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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 6.3.25 tenutasi ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1055/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6267/2021 pubblicata il 10/11/2021
TRA rappresentata e difesa dall'avv. F. Manna Parte_1
APPELLANTE
E
(già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2020 la conveniva in Pt_1 giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di
-accertare e dichiarare di aver svolto sin dall'assunzione del
26.08.2013 al 30.06.2018 mansioni corrispondenti al I livello del
CCNL di categoria o, solo in subordine, al II livello del medesimo
CCNL; -accertare e dichiarare di aver dal 26.08.2013 al 30.06.2018 ricevuto una retribuzione ordinaria nettamente inferiore a quanto effettivamente spettante;
-accertare e dichiarare di aver maturato crediti per differenze retributive a titolo di 13^ e 14^ mensilità, differenze retributive a titolo di TFR;
-accertare e dichiarare di aver percepito nel corso dell'intero rapporto lavorativo dal 26.08.2013 al 30.06.2018 un'indennità di trasferta nettamente inferiore a quanto stabilito dall'art. 167 del CCNL Commercio
e per l'effetto, condannare la datrice al pagamento delle seguenti differenze retributive di cui di cui: € 18.319,73 per retribuzione ordinaria, € 2.114,72 a titolo di 13° mensilità, € 1.747,96 a titolo di 14° mensilità, € 2,45 a titolo di R.O.L., € 80,83 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;
€ 65.820,49 per differenze a titolo di diaria, € 1.185,27 per crediti a titolo di TFR per un totale di € 89.271,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La società si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2 del ricorso.
Interrogata la ricorrente ed espletata la prova testimoniale, il
GL rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta nella misura di € 5.544,84.
appella la sentenza di primo grado rilevando: Parte_1
-quanto alla richiesta di riconoscimento di superiore inquadramento (e correlate differenze retributive) che il GL aveva errato nella valutazione della documentazione allegata al fascicolo di I grado e della prova testimoniale atteso che le mansioni svolte non corrispondevano alle categorie appartenenti al pag. 2/12 III Livello bensì a quelle di I livello o, quantomeno, a quelle di
II livello;
-quanto alla richiesta di pagamento della trasferta che il GL aveva erroneamente fatto riferimento alla diversa figura del trasfertista.
Nello specifico la appellante rileva di:
-essere stata assunta con il ruolo professionale di
“ nella divisione proprio Controparte_3 Controparte_4 grazie alle riconosciute competenze altamente specializzate nel settore maturate da pregresse esperienze nella gestione dei sistemi di revisione tecnica cd. “JDP”, “PDR” e “CDR”;
-essere stata assegnata sin da subito al progetto “Impennaggi
Bombardier – Cseries” presso lo stabilimento della cliente
[...]
, ora ubicato in Pomigliano D'Arco (NA), CP_5 Parte_2
-aver espletato mansioni di Stress analysis (statica e fatica), analisi e definizione dei modelli matematici inseriti nel programma Bombardier, produzione della documentazione necessaria alla certificazione e redazione della reportistica correlata, preparazione dei momenti di revisione dell'avanzamento delle attività con referente Cliente e referente aziendale e partecipazione agli stessi, comunicazione tempestiva e dettagliata dei risultati delle attività, mansioni non corrispondenti alle categorie appartenenti al III Livello, asserendo che le mansioni e la qualifica professionale erano state confermate da tutti i testi ascoltati in udienza e rientravano nel
I livello avendo 1) alto contenuto professionale 2) direzione esecutiva, 3) autonomia operativa in quanto consistenti nello studio ed elaborazione dei risultati della cd. “fatica” dei materiali in ambito aeronautico intesa come analisi dei fenomeni meccanici di progressiva degradazione dei materiali sottoposti nel tempo a carichi di stress variabili in determinate condizioni pag. 3/12 (statiche e dinamiche) per verificarne l'elasticità e i suoi limiti al fine di evitarne la rottura (cedimento a fatica o rottura per fatica) ovvero, in subordine, nel II livello per la presenza degli elementi necessari e rilevanti di professionalità ed autonomia.
