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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/02/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 04.02.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nata a [...] [...] residente in Parte_1
via Penninata S. Gennaro dei poveri 19, rappresentato e difesa dall'avv.
Avv. Pannone Stefano, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE E
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata
Ardolino, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024 la ricorrente di cui in epigrafe esponeva che a seguito di decreto di omologa RG 10233/2012 emesso da questo Tribunale in data 21/03/2014, otteneva il riconoscimento e la erogazione della pensione di inabilità' civile n. 07172007 di cui alla legge 118/71, con decorrenza dal 1/7/2011; che l' , al raggiungimento del CP_1
65° anno di età, cioè dall' 1/11/2012, provvedeva a trasformare la pensione di inabilità civile in assegno sociale corrispondendo il relativo importo;
che l' resistente, con provvedimento del 2/11/2023, chiedeva la CP_2
restituzione di euro 4508,57 per ratei erogati dall' 1/1/2023 al 30/11/2023, ritenendo non più sussistente il requisito reddituale;
che, tuttavia, l' CP_1
aveva continuato ad erogare la prestazione sino al 30/11/23, sospendendola quindi a decorrere dall' 1/12/23; che l' indebito e la sospensione derivavano dal reddito del coniuge;
che in data 20/1/24 aveva riscontrato l' esistenza di due precedenti provvedimenti di ripetizione di indebito adottati dall convenuto, ovvero: 1) provv. del 21/6/23 con cui CP_2
l chiedeva la restituzione di euro 4848,74 per presunti importi erogati CP_1
per il periodo dal 1/1/19 al 31/12/19 e non dovuti;
- 2) provv. del 21/6/23 con cui l comunicava quanto segue: “in seguito alla mancata CP_1
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2020,
2021, 2022 Le comunichiamo il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione in oggetto. La mancata comunicazione della situazione reddituale aveva comportato l'invio del preavviso di sospensione e la successiva sospensione della sua prestazione”; che non solo non aveva mai ricevuto i predetti provvedimenti, ma non aveva mai ricevuto il
“preavviso di sospensione”; che alla data del predetto provvedimento l'assegno non era mai stata sospeso;
che aveva inviato a mezzo del cd. modello red in data 25/1/23 la dichiarazione dei redditi relativa al 2020; che, relativamente agli anni 2021 e 2022 aveva ricevuto lettera del
20/12/23 con cui veniva invitata a comunicare i redditi relativi all' anno
2021, richiesta alla quale aveva ottemperato in data 30/1/24 mediante l'invio di due modelli red;
che per quanto riguarda l' anno 2018 non aveva
2 mai ricevuto alcuna richiesta o sollecito di comunicazione;
che in data
6/2/24 aveva comunicato i propri redditi relativi all'anno 2018 mediante la presentazione di domanda di ricostituzione, non essendo tecnicamente possibile inviare telematicamente il cosiddetto modello red per annualità per le quali era scaduto il termine di presentazione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo si “1)- dichiarare non tenuta la ricorrente alla restituzione in favore dell' della somma di euro CP_1
4509,57 per ratei di pensione categoria Inv.Civ. n. 07172007 per il periodo dal 1/1/23 al 30/11/23 e di cui al provvedimento del 2/11/23, per i CP_1
motivi di cui alla premessa;
2) dichiarare non tenuta la ricorrente alla restituzione in favore dell' della somma di euro 4848,74 per ratei di CP_1
pensione categoria Inv.Civ. n. 07172007 per il periodo dal 1/1/19 al
31/12/19 e di cui al provvedimento del 21/6/23, per i motivi di cui CP_1
alla premessa;
3)- dichiarare , per l'effetto, il diritto della ricorrente all' assegno sociale quale derivante dalla pensione di inabilità civile, a decorrere dalla data di sospensione e cioè 1/12/2023; 4) conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp. p.t , al pagamento, in CP_1
favore della ricorrente, di tutti i ratei maturati a decorrere dalla predetta data sino al soddisfo;
5) condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria, quest'ultima da calcolarsi con le modalità di cui all' art. 16 comma VI legge 412/91, (e cioè detraendo dalla rivalutazione complessivamente dovuta secondo gli indici ISTAT gli interessi legali)”.
L si costituiva chiedendo “in via principale, dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere dell'indebito n. RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 avente ad oggetto il recupero di somme erogate nel 2023 (periodo gennaio
3 – novembre) e per il resto rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento”.
