TRIB
Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 19/06/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 177/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 177 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1958, rappresentata e difesa dall'avv. RINALLO LAURA, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 10.6.2021;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: risarcimento del danno.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 19.2.2025 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/01/2019, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1346/2018 con il quale le era stato ingiunto di pagare € 95.310,19 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento della fattura di rettifica per l'energia elettrica prelevata con “allaccio abusivo” in assenza di preventiva stipula dei necessari contratti di fornitura.
In particolare, ha dedotto che:
1 - la villetta oggetto della verifica per cui è causa, si trova in campagna in c.da Gulfi,
territorio di Canicattì, e viene abitata dalla proprietaria soltanto nel periodo estivo, compreso tra giugno e settembre, restando inabitata per il resto dell'anno;
- coerentemente, dalla perizia allegata emerge che nei cinque anni compresi tra il 16.7.2011
e il 16.7.2016 il consumo è stato di Kwh 4.236, “a fronte dei 399.736 astrattamente calcolati dalla
società opposta”.
Ha quindi chiesto di “ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito così come individuato,
quantificato ed azionato dall'opposta, conseguentemente revocando il Decreto Ingiuntivo opposto e
statuendo come per legge secondo quanto sarà per risultare nel corso del presente giudizio”.
Tempestivamente costituita, la società elettrica ha chiesto preliminarmente la provvisoria esecutorietà e - nel merito - la conferma del decreto ingiuntivo n. 1346/2018 emesso dal
Tribunale di Agrigento. Ciò in virtù delle seguenti allegazioni:
- in data 15 luglio 2016 a seguito di verifica n. 467068695, era stato accertato da parte del
Distributore territorialmente competente (E-Distribuzione Spa) un allaccio abusivo alla rete enel, con conseguente prelievo irregolare di energia elettrica in favore dell'abitazione dell'opponente in assenza di preventiva stipula dei necessari contratti di fornitura;
- sulla base del suddetto accertamento veniva emessa la fattura “di rettifica” “per frode”
azionata in sede monitoria, rimasta impagata per la complessiva somma € 95.310,19;
- circa la contestata quantificazione, il metodo utilizzato per il calcolo dell'importo dovuto al fornitore, in ragione dell'energia prelevata, si fonda tipicamente sulla rilevazione dei dati misurati dal contatore installato nel punto di prelievo e qualora il fornitore debba emettere la fattura ma non disponga del dato rilevato dal distributore, è legittimato a calcolare la quantità
di energia anche attraverso stime;
- nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i medesimi punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'Esercente la
Maggior Tutela;
“in alcun modo, dunque, può essere messa in discussione la correttezza della
2 Cont fatturazione di , con la quale, a seguito delle comunicazioni ufficiali del distributore
territorialmente competente, ha provveduto ad emettere la fattura azionata in via monitoria”;
- “la modalità di ricostruzione dei consumi, contrariamente a quanto asserito dalla controparte, si
sottrae a qualsivoglia aleatorietà ed arbitrarietà e nel pieno rispetto della disciplina di cui agli artt. 9,
10 e 11 della Delibera n. 200/99 e dall'art. 41 della Delibera n. 120/2008 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas. Le menzionate disposizioni impongono, in primo luogo, al distributore la consegna al
cliente interessato di copia del verbale di verifica compilato dal personale preposto, individuando poi
specificamente l'ampiezza del periodo della ricostruzione che deve ricomprendere l'intervallo tra il
momento in cui si è verificata l'anomalia, se determinabile con certezza e il momento in cui la stessa
viene rimossa oltre che il criterio ricostruttivo utilizzato”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, la causa è stata istruita mediante prove testimoniali e consulenza tecnica;
mutato il decidente, dopo una serie di rinvii dovuti a tentativi di bonario componimento intercorsi tra le parti, in data 25.2.2025, la causa è
stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così prospettate le posizioni delle parti, deve preliminarmente osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa -
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo.
Ciò chiarito, ancora in via preordinata, e al fine di chiarire il riparto dell'onere della prova,
va detto che il credito dedotto in lite non trova origine in un rapporto di somministrazione di natura contrattuale ma discende dalla illecita sottrazione di energia elettrica da parte del convenuto, realizzata mediante allaccio diretto alla rete;
conseguentemente, venendo in rilievo una ipotesi di illecito extracontrattuale, è il creditore tenuto ad allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ebbene, nel caso in esame, la società elettrica ha dato prova dell'an del credito (peraltro non contestato dal convenuto), avendo adeguatamente allegato e dimostrato il fatto illecito commesso da parte convenuta con la produzione del verbale delle operazioni che hanno
3 consentito di accertare il prelievo irregolare di energia elettrica. A riguardo, la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. L sent. n. 23800/2014).