Quanto al diritto a percepire l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 167 del CCNL ritiene che il giudicante di I grado abbia fondato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di qualificare quale sede di lavoro direttamente gli uffici dei clienti della società , ( e presso CP_2 CP_5 Persona_1 cui veniva assegnata in trasferta abitualmente e di ritenere non sussistente altresì alcun disagio nella percorrenza quotidiana per raggiungere detto luogo di lavoro, inquadrando erroneamente la fattispecie nella figura atipica del “trasfertista”.
La (incorporante la ) Controparte_1 Controparte_2 contrasta l'appello evidenziando: quanto alle invocate mansioni superiori
-che la IU aveva sempre lavorato a Pomigliano d'Arco presso i
Clienti e occupandosi di analisi CP_5 Persona_1 strutturale senza alcuna responsabilità diretta sui risultati o nei confronti del team di colleghi, svolgendo compiti di analisi strutturale su vari programmi software, principalmente CP_6 ed ATR, utilizzando specifici strumenti informatici denominati
Nastran/Patran,
-che la responsabilità tecnica delle attività era demandata ad un
Technical Manager che garantiva la qualità tecnica dei risultati progettuali,
-che ogni team coinvolto sullo specifico progetto era composto mediamente da una decina di consulenti operanti sulle attività CAD
e CAE e che alcun consulente aveva responsabilità di coordinamento pag. 4/12 del team e delle attività con la sola eccezione del Technical
Manager,
-che nel progetto NAMS la IU si era occupata di analisi strutturale del programma di software ATR (responsabile tecnico il consulente e responsabilità gerarchica sulle Persona_2 risorse del team del manager responsabile ), Testimone_1
-che nel successivo progetto di Ricerca e Sviluppo denominato
“Tool Composite” (avente ad oggetto lo sviluppo di uno strumento informatico che permetteva di eseguire delle analisi tecniche comparative tra l'utilizzo di materiali convenzionali e materiali compositi in particolari tipologie di strutture soggette a specifiche condizioni di carico) responsabile del progetto di ricerca era stato il consulente e che la IU Controparte_7 si era occupata (con altri colleghi) della redazione di un manuale tecnico (ideato dal ) di istruzioni per l'utilizzo di un CP_7 software,
-che la IU non era mai stata “preposta all'esecuzione di progetti” né “responsabile dell'esecuzione del progetto”, non aveva mai ideato procedure di sviluppo, mai fornito consulenza ad altri programmatori o gestito ed architettato progetti, mai coordinato o controllato gruppi di lavoro, svolgendo solo le mansioni di Analista di Sistema,
-che correttamente il GL, anche alla luce della prova testimoniale espletata, aveva evidenziato che nel III livello CCNL Commercio sono inclusi “..i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque
pag. 5/12 conseguita”, e che tra le figure vi è quella del “programmatore minutatore di programmi” confacente alla lavoratrice per analogia e che non era configurabile né il I livello né il II;
quanto alla indennità di trasferta
-che la non aveva mai prestato attività lavorativa presso Pt_1 gli uffici della società a Napoli (se non per 16 gg in 5 CP_2 anni), essendo stata assunta per lavorare presso i clienti di
Pomigliano d'Arco e che dalla residenza di Casagiove a Pomigliano vi era una distanza di 30,3 km (mentre da Casagiove alla sede la distanza è di 39,5 km) per cui per recarsi al lavoro la CP_2 lavoratrice aveva coperto una distanza inferiore,
-che nel corso dell'interrogatorio libero la stessa aveva Pt_1 confermato che, dal 2013 al 2018, oltre ad essersi assentata per maternità aveva lavorato di base presso il cliente a Pomigliano ed era stata presente presso la sede di Napoli di solamente CP_2 nelle brevissime fasi di passaggio da un progetto presso il cliente all'altro,
-che l'istituto della trasferta richiede la temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella abituale e la permanenza di un legame funzionale tra il prestatore di lavoro e l'originario luogo di lavoro, assenti nel caso di specie,
-che non era vero che il Giudice di prime cure aveva “ritenuto la ricorrente soggetta ad un regime retributivo di trasfertista” avendo semplicemente e correttamente rilevato la natura retributiva e non risarcitoria della somma erogata a titolo di trattamento di miglior favore alla IU quale contributo per il pasto e, quindi, l'assenza di qualsivoglia correlazione tra detto emolumento e l'attività lavorativa espletata.
