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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2898/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Leo, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e CP_1
Andrea Ornati, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2491/2017 notificatogli in data
23/03/2018 dalla quale cessionaria del credito da Banca Ifis Controparte_1
s.p.a., per il pagamento della somma di euro 20.016,33 oltre accessori, quale residuo debito da contratto di prestito personale n. 4540731 sottoscritto con la
Consum.it s.p.a. in data 15/10/2012, deducendo: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitoria a provare la pretesa creditoria dell'opposta; 2) la non conformità della copia dei documenti all'originale ex art. 2719 c.c.; 3) il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 215 c.p.c. apposta sul contratto, di cui si chiedeva l'esibizione in originale;
4) la nullità del finanziamento ex art. 117 del D. Lgs. n. 385/93 per inosservanza dell'obbligo di forma scritta;
5) la non conformità del certificato di saldo conto alle scritture contabili. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che con Controparte_1 contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 16.01.2017 si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del costituito da Pt_2 crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati da altre banche, tra cui la
Consum.it s.p.a., con obblighi pubblicitari assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del 18 febbraio 2017. Deduceva che il credito azionato rientrava tra quelli ceduti da
Banca Ifis, a sua volta cessionaria da in relazione al Controparte_2 contratto di finanziamento contraddistinto dal n. pratica 4540731, per un importo totale pari ad euro 20.000,00 da rimborsare in nr. 69rate mensili di importo pari ad euro 401,40 cadauna, con un TAN del 10,94 % e TAEG del
12,29%. Riguardo al disconoscimento della sottoscrizione operata dall'opponente, detta opposta chiedeva la verificazione ex art. 216 c.p.c. con ctu grafologica, riservandosi di produrre il contratto in originale, in quanto già prodotto in copia fotostatica. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente fornito la prova del pagamento delle rate.
Il giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione, ordinata la esibizione dell'originale del contratto, successivamente revocava detta ordinanza sostenendo che il disconoscimento non poteva essere eccepito se durante il rapporto contrattuale di finanziamento il debitore avesse eventualmente provveduto al pagamento di alcune rate. Con tale motivazione avviava la causa in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Invero nonostante il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto già in base alla copia fotostatica del documento depositata in monitorio e la espressa richiesta di esibizione dell'originale, l'opposta, che pure in comparsa di costituzione si era riservata di produrre l'originale, non ha mai prodotto il contratto in originale, né ha adempiuto all'ordine di esibizione del giudice. Riguardo alla successiva revoca di tale ordine di esibizione, motivata erroneamente dal precedente giudice istruttore con il fatto che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto è incompatibile con il fatto che alcune rate del prestito risultavano pagate, va osservato che: 1) l'opposta si è limitata a depositare una certificazione ex art. 50 TUB con la quale si riproducono delle mere scritture a debito ed a credito,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ma nessuna prova documentale che il abbia provveduto Pt_3 personalmente al pagamento delle corrispondenti rate;
2) operato il disconoscimento della sottoscrizione già riguardo alla copia fotostatica del contratto, l'opposta avrebbe dovuto necessariamente produrre l'originale del contratto per poter procedere alla consulenza grafologica, la quale notoriamente va fatta - e si può fare con attendibilità del risultato - solo sull'originale del documento disconosciuto;
3) l'opposta non ha prodotto il documento in originale, per cui non è utilizzabile ai fini della decisione;
4) la prova della sottoscrizione del contratto in forma scritta da parte dell'opponente è previsto a pena di nullità dall'art. 117 Tub e va incontro anche ad un'esigenza di informazione del contraente consumatore di tutte le condizioni del prestito;
5) le firme apposte sul contratto di finanziamento ad apparente nome di sono completamente diverse da quella Parte_1 apposta dall'opponente sotto la procura alle liti rilasciata al suo difensore e da questa autenticata;
6) non rari sono i casi in cui i prestiti personali al consumo risultano essere stati richiesti da persone diverse dal contraente mediante illecito utilizzo dei documenti falsi o indebitamente sottratti a colui che risulta contraente.
Già queste argomentazioni bastano a ritenere non provata la pretesa creditoria dell'opposta originata dal contratto di finanziamento asseritamente stipulato dal con la Consum.it s.p.a., ma va esaminata anche Pt_1
l'eccezione di carenza di prova della legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'opponente.
Sul punto va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con la quale vi dà notizia di un acquisito in blocco da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.