Non può poi porsi in dubbio che la responsabilità della manomissione sia da ascriversi al convenuto, di fatto l'unico interessato alla abusiva fruizione dell'energia elettrica, sia solo per il fatto che non ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria - ma solo le modalità con le quali sono stati ricostruiti i consumi.
Muovendo al quantum, nessuna contestazione sul periodo per il quale è stata azionata la pretesa, correttamente individuato dall'opposta nel quinquennio precedente l'accertamento,
termine di prescrizione per l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Per quanto riguarda invece il criterio di calcolo del danno risarcibile, è necessario chiarire in via prioritaria che non può trovare applicazione l'invocata delibera n. 200 del 1999
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - invocata dal Convenuto - la quale, diretta ai clienti del mercato vincolato, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, disciplina la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura. Questa, infatti, si riferisce espressamente alla diversa ipotesi di “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, in cui non possono evidentemente ricomprendersi le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Con la precisazione che la Delibera in parola è stata modificata (Delib. 14 luglio 2006, n. 148/06;
25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio 2015,
258/2015/R/com e 463/2016/R/com) ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
Anche l'art. 16 del TIME (Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione
Dell'attività Di Misura Elettrica 2016-2019), sebbene richiami espressamente altresì i casi di prelievo irregolare, oltre a quelli di malfunzionamento, è comunque volto a disciplinare le ipotesi di irregolarità di funzionamento del misuratore;
ossia i prelievi irregolari che si inseriscono comunque nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e
4 attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore;
non è quindi al caso di specie. Per cui neppure tale normativa è applicabile al caso di specie.
Non possono neppure trovare applicazione, per le ragioni già espresse sulla natura dell'obbligazione, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di somministrazione, secondo cui vi è una presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione, applicabile nella diversa ipotesi di registrazione dei consumi. Viceversa, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), quale il caso di specie, è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché
occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Ebbene, a riguardo, la giurisprudenza ha riconosciuto che nel caso in cui l'alterazione dell'apparecchio-contatore sia riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa), la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile e “la prova
dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi,
quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che
vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività,
volume del fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Pertanto, va esclusa la possibilità di utilizzare il criterio di quantificazione suggerito da parte opposta - ossia in base alla sezione dei cavi, che fornisce la “potenza tecnicamente prelevabile” - tale dato, infatti, consiste nel massimo di energia prelevabile se ve ne fosse un costante utilizzo nella massima potenza e non invece nel valore dell'energia
effettivamente consumata.
Per quantificare il danno risarcibile, quindi, si è fatto riferimento alle evidenze legate alle peculiarità del caso di specie, considerate dal CTU nelle sue operazioni (cui si rinvia integralmente); con la precisazione che dai testi escussi è emerso che gli accertatori, pur rilevando la presenza di elettrodomestici sul posto, non hanno redatto apposito inventario “né
appurato la capacità di consumo di energia elettrica da parte dei singoli apparecchi” e che l'opponente
“ha sempre abitato la villetta sita in c.da Gulfi, territorio di Canicattì, nel periodo estivo da giugno a
settembre” (cfr. verbale di udienza del 24.11.2021).
5 Ebbene, l'Ausiliario nominato ha riferito che in mancanza di un gruppo di misura e dati storici ha fatto riferimento al modello statistico - predittivo fornito dall'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas. Infatti, è accertato che l'immobile servito dall'energia elettrica di cui si tratta ha destinazione residenziale, pertanto “il fabbisogno di energia e, conseguentemente, i consumi
risultano, contrariamente ad altre destinazioni, mediamente standardizzati e, dunque, ripetibili tramite
modelli. Proprio alla luce di quanto appena detto e per evidenti ragioni di carattere sociale e di controllo
dei prezzi, l'Autorità emette, ormai da diverso tempo, per tale tipo di utenza dei comunicati trimestrali
aventi ad oggetto la determinazione della spesa media annuale per l'energia elettrica ed il gas”.
