all. 1 fasc. attore).
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il verbale di Pronto
Soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese, ma non può estendere la propria efficacia a fatti non citati nel verbale che attengono all'an della responsabilità invocata” (cfr. Cass. Civ. n.
31289/2022; Cass. Civ. n. 16030/2020).
Dunque, l'attestazione sulle cause del trauma facciale sofferto dall'attore, riportate nel verbale di pronto soccorso e contenute nella sezione delle circostanze riferite dall'infortunato, costituisce una prova decisiva in relazione alla dinamica del sinistro, alla luce del valore fidefaciente di tale documento, in relazione alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.
Il contenuto del verbale e delle certificazioni mediche sopra richiamate smentisce la ricostruzione fornita dall'attore, secondo cui la causa delle lesioni riportate al volto è stata una caduta accidentale per avere inciampato durante una passeggiata, risultando invece le lesioni allegate dall'attore scaturenti da un episodio sincopale, il quale consiste in una rapida e breve perdita di coscienza di un soggetto (c.d. svenimento), evento questo che di certo è differente da un mero inciampo durante una camminata.
Inoltre, va osservato che alcun valore probatorio può avere, in relazione alla prova della dinamica del sinistro, la relazione medico-legale prodotta dall'attore (all. 3 fasc. attore), trattandosi di documento avente mero valore di allegazione difensiva tecnica (cfr. Cass. Civ. n. 26729/2024; Cass. Civ. n.
84/2013).
Né risultano rilevanti gli altri documenti prodotti dall'attore, trattandosi della documentazione contrattuale assicurativa, di una comunicazione con la compagnia assicurativa, priva di contenuto rilevante per la prova del sinistro, di uno schema di computo del danno lamentato dall'attore e della documentazione della procedura di mediazione obbligatoria (cfr. all.ti 4-9 fasc. attore).
Né assume valore probatorio la comunicazione del difensore dell'odierno attore, compiute in nome e per conto del medesimo, alla compagnia assicurativa del 09.05.2022, trattandosi di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte attrice (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
Inoltre, non hanno fornito elementi probatori decisivi per confortare la ricostruzione offerta dall'attore nemmeno i testimoni assunti in corso di causa in favore di parte attrice.
Invero, il teste amico dell'attore, ha riferito di essere stato Tes_1
contattato telefonicamente da questo, il giorno 07.11.2020, dopo che era caduto, al fine di essere soccorso (“Si è vero, mi disse che era caduto e aveva bisogno di una mano”), specificando tuttavia di non ricordare dettagli sulle circostanze della caduta (“Si è vero, non ricordo esattamente le circostanze della caduta, ricordo che mi disse che era caduto e di andare da lui, altro non so dire”), e ha confermato che, una volta pervenuto nel luogo dove si trovava l'attore, vide questo sanguinante in volto, ma il teste non ha saputo precisare le modalità o altri elementi inerenti alla caduta dell'attore (“il mi disse solo che aveva battuto la testa e io vidi solo che Pt_1
aveva la bocca insanguinata e infatti ho preso dell'acqua per pulirlo”).
L'altro teste amico dell'attore, ha riferito che il giorno del Testimone_2
sinistro si trovava con quando questo fu chiamato dall'attore per Tes_1
essere soccorso in seguito alla caduta e che non era chiaro a lui e al Tes_1
cosa fosse esattamente accaduto al “ricordo che il , dopo la chiamata, Pt_1 Tes_1
mi disse di andare da perché non stava bene, ricordo che il non aveva Parte_1 Tes_1
capito bene cosa era accaduto, perché non parlava bene”), senza essere in grado Pt_1
di riferire ulteriori dettagli su quanto il aveva riferito telefonicamente al Pt_1
(“il mi disse solo che il era caduto e si era ferito, ma non mi disse Tes_1 Tes_1 Pt_1
altro”); inoltre, il teste ha riferito che, quando con il sono giunti nel Tes_1
luogo dove si trovava il questo aveva sangue in volto (“Si è vero, era Pt_1
appoggiato alla rete e sanguinava dal volto, era molto gonfio. Quando siamo arrivati lì, c'è stato un minimo di shock, ma poi abbiamo preso una bottiglietta di acqua per pulire il volto del e poi o io o non ricordo chi di noi due, ha chiamato l'ambulanza Pt_1 Tes_1 per soccorrere il ), ma di non avere ricevuto dal alcun dettaglio Pt_1 Pt_1
esatto sulle modalità della caduta (“il non ci ha spiegato come si era fatto male Pt_1
quando siamo arrivati, anche perché aveva il volto gonfio e non riusciva a parlare bene”).
