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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/09/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
n. 812/2024 R.G.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) Dott. ssa Ernesta Tarantino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, (07.11.1993- Andria - Parte_1
BAT), rappresentato e difeso dall'Avv. to Rosalinda Matera;
-Appellante- CONTRO
in Controparte_1 persona della Responsabile del Contenzioso pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Teresa Coratella;
NONCHE' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to Antonio Bove;
-Appellati - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 313/2024 del 14.02.2024 il Tribunale di Trani, sul ricorso in opposizione depositato in data 04.02.2022 da nei confronti dell' e dell Parte_1 CP_3 [...]
così provvedeva: “
1.dichiara Controparte_1
l'incompetenza per materia in relazione alla cartella n. 014 2013 0017005618000, notificata in data 29.06.2013, per essere competente il Giudice di Pace territorialmente competente, innanzi al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente decisione;
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 31420160007730117000, notificato il 09/12/2016, n. n. 31420170003937316000, notificato il 04/01/2018, n. 31420180001748054000, notificato il 11/07/2018, n. 31420180007529826000, notificato il 30/01/2019, n. 31420190002254984000, notificato il 19/09/2019, n. 31420190006360029000, notificato il 24/01/2020; 3. rigetta il ricorso in ordine all'avviso di addebito n. 314 2016 0007730117000 per il quale risulta ancora sussistente un debito del ricorrente dell'importo residuo di € 2.279,65; 4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti”. 2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.09.2024, interponeva appello il , chiedendo di Parte_1 dichiarare non dovuta la residua somma di € 2.279,65 per non avere l' fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva CP_3 con riferimento al III trimestre 2014 e al III trimestre 2015. Costituitasi in giudizio, l' Controparte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; nel merito instava per il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell CP_1 nonché per infondatezza dei motivi di doglianza;
concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese. L' costituitosi con memoria difensiva del 10.09.2025 si CP_3 associava alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello per tardivo deposito e, nel merito, instava per l'infondatezza dei rilievi censori mossi e vittoria di spese del presente giudizio di gravame. 3. In data odierna, all'esito della discussione dei soli procuratori degli appellati, non essendo comparso l'appellante, trattandosi di caso previsto dall'art. 348-bis c.p.c., il collegio ha pronunciato la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività sollevata dall e dall è Controparte_1 CP_3 fondata. Osserva la Corte in via preliminare che l'appellante ha proposto il gravame con ricorso di appello depositato in data 23.09.2024 e, dunque, oltre il termine c.d. “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (pubblicazione avvenuta il 14.02.2024).
Pag. 2 di 5 Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla sua notificazione. Come peraltro statuito dalla Suprema Corte, “In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data” (Cass. civ., Sez. II, 4/5/2012, n. 6784); “L'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009” (Cass. civ., Sez. I, 5/10/2012, n. 17060). Si rammenta che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente qualificata come opposizione alla esecuzione e svoltasi nelle forme del rito del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969. Inoltre, “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 9/07/2012, n. 11491). Come predetto, nella fattispecie in esame la sentenza impugnata è stata emessa e depositata in cancelleria il 14.02.2024, munita di contestuale motivazione. L'appello è stato invece depositato - come già rilevato - solo il 23.09.2024, e quindi oltre il termine di sei mesi, sicché risulta
Pag. 3 di 5 tardivo e, come tale, inammissibile. Ai fini dell'ammissibilità, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., Sez. III, 8/02/2013, n. 3077). Inoltre, l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine (prima di un anno e ora di sei mesi) previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità) e tale inammissibilità non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5, 6/05/2013, n. 10440).
5. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza. Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado di giudizio, tra CP_1
e contribuente, nonché tra quest'ultimo e , seguono la
[...] CP_3 soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'appellante. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 23.09.2024 da nei confronti dell' e Parte_1 CP_3 della avverso la Controparte_1 sentenza n.313/2024 resa dal Tribunale di Trani il 14.02.2024, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto,
Pag. 4 di 5 conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_4
nonché dell , delle spese del presente grado di
[...] CP_3 giudizio, liquidate per ciascuna parte in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese di competenza dell in favore dell'avv. Maria Controparte_4
Teresa Coratella, dichiaratosi anticipante;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 30.09.2025
Il Presidente Dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
Pag. 5 di 5
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari - Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza - composta dai Magistrati:
1) Dott. Pietro Mastrorilli Presidente
2) Dott. ssa Ernesta Tarantino Consigliere
3) Dott. ssa Elvira Palma Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA ex art. 436 -bis c.p.c. nella controversia iscritta nel R.G. al numero sopra indicato;
T R A
, (07.11.1993- Andria - Parte_1
BAT), rappresentato e difeso dall'Avv. to Rosalinda Matera;
-Appellante- CONTRO
in Controparte_1 persona della Responsabile del Contenzioso pro-tempore, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv.to Maria Teresa Coratella;
NONCHE' Controparte_3
, in persona del legale rappresentante
[...] pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. to Antonio Bove;
-Appellati - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza n. 313/2024 del 14.02.2024 il Tribunale di Trani, sul ricorso in opposizione depositato in data 04.02.2022 da nei confronti dell' e dell Parte_1 CP_3 [...]
così provvedeva: “
1.dichiara Controparte_1
l'incompetenza per materia in relazione alla cartella n. 014 2013 0017005618000, notificata in data 29.06.2013, per essere competente il Giudice di Pace territorialmente competente, innanzi al quale il giudizio va riassunto nel termine di tre mesi dalla comunicazione della presente decisione;
dichiara la parziale cessazione della materia del contendere in relazione agli avvisi di addebito n. 31420160007730117000, notificato il 09/12/2016, n. n. 31420170003937316000, notificato il 04/01/2018, n. 31420180001748054000, notificato il 11/07/2018, n. 31420180007529826000, notificato il 30/01/2019, n. 31420190002254984000, notificato il 19/09/2019, n. 31420190006360029000, notificato il 24/01/2020; 3. rigetta il ricorso in ordine all'avviso di addebito n. 314 2016 0007730117000 per il quale risulta ancora sussistente un debito del ricorrente dell'importo residuo di € 2.279,65; 4. compensa integralmente le spese processuali tra le parti”. 2. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 23.09.2024, interponeva appello il , chiedendo di Parte_1 dichiarare non dovuta la residua somma di € 2.279,65 per non avere l' fornito la prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva CP_3 con riferimento al III trimestre 2014 e al III trimestre 2015. Costituitasi in giudizio, l' Controparte_1 preliminarmente chiedeva dichiararsi inammissibile l'appello per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c.; nel merito instava per il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione passiva dell CP_1 nonché per infondatezza dei motivi di doglianza;
concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese. L' costituitosi con memoria difensiva del 10.09.2025 si CP_3 associava alla richiesta di declaratoria di inammissibilità del ricorso in appello per tardivo deposito e, nel merito, instava per l'infondatezza dei rilievi censori mossi e vittoria di spese del presente giudizio di gravame. 3. In data odierna, all'esito della discussione dei soli procuratori degli appellati, non essendo comparso l'appellante, trattandosi di caso previsto dall'art. 348-bis c.p.c., il collegio ha pronunciato la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della motivazione redatta in forma sintetica.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'eccezione di inammissibilità del gravame per tardività sollevata dall e dall è Controparte_1 CP_3 fondata. Osserva la Corte in via preliminare che l'appellante ha proposto il gravame con ricorso di appello depositato in data 23.09.2024 e, dunque, oltre il termine c.d. “lungo” previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado (pubblicazione avvenuta il 14.02.2024).