Il valore così ottenuto è stato “opportunamente corretto perché nel caso in esame l'immobile è
una villa con accessori, piscina e giardino (categ. A/7, vedasi atto di vendita in all.04) ovverosia
un'utenza caratterizzata da un maggiore fabbisogno energetico rispetto all'ordinario. L'incremento è
determinato nella misura percentuale del 50% della spesa”, per un consumo elettrico complessivo di € 3.778,00.
La domanda attorea va quindi accolta limitatamente a tale importo, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di accertamento (15.7.2016) sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022),
utilizzando lo scaglione relativo all'importo riconosciuto.
Per le medesime ragioni le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto,
vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1346/2018 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 20.11.2028;
condanna a pagare in favore di parte opposta la somma di € Parte_1
3.778,00, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dal 15.7.2016 sino al saldo;
condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano Parte_1
in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
6 pone definitivamente a carico di le spese dell'occorsa CTU, come Parte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 19 giugno 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Federica Verro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 177 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
14/12/1958, rappresentata e difesa dall'avv. RINALLO LAURA, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo avvocato del 10.6.2021;
- parte opponente -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. GRASSINI CESARE GIOVANNI, giusta procura in calce alla comparsa di risposta;
- parte opposta -
oggetto: risarcimento del danno.
conclusioni delle parti: come rassegnate con le note depositate per l'udienza del 19.2.2025 tenuta mediante deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 16/01/2019, ha Parte_1
proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1346/2018 con il quale le era stato ingiunto di pagare € 95.310,19 oltre interessi e spese, per il mancato pagamento della fattura di rettifica per l'energia elettrica prelevata con “allaccio abusivo” in assenza di preventiva stipula dei necessari contratti di fornitura.
In particolare, ha dedotto che:
1 - la villetta oggetto della verifica per cui è causa, si trova in campagna in c.da Gulfi,
territorio di Canicattì, e viene abitata dalla proprietaria soltanto nel periodo estivo, compreso tra giugno e settembre, restando inabitata per il resto dell'anno;
- coerentemente, dalla perizia allegata emerge che nei cinque anni compresi tra il 16.7.2011
e il 16.7.2016 il consumo è stato di Kwh 4.236, “a fronte dei 399.736 astrattamente calcolati dalla
società opposta”.
Ha quindi chiesto di “ritenere e dichiarare l'insussistenza del credito così come individuato,
quantificato ed azionato dall'opposta, conseguentemente revocando il Decreto Ingiuntivo opposto e
statuendo come per legge secondo quanto sarà per risultare nel corso del presente giudizio”.
Tempestivamente costituita, la società elettrica ha chiesto preliminarmente la provvisoria esecutorietà e - nel merito - la conferma del decreto ingiuntivo n. 1346/2018 emesso dal
Tribunale di Agrigento. Ciò in virtù delle seguenti allegazioni:
- in data 15 luglio 2016 a seguito di verifica n. 467068695, era stato accertato da parte del
Distributore territorialmente competente (E-Distribuzione Spa) un allaccio abusivo alla rete enel, con conseguente prelievo irregolare di energia elettrica in favore dell'abitazione dell'opponente in assenza di preventiva stipula dei necessari contratti di fornitura;
- sulla base del suddetto accertamento veniva emessa la fattura “di rettifica” “per frode”
azionata in sede monitoria, rimasta impagata per la complessiva somma € 95.310,19;
- circa la contestata quantificazione, il metodo utilizzato per il calcolo dell'importo dovuto al fornitore, in ragione dell'energia prelevata, si fonda tipicamente sulla rilevazione dei dati misurati dal contatore installato nel punto di prelievo e qualora il fornitore debba emettere la fattura ma non disponga del dato rilevato dal distributore, è legittimato a calcolare la quantità
di energia anche attraverso stime;
- nel caso in cui un cliente finale si trovi senza un venditore sul mercato libero e, di conseguenza, senza un contratto di trasporto e un contratto di dispacciamento in vigore con riferimento a uno o più punti di prelievo nella propria titolarità, l'impresa distributrice provvede ad inserire i medesimi punti di prelievo nei contratti di trasporto dell'Esercente la
Maggior Tutela;
“in alcun modo, dunque, può essere messa in discussione la correttezza della
2 Cont fatturazione di , con la quale, a seguito delle comunicazioni ufficiali del distributore
territorialmente competente, ha provveduto ad emettere la fattura azionata in via monitoria”;
- “la modalità di ricostruzione dei consumi, contrariamente a quanto asserito dalla controparte, si
sottrae a qualsivoglia aleatorietà ed arbitrarietà e nel pieno rispetto della disciplina di cui agli artt. 9,
10 e 11 della Delibera n. 200/99 e dall'art. 41 della Delibera n. 120/2008 dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas. Le menzionate disposizioni impongono, in primo luogo, al distributore la consegna al
cliente interessato di copia del verbale di verifica compilato dal personale preposto, individuando poi
specificamente l'ampiezza del periodo della ricostruzione che deve ricomprendere l'intervallo tra il
momento in cui si è verificata l'anomalia, se determinabile con certezza e il momento in cui la stessa
viene rimossa oltre che il criterio ricostruttivo utilizzato”.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del d.i. opposto, la causa è stata istruita mediante prove testimoniali e consulenza tecnica;
mutato il decidente, dopo una serie di rinvii dovuti a tentativi di bonario componimento intercorsi tra le parti, in data 25.2.2025, la causa è
stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così prospettate le posizioni delle parti, deve preliminarmente osservarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - quale è quello per cui è causa -
l'opponente, benché formalmente attore, assume la posizione di convenuto, mentre la parte opposta, benché processualmente convenuta, è attrice sostanziale rispetto all'accertamento della pretesa già azionata in via monitoria ed oggetto di contestazione ad opera della parte raggiunta dal decreto ingiuntivo.