Le informazioni rese dai testi non appaiono utili per confermare la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, in quanto gli stessi non erano presenti al momento della caduta dell'attore e, dunque, non hanno visto cosa sia effettivamente successo al momento della stessa;
inoltre, i testi non hanno comunque saputo riferire alcun dettaglio rilevante sulle cause e sui modi della caduta, di cui gli stessi, peraltro, sono venuti a conoscenza solo mediante il racconto fornito al dall'attore stesso mediante una comunicazione Tes_1
telefonica.
Alla luce delle considerazioni svolte, gli elementi probatori assunti in corso di causa non consentono di ritenere provato il sinistro allegato dall'attore, ossia che lo stesso il 07.11.2020 sia inciampato durante una passeggiata, lesionandosi il volto, essendovi, di contro, evidenza probatoria significativa circa il fatto che la causa delle lesioni riportate dall'attore sia stato un episodio sincopale, come emerge dalla documentazione clinica in atti.
Non essendo stato provato il sinistro allegato dall'attore (caduta da inciampo durante una passeggiata) e non apparendo, peraltro, la caduta da episodio sincopale riconducibile alla nozione di infortunio fissata dal contratto assicurativo, che esige una causa esterna e violenta delle lesioni, non risulta integrato in capo allo stesso il diritto all'indennizzo in base al contratto assicurativo prodotto.
Ciò importa il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Deve respingersi la domanda di parte convenuta per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere accertata la malafede o la colpa grave della parte attrice nella proposizione della domanda, non essendo emersa in corso di causa la radicale assenza della caduta allegata o della copertura assicurativa, né l'intento di induzione in errore per fini di ingiusto profitto, prospettato dalla parte convenuta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da determinarsi in base all'importo richiesto dall'attore in citazione
(130.000,00 euro).
Invero, va osservato che il valore della causa, nei giudizi di condanna al pagamento di una somma di denaro, come quello odierno, che sono cause su obbligazioni pecuniarie, deve essere individuata, in caso di accoglimento della domanda attorea, in base al criterio del decisum, ossia in base all'importo effettivamente riconosciuto in sentenza dal Giudice (cfr. Cass. Civ. n.
8449/2023), mentre, in caso di rigetto della domanda attorea, deve aversi riguardo all'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, secondo il criterio del disputatum (cfr. Cass. Civ. n. 6969/2023).
Non può riconoscersi la maggiorazione del compenso richiesta dal difensore di parte convenuta nella nota spese, alla stregua dell'art. 4 comma 8 del D.M.
n. 55/2014, alla luce dell'esclusione della temerarietà della lite in precedenza evidenziata.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2047/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 12.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2047/2023 R.G., promossa da
(C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. FIACCHI ALESSIO;
ATTORE contro
HDI ITALIA S.P.A. (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_1
VOLPICELLA FEDERICO;
CONVENUTA
Oggetto: assicurazione per infortunio.
Conclusioni: per parte attrice, come da atto di citazione, per parte convenuta, come da memoria del 07.02.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
In via preliminare, come eccepito da parte convenuta nella memoria di replica, si dà atto che la comparsa conclusionale è stata depositata da parte attrice in data 15.03.2025, sebbene il termine per detto incombente fosse scaduto trenta giorni prima dell'udienza dell'08.04.2025, ossia il 09.03.2025.