In particolare, l eccepiva che in data 28.10.2023 era avvenuto il CP_2
ricalcolo “batch” ovvero da procedura automatizzata RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 aveva ad oggetto il recupero di somme erogate nel 2023
(periodo gennaio – novembre) a titolo di assegno invalidità civile;
e che in seguito in data 5.3.2024, una nuova ricostituzione batch aveva restituito il diritto alla ricorrente con contestuale pagamento delle rate fino a marzo
2024; che un ulteriore ricalcolo operato dall , in Controparte_3
data 7.3.2024, aveva confermato tale esito e che pertanto, operato conguaglio tra le somme a credito e quelle a debito con contestuale estinzione dell'indebito, pagate le rate spettanti, la materia del contendere poteva dirsi cessata quanto a quell'indebito; che, quanto al restante indebito, in data 16.06.2023 era stato effettuato l'indebito “batch” ovvero da procedura automatizzata RI 17773477 pari ad euro 4.848,74 avente ad oggetto il recupero degli importi erogati nel 2019 per mancata comunicazione del RED relativo all'anno 2018; che su tale posizione non risultava presentato alcun ricorso amministrativo, per cui, stante l'obbligo di comunicazione RED in capo all'utente non adempiuto per l'anno 2018, dalla postalizzazione si riscontrava un difetto di postalizzazione delle
“Comunicazioni SPOT” con le quali si sollecitava all'invio della comunicazione sul reddito entro i 4 mesi successivi alla data del 4.10.2022; che, tuttavia le comunicazioni - sebbene inesitate perché recapitate a destinatario sconosciuto - erano state recapitate all'attuale indirizzo di residenza dell'utente “PENNINATA SAN GENNARO DEI POVERI 18
80136 nulla potendosi pertanto rimproverare a esso Istituto. CP_3
4 In esito alla udienza del 4.2.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto all'indebito n. RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 avente ad oggetto il recupero di somme erogate nel periodo dal gennaio al novembre 2023, per come richiesto dall e non contestato9 da parte ricorrente, CP_1
Infatti, l nella propria memoria ha precisato che aveva dato luogo a CP_1
batch” ovvero a procedura automatizzata quanto alla pratica relativa alla ripetizione dell'indebito 18195676 pari ad euro 4.508,57 per le somme erogate nel 2023 e che in data 5.3.2024, una nuova ricostituzione batch aveva restituito il diritto alla ricorrente con contestuale pagamento delle rate.
Ne consegue che la prestazione per cui è richiesta ( nella specie revoca della procedura di ripetizione di indebito quanto all'importo e al periodo sopra indicati) è stata erogata nel corso del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Quanto al restante indebito, pari a euro 4848,74 per il periodo dal 1/1/19 al
31/12/19, la domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
E' noto che, in linea generale, il criterio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali l'art. 80 del R.D. 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall , di rettifiche operate oltre l'anno, costituiva una CP_1
norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni
5 successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione.
Con la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96. la
Corte ravvisava un “principio di settore” del sistema previdenziale, in base al quale – in deroga all'art. 2033 c.c. – la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tale essendo il quadro giurisprudenziale relativo alle prestazioni previdenziali, deve però rilevarsi che, invece, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali trova la propria regolamentazione solo nelle disposizioni dettate per la specifica materia e, segnatamente, nella L.23 dicembre 1998, n.448, art.37, comma 8, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari, e nel D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma
5, convertito nella L.24 novembre 2003, n.326, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali.
Per quanto ritenuto dalla Cassazione, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme.
6 Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema.
La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del
23 agosto 2003).
Da ultimo, è stato ritenuto che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del
2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si
è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
“la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione
7 solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” ( Cass., sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022) .
Con la sentenza. n. 13917/2021 la Cassazione ha ritenuto che a) “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi
l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art.
2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”; b) “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Pertanto, la Corte, sostenuto che l'assegno sociale abbia natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dall'art. 38 della Costituzione, ovvero garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, fa discendere da tanto la regola della piena ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Pertanto la ripetibilità è esclusa per tutte le prestazioni erogate precedentemente al
8 provvedimento accertativo, salvo non si riesca a dimostrare il dolo del percettore, elemento di per sé capace di far venir meno il principio dell'affidamento.
In sostanza, l non potrà pretendere la restituzione di tutte le mensilità CP_1
antecedenti il provvedimento che accerta la cessazione dei requisiti reddituali richiesti, salvo non riesca a dimostrare che il beneficiario dell'assegno aveva raggiunto la piena consapevolezza della indebita percezione per non essere più in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge.