Ciò chiarito, ancora in via preordinata, e al fine di chiarire il riparto dell'onere della prova,
va detto che il credito dedotto in lite non trova origine in un rapporto di somministrazione di natura contrattuale ma discende dalla illecita sottrazione di energia elettrica da parte del convenuto, realizzata mediante allaccio diretto alla rete;
conseguentemente, venendo in rilievo una ipotesi di illecito extracontrattuale, è il creditore tenuto ad allegare e provare gli elementi costitutivi della fattispecie.
Ebbene, nel caso in esame, la società elettrica ha dato prova dell'an del credito (peraltro non contestato dal convenuto), avendo adeguatamente allegato e dimostrato il fatto illecito commesso da parte convenuta con la produzione del verbale delle operazioni che hanno
3 consentito di accertare il prelievo irregolare di energia elettrica. A riguardo, la Corte di
Cassazione ha più volte affermato che il verbale di accertamento fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti (cfr. ex multis,
Cass. civ., sez. L sent. n. 23800/2014).
Non può poi porsi in dubbio che la responsabilità della manomissione sia da ascriversi al convenuto, di fatto l'unico interessato alla abusiva fruizione dell'energia elettrica, sia solo per il fatto che non ha contestato l'esistenza della pretesa creditoria - ma solo le modalità con le quali sono stati ricostruiti i consumi.
Muovendo al quantum, nessuna contestazione sul periodo per il quale è stata azionata la pretesa, correttamente individuato dall'opposta nel quinquennio precedente l'accertamento,
termine di prescrizione per l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
Per quanto riguarda invece il criterio di calcolo del danno risarcibile, è necessario chiarire in via prioritaria che non può trovare applicazione l'invocata delibera n. 200 del 1999
dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas - invocata dal Convenuto - la quale, diretta ai clienti del mercato vincolato, nel Titolo IV, artt. 9, 10 e 11, disciplina la ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura. Questa, infatti, si riferisce espressamente alla diversa ipotesi di “rottura” o “guasto” del gruppo di misura, in cui non possono evidentemente ricomprendersi le manomissioni dolose e fraudolente del misuratore.
Con la precisazione che la Delibera in parola è stata modificata (Delib. 14 luglio 2006, n. 148/06;
25 gennaio 2008, ARG/elt 04/08; 11 dicembre 2009, ARG/elt 191/09; 29 maggio 2015,
258/2015/R/com e 463/2016/R/com) ma le disposizioni sopra richiamate sono rimaste invariate nel loro contenuto sostanziale.
Anche l'art. 16 del TIME (Testo Integrato Delle Disposizioni Per La Regolazione
Dell'attività Di Misura Elettrica 2016-2019), sebbene richiami espressamente altresì i casi di prelievo irregolare, oltre a quelli di malfunzionamento, è comunque volto a disciplinare le ipotesi di irregolarità di funzionamento del misuratore;
ossia i prelievi irregolari che si inseriscono comunque nello svolgimento del rapporto contrattuale secondo buona fede e
4 attengono ad irregolarità non dolose di funzionamento del misuratore;
non è quindi al caso di specie. Per cui neppure tale normativa è applicabile al caso di specie.
