Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
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n.5611 2023 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Carla Hubler - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott. Giuseppe Orso - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5611 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1
atti, dall'avv. CESARANO ALESSANDRA presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla
Via Duomo n. 202,
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in Controparte_1 C.F._2
atti, dall'avv. DI GENNARO MARIANNA FRANCESCA presso cui elettivamente domicilia in Napoli, alla via Miano 57,
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 03/12/2024 le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal
GI.
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso, ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di essere sposato con la resistente, adiva il Tribunale di Napoli perché fosse pronunciata la separazione personale con addebito alla resistente e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Si costituiva la resistente che contestava le deduzioni di controparte, chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito al ricorrente e l'adozione dei provvedimenti conseguenziali .
All'udienza del 03/12/2024 davanti al Giudice Istruttore le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal predetto e, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate,
l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La pronuncia della separazione è emessa ai sensi dell'art. 151 primo comma c.c., avendo le parti rinunciato alle domande di addebito con reciproca accettazione delle rinunzie.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto l'accordo che di seguito si trascrive:
“- assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra Parte_1
di €.1.600,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT;
Controparte_1
- le parti si accordano al che un pomeriggio della prossima settimana la sig.ra CP_1
possa accedere alla ex casa coniugale per prelevare le sue ultime cose alla presenza
[...]
dei rispettivi avvocati;
- Con rinuncia delle parti reciproca ad ogni altra domanda formulata.”
Ritiene il Tribunale di poter recepire tali accordi perché non contrari a norme imperative.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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• Pronuncia- alle condizioni concordate riportate in motivazione e da intendersi in questa sede interamente trascritte- la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 2, parte II,
s. A, sez. N, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002);
• dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/12/2024
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Carla Hubler
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