Orbene, dalla relazione e dalla memoria di costituzione dell' emerge che il CP_1
provvedimento – relativo all'annualità 2019 - è scaturito dalla mancata comunicazione da parte della ricorrente circa i redditi conseguiti nell'anno 2018.
Pertanto, non ci si trova nella specie in presenza di un atto accertativo da parte dell circa il venir meno del requisito reddituale per la fruizione della CP_1
prestazione bensì di un atto conseguenziale all'accertamento circa l'assenza , nei termini, della comunicazione da parte dell'interessata in ordine ai propri redditi.
Giova ripercorrere il quadro normativo di riferimento : prevede la disposizione di cui all' art. 13 c. 6 lettera C, del DL n. 78/2010, convertito in legge 30 n. 122/2010, che:
“All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."
9 c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Orbene, giova rimarcare che la ricorrente ha sostenuto in ricorso – e lo ha anche documentato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle dichiarazione dei redditi dal 2018 al 2022 - che dal 1/1/2017 a tutt' oggi' è priva di reddito imponibile ai fini Irpef, circostanza questa che non è stata specificamente contestata dal convenuto. Del resto, l non ha neppure asserito nella memoria che le CP_1
condizioni reddituali della ricorrente siano mutate in melius rispetto a quelle che hanno dato pacificamente luogo al diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile, poi trasformato in assegno sociale.
Infine, se vero che la ricorrente non ha fornito all prima del 6.2.24 la CP_1
comunicazione relativa ai redditi conseguiti nell'anno 2018, è anche vero che quest'ultimo non ha dimostrato a sua volta l'avvenuta ricezione da parte della ricorrente
10 della missiva denominata nella memoria del convenuto come “preavviso di sospensione”
e/o comunque di un sollecito alla trasmissione della dichiarazione, con cui le venisse, appunto, chiesta la comunicazione dei redditi relativi al 2018.
Né, d'altra parte, emerge documentalmente che la prestazione fosse stata precedentemente sospesa, atteso che dell'estratto dall' archivio telematico dell' in CP_1
atti risulta, al contrario, che la prestazione stessa ha continuato a essere corrisposta sino al 30/11/23.
Non è pertanto possibile affermare con certezza che la ricorrente abbia omesso la trasmissione della documentazione in parola nei tempi e nelle modalità stabilite dall'
Ente in quanto non è certo che le siano stati resi noti.
Infatti, nella stessa missiva di indebito del 21.6.2023 si legge: “nonostante i solleciti e
l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021
( sollecito e termine che non si evincono da alcun documento) .
In ogni caso, l avrebbe dovuto procedere, secondo la previsione sopra estesa, CP_1
dapprima alla sospensione della prestazione collegata al reddito e solo dopo ulteriori sessanta giorni, alla revoca della prestazione stessa (che invece è avvenuta, sempre il
21.6.2023, per tutte le annualità): nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa.
In assenza di tale prova, ed essendo la ricorrente insorta avverso il provvedimento di comunicazione di indebito risalente al 21.6.2023 che costruisce oggetto del presente ricorso, può concludersi che è mancata, in buona sostanza, a parere di questo Giudice, la possibilità per la ricorrente di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, controlli che, effettuati nell'attuale sede mediante la produzione della documentazione sopra indicata, hanno consentito di concludere che la pretesa stessa non ha fondamento, stante la collocazione della ricorrente in una soglia di reddito, per l'anno
2018, inferiore a quella legislativamente prevista per la fruizione della prestazione di cui si tratta, trattandosi comunque di dato pacifico e non contestato.
11 Pertanto, per quanto sopra indicato, ritiene questo Giudice irripetibili la totalità degli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di assegno sociale per il periodo di cui si tratta
(intero anno 2019).
D'altra parte, non è ravvisabile nella specie la sussistenza di elementi fattuali da cui emerga che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente, dovendosi invece propendere, invece, per un suo legittimo affidamento, per quanto sopra rimarcato quanto alla mancata dimostrazione da parte sua circa la necessità di rendere la comunicazione.
In particolare, è noto che il dolo consiste nella consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (Cass. sentenza n.
1978/2004).
Nella specie, non v'è alcuna prova della sussistenza in capo alla ricorrente della consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall specie CP_1
laddove si pensi che si tratta di dati contabili di non semplice e immediata percezione da parte della ricorrente stessa.
La domanda va quindi accolta e va dichiarata non ripetibile la somma di € 4848,74 quanto ai crediti vantati dall per l'ano 2019 e dichiarata illegittima la relativa CP_1
trattenuta operata dall sulla prestazione in godimento della ricorrente, con CP_1
12 conseguente condanna dell' medesimo alla restituzione in favore della ricorrente CP_1
degli importi a tale titolo finora eventualmente trattenuti.