Invero la difesa della interventrice, si è limitata a richiamare la pubblicità notizia fatta sulla Gazzetta Ufficiale, senza considerare che:
1) per provare la legittimazione processuale e la specifica di titolarità sostanziale del credito, in base ai principi dell'onere della prova, occorre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio
2024 n. 5478).
In ogni caso, l' avrebbe dovuto produrre non solo il Controparte_1 contratto di cessione stipulato con la Banca Ifis s.p.a., ma anche quello stipulato da detta banca con la Consum.it s.p.a. Peraltro di quest'ultima cessione non è stata prodotta nemmeno l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Quindi l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha provato sotto plurimi profili la propria pretesa creditoria, specificamente contestata dall'opponente anche nell'an.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2898/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari, pendente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Leo, come Parte_1 da procura in atti;
OPPONENTE
E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e CP_1
Andrea Ornati, come da procura in atti;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, con le quali le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, insistendo per il loro accoglimento ed il rigetto di quelle avverse.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato faceva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 2491/2017 notificatogli in data
23/03/2018 dalla quale cessionaria del credito da Banca Ifis Controparte_1
s.p.a., per il pagamento della somma di euro 20.016,33 oltre accessori, quale residuo debito da contratto di prestito personale n. 4540731 sottoscritto con la
Consum.it s.p.a. in data 15/10/2012, deducendo: 1) l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitoria a provare la pretesa creditoria dell'opposta; 2) la non conformità della copia dei documenti all'originale ex art. 2719 c.c.; 3) il disconoscimento della sottoscrizione ex art. 215 c.p.c. apposta sul contratto, di cui si chiedeva l'esibizione in originale;
4) la nullità del finanziamento ex art. 117 del D. Lgs. n. 385/93 per inosservanza dell'obbligo di forma scritta;
5) la non conformità del certificato di saldo conto alle scritture contabili. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Si costituiva in giudizio la la quale deduceva che con Controparte_1 contratto di cessione di crediti sottoscritto in data 16.01.2017 si era resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del costituito da Pt_2 crediti pecuniari nella titolarità di Banca Ifis S.p.A., derivanti da contratti di credito originariamente stipulati ed erogati da altre banche, tra cui la
Consum.it s.p.a., con obblighi pubblicitari assolti mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 21 del 18 febbraio 2017. Deduceva che il credito azionato rientrava tra quelli ceduti da
Banca Ifis, a sua volta cessionaria da in relazione al Controparte_2 contratto di finanziamento contraddistinto dal n. pratica 4540731, per un importo totale pari ad euro 20.000,00 da rimborsare in nr. 69rate mensili di importo pari ad euro 401,40 cadauna, con un TAN del 10,94 % e TAEG del
12,29%. Riguardo al disconoscimento della sottoscrizione operata dall'opponente, detta opposta chiedeva la verificazione ex art. 216 c.p.c. con ctu grafologica, riservandosi di produrre il contratto in originale, in quanto già prodotto in copia fotostatica. Nel merito chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente fornito la prova del pagamento delle rate.
Il giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione, ordinata la esibizione dell'originale del contratto, successivamente revocava detta ordinanza sostenendo che il disconoscimento non poteva essere eccepito se durante il rapporto contrattuale di finanziamento il debitore avesse eventualmente provveduto al pagamento di alcune rate. Con tale motivazione avviava la causa in decisione.
L'opposizione è fondata e va pertanto accolta.
Invero nonostante il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto già in base alla copia fotostatica del documento depositata in monitorio e la espressa richiesta di esibizione dell'originale, l'opposta, che pure in comparsa di costituzione si era riservata di produrre l'originale, non ha mai prodotto il contratto in originale, né ha adempiuto all'ordine di esibizione del giudice. Riguardo alla successiva revoca di tale ordine di esibizione, motivata erroneamente dal precedente giudice istruttore con il fatto che il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto è incompatibile con il fatto che alcune rate del prestito risultavano pagate, va osservato che: 1) l'opposta si è limitata a depositare una certificazione ex art. 50 TUB con la quale si riproducono delle mere scritture a debito ed a credito,
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ma nessuna prova documentale che il abbia provveduto Pt_3 personalmente al pagamento delle corrispondenti rate;
2) operato il disconoscimento della sottoscrizione già riguardo alla copia fotostatica del contratto, l'opposta avrebbe dovuto necessariamente produrre l'originale del contratto per poter procedere alla consulenza grafologica, la quale notoriamente va fatta - e si può fare con attendibilità del risultato - solo sull'originale del documento disconosciuto;
3) l'opposta non ha prodotto il documento in originale, per cui non è utilizzabile ai fini della decisione;
4) la prova della sottoscrizione del contratto in forma scritta da parte dell'opponente è previsto a pena di nullità dall'art. 117 Tub e va incontro anche ad un'esigenza di informazione del contraente consumatore di tutte le condizioni del prestito;
5) le firme apposte sul contratto di finanziamento ad apparente nome di sono completamente diverse da quella Parte_1 apposta dall'opponente sotto la procura alle liti rilasciata al suo difensore e da questa autenticata;
6) non rari sono i casi in cui i prestiti personali al consumo risultano essere stati richiesti da persone diverse dal contraente mediante illecito utilizzo dei documenti falsi o indebitamente sottratti a colui che risulta contraente.