********
L'appello è infondato.
pag. 6/12 In relazione al rivendicato inquadramento superiore le censure avanzate nei confronti della ricostruzione operata dal GL di primo grado non appaiono condivisibili avendo il Giudicante analizzato correttamente i risultati della prova orale espletata (nonché le allegazioni della ricorrente e la produzione documentale) ai fini della sussunzione delle mansioni nel III livello assegnatole ed esplicitando analiticamente le ragioni della non sussumibilità delle stesse nel I e nel II livello.
Di contro la appellante si è limitata a riaffermare le deduzioni di cui al ricorso di primo grado senza realmente scardinare la completa motivazione del GL.
Ed invero il GL ha, dapprima, evidenziato come nel III livello di inquadramento applicato alla lavoratrice siano inclusi “..i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, e come tra le figure esemplificative sia inserita quella di
“programmatore minutatore di programmi” confacente alla IU per analogia;
ha poi escluso l'appartenenza al I livello (“i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”) alla luce della prova testimoniale raccolta dalla quale emerge(va) con evidenza l'assenza assoluta in capo alla stessa dell'indefettibile requisito del sovraintendere a unità produttiva e della funzione pag. 7/12 organizzativa con iniziativa ed autonomia operativa, essendo
(invero dalle stesse allegazioni della IU) pacifico che la stessa avesse sempre operato in un team (parificata agli altri componenti) diretto e gestito da un responsabile, senza mai coordinare colleghi, dirigere reparti o sviluppare software.
Ed infatti nel corso del giudizio sono stati escussi Persona_2
e il primo ha riferito di essere stato
[...] Testimone_1 lui il responsabile tecnico del progetto NAMS (in occasione del quale conobbe la ) seguendo la realizzazione del progetto in Pt_1 tutte le sue fasi, dalla composizione del team, alla varie riunioni di avanzamento e all'esecuzione dello stesso, fino alla chiusura delle attività con la certificazione del fine lavori, e che la ricorrente era stata inserita nel team (senza avere una posizione sovraordinata all'interno dello stesso) e si era occupata di analisi strutturali, cioè della verifica strutturale del progetto (consistente nella stesura dei documenti legati all'analisi strutturale); il è stato il referente Tes_1 gerarchico della IU dalla fine del 2016 (e tale aspetto già esclude che la IU potesse sovraintendere chicchessia) e, in relazione al progetto NAMS (di cui si è occupato come responsabile degli aspetti commerciali), ha riferito che la ricorrente, insieme ad altri colleghi (quindi in posizione pariordinata), si era occupata della analisi strutturale, attraverso un software fornito dall'azienda; per il progetto “tool composite” (ideato dal
, il ha riferito che la ricorrente vi partecipò Per_2 Tes_1 per alcuni periodi, occupandosi (sempre insieme ad altri colleghi e non in posizione sovraordinata) della redazione di un manuale tecnico di istruzioni per l'utilizzo del software.
Da tali evenienze processuali correttamente e condivisibilmente il
Pa
ha tratto la conclusione della esclusione della sussunzione delle mansioni eseguite dalla ricorrente nel I livello Pt_1
pag. 8/12 (essendo mancata la prova che fosse stata responsabile dell'esecuzione del progetto, assumendone la direzione esecutiva e sovrintendendo all'attività della squadra di dipendenti con carattere di iniziativa e completa autonomia operativa).