A quanto esposto consegue la illegittimità anche del provvedimento di revoca della prestazione per tutti gli anni, pure datato 21.6.2023 e mai comunicato alla ricorrente, con conseguente diritto della ricorrente stessa al ripristino della prestazione assegno sociale quale derivante dalla pensione di inabilita' civile, a decorrere dalla data di sospensione e cioe' 1/12/2023.
D'altra parte, sono state prodotte dalla ricorrente le varie missive di comunicazione all dei propri redditi per gli anni dal 2019 al 2022. CP_1
La tardività, pacifica, della comunicazione dei dati rilevanti relativamente al reddito dell'anno 2018 e la cessazione parziale della materia del contendere rendono corretta la compensazione tra le parti del pagamento delle spese di lite in misura pari alla metà mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'indebito n. RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 avente ad oggetto il recupero di somme erogate nel periodo dal
1.1.2023 al 30.11.2023; accoglie per il resto la domanda e dichiara illegittima la trattenuta di euro 4848,74 sull'assegno sociale in godimento della ricorrente, con riferimento ai crediti vantati dall per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019, condannando per l'effetto l' alla CP_1 CP_1 restituzione in favore della ricorrente stessa dell'importo finora eventualmente trattenuto;
dichiara illegittimo altresì il provvedimento di revoca della prestazione del 21.6.2023, con conseguente diritto della ricorrente al ripristino della prestazione assegno sociale quale derivante dalla pensione di inabilita' civile, a decorrere dalla data di sospensione ( 11/12/2023); dichiara compensato tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l' al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, quantificando quest' CP_1 ultima in complessivi euro 1280,00, oltre Iva , cpa e spese generali come per legge. Si comunichi. Napoli , 11.2.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
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TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro
Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Elisa Tomassi in funzione di giudice del lavoro, preso atto del deposito di note telematiche in sostituzione della all'udienza del 04.02.25, secondo le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nata a [...] [...] residente in Parte_1
via Penninata S. Gennaro dei poveri 19, rappresentato e difesa dall'avv.
Avv. Pannone Stefano, elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE E
con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n.21, in persona del CP_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Diodata
Ardolino, elettivamente domiciliato come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.02.2024 la ricorrente di cui in epigrafe esponeva che a seguito di decreto di omologa RG 10233/2012 emesso da questo Tribunale in data 21/03/2014, otteneva il riconoscimento e la erogazione della pensione di inabilità' civile n. 07172007 di cui alla legge 118/71, con decorrenza dal 1/7/2011; che l' , al raggiungimento del CP_1
65° anno di età, cioè dall' 1/11/2012, provvedeva a trasformare la pensione di inabilità civile in assegno sociale corrispondendo il relativo importo;
che l' resistente, con provvedimento del 2/11/2023, chiedeva la CP_2
restituzione di euro 4508,57 per ratei erogati dall' 1/1/2023 al 30/11/2023, ritenendo non più sussistente il requisito reddituale;
che, tuttavia, l' CP_1
aveva continuato ad erogare la prestazione sino al 30/11/23, sospendendola quindi a decorrere dall' 1/12/23; che l' indebito e la sospensione derivavano dal reddito del coniuge;
che in data 20/1/24 aveva riscontrato l' esistenza di due precedenti provvedimenti di ripetizione di indebito adottati dall convenuto, ovvero: 1) provv. del 21/6/23 con cui CP_2
l chiedeva la restituzione di euro 4848,74 per presunti importi erogati CP_1
per il periodo dal 1/1/19 al 31/12/19 e non dovuti;
- 2) provv. del 21/6/23 con cui l comunicava quanto segue: “in seguito alla mancata CP_1
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa agli anni 2018, 2020,
2021, 2022 Le comunichiamo il formale provvedimento di revoca definitiva della prestazione in oggetto. La mancata comunicazione della situazione reddituale aveva comportato l'invio del preavviso di sospensione e la successiva sospensione della sua prestazione”; che non solo non aveva mai ricevuto i predetti provvedimenti, ma non aveva mai ricevuto il
“preavviso di sospensione”; che alla data del predetto provvedimento l'assegno non era mai stata sospeso;
che aveva inviato a mezzo del cd. modello red in data 25/1/23 la dichiarazione dei redditi relativa al 2020; che, relativamente agli anni 2021 e 2022 aveva ricevuto lettera del