Dunque, la comparsa conclusionale dell'attore risulta inammissibile.
Ciò posto, l'odierno attore ha adito questo Tribunale, allegando di essere inciampato in data 07.11.2020 in Castiglione della Pescaia, procurandosi danni al volto, e di essere assicurato contro il rischio per infortuni con la
[...]
ora HDI Italia S.p.A., rassegnando le seguenti conclusioni: “in CP_1
via principale, condannare la compagnia assicurativa HDI Italia Spa al pagamento in favore del Sig. della somma di € 130.000,00a titolo di indennizzo per il Parte_1
danno fisico conseguente al sinistro occorso in data 7 novembre 2020 e rientrante nella copertura assicurativa, oltre al risarcimento delle spese vive documentate, sostenute per cure, interventi medici e farmaci”.
La HDI Italia S.p.A. si è costituita in giudizio, contestando le avverse deduzioni, e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato che il giorno 12.11.20 l'attore sig. ebbe a presentare alla propria Agenzia di Pt_1
Assicurazioni denuncia del sinistro del 7.11.20, dichiarando “A PASSEGGIO CON
IL MIO CANE LUNGOMARE, A SEGUITO DI UN
MANCAMENTOCADEVO ROVINOSAMENTE A TERRA”; accertato e dichiarato che l'assicuratore ebbe a respingere la richiesta di indennizzo in riferimento alla polizza infortuni stipulata dal sig. con missiva del 16.11.20, evidenziando non Pt_1
trattarsi di evento di danno conseguente ad infortunio, ma di evento di danno conseguente a malore “mancamento”, non previsto come indennizzabile dalla polizza infortuni stipulata dal sig. accertato e dichiarato che all'esito di questa precisazione da parte Pt_1
dell'assicuratore, il sig. in citazione ha opportunamente modificato la dinamica del Pt_1
sinistro, asserendo ora di essere caduto, non più per un “mancamento” come in precedenza denunciato, ma perché “inciampava e cadeva rovinosamente a terra”, al solo fine di far ricadere il sinistro in copertura assicurativa;
accertato e dichiarato che le lesioni conseguenti all'evento, esclusivamente di trauma facciale, evidenziano chiaramente che quando l'attore ebbe a cadere a terra era privo di sensi in conseguenza del “mancamento”, tanto per
l'assenza di segni di difesadalla caduta a terra, che avrebbero comportato lesioni alle mani ed evitato il danno maxillofacciale;
rigettare la domanda formulata dalla parte attrice in quanto infondata sia in fatto sia in diritto, comunque non provata, risultando del tutto carente la domanda dal punto della prova della dinamica del sinistro come descritta in citazione e sussistenza della copertura assicurativa, espressamente esclusa dalla Condizioni
Generali di Polizza;
condannare la parte attrice alla rifusione delle spese legali del processo nei confronti di HDI Assicurazioni Spa ex art. 91 cpc, nonché ex art. 96 cpc, per abuso del processo, per avere modificato la versione dei fatti rispetto a quelli denunciati, per farli ricadere in copertura assicurativa e nel tentativo di indurre in errore il giudicante.
Ciò posto, in diritto, va osservato che colui che agisce in giudizio per l'adempimento di un credito è tenuto ad allegare e a provare la fonte costitutiva del credito e l'entità del medesimo, potendo allegare l'inadempimento dello stesso, essendo onere del debitore convenuto allegare e provare l'adempimento o altro fatto estintivo dell'obbligazione (cfr. Cass. Civ.
n. 826/2015; Cass. Civ. n. 13685/2019; Cass. Civ. S.U. n. 13533/2001).
Con specifico riferimento alla materia assicurativa, la giurisprudenza ha inoltre precisato che “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore - avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali
e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea” (Cass. Civ. n. 31251/2023;
Cass. Civ. n. 1558/2018).