In questa sede la appellante non chiarisce affatto da quali dati documentali o da quali dichiarazioni testimoniali emergerebbe il possesso anche di uno solo dei requisiti qualificanti le mansioni di I livello;
laddove nell'appello sostiene che l'attività lavorativa svolta rispecchia le funzioni di “alto contenuto professionale”, “direzione esecutiva” e “autonomia operativa” non riempie di contenuto tali affermazioni, né -come evidenziato dalla appellata- si può far riferimento alla professionalità conseguita nel percorso universitario ovvero in precedenti esperienze lavorative (peraltro genericamente allegate) dovendosi far riferimento a quella inerente le mansioni concretamente svolte alle dipendenze della . Pt_4
In relazione alla domanda subordinata di inquadramento nel II livello il GL, premessa la pacifica circostanza che la IU si era occupata di analisi strutturale su vari programmi software, principalmente Bombardier ed ATR, utilizzando specifici strumenti informatici denominati Nastran/Patran, Stress analysis (statica e fatica) e del ruolo di “consultant” conferitole nel contratto di assunzione, ha rilevato come l'oggetto del contratto di assunzione
(analisi strutturali e statiche e di fatica dei materiali aeronautici compositi Analis, definizione dei modelli matematici inseriti nel programma Bombardier, produzione della documentazione necessaria alla certificazione e redazione della reportistica correlata, preparazione dei momenti di revisione dell'avanzamento delle attività con referente Cliente e referente aziendale e partecipazione agli stessi, comunicazione tempestiva e dettagliata dei risultati delle attività) connotasse senza dubbio attività di pag. 9/12 concetto richiedenti particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, con una specifica ed adeguata capacità professionale ma senza il carattere di creatività e che l'attività di analista e di consultant/enginereer strutturale, svolta dalla ricorrente non corrispondeva tout court a quelle di assistente del product manager, auspicata dalla ricorrente, del cui svolgimento non vi era deduzione e prova, né fosse assimilabile a quella di
“analista programmatore” (inserita nell'elencazione) che si sostanzia per definizione nell'analisi di un progetto in termini informatici e nella programmazione delle sue soluzioni.
Il Collegio osserva, anche a prescindere dalla questione della creatività (che comunque difetta nel caso di specie operando la
IU attraverso software già esistenti) su cui batte l'appellante dimenticando però che il GL esclude anche i profili di assistente del product manager e di analista programmatore per motivazioni non legate al difetto di creatività, che dalla medesima prova testimoniale sopra riportata non emerge che la ricorrente svolgesse compiti operativamente autonomi congiunti o alternativi a funzioni di coordinamento e controllo operando, al contrario, in un team sottoposto al controllo ed alla direzione del responsabile tecnico del progetto;
l'autonomia operativa descritta dai testimoni è quella propria del III livello e cioè
“autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni” aspetto diverso dallo svolgimento di compiti autonomi propri del II livello.
Quanto al diritto a percepire l'indennità di trasferta parimenti l'appello è infondato.
La S.C. (cfr. ordinanza n.14380/2020) afferma che “l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e
pag. 10/12 nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico” (cfr. anche sentenza n.8136/08 “Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del sorgere di tale diritto, non rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione”).
E' emerso in primo grado (doc. 1 parte resistente) come la Pt_1 abbia quasi sempre prestato la propria attività lavorativa presso la sede dei clienti a Pomigliano d'Arco, recandosi (nel notevole lasso di tempo di 5 anni di durata del rapporto lavorativo) presso la sede aziendale in Napoli solo per pochi giorni in occasione dei passaggi da un progetto all'altro.
Ne deriva che è difettato nel caso di specie l'imprescindibile requisito della temporaneità, presupposto del diritto alla indennità di trasferta, poiché lo svolgimento delle attività lavorative in Pomigliano d'Arco (sede diversa da quella aziendale) ha costituto per la IU la modalità ordinaria e continuativa di estrinsecazione della prestazione lavorativa.