20/12/23 con cui veniva invitata a comunicare i redditi relativi all' anno
2021, richiesta alla quale aveva ottemperato in data 30/1/24 mediante l'invio di due modelli red;
che per quanto riguarda l' anno 2018 non aveva
2 mai ricevuto alcuna richiesta o sollecito di comunicazione;
che in data
6/2/24 aveva comunicato i propri redditi relativi all'anno 2018 mediante la presentazione di domanda di ricostituzione, non essendo tecnicamente possibile inviare telematicamente il cosiddetto modello red per annualità per le quali era scaduto il termine di presentazione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo si “1)- dichiarare non tenuta la ricorrente alla restituzione in favore dell' della somma di euro CP_1
4509,57 per ratei di pensione categoria Inv.Civ. n. 07172007 per il periodo dal 1/1/23 al 30/11/23 e di cui al provvedimento del 2/11/23, per i CP_1
motivi di cui alla premessa;
2) dichiarare non tenuta la ricorrente alla restituzione in favore dell' della somma di euro 4848,74 per ratei di CP_1
pensione categoria Inv.Civ. n. 07172007 per il periodo dal 1/1/19 al
31/12/19 e di cui al provvedimento del 21/6/23, per i motivi di cui CP_1
alla premessa;
3)- dichiarare , per l'effetto, il diritto della ricorrente all' assegno sociale quale derivante dalla pensione di inabilità civile, a decorrere dalla data di sospensione e cioè 1/12/2023; 4) conseguentemente condannare l' in persona del legale rapp. p.t , al pagamento, in CP_1
favore della ricorrente, di tutti i ratei maturati a decorrere dalla predetta data sino al soddisfo;
5) condannare il convenuto al pagamento degli interessi legali e del danno da svalutazione monetaria, quest'ultima da calcolarsi con le modalità di cui all' art. 16 comma VI legge 412/91, (e cioè detraendo dalla rivalutazione complessivamente dovuta secondo gli indici ISTAT gli interessi legali)”.
L si costituiva chiedendo “in via principale, dichiararsi la cessata CP_1
materia del contendere dell'indebito n. RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 avente ad oggetto il recupero di somme erogate nel 2023 (periodo gennaio
3 – novembre) e per il resto rigettare il ricorso in quanto destituito di ogni fondamento”.
In particolare, l eccepiva che in data 28.10.2023 era avvenuto il CP_2
ricalcolo “batch” ovvero da procedura automatizzata RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 aveva ad oggetto il recupero di somme erogate nel 2023
(periodo gennaio – novembre) a titolo di assegno invalidità civile;
e che in seguito in data 5.3.2024, una nuova ricostituzione batch aveva restituito il diritto alla ricorrente con contestuale pagamento delle rate fino a marzo
2024; che un ulteriore ricalcolo operato dall , in Controparte_3
data 7.3.2024, aveva confermato tale esito e che pertanto, operato conguaglio tra le somme a credito e quelle a debito con contestuale estinzione dell'indebito, pagate le rate spettanti, la materia del contendere poteva dirsi cessata quanto a quell'indebito; che, quanto al restante indebito, in data 16.06.2023 era stato effettuato l'indebito “batch” ovvero da procedura automatizzata RI 17773477 pari ad euro 4.848,74 avente ad oggetto il recupero degli importi erogati nel 2019 per mancata comunicazione del RED relativo all'anno 2018; che su tale posizione non risultava presentato alcun ricorso amministrativo, per cui, stante l'obbligo di comunicazione RED in capo all'utente non adempiuto per l'anno 2018, dalla postalizzazione si riscontrava un difetto di postalizzazione delle
“Comunicazioni SPOT” con le quali si sollecitava all'invio della comunicazione sul reddito entro i 4 mesi successivi alla data del 4.10.2022; che, tuttavia le comunicazioni - sebbene inesitate perché recapitate a destinatario sconosciuto - erano state recapitate all'attuale indirizzo di residenza dell'utente “PENNINATA SAN GENNARO DEI POVERI 18
80136 nulla potendosi pertanto rimproverare a esso Istituto. CP_3
4 In esito alla udienza del 4.2.25 come sostituita dalle note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza della quale è stata disposta la comunicazione.
Preliminarmente deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere quanto all'indebito n. RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 avente ad oggetto il recupero di somme erogate nel periodo dal gennaio al novembre 2023, per come richiesto dall e non contestato9 da parte ricorrente, CP_1
Infatti, l nella propria memoria ha precisato che aveva dato luogo a CP_1
batch” ovvero a procedura automatizzata quanto alla pratica relativa alla ripetizione dell'indebito 18195676 pari ad euro 4.508,57 per le somme erogate nel 2023 e che in data 5.3.2024, una nuova ricostituzione batch aveva restituito il diritto alla ricorrente con contestuale pagamento delle rate.
