Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Presidente Dott. Marialuisa Crucitti
Consigliere rel Dott. Eugenio Scopelliti
Dott. Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. (termine al 18.2.2025)
viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 60/2021 R.G.L. avverso la sentenza n. 703/2020 pubblicata il 23.10.2020 dal Tribunale di Locri e vertente
TRA
Parte 1
rappresentato difeso dall'avv. Antonio D'Agostino (pec:
Email 1
appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Agresta (pec: CP 1
Email 2
appellata
CONCLUSIONI: Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 09.08.2017 CP 1 Ichiedeva il riconoscimento della natura professionale della patologia di cui risultava affetta “BPCO”, con
Si costituiva in giudizio Pt 1 contestando la fondatezza della pretesa avversa ed assumendo in particolare 16 inesistenza del nesso eziologico tra l'attività lavorativa svolta e la patologia denunciata.
In corso di causa veniva espletata prova testimoniale e, all'esito, veniva nominato
CTU il quale riconosceva la natura professionale della patologia denunciata, quantificando la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 15%.
Il Giudice, con sentenza n. 879/2020, facendo proprie le conclusioni peritali,
accoglieva il ricorso e, per l'effetto, condannava l'ente alla corresponsione in favore della CP 1 dell'indennizzo in capitale nella misura del 15% con decorrenza dalla data della denuncia, oltre interessi legali ed oltre spese di lite.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' Pt 1 , deducendo:
- la mancanza di prova del nesso causale, affermando che trattandosi di malattie "non tabellate" la ricorrente avrebbe dovuto fornire prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta sia, infine, del nesso eziologico tra questa e la tecnopatia;
purtuttavia, nel caso di specie, tale onere probatorio è non è stato assolto;
- l'erroneità degli esiti della perizia medico-legale, essendo stata riconosciuta una malattia diversa da quella denunciata.
Nella resistenza della CP 1 sono state rinnovate le operazioni peritali in questo grado al fine di accertare la natura professionale delle patologie denunciate dalla
CP 1 e in caso positivo determinare l'entità dei postumi permanenti e la decorrenza,
tenuto conto della documentazione medica versata in atti, dell'attività lavorativa stagionale risultante dall'estratto previdenziale in atti (fg. da 26 a 31 del fascicolo di parte di I grado allegato in telematico alla comparsa di costituzione della CP_1 e delle sue concrete modalità, quali descritte dai testimoni escussi in primo grado
All'esito del deposito della CTU, la CP_1 ne ha chiesto la rinnovazione invocando la nomina di consulente specializzato in malattie respiratorie o, in subordine, che il
CTU venga a rendere chiarimenti in ordine: a) alla natura della patologia accertata, quale patologia ostruttiva e non restrittiva;
b) alla sovrapponibilità delle due patologie
BPCO e Bronchite asmatica cronica.
L'odierna udienza si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., previa verifica della rituale comunicazione alle parti del decreto di fissazione della trattazione cartolare.
Le parti hanno depositato le note nel termine fissato del 18.2.2025
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Motivi della decisione
In via preliminare, va disattesa l' eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata dall'appellata assumendo che sarebbe carente dei requisiti di cui all'art. 434 cpc, mancando una sia pur sommaria esposizione dei fatti è i motivi di impugnazione risulterebbero❝ alquanto generici".
Infatti si tratta di un discostamento meramente formale, essendo comunque indicati i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma, i vizi ed errori lamentati e la loro rilevanza, con la necessaria specificità, tanto da determinare questa Corte al rinnovo della CTU in appello, con l'esito di cui si darà conto oltre.
La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare e argomentando il proprio dissenso.
Passando al merito, va premesso che a sostegno della domanda la CP 1 ha dedotto: di avere svolto dal 1980 al 2014 alle dipendenze dell'A FOR (ora Calabria Verde) con la qualifica di idraulico forestale attività lavorativa che era effettuata quasi sempre all'aperto, dunque con esposizione al freddo, al caldo, alla pioggia ed al vento e a rilevanti escursioni termiche nell'arco dello stesso giorno;
- che per molti anni detta attività veniva svolta sia sui cantieri in montagna, che sui cantieri in marina;
inoltre, la lavoratrice si trovava esposta continuamente alle polveri delle strade sterrate, al polline nel periodo della fioritura delle piante, oltre che ai fumi dei macchinari dalla stessa utilizzati (tagliaerba a motore) nell'attività
lavorativa; tali condizioni avrebbero causato l'insorgenza della Broncopneumopatia
Cronica Ostruttiva.