Anche su questo punto, pertanto, la sentenza di primo grado (che proprio su tale aspetto ha fondato il rigetto della richiesta della lavoratrice riferendosi alla dimensione abituale della prestazione di lavoro presso la sede dei clienti in Pomigliano e pag. 11/12 non riferendosi alla posizione del trasfertista considerata solo quale elemento di confronto) va condivisa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata, liquidate in euro
4.997,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 6.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Maristella Agostinacchio
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
d.ssa Maristella Agostinacchio Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli Consigliere rel./est d.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'esito della udienza del 6.3.25 tenutasi ex art. 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1055/22 RG avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6267/2021 pubblicata il 10/11/2021
TRA rappresentata e difesa dall'avv. F. Manna Parte_1
APPELLANTE
E
(già in Controparte_1 Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo
APPELLATA
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 3.7.2020 la conveniva in Pt_1 giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di
-accertare e dichiarare di aver svolto sin dall'assunzione del
26.08.2013 al 30.06.2018 mansioni corrispondenti al I livello del
CCNL di categoria o, solo in subordine, al II livello del medesimo
CCNL; -accertare e dichiarare di aver dal 26.08.2013 al 30.06.2018 ricevuto una retribuzione ordinaria nettamente inferiore a quanto effettivamente spettante;
-accertare e dichiarare di aver maturato crediti per differenze retributive a titolo di 13^ e 14^ mensilità, differenze retributive a titolo di TFR;
-accertare e dichiarare di aver percepito nel corso dell'intero rapporto lavorativo dal 26.08.2013 al 30.06.2018 un'indennità di trasferta nettamente inferiore a quanto stabilito dall'art. 167 del CCNL Commercio
e per l'effetto, condannare la datrice al pagamento delle seguenti differenze retributive di cui di cui: € 18.319,73 per retribuzione ordinaria, € 2.114,72 a titolo di 13° mensilità, € 1.747,96 a titolo di 14° mensilità, € 2,45 a titolo di R.O.L., € 80,83 a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute;
€ 65.820,49 per differenze a titolo di diaria, € 1.185,27 per crediti a titolo di TFR per un totale di € 89.271,45 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
La società si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_2 del ricorso.
Interrogata la ricorrente ed espletata la prova testimoniale, il
GL rigettava il ricorso e condannava la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta nella misura di € 5.544,84.
appella la sentenza di primo grado rilevando: Parte_1
-quanto alla richiesta di riconoscimento di superiore inquadramento (e correlate differenze retributive) che il GL aveva errato nella valutazione della documentazione allegata al fascicolo di I grado e della prova testimoniale atteso che le mansioni svolte non corrispondevano alle categorie appartenenti al pag. 2/12 III Livello bensì a quelle di I livello o, quantomeno, a quelle di
II livello;
-quanto alla richiesta di pagamento della trasferta che il GL aveva erroneamente fatto riferimento alla diversa figura del trasfertista.
Nello specifico la appellante rileva di:
-essere stata assunta con il ruolo professionale di
“ nella divisione proprio Controparte_3 Controparte_4 grazie alle riconosciute competenze altamente specializzate nel settore maturate da pregresse esperienze nella gestione dei sistemi di revisione tecnica cd. “JDP”, “PDR” e “CDR”;
-essere stata assegnata sin da subito al progetto “Impennaggi
Bombardier – Cseries” presso lo stabilimento della cliente
[...]
, ora ubicato in Pomigliano D'Arco (NA), CP_5 Parte_2
-aver espletato mansioni di Stress analysis (statica e fatica), analisi e definizione dei modelli matematici inseriti nel programma Bombardier, produzione della documentazione necessaria alla certificazione e redazione della reportistica correlata, preparazione dei momenti di revisione dell'avanzamento delle attività con referente Cliente e referente aziendale e partecipazione agli stessi, comunicazione tempestiva e dettagliata dei risultati delle attività, mansioni non corrispondenti alle categorie appartenenti al III Livello, asserendo che le mansioni e la qualifica professionale erano state confermate da tutti i testi ascoltati in udienza e rientravano nel
I livello avendo 1) alto contenuto professionale 2) direzione esecutiva, 3) autonomia operativa in quanto consistenti nello studio ed elaborazione dei risultati della cd. “fatica” dei materiali in ambito aeronautico intesa come analisi dei fenomeni meccanici di progressiva degradazione dei materiali sottoposti nel tempo a carichi di stress variabili in determinate condizioni pag. 3/12 (statiche e dinamiche) per verificarne l'elasticità e i suoi limiti al fine di evitarne la rottura (cedimento a fatica o rottura per fatica) ovvero, in subordine, nel II livello per la presenza degli elementi necessari e rilevanti di professionalità ed autonomia.
Quanto al diritto a percepire l'indennità di trasferta ai sensi dell'art. 167 del CCNL ritiene che il giudicante di I grado abbia fondato il proprio convincimento sull'erroneo presupposto di qualificare quale sede di lavoro direttamente gli uffici dei clienti della società , ( e presso CP_2 CP_5 Persona_1 cui veniva assegnata in trasferta abitualmente e di ritenere non sussistente altresì alcun disagio nella percorrenza quotidiana per raggiungere detto luogo di lavoro, inquadrando erroneamente la fattispecie nella figura atipica del “trasfertista”.
