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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/04/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo;
Presidente;
Dott. Claudio Cozzella;
Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi;
Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento n.r.g. 190/2025, iscritto al Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione, avente ad oggetto: “RICORSO CONGIUNTO PER CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL
MATRIMONIO CONCORDATARIO ex 473 bis 51 c.p.c.”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
Luogosanto, Reg Balaiana Loc. Capriuleddu nr. 93;
e pagina 1 di 7
in Luogosanto, Via Garibaldi nr. 14;
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Degortes del Foro di Tempio Pausania (C.F.:
), elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, in Olbia, Via Marche C.F._3
nr. 1;
ricorrenti in via congiunta con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come in atti, e note di trattazione scritta depositate in corso di causa;
per il PM in sede: parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il ricorso indicato in epigrafe, i coniugi ricorrenti chiedevano, all'intestato Tribunale, di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra i medesimi, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come segue: “1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in data 13.06.2009 in
Luogosanto (SS) dai Sig.ri e iscritto all'Ufficio dello Stato Civile del Parte_1 CP_1
Comune di Luogosanto al Atto N. 2 parte 2 serie A - anno 2009; 2) Ordinare all'Ufficiale dello stato civile di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanata sentenza;
3) Il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori con domicilio presso la madre;
4) verrà affidato Persona_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione, esclusivamente anagrafica, presso la madre;
pertanto, il bambino continuerà a ricevere sia dal padre che dalla madre, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, pagina 2 di 7 l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative scolastiche ed extrascolastiche,
i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative. 4) Il padre avrà diritto di vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo preventivo accordo con la SI , compatibilmente con Pt_1
le esigenze di studio dello stesso. Potrà, comunque, vederlo e tenerlo con sé almeno due pomeriggi la settimana ovvero farlo pernottare presso la propria abitazione. Sono fatti salvi diversi accordi tra genitori in relazione ad esigenze particolari o al superiore interesse del minore. 5) Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni nonché per 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive. 6) Le feste natalizie saranno trascorse da con il padre per Persona_1
almeno tre giorni consecutivi coincidenti con le vacanze scolastiche ed in modo che ad anni alterni lo stesso trascorra le giornate del Natale e del Santo Stefano con il padre ed il Capodanno con la madre e viceversa. Analogamente le feste pasquali saranno trascorse dal minore con il padre per due giorni consecutivi coincidenti con le vacanze scolastiche ed in modo che ad anni alterni possa trascorrere le giornate della Pasqua con il padre e della Pasquetta con la madre e viceversa. 7) Il signor e la CP_1
SI provvederanno autonomamente al mantenimento del figlio nei periodi in cui lo stesso starà Pt_1
presso la loro abitazione;
entrambi dovranno altresì dividere nella giusta metà tra loro le spese mediche, scolastiche e sportive del figlio. 8) Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale, non avendo per l'effetto nulla da pretendere l'uno dall'altra. 9) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto. 10) I coniugi dichiarano espressamente, ex art. 473 bis. 51, 2° comma, c.p.c., di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e dunque dichiarano di non volersi riconciliare e si esonerano reciprocamente dalla produzione dei documenti indicati nell'ultima parte della norma ora ricordata, impegnandosi a produrli a richiesta del Tribunale”.
A sostegno delle rispettive richieste, i coniugi rilevavano:
- di essersi uniti in matrimonio in Luogosanto, il 13 giugno 2009, e che, dalla predetta unione, nasceva un figlio: , nato ad [...] il [...]; Persona_2
- che, nel corso del tempo, l'unione materiale e spirituale tra i coniugi veniva meno, così i medesimi, il
1° luglio 2019, sottoscrivevano accordo di separazione consensuale in sede di negoziazione assistita, trasmesso il 3 luglio 2019 al Comune di Luogosanto che, con missiva del 10 luglio 2019, comunicava l'avvenuta trascrizione del predetto accordo, con atto nr. 2, Parte II, Serie C, Anno 2019;
- che, dalla separazione, i coniugi continuavano a vivere separati, senza alcuna intenzione di riprendere la convivenza, né di ricostituire la comunione materiale e spirituale tipica del rapporto matrimoniale. pagina 3 di 7 Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza calendarizzata al 9 aprile 2025, entrambi i ricorrenti si richiamavano a quanto dedotto ed allegato nel ricorso, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in via congiunta.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, acquisito il parere del PM, la riferiva al
Collegio nella camera di consiglio telematica del 13 aprile 2025.
*****
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Occorre altresì disporre, a cura della Cancelleria, la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stato celebrato il matrimonio (Legge
pagina 4 di 7 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni;
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 - ordinamento dello stato civile). Quest'ultimo eseguirà le successive annotazioni della sentenza a margine dell'atto di matrimonio degli interessati, a margine dell'atto di nascita di entrambi, e trasmetterà la comunicazione di divorzio all' Ufficio di Stato Civile del Comune in cui il matrimonio è stato eventualmente trascritto
(nel caso in cui, al momento del matrimonio, i coniugi avessero la residenza in due Comuni diversi), nonché all' Ufficio Anagrafe del Comune di nascita e residenza, se diversi.
Le condizioni indicate dai ricorrenti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di diritto pubblico, ed essendo conformi al superiore interesse della prole minore.
Non occorre pronunciarsi sulle spese di lite, vista la natura congiunta del presente procedimento.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
visto il parere favorevole del PM;
il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 13 giugno 2009 in Luogosanto, tra:
, nato il [...] a [...]; CP_1
e
, nata il [...] a [...]; Parte_1
pagina 5 di 7 iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Luogosanto, Atto Nr. 2, parte 2, serie A - anno 2009;
alle seguenti:
CONDIZIONI
- Il figlio minore verrà affidato a entrambi i genitori con domicilio presso la madre;
- verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione, Persona_1
esclusivamente anagrafica, presso la madre;
pertanto, il bambino continuerà a ricevere sia dal padre che dalla madre, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno rapporti equilibrati e continuativi, conservare con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi. I genitori adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, concordando le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative scolastiche ed extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative.
- Il padre avrà diritto di vedere il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo preventivo accordo con la SI , compatibilmente con le esigenze di studio dello stesso. Potrà, comunque, vederlo e tenerlo Pt_1
con sé almeno due pomeriggi la settimana ovvero farlo pernottare presso la propria abitazione. Sono fatti salvi diversi accordi tra genitori in relazione ad esigenze particolari o al superiore interesse del minore.
- Ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé il figlio a fine settimana alterni nonché per 15 giorni anche consecutivi durante le vacanze estive.
- Le feste natalizie saranno trascorse da con il padre per almeno tre giorni Persona_1
consecutivi coincidenti con le vacanze scolastiche ed in modo che ad anni alterni lo stesso trascorra le giornate del Natale e del Santo Stefano con il padre ed il Capodanno con la madre e viceversa.
Analogamente le feste pasquali saranno trascorse dal minore con il padre per due giorni consecutivi coincidenti con le vacanze scolastiche ed in modo che ad anni alterni possa trascorrere le giornate della
Pasqua con il padre e della Pasquetta con la madre e viceversa.
pagina 6 di 7 - Il signor e la SI provvederanno autonomamente al mantenimento del figlio nei periodi CP_1 Pt_1
in cui lo stesso starà presso la loro abitazione;
entrambi dovranno altresì dividere nella giusta metà tra loro le spese mediche, scolastiche e sportive del figlio.
- Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver risolto ogni questione di natura patrimoniale, non avendo per l'effetto nulla da pretendere l'uno dall'altra.
- Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio e consentono l'iscrizione dei figli minori sul proprio passaporto.
NULLA per le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.39
n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 13 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7