Ordinanza cautelare 1 luglio 2020
Sentenza 16 febbraio 2023
Decreto cautelare 14 giugno 2023
Ordinanza cautelare 7 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 16/02/2023, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00244/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Fernando Caracuta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 47° Rgt. Fanteria n. 29;
contro
Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del Decreto di esclusione dalla procedura selettiva bandita con D.D. n. 2200/2019 per mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 5, comma 5, lett. l ) del bando della procedura selettiva per l’assunzione di personale che ha svolto servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi – prot. n. -OMISSIS- del 20/02/2020, comunicato in pari data;
- del Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Ufficio VI – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, prot. n. -OMISSIS- del 20/02/2020, con cui l’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce ha approvato la graduatoria di merito per la provincia di Lecce della sopra richiamata procedura selettiva, nonché l’allegata graduatoria definitiva nella parte in cui ha escluso la ricorrente;
- nonché, ove necessario, della nota prot. n. -OMISSIS- del 18/02/2020, con la quale è stata rilevata la carenza, in capo alla ricorrente, del requisito previsto dall’art. 5, comma 5 lett. l ) del bando della procedura di cui al D.D. n. 2200/2019;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Uff. VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. C. De Giorgi, in sostituzione dell’avv. F. Caracuta, per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - La Sig.ra -OMISSIS- ha impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con cui l’Amministrazione intimata ha disposto la sua esclusione dalla procedura selettiva, bandita con Decreto Dipartimentale del MIUR n. 2200 del 6.12.2019, per l’assunzione di personale che ha svolto per almeno dieci anni, anche non continuativi purché comprensivi degli anni 2018 e 2019, servizi di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento di tali servizi.
A sostegno del gravame, la difesa attorea ha articolato i seguenti motivi di censura:
I. “Violazione e/o falsa applicazione artt. 4, comma 4°, e 6, comma 5°, Bando contenuto nel D.D.G. n. 2200 6/12/2019 - Violazione e/o falsa applicazione art. 2 d.P.R. 487/1994 - Eccesso di potere sotto diversi profili. Illogicità. Sviamento. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Travisamento. Erroneità nei presupposti. Motivazione apparente, apodittica, incongrua e/o insufficiente. Istruttoria apparente, carente, incongrua e/o insufficiente. Violazione delle norme sul giusto procedimento” ;
II. “Violazione e/o falsa applicazione art. 75 d.P.R. 445/2000 e art. 6 Bando contenuto nel D.D.G. n. 2200 6/12/2019 - Eccesso di potere sotto diversi profili. Illogicità. Sviamento. Irragionevolezza. Contraddittorietà. Travisamento. Erroneità nei presupposti. Motivazione apparente, apodittica, incongrua e/o insufficiente. Istruttoria apparente, carente, incongrua e/o insufficiente. Violazione delle norme sul giusto procedimento” .
2 - Si è costituita in giudizio l’Amministrazione scolastica, instando per il rigetto del ricorso e della connessa istanza di sospensiva.
Con ordinanza n. 443/2020, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.
All’udienza pubblica del 26 gennaio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
3 - Il ricorso è infondato.
Il provvedimento in questa sede gravato è stato adottato dall’Ufficio Scolastico – Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce a causa della rilevata carenza, in capo alla ricorrente, “del requisito previsto dall’art. 5 comma 5 lett. l) del bando della procedura di cui al D.D. 2200/2019, atteso che la candidata ha precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313” , con conseguente accertamento della “non veridicità della […] dichiarazione prestata dalla candidata ai sensi dello stesso articolo del bando” .
In particolare, a seguito dell’istruttoria espletata dal predetto ufficio, mercé acquisizione di certificazione del casellario giudiziale, è emerso che la ricorrente “ha riportato, con sentenza del Tribunale monocratico di Udine del 04.10.2018, una condanna per i reati di cui agli artt. 640, 468, 494 e 346 co. 2 c.p.” .
4 – Dal tenore letterale del provvedimento assunto dalla P.A., risulta dunque che la ricorrente è stata estromessa dalla procedura selettiva de qua , perché ha prodotto una dichiarazione non veritiera in ordine alla insussistenza di precedenti penali a proprio carico, iscrivibili nel casellario giudiziale.
5 - Orbene, reputa il Collegio che le censure proposte dalla parte ricorrente non siano idonee a scalfire la ragione legittimante il provvedimento di esclusione dalla procedura concorsuale, ossia che la ricorrente – nel dichiarare nella domanda di partecipazione di non avere precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale – ha reso una dichiarazione non veritiera, incorrendo nella violazione della relativa prescrizione escludente, contenuta nel bando e rimasta inoppugnata.
5.1 - L’art. 4, comma 8, del Decreto del Capo del Dipartimento del MIUR n. 2200/2019 stabilisce, infatti, per quel che qui interessa, che “ … sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000”.
Nell’ambito delle dichiarazioni da rendere ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 è ricompresa quella prevista dall’art. 5, comma 5, lettera l ), del medesimo decreto, in base alla quale il candidato era tenuto a dichiarare “di non aver riportato condanne penali per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313”, dovendo, in caso contrario, indicare “le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data e gli estremi del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento” .
A fronte di siffatte chiare ed inequivoche disposizioni, risulta per tabulas che la ricorrente, nella sua domanda di partecipazione, ha dichiarato “di non avere precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale” (v. All. 3 foliario MIUR del 17.6.2020) e che tale dichiarazione è risultata non veritiera, avendo la P.A. accertato che nel casellario giudiziale esistono alcuni precedenti penali, iscritti a carico della stessa ricorrente.
5.2 - Ciò posto, si deve in questa sede ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il bando costituisce la lex specialis del concorso e deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole nello stesso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della par condicio , sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (cfr., ex multis , Cons. Stato, IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; Cons. Stato, V, 27 dicembre 2019, n. 8821).
Da ciò consegue che il provvedimento che ne occupa costituisce applicazione vincolata e necessitata della previsione escludente contenuta nel bando di selezione, sicché esso è stato legittimamente adottato dall’Amministrazione scolastica.
6 - Per le ragioni suesposte, il ricorso va respinto, in quanto infondato.
Considerata la natura della controversia e la peculiarità delle questioni trattate, le spese di lite possono essere eccezionalmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.