TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1049/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ragusa via Berlinguer n° 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Guastella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
NT , (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Ragusa in via della Costituzione n. 53, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valentina
Cappuzzello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RES I STE NTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza, a seguito di ordinanza resa in data 14.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OG GE TTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 6 che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Ragusa, in data 24.07.2002 (recte 20.07.2002), con , trascritto Controparte_2
nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 89 Parte II serie A dell'anno 2002, dal quale sono nate le figlie (Ragusa, 1.02.2006) e (Ragusa, 24.07.2012); che ha esposto di essersi Per_1 Per_2
separata dal marito, giusto accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa depositato in data
3.2.2020 e di non essersi più riconciliata con lo stesso, chiedendo che le figlie venissero affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuando a coabitare con la madre;
che venisse confermata la regolamentazione del diritto di visita del padre per come prevista in sede di separazione, e chiedendo un aumento del contributo di mantenimento delle figlie posto in capo al marito in sede di separazione in € 400,00 alla maggior somma di € 600,00, in ragione di € 300,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, costituendosi in giudizio, , mentre non ha contestato la domanda in punto di Controparte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, ha di contro chiesto che il contributo di mantenimento per le figlie posto a proprio carico non venisse aumentato, per come invece richiesto dalla resistente, bensì rimanesse nella somma di complessive € 400,00 mensili, così come determinato in sede di accordo di separazione. che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del 15.9.2022, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, ma rigettate le istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione e, indi, con ordinanza del 14.10.2024, assegnati termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti in data 16.10.2024 nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa depositato in data 3.2.2020, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
pagina 2 di 6 che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che essendo, nelle more del giudizio, la figlia divenuta maggiorenne, occorre provvedere solo in Per_1 ordine all'affidamento della dodicenne , per la quale, non emergendo ragioni ostative e preso Per_2
atto della concordia delle parti al riguardo, va mantenuto, come da accordo di separazione,
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui l'assegnazione della casa familiare è resa superflua dalla circostanza pacifica della esclusiva proprietà di tale immobile in capo alla stessa;
quanto ai tempi di permanenza con il padre, in assenza di contestazioni sul punto, può mantenersi la regolamentazione vigente, la quale prevede che i genitori stabiliscano liberamente di volta in volta il diritto di visita del padre da esercitare settimanalmente, anche con pernotti, compatibilmente con gli impegni sia lavorativi che scolastici, sportivi e ricreativi, aggiungendosi in questa sede, la necessità di tenere in debita considerazione anche i desideri e la libera determinazione della figlia ormai dodicenne, ragion per cui non non appare necessario parimenti imporre una dettagliata regolamentazione del diritto di visita nel caso di disaccordo, come è stato già previsto in sede di separazione, non essendo, fra l'altro, emerse particolari criticità sul raggiungimento di tali accordi genitoriali;
che resta da statuirsi sul contributo per il mantenimento delle figlie , maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente e della minore , contributo che il resistente vorrebbe Per_2 confermato nella misura già riconosciuta nell'accordo di separazione e che la ricorrente vorrebbe invece stabilito in un importo maggiore, fondando la propria pretesa su un presunto miglioramento della situazione reddituale del marito, rispetto all'epoca della separazione, affermando che l'accordo per un contributo di complessive di €400,00 mensili rispondesse allora alla circostanza per la quale l' , non svolgendo ancora la funzione stabile di insegnante, non percepiva un reddito continuo CP_2
e congruo, differentemente dall'attuale situazione, e di come inoltre, fossero le accresciute esigenze delle figlie legate alla loro oggi maggiore età, chiedendo pertanto un adeguamento dell'entità delle somme dovute al mutato contesto fattuale;