Ne consegue che la prestazione per cui è richiesta ( nella specie revoca della procedura di ripetizione di indebito quanto all'importo e al periodo sopra indicati) è stata erogata nel corso del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere sul punto.
Quanto al restante indebito, pari a euro 4848,74 per il periodo dal 1/1/19 al
31/12/19, la domanda è fondata e come tale deve essere accolta.
E' noto che, in linea generale, il criterio della ripetibilità dell'indebito di cui all'art. 2033 c.c., risulta derogato in materia di pensione da numerose norme, quali l'art. 80 del R.D. 1422/24, in vigore fino al 27.3.89, interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 2701/89) nel senso che, prevedendo l'inefficacia, sui pagamenti pensionistici già effettuati dall , di rettifiche operate oltre l'anno, costituiva una CP_1
norma eccezionale applicabile sia alla liquidazione originaria sia alle riliquidazioni
5 successive limitatamente agli errori di calcolo o di determinazione del quantum della prestazione.
Con la sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale n. 166/96. la
Corte ravvisava un “principio di settore” del sistema previdenziale, in base al quale – in deroga all'art. 2033 c.c. – la ripetibilità non trova applicazione in presenza di situazioni di fatto aventi minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta.
Tale essendo il quadro giurisprudenziale relativo alle prestazioni previdenziali, deve però rilevarsi che, invece, la ripetibilità delle prestazioni assistenziali trova la propria regolamentazione solo nelle disposizioni dettate per la specifica materia e, segnatamente, nella L.23 dicembre 1998, n.448, art.37, comma 8, in relazione alla mancanza dei requisiti sanitari, e nel D.L. 30 settembre 2003, n.269, art.42, comma
5, convertito nella L.24 novembre 2003, n.326, in relazione alla mancanza dei requisiti reddituali.
Per quanto ritenuto dalla Cassazione, le prestazioni economiche agli invalidi civili costituiscono l'oggetto di obbligazioni (pubbliche) ex lege, in quanto nascono al verificarsi dei fatti previsti dalle norme. Di conseguenza, i procedimenti amministrativi preordinati ad accertare tali fatti e, quindi, l'esistenza o l'inesistenza dell'obbligazione (originaria o sopravvenuta), ancorché i detti fatti siano complessi e il relativo accertamento abbia natura critica, cioè di giudizio, con l'opinabilità che contrassegna tutti i giudizi, rivestono natura meramente ricognitiva, funzionale all'attuazione dei rapporti obbligatori, perciò escludendo la configurabilità di poteri amministrativi e di provvedimenti costitutivi degli effetti (giurisprudenza pacifica: vedi, per tutte, Cass., sez. un. , 8 aprile 1975, n, 1261 e 24 ottobre 1991, n. 11329).
Ciò implica che il diritto nasce in coincidenza con l'insorgenza dei requisiti e non certo per effetto degli atti cd. di "concessione", come impropriamente talora denominati dalle norme.
6 Ne discende l'applicabilità del principio generale di cui è espressione l'art. 2033 c.c., secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza dei requisiti prescritti dalla legge è da considerare indebita e soggetta a ripetizione.
Tuttavia, nel settore della previdenza e dell'assistenza obbligatorie si è affermato, ed
è venuto via via consolidandosi, un principio di settore secondo il quale, in luogo della generale regola codicistica di incondizionata ripetibilità dell'indebito, trova applicazione la regola propria di tale sottosistema.
La disciplina della ripetibilità muta a seconda della ragione che ha dato luogo all'indebito assistenziale (mancanza dei requisiti sanitari o reddituali) e solo quando manca radicalmente il diritto alla prestazione, ad es. per corresponsione dovuta ad errore di persona, l'indebito è pienamente ripetibile ex art. 2033 cod. civ., mancando la ratio per applicarsi, in questo caso, il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita (Cass. n. 12406 del
23 agosto 2003).
Da ultimo, è stato ritenuto che “In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa Corte (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del
2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019); in particolare, si
è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione
“la regola propria del sottosistema assistenziale”, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione
7 solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.” ( Cass., sentenza n. 24180 del 04 agosto 2022) .
Con la sentenza. n. 13917/2021 la Cassazione ha ritenuto che a) “Nello specifico ambito delle prestazioni economiche di assistenza sociale, quale deve intendersi
l'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 6, la disciplina particolare della ripetibilità delle prestazioni indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica – ma neppure estensiva stante il carattere derogatorio dell'art.