Il Consulente nominato dal primo giudice ha ritenuto la CP 1 affetta da Bronchite asmatica cronica, riconoscendo la natura professionale di tale infermità e quantificando la menomazione dell'integrità psico-fisica nella misura del 15%.
Come già detto, la specificità delle censure all'elaborato redatto in primo grado ha indotto questo Collegio a rinnovare le operazioni peritali e il CTU nominato in appello è pervenuto a una conclusione del tutto difforme da quella del precedente perito, fatta propria dal Tribunale.
Il CTU ha in primo luogo evidenziato che: la CP 1 è affetta,come già accertato dal CTU del Tribunale, da "Broncopatia
cronica asmatica", che è patologia diversa dalla Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO) che è stata denunciata all' Pt_1 come malattia professionale (come da certificato medico a firma dott. Per 1 che indicava quale agente "l'esposizione all'aperto con variazione di temperatura climatica");
contrariamente a quanto statuito in primo grado, non poteva essere riconosciuta la
"Broncopatia cronica asmatica" di natura professionale in quanto non denunciata e, inoltre, perché secondo le tabelle Pt 1 delle malattie professionali pubblicate in G.U.
il 12.9.2014, oltre ad avere un'origine multifattoriale legata anche a predisposizione genetica, risulta essere provocata dall'esposizione ad altri agenti presenti sui luoghi di lavoro (il CTU ha riportato la relativa Tabella - LISTA I - Malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità ASMA BRONCHIALE- AGENTI: tra questi,
-
derivati termici, liquidi biologici, escrementi, acari, enzimi, polveri e farine di cereali o di semi, polveri di legni, agenti chimici etc);
l'erroneità della perizia di primo grado derivava dunque sia dall'avere riconosciuto la bronchite asmatica cronica quale malattia professionale all'appellata, pur essendo diversa da quella denunciata, la CP_2, che per non avere indicato "quali fossero gli agenti specifici responsabili della sua insorgenza, che non è certamente l'agente denunciato (che si esauriva, va ribadito, nella "esposizione all'aperto con "
variazione di temperatura climatica"); d'altra parte, quest'ultimo fattore di rischio è estraneo anche alla patologia denunciata dalla OR (BPCO) - come detto, non riscontrata da entrambi i consulenti tecnici dei due gradi -, rinvenendosi nelle citate tabelle Pt 1, ben altri agenti e precisamente: anidride solforosa, cadmio leghe e composti, cemento, calcare, gesso, calce ed altre polveri, fumi e gas di saldatura. Il CTU Per 2 così come il Consulente di primo grado, ha, comunque, escluso che la CP 1 sia affetta da BPCO (cfr. esame obiettivo e spirometria del 18.9.2015)
, rimarcando in ogni caso che tale patologia è a origine multifattoriale (nella grande
,
maggioranza dei casi la BPCO è provocata da tabagismo;
altre cause più frequenti sono: inquinamento ambientale (sia dentro casa che fuori casa); - esposizione a
-
sostanze tossiche di origine industriale;
-deficit di alfa-1-antitripsina, determinato da una malattia genetica caratterizzata dalla mancanza o malfunzionamento di questa proteina
Il CTU proseguiva ritenendo che non sia emerso, neppure dalle prove testimoniali,
che l'attività lavorativa abbia comportato l'esposizione al rischio dell'agente patogeno presente nell'ambiente di lavoro e che, anzi, il solo fattore di rischio indicato nella denuncia ("esposizione all'aperto con variazione di temperatura climatica"), sarebbe invece uno dei fattori di prevenzione della BPCO, essendo il lavorare all'aperto in montagna e senza inquinamento atmosferico altamente
indicato nella prevenzione e nella cura della BPCO.
Ha concluso per l'inesistenza nel caso in esame di dati certi, inequivocabili, rilevanti ed efficaci, sul piano della dimostrazione medico-legale, idonei a fondare una convincente presunzione dell' origine professionale sia della malattia denunciata
(BPCO), che di quella asmatica in concreto accertata..
La CP 1 ha contestato gli esiti della perizia ribadendo di essere stata esposta a fattori di rischio (condizioni climatiche avverse: freddo e pioggia di inverno, caldo umido d'estate; inalazione di polveri (strade dissestate transitate da mezzi meccanici,
costruzione di muri, pulizia di strade) e fumi derivati dall'utilizzo di vari attrezzi a motore di cantiere: motoseghe, decespugliatori, ecc. “universalmente riconosciuti nell'etiopatogenesi di tutte le patologie ostruttive respiratorie". L'appellata rileva, poi, la sovrapponibilità della patologia riconosciuta (bronchite asmatica cronica) e quella denunciata (BPCO), trattandosi in entrambi i casi, contrariamente a quanto affermato dal Consulente, di patologie ostruttive che manifesterebbero gli stessi sintomi.