La (incorporante la ) Controparte_1 Controparte_2 contrasta l'appello evidenziando: quanto alle invocate mansioni superiori
-che la IU aveva sempre lavorato a Pomigliano d'Arco presso i
Clienti e occupandosi di analisi CP_5 Persona_1 strutturale senza alcuna responsabilità diretta sui risultati o nei confronti del team di colleghi, svolgendo compiti di analisi strutturale su vari programmi software, principalmente CP_6 ed ATR, utilizzando specifici strumenti informatici denominati
Nastran/Patran,
-che la responsabilità tecnica delle attività era demandata ad un
Technical Manager che garantiva la qualità tecnica dei risultati progettuali,
-che ogni team coinvolto sullo specifico progetto era composto mediamente da una decina di consulenti operanti sulle attività CAD
e CAE e che alcun consulente aveva responsabilità di coordinamento pag. 4/12 del team e delle attività con la sola eccezione del Technical
Manager,
-che nel progetto NAMS la IU si era occupata di analisi strutturale del programma di software ATR (responsabile tecnico il consulente e responsabilità gerarchica sulle Persona_2 risorse del team del manager responsabile ), Testimone_1
-che nel successivo progetto di Ricerca e Sviluppo denominato
“Tool Composite” (avente ad oggetto lo sviluppo di uno strumento informatico che permetteva di eseguire delle analisi tecniche comparative tra l'utilizzo di materiali convenzionali e materiali compositi in particolari tipologie di strutture soggette a specifiche condizioni di carico) responsabile del progetto di ricerca era stato il consulente e che la IU Controparte_7 si era occupata (con altri colleghi) della redazione di un manuale tecnico (ideato dal ) di istruzioni per l'utilizzo di un CP_7 software,
-che la IU non era mai stata “preposta all'esecuzione di progetti” né “responsabile dell'esecuzione del progetto”, non aveva mai ideato procedure di sviluppo, mai fornito consulenza ad altri programmatori o gestito ed architettato progetti, mai coordinato o controllato gruppi di lavoro, svolgendo solo le mansioni di Analista di Sistema,
-che correttamente il GL, anche alla luce della prova testimoniale espletata, aveva evidenziato che nel III livello CCNL Commercio sono inclusi “..i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque
pag. 5/12 conseguita”, e che tra le figure vi è quella del “programmatore minutatore di programmi” confacente alla lavoratrice per analogia e che non era configurabile né il I livello né il II;
quanto alla indennità di trasferta
-che la non aveva mai prestato attività lavorativa presso Pt_1 gli uffici della società a Napoli (se non per 16 gg in 5 CP_2 anni), essendo stata assunta per lavorare presso i clienti di
Pomigliano d'Arco e che dalla residenza di Casagiove a Pomigliano vi era una distanza di 30,3 km (mentre da Casagiove alla sede la distanza è di 39,5 km) per cui per recarsi al lavoro la CP_2 lavoratrice aveva coperto una distanza inferiore,
-che nel corso dell'interrogatorio libero la stessa aveva Pt_1 confermato che, dal 2013 al 2018, oltre ad essersi assentata per maternità aveva lavorato di base presso il cliente a Pomigliano ed era stata presente presso la sede di Napoli di solamente CP_2 nelle brevissime fasi di passaggio da un progetto presso il cliente all'altro,
-che l'istituto della trasferta richiede la temporaneità dell'assegnazione del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella abituale e la permanenza di un legame funzionale tra il prestatore di lavoro e l'originario luogo di lavoro, assenti nel caso di specie,
-che non era vero che il Giudice di prime cure aveva “ritenuto la ricorrente soggetta ad un regime retributivo di trasfertista” avendo semplicemente e correttamente rilevato la natura retributiva e non risarcitoria della somma erogata a titolo di trattamento di miglior favore alla IU quale contributo per il pasto e, quindi, l'assenza di qualsivoglia correlazione tra detto emolumento e l'attività lavorativa espletata.