Già queste argomentazioni bastano a ritenere non provata la pretesa creditoria dell'opposta originata dal contratto di finanziamento asseritamente stipulato dal con la Consum.it s.p.a., ma va esaminata anche Pt_1
l'eccezione di carenza di prova della legittimazione attiva dell'opposta sollevata dall'opponente.
Sul punto va ricordato che per la migliore giurisprudenza non basta depositare un estratto dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, con la quale vi dà notizia di un acquisito in blocco da parte della cessionaria di un portafoglio di crediti ( non identificati) facenti capo alla cedente banca. Tale avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 t.u.b., non appare, idoneo a documentare l'effettiva titolarità del diritto di credito. Al fine di provare l'effettiva titolarità del diritto di credito, non è sufficiente indicare l' atto mediante il quale è stata trasferita la titolarità del credito (e per il quale, sia la legge n.130 del 30.04.1999 sia il Tub, come per tutti i contratti bancari, richiede la forma scritta ad substantiam), ma occorre che l'atto di cessione del credito sia prodotto in giudizio.
Invero la difesa della interventrice, si è limitata a richiamare la pubblicità notizia fatta sulla Gazzetta Ufficiale, senza considerare che:
1) per provare la legittimazione processuale e la specifica di titolarità sostanziale del credito, in base ai principi dell'onere della prova, occorre
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 produrre il contratto di cessione di crediti “in blocco”, stipulato tra cedente e cessionaria ai sensi e per l'effetto della legge n.130 del 30.04.1999;
2) il contenuto della pubblicità notizia della Gazzetta Ufficiale non rende individuabile il credito oggetto di decreto ingiuntivo, atteso che fa riferimento alla cessione dei crediti passati a sofferenza in un certo periodo, indicando la sola tipologia degli stessi, ma non individuandoli specificamente;
3) se pure il contenuto della Gazzetta Ufficiale fosse tale da individuare il credito ceduto, trattasi pur sempre di una forma di pubblicità notizia, che si limita a rendere opponibile la cessione, in quanto per legge tale adempimento produce solo gli effetti indicati nell'art. 1264 c.c. nei confronti dei debitori ceduti;
ma non costituisce la fonte della titolarità del credito, che rimane l'atto di cessione, che, in caso di contestazione specifica, deve essere prodotto in giudizio a prova della effettiva titolarità del credito;
4) peraltro la pubblicità notizia sulla Gazzetta Ufficiale non è soggetta ad un controllo di contenuto, il quale viene predisposto, come nel caso in esame, dalla società cessionaria.
Il contratto di cessione è un elemento della causa petendi della domanda di pagamento e quindi come tale deve essere puntualmente allegato e provato da parte di colui che fa valere il diritto di credito ai sensi dell'art. 2697 c.c. e poiché il contratto di cessione è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria, per potersi dare prova dell'intervenuta cessione e la propria titolarità il cessionario è sempre tenuto a produrre il relativo contratto (da ultimo Corte di Cassazione, Sez. III sentenza n, 3405 del 6 febbraio 2024 e Cass Civ., Sez. I, ordinanza del 29 febbraio
2024 n. 5478).
In ogni caso, l' avrebbe dovuto produrre non solo il Controparte_1 contratto di cessione stipulato con la Banca Ifis s.p.a., ma anche quello stipulato da detta banca con la Consum.it s.p.a. Peraltro di quest'ultima cessione non è stata prodotta nemmeno l'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale.
Quindi l'opposta, attrice in senso sostanziale, non ha provato sotto plurimi profili la propria pretesa creditoria, specificamente contestata dall'opponente anche nell'an.
Il decreto ingiuntivo va dunque revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie, per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto
2) Condanna l'opposta al pagamento all'opponente delle spese di giudizio, che liquida in euro 5.077,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5