2033 c.c., di disposizioni di questo genere – le regole dettate con riferimento alle pensioni o altri trattamenti previdenziali”; b) “In tema di ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebite per mancanza del requisito reddituale, trovano applicazione, in sostanza, il D.L. n. 850 del 1976 e l'art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, il D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del
1988); c) conseguentemente, accertata la mancanza del requisito reddituale, vanno restituiti i ratei indebitamente erogati a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Pertanto, la Corte, sostenuto che l'assegno sociale abbia natura assistenziale dal momento che, gravando sulla fiscalità generale, persegue le finalità proprie dall'art. 38 della Costituzione, ovvero garantire il mantenimento e l'assistenza sociale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, fa discendere da tanto la regola della piena ripetibilità solo a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.
Pertanto la ripetibilità è esclusa per tutte le prestazioni erogate precedentemente al
8 provvedimento accertativo, salvo non si riesca a dimostrare il dolo del percettore, elemento di per sé capace di far venir meno il principio dell'affidamento.
In sostanza, l non potrà pretendere la restituzione di tutte le mensilità CP_1
antecedenti il provvedimento che accerta la cessazione dei requisiti reddituali richiesti, salvo non riesca a dimostrare che il beneficiario dell'assegno aveva raggiunto la piena consapevolezza della indebita percezione per non essere più in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge.
Orbene, dalla relazione e dalla memoria di costituzione dell' emerge che il CP_1
provvedimento – relativo all'annualità 2019 - è scaturito dalla mancata comunicazione da parte della ricorrente circa i redditi conseguiti nell'anno 2018.
Pertanto, non ci si trova nella specie in presenza di un atto accertativo da parte dell circa il venir meno del requisito reddituale per la fruizione della CP_1
prestazione bensì di un atto conseguenziale all'accertamento circa l'assenza , nei termini, della comunicazione da parte dell'interessata in ordine ai propri redditi.
Giova ripercorrere il quadro normativo di riferimento : prevede la disposizione di cui all' art. 13 c. 6 lettera C, del DL n. 78/2010, convertito in legge 30 n. 122/2010, che:
“All'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo"
b) al comma 8 e' aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste
l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni."
9 c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
Orbene, giova rimarcare che la ricorrente ha sostenuto in ricorso – e lo ha anche documentato mediante la produzione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e delle dichiarazione dei redditi dal 2018 al 2022 - che dal 1/1/2017 a tutt' oggi' è priva di reddito imponibile ai fini Irpef, circostanza questa che non è stata specificamente contestata dal convenuto. Del resto, l non ha neppure asserito nella memoria che le CP_1
condizioni reddituali della ricorrente siano mutate in melius rispetto a quelle che hanno dato pacificamente luogo al diritto alla percezione dell'assegno di invalidità civile, poi trasformato in assegno sociale.
Infine, se vero che la ricorrente non ha fornito all prima del 6.2.24 la CP_1
comunicazione relativa ai redditi conseguiti nell'anno 2018, è anche vero che quest'ultimo non ha dimostrato a sua volta l'avvenuta ricezione da parte della ricorrente
10 della missiva denominata nella memoria del convenuto come “preavviso di sospensione”
e/o comunque di un sollecito alla trasmissione della dichiarazione, con cui le venisse, appunto, chiesta la comunicazione dei redditi relativi al 2018.
Né, d'altra parte, emerge documentalmente che la prestazione fosse stata precedentemente sospesa, atteso che dell'estratto dall' archivio telematico dell' in CP_1
atti risulta, al contrario, che la prestazione stessa ha continuato a essere corrisposta sino al 30/11/23.
Non è pertanto possibile affermare con certezza che la ricorrente abbia omesso la trasmissione della documentazione in parola nei tempi e nelle modalità stabilite dall'
Ente in quanto non è certo che le siano stati resi noti.
Infatti, nella stessa missiva di indebito del 21.6.2023 si legge: “nonostante i solleciti e
l'avvenuta sospensione delle prestazioni collegate al reddito, la sua dichiarazione relativa all'anno 2018 non ci è pervenuta entro il previsto termine del 15 settembre 2021
( sollecito e termine che non si evincono da alcun documento) .
In ogni caso, l avrebbe dovuto procedere, secondo la previsione sopra estesa, CP_1
dapprima alla sospensione della prestazione collegata al reddito e solo dopo ulteriori sessanta giorni, alla revoca della prestazione stessa (che invece è avvenuta, sempre il
21.6.2023, per tutte le annualità): nulla di tutto ciò emerge dagli atti di causa.