********
L'appello è infondato.
pag. 6/12 In relazione al rivendicato inquadramento superiore le censure avanzate nei confronti della ricostruzione operata dal GL di primo grado non appaiono condivisibili avendo il Giudicante analizzato correttamente i risultati della prova orale espletata (nonché le allegazioni della ricorrente e la produzione documentale) ai fini della sussunzione delle mansioni nel III livello assegnatole ed esplicitando analiticamente le ragioni della non sussumibilità delle stesse nel I e nel II livello.
Di contro la appellante si è limitata a riaffermare le deduzioni di cui al ricorso di primo grado senza realmente scardinare la completa motivazione del GL.
Ed invero il GL ha, dapprima, evidenziato come nel III livello di inquadramento applicato alla lavoratrice siano inclusi “..i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”, e come tra le figure esemplificative sia inserita quella di
“programmatore minutatore di programmi” confacente alla IU per analogia;
ha poi escluso l'appartenenza al I livello (“i lavoratori con funzioni ad alto contenuto professionale anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono alle unità produttive o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate”) alla luce della prova testimoniale raccolta dalla quale emerge(va) con evidenza l'assenza assoluta in capo alla stessa dell'indefettibile requisito del sovraintendere a unità produttiva e della funzione pag. 7/12 organizzativa con iniziativa ed autonomia operativa, essendo
(invero dalle stesse allegazioni della IU) pacifico che la stessa avesse sempre operato in un team (parificata agli altri componenti) diretto e gestito da un responsabile, senza mai coordinare colleghi, dirigere reparti o sviluppare software.
Ed infatti nel corso del giudizio sono stati escussi Persona_2
e il primo ha riferito di essere stato
[...] Testimone_1 lui il responsabile tecnico del progetto NAMS (in occasione del quale conobbe la ) seguendo la realizzazione del progetto in Pt_1 tutte le sue fasi, dalla composizione del team, alla varie riunioni di avanzamento e all'esecuzione dello stesso, fino alla chiusura delle attività con la certificazione del fine lavori, e che la ricorrente era stata inserita nel team (senza avere una posizione sovraordinata all'interno dello stesso) e si era occupata di analisi strutturali, cioè della verifica strutturale del progetto (consistente nella stesura dei documenti legati all'analisi strutturale); il è stato il referente Tes_1 gerarchico della IU dalla fine del 2016 (e tale aspetto già esclude che la IU potesse sovraintendere chicchessia) e, in relazione al progetto NAMS (di cui si è occupato come responsabile degli aspetti commerciali), ha riferito che la ricorrente, insieme ad altri colleghi (quindi in posizione pariordinata), si era occupata della analisi strutturale, attraverso un software fornito dall'azienda; per il progetto “tool composite” (ideato dal
, il ha riferito che la ricorrente vi partecipò Per_2 Tes_1 per alcuni periodi, occupandosi (sempre insieme ad altri colleghi e non in posizione sovraordinata) della redazione di un manuale tecnico di istruzioni per l'utilizzo del software.
Da tali evenienze processuali correttamente e condivisibilmente il
Pa
ha tratto la conclusione della esclusione della sussunzione delle mansioni eseguite dalla ricorrente nel I livello Pt_1
pag. 8/12 (essendo mancata la prova che fosse stata responsabile dell'esecuzione del progetto, assumendone la direzione esecutiva e sovrintendendo all'attività della squadra di dipendenti con carattere di iniziativa e completa autonomia operativa).