Ciò chiarito, dalla documentazione in atti, risulta che ha Parte_2
concluso con i cui rapporti sono pacificamente Controparte_2
confluiti nel patrimonio dell'odierna convenuta, un contratto di assicurazione contro gli infortuni, con beneficiario l'odierno attore, e con garanzia di indennizzo in caso di invalidità permanente, indennizzo da ricovero e da ingessatura, avente durata dal 27.10.2004 al 27.10.2007, prorogabile di un anno tacitamente ai sensi dell'art. 9 delle condizioni generali di contratto, in caso di mancata disdetta e così via per ogni anno (cfr. all.ti 3 e 4 fasc. convenuta).
Secondo le condizioni generali di assicurazione (cfr. all. 4 fasc. convenuta),
l'infortunio va inteso come evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili e l'invalidità permanente è definita come perdita definitiva, anatomica o funzionale, di organi o arti o di parte di questi;
in base all'art. 16 delle condizioni generali,
l'assicurazione copre il rischio da infortunio da cui scaturisca la morte,
l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea;
sono qualificati come infortuni coperti dall'assicurazione anche le “lesioni determinate da sforzi con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini”.
Ciò posto, secondo la prospettazione dell'attore, “il giorno 7 novembre 2020 il
Sig. stava facendo una passeggiata con il proprio cane sul litorale di Parte_1
Castiglione della Pescaia (GR), proprio paese di origine e residenza, quando intorno alle ore
13:00 circa, nella zona del Bagno Capezzolo in zona periferica del Comune, inciampava e cadeva rovinosamente a terra sbattendo violentemente la faccia. Il trauma conseguente alla caduta provocava immediatamente fuoriuscita copiosa di sangue, tanto che il Sig. Pt_1
decideva di chiamare, mediante il proprio cellulare, due sue amici che sapeva essere in quel momento in una spiaggia poco distante, per farsi assistere”, sicché “veniva quindi trasportato al Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, dove al termine degli esami strumentali gli veniva diagnosticato “una frattura pluriframmentaria paramediana sinistra del corpo della mandibola””; dimesso dall'ospedale, con prognosi di trenta giorni, lo stesso “veniva quindi nuovamente valutato la mattina successiva all' Ospedale
Careggi di Firenze, dove veniva diagnostico un quadro complesso di “tumefazione perimandibolare sinistra e sottomentoniera, FLC sottomentoniera, lacerazione gengivale tra 33 e 34 con mobilità preternaturale del segmento scheletrico mandibolare distale a 33, perdita dell'occlusione individuale”. Veniva altresì confermata la “Frattura mandibolare”.
In data 9 novembre 2020 veniva quindi sottoposto, sempre all' Ospedale Careggi di
Firenze, ad un'operazione di “riduzione e sintesi della frattura scomposta pluriframmentare del corpo mandibolare sinistro” (citazione in atti).
Invocando la copertura assicurativa contro il rischio di infortuni, l'attore afferma il proprio diritto all'indennizzo secondo le condizioni concordate con l'assicuratore.
Ebbene, deve ritenersi infondata la domanda attorea, in quanto non risulta compiutamente dimostrato il sinistro che, in prospettazione, fonderebbe il diritto all'indennizzo azionato.
Invero, come si desume dal verbale di Pronto Soccorso del 07.11.2020 redatto dal reparto di Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia di Grosseto, facente parte dell'ASL Toscana Sud Est (cfr. all. 1 fasc. attore, con prima pagina depositata il 12.04.2024), che l'attore adduce a prova del sinistro allegato, risulta, nella sezione “Anamnesi” contenuta nella parte dedicata alle circostanze riferite dall'infortunato, che l'attore “giunge in PS a seguito di episodio sincopale con trauma facciale”, lamentando dolore al cranio ma non ad altre parti del corpo.
La causa del trauma facciale è confermata nella cartella clinica n. 499/2020 del
10.11.2020 dell'Azienda Ospedaliero Università di Careggi, in cui, nella sezione inerente alla storia clinica dell'attore, dando atto della data di ingresso
(08.11.2020) e di quella di dimissioni (10.11.2020) dell'attore, si riferisce “Ieri pomeriggio trauma facciale in seguito ad episodio sincopale” (cfr. all. 1 fasc. attore).