In assenza di tale prova, ed essendo la ricorrente insorta avverso il provvedimento di comunicazione di indebito risalente al 21.6.2023 che costruisce oggetto del presente ricorso, può concludersi che è mancata, in buona sostanza, a parere di questo Giudice, la possibilità per la ricorrente di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, controlli che, effettuati nell'attuale sede mediante la produzione della documentazione sopra indicata, hanno consentito di concludere che la pretesa stessa non ha fondamento, stante la collocazione della ricorrente in una soglia di reddito, per l'anno
2018, inferiore a quella legislativamente prevista per la fruizione della prestazione di cui si tratta, trattandosi comunque di dato pacifico e non contestato.
11 Pertanto, per quanto sopra indicato, ritiene questo Giudice irripetibili la totalità degli importi percepiti dalla ricorrente a titolo di assegno sociale per il periodo di cui si tratta
(intero anno 2019).
D'altra parte, non è ravvisabile nella specie la sussistenza di elementi fattuali da cui emerga che l'erogazione indebita sia addebitabile alla parte percipiente, dovendosi invece propendere, invece, per un suo legittimo affidamento, per quanto sopra rimarcato quanto alla mancata dimostrazione da parte sua circa la necessità di rendere la comunicazione.
In particolare, è noto che il dolo consiste nella consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non richiedendosi, agli effetti di cui si tratta, che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore, ed essendo configurabile il dolo anche nel caso in cui il pagamento non dovuto sia stato effettuato per errore, pur se determinato da negligenza dell'ente.
Pertanto, anche se la relativa prova è fornita prevalentemente, ma non necessariamente, da un comportamento fraudolento del beneficiario della prestazione, il dolo rileva, ove dimostrato, anche negli altri casi, come nella ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione. (Cass. sentenza n.
1978/2004).
Nella specie, non v'è alcuna prova della sussistenza in capo alla ricorrente della consapevolezza dolosa della non spettanza delle somme richieste dall specie CP_1
laddove si pensi che si tratta di dati contabili di non semplice e immediata percezione da parte della ricorrente stessa.
La domanda va quindi accolta e va dichiarata non ripetibile la somma di € 4848,74 quanto ai crediti vantati dall per l'ano 2019 e dichiarata illegittima la relativa CP_1
trattenuta operata dall sulla prestazione in godimento della ricorrente, con CP_1
12 conseguente condanna dell' medesimo alla restituzione in favore della ricorrente CP_1
degli importi a tale titolo finora eventualmente trattenuti.
A quanto esposto consegue la illegittimità anche del provvedimento di revoca della prestazione per tutti gli anni, pure datato 21.6.2023 e mai comunicato alla ricorrente, con conseguente diritto della ricorrente stessa al ripristino della prestazione assegno sociale quale derivante dalla pensione di inabilita' civile, a decorrere dalla data di sospensione e cioe' 1/12/2023.
D'altra parte, sono state prodotte dalla ricorrente le varie missive di comunicazione all dei propri redditi per gli anni dal 2019 al 2022. CP_1
La tardività, pacifica, della comunicazione dei dati rilevanti relativamente al reddito dell'anno 2018 e la cessazione parziale della materia del contendere rendono corretta la compensazione tra le parti del pagamento delle spese di lite in misura pari alla metà mentre per la restante metà le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all'indebito n. RI 18195676 pari ad euro 4.508,57 avente ad oggetto il recupero di somme erogate nel periodo dal
1.1.2023 al 30.11.2023; accoglie per il resto la domanda e dichiara illegittima la trattenuta di euro 4848,74 sull'assegno sociale in godimento della ricorrente, con riferimento ai crediti vantati dall per il periodo dal 1.1.2019 al 31.12.2019, condannando per l'effetto l' alla CP_1 CP_1 restituzione in favore della ricorrente stessa dell'importo finora eventualmente trattenuto;
dichiara illegittimo altresì il provvedimento di revoca della prestazione del 21.6.2023, con conseguente diritto della ricorrente al ripristino della prestazione assegno sociale quale derivante dalla pensione di inabilita' civile, a decorrere dalla data di sospensione ( 11/12/2023); dichiara compensato tra le parti le spese di lite nella misura della metà, condannando l' al pagamento in favore della ricorrente della restante metà, quantificando quest' CP_1 ultima in complessivi euro 1280,00, oltre Iva , cpa e spese generali come per legge. Si comunichi. Napoli , 11.2.25 Il G.L.
Dr. Elisa Tomassi
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