In questa sede la appellante non chiarisce affatto da quali dati documentali o da quali dichiarazioni testimoniali emergerebbe il possesso anche di uno solo dei requisiti qualificanti le mansioni di I livello;
laddove nell'appello sostiene che l'attività lavorativa svolta rispecchia le funzioni di “alto contenuto professionale”, “direzione esecutiva” e “autonomia operativa” non riempie di contenuto tali affermazioni, né -come evidenziato dalla appellata- si può far riferimento alla professionalità conseguita nel percorso universitario ovvero in precedenti esperienze lavorative (peraltro genericamente allegate) dovendosi far riferimento a quella inerente le mansioni concretamente svolte alle dipendenze della . Pt_4
In relazione alla domanda subordinata di inquadramento nel II livello il GL, premessa la pacifica circostanza che la IU si era occupata di analisi strutturale su vari programmi software, principalmente Bombardier ed ATR, utilizzando specifici strumenti informatici denominati Nastran/Patran, Stress analysis (statica e fatica) e del ruolo di “consultant” conferitole nel contratto di assunzione, ha rilevato come l'oggetto del contratto di assunzione
(analisi strutturali e statiche e di fatica dei materiali aeronautici compositi Analis, definizione dei modelli matematici inseriti nel programma Bombardier, produzione della documentazione necessaria alla certificazione e redazione della reportistica correlata, preparazione dei momenti di revisione dell'avanzamento delle attività con referente Cliente e referente aziendale e partecipazione agli stessi, comunicazione tempestiva e dettagliata dei risultati delle attività) connotasse senza dubbio attività di pag. 9/12 concetto richiedenti particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, con una specifica ed adeguata capacità professionale ma senza il carattere di creatività e che l'attività di analista e di consultant/enginereer strutturale, svolta dalla ricorrente non corrispondeva tout court a quelle di assistente del product manager, auspicata dalla ricorrente, del cui svolgimento non vi era deduzione e prova, né fosse assimilabile a quella di
“analista programmatore” (inserita nell'elencazione) che si sostanzia per definizione nell'analisi di un progetto in termini informatici e nella programmazione delle sue soluzioni.
Il Collegio osserva, anche a prescindere dalla questione della creatività (che comunque difetta nel caso di specie operando la
IU attraverso software già esistenti) su cui batte l'appellante dimenticando però che il GL esclude anche i profili di assistente del product manager e di analista programmatore per motivazioni non legate al difetto di creatività, che dalla medesima prova testimoniale sopra riportata non emerge che la ricorrente svolgesse compiti operativamente autonomi congiunti o alternativi a funzioni di coordinamento e controllo operando, al contrario, in un team sottoposto al controllo ed alla direzione del responsabile tecnico del progetto;
l'autonomia operativa descritta dai testimoni è quella propria del III livello e cioè
“autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni” aspetto diverso dallo svolgimento di compiti autonomi propri del II livello.
Quanto al diritto a percepire l'indennità di trasferta parimenti l'appello è infondato.
La S.C. (cfr. ordinanza n.14380/2020) afferma che “l'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e
pag. 10/12 nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una trasferta in senso tecnico” (cfr. anche sentenza n.8136/08 “Il diritto all'indennità di trasferta presuppone che il lavoratore venga temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla mentre, ai fini del sorgere di tale diritto, non rilevano la sede aziendale, il luogo di residenza del lavoratore o l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione”).
E' emerso in primo grado (doc. 1 parte resistente) come la Pt_1 abbia quasi sempre prestato la propria attività lavorativa presso la sede dei clienti a Pomigliano d'Arco, recandosi (nel notevole lasso di tempo di 5 anni di durata del rapporto lavorativo) presso la sede aziendale in Napoli solo per pochi giorni in occasione dei passaggi da un progetto all'altro.
Ne deriva che è difettato nel caso di specie l'imprescindibile requisito della temporaneità, presupposto del diritto alla indennità di trasferta, poiché lo svolgimento delle attività lavorative in Pomigliano d'Arco (sede diversa da quella aziendale) ha costituto per la IU la modalità ordinaria e continuativa di estrinsecazione della prestazione lavorativa.
Anche su questo punto, pertanto, la sentenza di primo grado (che proprio su tale aspetto ha fondato il rigetto della richiesta della lavoratrice riferendosi alla dimensione abituale della prestazione di lavoro presso la sede dei clienti in Pomigliano e pag. 11/12 non riferendosi alla posizione del trasfertista considerata solo quale elemento di confronto) va condivisa.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-rigetta l'appello;
-condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore dell'appellata, liquidate in euro
4.997,00 oltre iva, cpa e rimb. forf. 15%.
Dà atto che ricorrono le condizioni per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115/2002.
Napoli 6.3.2025
il Consigliere est. il Presidente
d.ssa Laura Scarlatelli d.ssa Maristella Agostinacchio
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