Va osservato che secondo la giurisprudenza di legittimità, “Il verbale di Pronto
Soccorso fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese, ma non può estendere la propria efficacia a fatti non citati nel verbale che attengono all'an della responsabilità invocata” (cfr. Cass. Civ. n.
31289/2022; Cass. Civ. n. 16030/2020).
Dunque, l'attestazione sulle cause del trauma facciale sofferto dall'attore, riportate nel verbale di pronto soccorso e contenute nella sezione delle circostanze riferite dall'infortunato, costituisce una prova decisiva in relazione alla dinamica del sinistro, alla luce del valore fidefaciente di tale documento, in relazione alle dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale che ha redatto il verbale.
Il contenuto del verbale e delle certificazioni mediche sopra richiamate smentisce la ricostruzione fornita dall'attore, secondo cui la causa delle lesioni riportate al volto è stata una caduta accidentale per avere inciampato durante una passeggiata, risultando invece le lesioni allegate dall'attore scaturenti da un episodio sincopale, il quale consiste in una rapida e breve perdita di coscienza di un soggetto (c.d. svenimento), evento questo che di certo è differente da un mero inciampo durante una camminata.
Inoltre, va osservato che alcun valore probatorio può avere, in relazione alla prova della dinamica del sinistro, la relazione medico-legale prodotta dall'attore (all. 3 fasc. attore), trattandosi di documento avente mero valore di allegazione difensiva tecnica (cfr. Cass. Civ. n. 26729/2024; Cass. Civ. n.
84/2013).
Né risultano rilevanti gli altri documenti prodotti dall'attore, trattandosi della documentazione contrattuale assicurativa, di una comunicazione con la compagnia assicurativa, priva di contenuto rilevante per la prova del sinistro, di uno schema di computo del danno lamentato dall'attore e della documentazione della procedura di mediazione obbligatoria (cfr. all.ti 4-9 fasc. attore).
Né assume valore probatorio la comunicazione del difensore dell'odierno attore, compiute in nome e per conto del medesimo, alla compagnia assicurativa del 09.05.2022, trattandosi di dichiarazioni provenienti dalla stessa parte attrice (cfr. all. 5 fasc. convenuta).
Inoltre, non hanno fornito elementi probatori decisivi per confortare la ricostruzione offerta dall'attore nemmeno i testimoni assunti in corso di causa in favore di parte attrice.
Invero, il teste amico dell'attore, ha riferito di essere stato Tes_1
contattato telefonicamente da questo, il giorno 07.11.2020, dopo che era caduto, al fine di essere soccorso (“Si è vero, mi disse che era caduto e aveva bisogno di una mano”), specificando tuttavia di non ricordare dettagli sulle circostanze della caduta (“Si è vero, non ricordo esattamente le circostanze della caduta, ricordo che mi disse che era caduto e di andare da lui, altro non so dire”), e ha confermato che, una volta pervenuto nel luogo dove si trovava l'attore, vide questo sanguinante in volto, ma il teste non ha saputo precisare le modalità o altri elementi inerenti alla caduta dell'attore (“il mi disse solo che aveva battuto la testa e io vidi solo che Pt_1
aveva la bocca insanguinata e infatti ho preso dell'acqua per pulirlo”).