Pag. 2 di 5 Ai sensi dell'art. 327 c.p.c. (come modificato dall'art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009, con effetto, ex art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati successivamente al 4.07.2009), il termine massimo per proporre l'impugnazione è fissato in sei mesi e decorre dalla pubblicazione della sentenza, a prescindere dalla sua notificazione. Come peraltro statuito dalla Suprema Corte, “In materia di cosiddetto termine lungo di impugnazione, l'art. 327 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 46 della legge n. 69 del 2009 mediante riduzione del termine da un anno a sei mesi, si applica, ai sensi dell'art. 58 della medesima legge, ai giudizi instaurati, e non alle impugnazioni proposte, a decorrere dal 4 luglio 2009, essendo quindi ancora valido il termine annuale qualora l'atto introduttivo del giudizio di primo grado sia anteriore a quella data” (Cass. civ., Sez. II, 4/5/2012, n. 6784); “L'art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, che ha abbreviato in sei mesi il termine di proposizione delle impugnazioni ex art. 327 cod. proc. civ., trova applicazione, ai sensi dell'art. 58, comma primo, della stessa legge ai soli giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009” (Cass. civ., Sez. I, 5/10/2012, n. 17060). Si rammenta che, attesa la natura della presente controversia, pacificamente qualificata come opposizione alla esecuzione e svoltasi nelle forme del rito del lavoro, tale termine non è soggetto alla sospensione per il periodo feriale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742/1969. Inoltre, “Per i termini mensili o annuali, fra i quali è compreso quello di decadenza dall'impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., si osserva, a norma degli artt. 155, secondo comma, cod. proc. civ. e 2963, quarto comma, cod. civ., il sistema della computazione civile, non "ex numero" bensì "ex nominatione dierum", nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale” (Cass. civ., Sez. VI - 1, 9/07/2012, n. 11491). Come predetto, nella fattispecie in esame la sentenza impugnata è stata emessa e depositata in cancelleria il 14.02.2024, munita di contestuale motivazione. L'appello è stato invece depositato - come già rilevato - solo il 23.09.2024, e quindi oltre il termine di sei mesi, sicché risulta
Pag. 3 di 5 tardivo e, come tale, inammissibile. Ai fini dell'ammissibilità, infatti, nel rito del lavoro occorre tenere conto della data di deposito dell'atto nella cancelleria del giudice adito (Cass. civ., Sez. III, 8/02/2013, n. 3077). Inoltre, l'inammissibilità dell'appello, in ragione del deposito del relativo atto oltre il termine (prima di un anno e ora di sei mesi) previsto dall'art. 327, primo comma, cod. proc. civ., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (e, dunque, anche in sede di legittimità) e tale inammissibilità non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugnazione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. civ., Sez. VI - 5, 6/05/2013, n. 10440).
5. Sulla scorta delle precedenti considerazioni, l'appello deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto, con conferma dell'impugnata sentenza. Resta assorbita ogni altra questione.
6. Le spese del presente grado di giudizio, tra CP_1
e contribuente, nonché tra quest'ultimo e , seguono la
[...] CP_3 soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico dell'appellante. La liquidazione è affidata al dispositivo che segue ed è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022 (in vigore dal 23.10.2022), tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata. Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 23.09.2024 da nei confronti dell' e Parte_1 CP_3 della avverso la Controparte_1 sentenza n.313/2024 resa dal Tribunale di Trani il 14.02.2024, così provvede: dichiara inammissibile l'appello e, per l'effetto,
Pag. 4 di 5 conferma l'impugnata sentenza;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della Controparte_4
nonché dell , delle spese del presente grado di
[...] CP_3 giudizio, liquidate per ciascuna parte in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione delle spese di competenza dell in favore dell'avv. Maria Controparte_4
Teresa Coratella, dichiaratosi anticipante;
dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione, nei confronti dell'appellante, dell'art. 13, comma 1quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto. Così deciso in Bari, il 30.09.2025
Il Presidente Dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere estensore Dott. ssa Elvira Palma
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