Invero, le contestazioni mosse alla Consulenza non sono idonee a scalfirne le complete e condivisibili considerazioni medico-legali.
Ed infatti, il CTU Per 2 richiamando espressamente le tabelle Pt_1 ha dato oltre ad avere atto di come sia la BPCO che la bronchite asmatica cronica,
un'origine multifattoriale, abbiano una eziopatogenesi ricollegata all'ambiente di lavoro in ragione all'esposizione a fattori diversi rispetto a quelli indicati dalla CP_1 manca infatti nelle sopra riportate tabelle e, si ripete, per entrambe le patologie
(rispettivamente, denunciata e accertata) - lo specifico agente di rischio indicato nella certificazione medica allegata alla denuncia di malattia professionale (ossia l'esposizione a condizioni baro-climatiche spesso sfavorevoli).
Il Consulente ha escluso la natura professionale di entrambe le patologie, pertanto,
l'eventuale identità delle stesse non avrebbe rilievo alcuno nel caso di specie.
Inoltre, i Consulenti di entrambi i gradi di giudizio hanno escluso la BPCO, riscontrando unicamente la bronchite asmatica cronica.
Quanto all'origine multifattoriale di entrambe le patologie si osserva che la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che: "Nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. L'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purchè insorta entro il periodo massimo d' indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini. In caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Per far scattare la presunzione di nesso causale, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore. (Cassazione civile sez. lav., 04/02/2020, n.2523).
In termini, Cass. lav. n. 15080 del 26/06/2009; id. n. 21825 del 15/10/2014: ove la patologia presenti una eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità
dell'esposizione a rischio > ; Cass. lav. n. 8773 del 10/04/2018 e n. 3227 del
10/02/2011 in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità.
Ciò posto, nel caso di specie, come evidenziato dal Consulente, la CP 1 non ha assolto a tale onere, non avendo provato “in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica" che la patologia che la affligge sia ricollegabile all'attività lavorativa svolta, in specie l'esposizione significativa a sostanze irritanti
dell'apparato respiratorio.
Assai scarne si sono rivelate le circostanze riferite dai testimoni escussi, i quali hanno riferito di attività lavorative (trasporti di pietra, di pali di legno e di ferro per recinzione, sistemazione di tubi per l'irrigazione, pulitura di strade e terreni) che avrebbero potuto costituire fattori di rischio per patologie a carico dell'apparato scheletrico e non già di natura respiratoria;
nel resto, hanno potuto solo confermare che la ricorrente ha lavorato all'aperto e dunque in qualsiasi condizione climatica, anche in caso di pioggia leggera;
uno solo dei due testi ha riferito dell'utilizzo del tagliaerba a motore (che dovrebbe rilevare per i fumi emessi ), senza neppure specificare la frequenza di tale utilizzo , avendo comunque contestualmente dichiarato che la ricorrente utilizzava quali strumenti di lavoro anche la zappa, il badile, la falce e l'ascia; senza trascurare che si sarebbe comunque trattato di un uso all'aperto.
In conclusione il Collegio richiama e fa proprio l'elaborato del CTU, poiché completo nella trattazione, basato su solida metodologia scientifica e privo di carenze o vizi logici.
L'appello è pertanto fondato e, in riforma della sentenza impugnata, va rigettato l'originario ricorso;
le spese processuali seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di CP 1 per entrambi i gradi, liquidate come da dispositivo
(DM n. 147/2022, III scaglione, nei minimi stante la semplicità delle questioni); a carico dell'appellata sono anche le spese di consulenza dei due gradi, come già
liquidata per il primo grado e liquidata per l'appello come da separato decreto.
PQM
-La Corte di Appello di Reggio Calabria Sezione Lavoro -, definitivamente decidendo nel giudizio di appello vertente tra Pt_1 e CP 1 e avverso la sentenza n. 879/2020 pubblicata il 15.12.2020 dal Tribunale di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso;
2) pone a carico di CP 1
le spese processuali dei due gradi in favore dell' Pt 1 liquidate in € 2.695,5 per il primo e in € 2.904,5 per l'appello, oltre accessori come per legge;
- le spese di consulenza dei due gradi, come liquidata dal Tribunale per il primo grado e come già liquidata per l'appello con separato decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 19.2.2025.
Il Presidente Il Consigliere est.
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)