Non possono neppure trovare applicazione, per le ragioni già espresse sulla natura dell'obbligazione, i principi elaborati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di somministrazione, secondo cui vi è una presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi e quindi della fatturazione, applicabile nella diversa ipotesi di registrazione dei consumi. Viceversa, in ipotesi di prelievo fraudolento (per manomissione del contatore o allaccio diretto), quale il caso di specie, è proprio tale registrazione ad essere falsata, sicché
occorre fare ricorso a criteri presuntivi per la sua ricostruzione.
Ebbene, a riguardo, la giurisprudenza ha riconosciuto che nel caso in cui l'alterazione dell'apparecchio-contatore sia riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente (integrante reato di truffa), la minore contabilizzazione dei consumi registrati determina al gestore un danno risarcibile consistente nel valore dell'energia consumata e nel mancato utile e “la prova
dell'ammontare del danno deve essere data dalla società fornitrice anche in base ad elementi presuntivi,
quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o anche specificando i criteri metodologici che
vengono seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività,
volume del fatturato ecc. dell'utente” (cfr. Cass. n. 13605/2019).
Pertanto, va esclusa la possibilità di utilizzare il criterio di quantificazione suggerito da parte opposta - ossia in base alla sezione dei cavi, che fornisce la “potenza tecnicamente prelevabile” - tale dato, infatti, consiste nel massimo di energia prelevabile se ve ne fosse un costante utilizzo nella massima potenza e non invece nel valore dell'energia
effettivamente consumata.
Per quantificare il danno risarcibile, quindi, si è fatto riferimento alle evidenze legate alle peculiarità del caso di specie, considerate dal CTU nelle sue operazioni (cui si rinvia integralmente); con la precisazione che dai testi escussi è emerso che gli accertatori, pur rilevando la presenza di elettrodomestici sul posto, non hanno redatto apposito inventario “né
appurato la capacità di consumo di energia elettrica da parte dei singoli apparecchi” e che l'opponente
“ha sempre abitato la villetta sita in c.da Gulfi, territorio di Canicattì, nel periodo estivo da giugno a
settembre” (cfr. verbale di udienza del 24.11.2021).
5 Ebbene, l'Ausiliario nominato ha riferito che in mancanza di un gruppo di misura e dati storici ha fatto riferimento al modello statistico - predittivo fornito dall'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas. Infatti, è accertato che l'immobile servito dall'energia elettrica di cui si tratta ha destinazione residenziale, pertanto “il fabbisogno di energia e, conseguentemente, i consumi
risultano, contrariamente ad altre destinazioni, mediamente standardizzati e, dunque, ripetibili tramite
modelli. Proprio alla luce di quanto appena detto e per evidenti ragioni di carattere sociale e di controllo
dei prezzi, l'Autorità emette, ormai da diverso tempo, per tale tipo di utenza dei comunicati trimestrali
aventi ad oggetto la determinazione della spesa media annuale per l'energia elettrica ed il gas”.
Il valore così ottenuto è stato “opportunamente corretto perché nel caso in esame l'immobile è
una villa con accessori, piscina e giardino (categ. A/7, vedasi atto di vendita in all.04) ovverosia
un'utenza caratterizzata da un maggiore fabbisogno energetico rispetto all'ordinario. L'incremento è
determinato nella misura percentuale del 50% della spesa”, per un consumo elettrico complessivo di € 3.778,00.
La domanda attorea va quindi accolta limitatamente a tale importo, oltre interessi legali e rivalutazione dalla data di accertamento (15.7.2016) sino al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, in conformità ai parametri introdotti dal DM 55/14 (come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022),
utilizzando lo scaglione relativo all'importo riconosciuto.
Per le medesime ragioni le spese dell'occorsa CTU, come liquidate con separato decreto,
vanno definitivamente poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1346/2018 emesso dal Tribunale di Agrigento in data 20.11.2028;
condanna a pagare in favore di parte opposta la somma di € Parte_1
3.778,00, oltre rivalutazione e interessi nella misura legale dal 15.7.2016 sino al saldo;
condanna a rifondere a parte opposta le spese di lite che si liquidano Parte_1
in complessivi € 2.552,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
6 pone definitivamente a carico di le spese dell'occorsa CTU, come Parte_1
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Agrigento, in data 19 giugno 2025
il Giudice
Federica Verro
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
7