che innanzitutto va detto che “nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto, tra l'altro, del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza pagina 3 di 6 morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, almeno fino a quando l'età della prole lo richieda. Nell'imporre a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, pertanto, il giudice del merito deve individuare gli elementi da tenere in considerazione nella determinazione dell'assegno, quali, oltre alle esigenze del figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, unitamente alla valenza economica dei compiti domestici e di cura da essi assunti (cfr Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 10/10/2018, n. 25134); che di poi in particolare, l'art. 316 bis c.c. prescrive che “i genitori devono adempiere i loro figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”; che il riferimento alla capacità lavorativa personale significa che ai fini della determinazione della misura del contributo di mantenimento occorre valorizzare non solo il reddito attuale del genitore onerato, ma anche le sue potenzialità reddituali;
che ciò detto in generale, va altresì ricordato che la presente sede processuale costituisce un autonomo procedimento distinto da quello separativo, le cui statuizioni sono destinate ad essere travolte a seguito dei provvedimenti resi in questo giudizio, e le questioni, anche in punto di assegno di mantenimento da stabilirsi in favore dei figli, vanno assunte autonomamente, e operate sulla base del precetto normativo sopra riportato secondo cui “i genitori devono adempiere i loro figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”; che, nel caso di specie, alla luce della documentazione fiscale acquisita, pur potendo prendere a riferimento soltanto gli anni delle dichiarazioni presentate, non avendo le parti adempiuto o puntualmente ottemperato all'onere previsto per legge di dare un a compiuta rappresentazione delle rispettive condizioni economiche (in particolare la ricorrente, si è limitata alla produzione di una dichiarazione dei redditi riferita all'anno solare 2021), emerge che la condizione economiche della
, collocataria in via principale delle due figlie, e quindi chiamata a rispondere in via diretta ai Parte_1
bisogni rappresentati dalle figlie, oltre ad essere proprietaria della ex casa familiare, sia sostanzialmente equivalente a quella del marito (che risulta pari a circa 28.000,00 euro di reddito lordo annuo al 2022), almeno da quando lo stesso lavora in modo stabile anche lui come insegnante, ma sul cui stipendio grava, bisogna aggiungere, una decurtazione in busta paga di euro 266,67 mensili per una esposizione debitoria pregressa ( sebbene dall'esame degli estratti conto prodotti in giudizio si riscontrano bonifici bancari costanti in favore dello stesso, di cui tuttavia non vi è puntuale spiegazione in giudizio); che, più in particolare, dalla produzione del contratto di lavoro come docente a tempo indeterminato, recante decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio, dell'Infantino, attestata alla data del pagina 4 di 6 1.9.2019, emerge, peraltro, che la stessa assunzione si collochi in data antecedente allo stesso accordo di separazione del gennaio 2020, di tal che diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in giudizio, non vi è riscontro di un miglioramento delle condizioni economiche del resistente, successivamente agli accordi di separazione, in forza dei quali le parti si accordarono per un contributo al mantenimento delle figlie in capo al padre per euro 400,00 complessive;
che, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi dell' , relativa all'anno solare 2023, si CP_2
ricavano redditi lordi per complessivi euro 27.194,00, che detratte le imposte diventano euro 22.858,00, pari a euro 1758,00 per tredici mensilità (occorrendo però tenere conto della trattenuta di euro 266,67) ; che avuto riguardo alle di certo accresciute esigenze delle figlie, rispetto agli accordi del febbraio 2020,
e, segnatamente, della primogenita (Ragusa, 1.02.2006), oggi maggiorenne, studentessa Per_1
universitaria, che deve mantenersi fuori sede, ma anche di (Ragusa, 24.07.2012, oggi in piena Per_2
età adolescenziale, l'assegno a titolo di mantenimento indiretto delle due figlie può determinarsi alla data della presente pronuncia avendo considerato ad oggi ogni circostanza, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito in complessivi euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Ragusa, in data 20.07.2002, trascritto Parte_1 Controparte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 89 Parte II serie A dell'anno 2002:
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore (n. 24.07.2012) con Per_2
collocamento presso la madre . Parte_1
Regolamenta i tempi di permanenza di con il padre come in parte motiva;
Per_2
Dispone in capo al padre , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di Controparte_2 Parte_1
ogni mese la somma mensile complessiva di euro 500,00, con decorrenza dalla data della presente decisione, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle due figlie e , , oltre il 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie per le stesse.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.05.2025.
pagina 5 di 6 I Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1049/2022 R.G. promossa da:
, (C.F. ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Ragusa via Berlinguer n° 1, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sergio Guastella, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
NT , (C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
Ragusa in via della Costituzione n. 53, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Valentina
Cappuzzello, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RES I STE NTE con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza, a seguito di ordinanza resa in data 14.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
OG GE TTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto:
pagina 1 di 6 che ha chiesto a questo Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Ragusa, in data 24.07.2002 (recte 20.07.2002), con , trascritto Controparte_2
nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 89 Parte II serie A dell'anno 2002, dal quale sono nate le figlie (Ragusa, 1.02.2006) e (Ragusa, 24.07.2012); che ha esposto di essersi Per_1 Per_2
separata dal marito, giusto accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa depositato in data
3.2.2020 e di non essersi più riconciliata con lo stesso, chiedendo che le figlie venissero affidate in modo condiviso ad entrambi i genitori, continuando a coabitare con la madre;
che venisse confermata la regolamentazione del diritto di visita del padre per come prevista in sede di separazione, e chiedendo un aumento del contributo di mantenimento delle figlie posto in capo al marito in sede di separazione in € 400,00 alla maggior somma di € 600,00, in ragione di € 300,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che, costituendosi in giudizio, , mentre non ha contestato la domanda in punto di Controparte_2
cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo da tempo venuta meno sia la comunione spirituale dei coniugi che la convivenza, ha di contro chiesto che il contributo di mantenimento per le figlie posto a proprio carico non venisse aumentato, per come invece richiesto dalla resistente, bensì rimanesse nella somma di complessive € 400,00 mensili, così come determinato in sede di accordo di separazione. che, rilevata l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione tra i coniugi all'udienza di comparizione del 15.9.2022, è stata disposta la prosecuzione del giudizio nel merito;
che nel corso del giudizio sono stati concessi i termini ex art. 183 comma VI cpc, ma rigettate le istanze istruttorie ritenute irrilevanti ai fini della decisione e, indi, con ordinanza del 14.10.2024, assegnati termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. che il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti in data 16.10.2024 nulla ha opposto;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia dell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti ed autorizzato con provvedimento del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Ragusa depositato in data 3.2.2020, mentre la protrazione di tale regime, per un periodo eccedente il prescritto termine di legge, deve presumersi non essendone stata eccepita l'interruzione;
pagina 2 di 6 che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le odierne parti;
che essendo, nelle more del giudizio, la figlia divenuta maggiorenne, occorre provvedere solo in Per_1 ordine all'affidamento della dodicenne , per la quale, non emergendo ragioni ostative e preso Per_2
atto della concordia delle parti al riguardo, va mantenuto, come da accordo di separazione,
l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, cui l'assegnazione della casa familiare è resa superflua dalla circostanza pacifica della esclusiva proprietà di tale immobile in capo alla stessa;
quanto ai tempi di permanenza con il padre, in assenza di contestazioni sul punto, può mantenersi la regolamentazione vigente, la quale prevede che i genitori stabiliscano liberamente di volta in volta il diritto di visita del padre da esercitare settimanalmente, anche con pernotti, compatibilmente con gli impegni sia lavorativi che scolastici, sportivi e ricreativi, aggiungendosi in questa sede, la necessità di tenere in debita considerazione anche i desideri e la libera determinazione della figlia ormai dodicenne, ragion per cui non non appare necessario parimenti imporre una dettagliata regolamentazione del diritto di visita nel caso di disaccordo, come è stato già previsto in sede di separazione, non essendo, fra l'altro, emerse particolari criticità sul raggiungimento di tali accordi genitoriali;
che resta da statuirsi sul contributo per il mantenimento delle figlie , maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente e della minore , contributo che il resistente vorrebbe Per_2 confermato nella misura già riconosciuta nell'accordo di separazione e che la ricorrente vorrebbe invece stabilito in un importo maggiore, fondando la propria pretesa su un presunto miglioramento della situazione reddituale del marito, rispetto all'epoca della separazione, affermando che l'accordo per un contributo di complessive di €400,00 mensili rispondesse allora alla circostanza per la quale l' , non svolgendo ancora la funzione stabile di insegnante, non percepiva un reddito continuo CP_2
e congruo, differentemente dall'attuale situazione, e di come inoltre, fossero le accresciute esigenze delle figlie legate alla loro oggi maggiore età, chiedendo pertanto un adeguamento dell'entità delle somme dovute al mutato contesto fattuale;
che innanzitutto va detto che “nella determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenersi conto, tra l'altro, del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 c.c., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese anche all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza pagina 3 di 6 morale e materiale, all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, almeno fino a quando l'età della prole lo richieda. Nell'imporre a ciascun genitore l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, pertanto, il giudice del merito deve individuare gli elementi da tenere in considerazione nella determinazione dell'assegno, quali, oltre alle esigenze del figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi, unitamente alla valenza economica dei compiti domestici e di cura da essi assunti (cfr Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 10/10/2018, n. 25134); che di poi in particolare, l'art. 316 bis c.c. prescrive che “i genitori devono adempiere i loro figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”; che il riferimento alla capacità lavorativa personale significa che ai fini della determinazione della misura del contributo di mantenimento occorre valorizzare non solo il reddito attuale del genitore onerato, ma anche le sue potenzialità reddituali;
che ciò detto in generale, va altresì ricordato che la presente sede processuale costituisce un autonomo procedimento distinto da quello separativo, le cui statuizioni sono destinate ad essere travolte a seguito dei provvedimenti resi in questo giudizio, e le questioni, anche in punto di assegno di mantenimento da stabilirsi in favore dei figli, vanno assunte autonomamente, e operate sulla base del precetto normativo sopra riportato secondo cui “i genitori devono adempiere i loro figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo”; che, nel caso di specie, alla luce della documentazione fiscale acquisita, pur potendo prendere a riferimento soltanto gli anni delle dichiarazioni presentate, non avendo le parti adempiuto o puntualmente ottemperato all'onere previsto per legge di dare un a compiuta rappresentazione delle rispettive condizioni economiche (in particolare la ricorrente, si è limitata alla produzione di una dichiarazione dei redditi riferita all'anno solare 2021), emerge che la condizione economiche della
, collocataria in via principale delle due figlie, e quindi chiamata a rispondere in via diretta ai Parte_1
bisogni rappresentati dalle figlie, oltre ad essere proprietaria della ex casa familiare, sia sostanzialmente equivalente a quella del marito (che risulta pari a circa 28.000,00 euro di reddito lordo annuo al 2022), almeno da quando lo stesso lavora in modo stabile anche lui come insegnante, ma sul cui stipendio grava, bisogna aggiungere, una decurtazione in busta paga di euro 266,67 mensili per una esposizione debitoria pregressa ( sebbene dall'esame degli estratti conto prodotti in giudizio si riscontrano bonifici bancari costanti in favore dello stesso, di cui tuttavia non vi è puntuale spiegazione in giudizio); che, più in particolare, dalla produzione del contratto di lavoro come docente a tempo indeterminato, recante decorrenza economica dall'effettiva assunzione in servizio, dell'Infantino, attestata alla data del pagina 4 di 6 1.9.2019, emerge, peraltro, che la stessa assunzione si collochi in data antecedente allo stesso accordo di separazione del gennaio 2020, di tal che diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente in giudizio, non vi è riscontro di un miglioramento delle condizioni economiche del resistente, successivamente agli accordi di separazione, in forza dei quali le parti si accordarono per un contributo al mantenimento delle figlie in capo al padre per euro 400,00 complessive;
che, sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi dell' , relativa all'anno solare 2023, si CP_2
ricavano redditi lordi per complessivi euro 27.194,00, che detratte le imposte diventano euro 22.858,00, pari a euro 1758,00 per tredici mensilità (occorrendo però tenere conto della trattenuta di euro 266,67) ; che avuto riguardo alle di certo accresciute esigenze delle figlie, rispetto agli accordi del febbraio 2020,
e, segnatamente, della primogenita (Ragusa, 1.02.2006), oggi maggiorenne, studentessa Per_1
universitaria, che deve mantenersi fuori sede, ma anche di (Ragusa, 24.07.2012, oggi in piena Per_2
età adolescenziale, l'assegno a titolo di mantenimento indiretto delle due figlie può determinarsi alla data della presente pronuncia avendo considerato ad oggi ogni circostanza, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito in complessivi euro 500,00, oltre il 50% delle spese straordinarie;
che relativamente alle spese processuali, attesa la natura del giudizio, e la reciproca soccombenza, le stesse possono dichiararsi compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Ragusa, in data 20.07.2002, trascritto Parte_1 Controparte_2 nei registri dello Stato Civile del Comune di Ragusa al n. 89 Parte II serie A dell'anno 2002:
Affida in via condivisa ad entrambi i genitori la figlia minore (n. 24.07.2012) con Per_2
collocamento presso la madre . Parte_1
Regolamenta i tempi di permanenza di con il padre come in parte motiva;
Per_2
Dispone in capo al padre , l'obbligo di corrispondere a , entro il 5 di Controparte_2 Parte_1
ogni mese la somma mensile complessiva di euro 500,00, con decorrenza dalla data della presente decisione, valendo per il pregresso quanto in precedenza statuito, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento delle due figlie e , , oltre il 50% delle spese Per_1 Per_2
straordinarie per le stesse.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Ragusa di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Compensa le spese di lite.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 17.05.2025.
pagina 5 di 6 I Il Presidente
dott. Massimo Pulvirenti
pagina 6 di 6