L'altro teste amico dell'attore, ha riferito che il giorno del Testimone_2
sinistro si trovava con quando questo fu chiamato dall'attore per Tes_1
essere soccorso in seguito alla caduta e che non era chiaro a lui e al Tes_1
cosa fosse esattamente accaduto al “ricordo che il , dopo la chiamata, Pt_1 Tes_1
mi disse di andare da perché non stava bene, ricordo che il non aveva Parte_1 Tes_1
capito bene cosa era accaduto, perché non parlava bene”), senza essere in grado Pt_1
di riferire ulteriori dettagli su quanto il aveva riferito telefonicamente al Pt_1
(“il mi disse solo che il era caduto e si era ferito, ma non mi disse Tes_1 Tes_1 Pt_1
altro”); inoltre, il teste ha riferito che, quando con il sono giunti nel Tes_1
luogo dove si trovava il questo aveva sangue in volto (“Si è vero, era Pt_1
appoggiato alla rete e sanguinava dal volto, era molto gonfio. Quando siamo arrivati lì, c'è stato un minimo di shock, ma poi abbiamo preso una bottiglietta di acqua per pulire il volto del e poi o io o non ricordo chi di noi due, ha chiamato l'ambulanza Pt_1 Tes_1 per soccorrere il ), ma di non avere ricevuto dal alcun dettaglio Pt_1 Pt_1
esatto sulle modalità della caduta (“il non ci ha spiegato come si era fatto male Pt_1
quando siamo arrivati, anche perché aveva il volto gonfio e non riusciva a parlare bene”).
Le informazioni rese dai testi non appaiono utili per confermare la ricostruzione dei fatti fornita dall'attore, in quanto gli stessi non erano presenti al momento della caduta dell'attore e, dunque, non hanno visto cosa sia effettivamente successo al momento della stessa;
inoltre, i testi non hanno comunque saputo riferire alcun dettaglio rilevante sulle cause e sui modi della caduta, di cui gli stessi, peraltro, sono venuti a conoscenza solo mediante il racconto fornito al dall'attore stesso mediante una comunicazione Tes_1
telefonica.
Alla luce delle considerazioni svolte, gli elementi probatori assunti in corso di causa non consentono di ritenere provato il sinistro allegato dall'attore, ossia che lo stesso il 07.11.2020 sia inciampato durante una passeggiata, lesionandosi il volto, essendovi, di contro, evidenza probatoria significativa circa il fatto che la causa delle lesioni riportate dall'attore sia stato un episodio sincopale, come emerge dalla documentazione clinica in atti.
Non essendo stato provato il sinistro allegato dall'attore (caduta da inciampo durante una passeggiata) e non apparendo, peraltro, la caduta da episodio sincopale riconducibile alla nozione di infortunio fissata dal contratto assicurativo, che esige una causa esterna e violenta delle lesioni, non risulta integrato in capo allo stesso il diritto all'indennizzo in base al contratto assicurativo prodotto.
Ciò importa il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata.
Deve respingersi la domanda di parte convenuta per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non essendo emersi elementi sufficienti per ritenere accertata la malafede o la colpa grave della parte attrice nella proposizione della domanda, non essendo emersa in corso di causa la radicale assenza della caduta allegata o della copertura assicurativa, né l'intento di induzione in errore per fini di ingiusto profitto, prospettato dalla parte convenuta.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da determinarsi in base all'importo richiesto dall'attore in citazione
(130.000,00 euro).
Invero, va osservato che il valore della causa, nei giudizi di condanna al pagamento di una somma di denaro, come quello odierno, che sono cause su obbligazioni pecuniarie, deve essere individuata, in caso di accoglimento della domanda attorea, in base al criterio del decisum, ossia in base all'importo effettivamente riconosciuto in sentenza dal Giudice (cfr. Cass. Civ. n.
8449/2023), mentre, in caso di rigetto della domanda attorea, deve aversi riguardo all'importo richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, secondo il criterio del disputatum (cfr. Cass. Civ. n. 6969/2023).
Non può riconoscersi la maggiorazione del compenso richiesta dal difensore di parte convenuta nella nota spese, alla stregua dell'art. 4 comma 8 del D.M.
n. 55/2014, alla luce dell'esclusione della temerarietà della lite in precedenza evidenziata.
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 2047/2023 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge le domande di parte attrice;
2) respinge l'istanza di condanna per lite temeraria proposta da parte convenuta;
3) condanna l'attore al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 12.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia