Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/04/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. 420/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello promossa con atto di citazione notificato in data 7.3.2024
DA
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
gli avv.ti FANTINI DANIELE ( ) e CUSINATO RICCARDO C.F._1
( ), per mandato allegato all'atto di citazione d'appello C.F._2
Appellante
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2
tempore, con l'avv. PIZZI ALESSIO ( ), per mandato in calce alla C.F._3
comparsa di costituzione di nuovo difensore del 24.7.2020
Appellata
Oggetto: Vendita di cose mobili - appello avverso la sentenza n. 279/2024 del 31/01/2024 del
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 3.3.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per l'appellante:
“Previa parziale modifica/riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni avversa domanda,
eccezione ed istanza,
In via principale
1. Revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, essendo stato emesso in assenza dei presupposti di legge e, in ogni caso, in quanto è stata ingiunta una somma non dovuta per i motivi esposti in atti.
In ogni caso dichiararsi che nulla è dovuto dall'attrice alla convenuta;
In via riconvenzionale
2. Previo accertamento dei vizi e difetti della merce fornita dalla convenuta, così come dedotti in atti, disporsi la risoluzione dei contratti in merito ai trasformatori toroidali 162102 - codice articolo T080.D.025-3 di cui alle fatture dimesse (doc. 001); condannare pertanto la convenuta a restituire all'attrice la somma di € 26.800,00, oltre agli interessi di legge (ex art. 1284 co. 4 cc a partire dalla domanda) sino al saldo effettivo.
In via subordinata, previo accertamento del minor valore della merce fornita dalla convenuta,
disporsi la riduzione del prezzo in merito ai trasformatori toroidali 162102 - codice articolo
T080.D.025-3 di cui alle fatture dimesse (doc. 001); condannare pertanto la convenuta a restituire all'attrice quanto versato in eccedenza rispetto a quanto accertato in corso di causa, oltre agli interessi di legge (ex art. 1284 co. 4 cc a partire dalla domanda) sino al saldo effettivo;
3. In ogni caso condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice, nella misura di € 43.306,25 (ossia 31.045,00+ 9.030,00+ 3.231,25) o nella misura anche maggiore pagina 2 di 24 ritenuta di giustizia, oltre agli interessi di legge (ex art. 1284 co. 4 cc a partire dalla domanda) e rivalutazione monetaria fino al saldo effettivo;
4. Disporsi la compensazione tra gli eventuali rispettivi crediti che verranno accertati in corso di causa;
per l'effetto, accertarsi e dichiararsi che l'attrice nulla deve alla convenuta;
5. Condannare la convenuta a pagare all'attrice la somma risultante a credito all'esito della eventuale compensazione, oltre interessi di legge (ex art. 1284 co. 4 cc a partire dalla domanda) e rivalutazione monetaria sino al saldo effettivo;
6. Condannare la convenuta a restituire all'appellante la somma di € 24.705,97 da questa versata in esecuzione della sentenza di primo grado, ovvero quella risultante eccedente al dovuto anche all'esito delle compensazioni, oltre ad interessi ex art. 1284 cc (a partire dalla domanda ex art. 1284 cc, co.4).
7. Spese e competenze di causa interamente rifuse, con la refusione altresì delle spese del proprio
CTP (€ 11.672,96) e delle prove di laboratorio di cui al doc. 14 (€ 2.989,00); spese della CTU
poste integralmente a carico della controparte.
In via istruttoria
Previa parziale revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove del 19.04.2023, si insiste per l'ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli della memoria attorea ex art. 183, co. 6,
n. 2 cpc non ammessi (cap. 1-3-5-6-7-9-10-11-13-14-15), per la denegata ipotesi in cui le circostanze ivi capitolate non fossero ritenute provate documentalmente e/o dalla ctu. Si riportano per comodità di seguito i capitoli non ammessi e sopra indicati.
1. Vero che ha fornito a i trasformatori toroidali 162102 Controparte_1 Parte_1
– 80VA codice articolo T080.D.125-3 lotto 9/17 e 49/16 - meglio descritti nelle fatture che le si
rammostrano (doc. 001)?
pagina 3 di 24
3. Vero che i trasformatori di cui al capitolo precedente nei mesi successivi si bruciavano,
danneggiando in alcuni casi anche i prodotti in cui erano presenti? Sia più preciso il teste.
5. Vero che, a fronte delle lamentele trasmesse da , nel Parte_1 Controparte_1
corso del 2017-2018 più volte ammetteva a che i trasformatori toroidali 162102 – Parte_1
80VA codice articolo T080.D.125-3 lotto 9/17 e 49/16 erano difettosi, che i test fatti da CP_1
erano insufficienti e si impegnava a rimediare agli inconvenienti e danni da ciò determinati?
6. Vero che nel maggio 2018 invitava a compilare la Controparte_1 Parte_1
documentazione per l'invio della richiesta di risarcimento danni alla propria assicurazione,
come da documento che le si rammostra (doc. 003)?
Contr 7. Vero che DOWNEE – RDM INDUSTRIES PTY LTD;
DIFERBAT; BLT ASSOCIATES
; emettevano le fatture che le si rammostrano per complessivi €
[...] Controparte_3
31.045,00 per l'indennizzo delle spese sostenute per la sostituzione dei trasformatori toroidali
162102 – 80VA codice articolo T080.D.125-3 lotto 9/17 e 49/16 - e dei prodotti da questi
danneggiati, come da documentazione che le si rammostra (doc. 010).
9. vero che nel periodo luglio 2017 - settembre 2018 inviava a CP_4 Controparte_5
; DOWNEE – RDM INDUSTRIES PTY LTD;
;
[...] Controparte_6 CP_7
, DIFERBAT, ; ;
[...] CP_8 Controparte_9 [...]
; ; ; Controparte_10 CP_11 Controparte_12 CP_13
; ;
[...] CP_14 Controparte_15 CP_16 Controparte_17
; in garanzia n. 1452 trasformatori Controparte_18 CP_19
toroidali 80VA meglio indicati nella documentazione che le si rammostra (doc. 009 e 011)?
10. Vero che ciascun trasformatore sostituito costava a € 6,70 (iva esclusa), Parte_1
come da documentazione che le si rammostra (doc. 001)?
pagina 4 di 24 11. Vero che le fatture per complessivi € 4.211,54 inerenti al trasporto dei trasformatori in
garanzia di cui ai docc. 009-011 venivano pagate da , come da documentazione Parte_1
allegata (doc. 012)?
13. Vero che un campione di trasformatori restituiti dai clienti di venivano Parte_1
forniti al laboratorio GestLabs di Vimercate che, all'esito delle proprie indagini sugli stessi,
elaborava la perizia che le si rammostra (doc. 006)?
14. Vero che per tale perizia corrispondeva a GestLabs la somma di € 2.989,00, Parte_1
come da fattura e contabile che le si rammostrano (doc. 014)?
15. Vero che, come da foto che le si rammostra (doc. 016) ulteriori campioni di trasformatori
restituiti dai clienti di elencati nel cap. 4, come quelli di cui al doc. 0015 CP_1 Parte_1
depositati in atti che pure le si rammostrano, si trovano ad oggi presso ? Parte_1
Si indicano quali testi: , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4 [...]
, tutti presso , , Tes_5 Testimone_6 Testimone_7 Parte_1 Tes_8 Tes_9
e presso Gestlabs di Vimercate (MB), via Lecco 61,
[...] Testimone_10 Testimone_11
presso Dea France 220 Rue Ferdinand Perrier Parc Annapurna 69800 Saint Priest”.
Ove ritenuto necessario, si chiede sia disposta integrazione della ctu, volta a verificare la sussistenza dei difetti lamentati altresì negli ulteriori campioni di cui ai doc. 15 e 16.
Si chiede l'acquisizione/autorizzazione al deposito fisico in Cancelleria del doc. 15, costituito da n. 4 scatoloni contenenti campioni dei trasformatori, restituiti dal CTU in cancelleria presso il
Tribunale di Vicenza il 16.01.2024 e facenti parte del fascicolo processuale.
- si ribadisce che l'eccezione relativa alla pretesa inammissibilità del teste è stata Tes_4
formulata tardivamente dalla controparte e comunque era infondata ed è stata rigettata dal pagina 5 di 24 Giudice (v. pag. 11 sentenza). L'eccezione deve ritenersi preclusa e rinunciata in quanto non oggetto di appello incidentale, benché rigettata in primo grado;
- quanto ai danni si ribadisce che la pretesa avversaria di ulteriori prove documentali sul punto,
pare un inammissibile tentativo di introdurre tardivamente un'eccezione ex art. 2721 ss - 2726 cc,
mai sollevata in primo grado.
- ci si oppone, da ultimo, alla richiesta di rinnovazione della CTU come formulata dalla controparte.
Non si accetta il contraddittorio su domande, eccezioni e deduzioni nuove avversarie”.
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
in principalità e nel merito, dichiarare infondato l'appello avversario per tutte le motivazioni in atti e per l'effetto rigettarlo, con conferma integrale della Sentenza impugnata;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, accertare e dichiarare gli effettivi rapporti di dare/avere tra le parti, all'esito della compensazione tra le rispettive pretese creditorie, anche in forza di quanto già riconosciuto in primo grado all'appellante e nei limiti di quanto effettivamente dedotto e provato.
Il tutto con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre il rimborso forfettario del 15% come per legge.
In via istruttoria, si insiste per la rinnovazione della CTU circa l'ambito tecnico-contabile, per le ragioni in atti”.
Ragioni della decisione pagina 6 di 24 1-Con atto di citazione del 18.2.2019, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 3459/2018, con il quale il Tribunale di Vicenza le ingiungeva il pagamento in favore di della somma di € 26.904,80, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, quale somma portata dalla fattura n. 286 del 31.7.2017 relativa alla fornitura di materiale elettronico.
A sostegno dell'opposizione eccepiva la mancanza di prova scritta del credito Parte_1
azionato e nel merito esponeva che i trasformatori tiroidali 162102 –codice articolo T080.D.125-
3 forniti presentavano difetti tali da renderli del tutto inidonei all'uso. Chiedeva, dunque, che, con riferimento ai trasformatori difettosi, venisse dichiarato risolto il contratto, con le conseguenti restituzioni (€ 26.800,00, oltre a quanto eventualmente versato in ragione del decreto ingiuntivo opposto). In via subordinata, chiedeva l'accertamento del minor valore della merce e la riduzione del prezzo, sempre con le relative restituzioni. Chiedeva, altresì, il risarcimento dei danni derivanti dalla necessità di sostituire in garanzia i trasformatori difettosi utilizzati come componenti nei prodotti elettronici ceduti ai propri clienti, previa eventuale compensazione con eventuali controcrediti dell'opposta.
2-Si costituiva Deduceva che la somma azionata in via monitoria si riferiva solo in parte CP_1
ai trasformatori difettosi (contraddistinti col codice prodottoT080.D.025-3) e che dalla analisi eseguite era emersa una incuria nella fase successiva alla consegna dei prodotti o a un uso
Part inappropriato da parte di e i pezzi testati presso una ulteriore azienda esterna ( CP_20
non presentavano difettosità.
[...]
3-La causa era istruita documentalmente e testimonialmente nonché tramite espletamento di CTU
ed era decisa con sentenza n. 279/2004, con la quale era revocato il decreto ingiuntivo opposto e era condannata al pagamento in favore di della somma di € 24.705,97 Parte_1 CP_1
pagina 7 di 24 (di cui € 20.072,16 di capitale ed € 4.633,81di interessi ex d.lgs. 231/2002 maturati sulla somma capitale fino all'emissione della sentenza), oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 maturandi sul solo capitale, dalla sentenza sino al soddisfo;
erano rigettate per il resto le domande attoree;
le spese di lite erano compensate tra le parti e gli oneri di CTU erano posti a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
Part 3.1-Osservava il giudice di primo grado che aveva contestato la sola fornitura dei beni contraddistinti dal codice T080.D.125-3.D.025.3 (trasformatori toroidali) che andavano in cortocircuito e tale problematica riguardava non solo i trasformatori oggetto della fornitura del luglio 2017 cui si riferiva il decreto ingiuntivo, ma tutti i trasformatori di tale tipologia forniti dalla convenuta nel periodo marzo-ottobre 2017 (5.008 di cui 4.000 già pagati). Pertanto era dovuto il corrispettivo delle altre merci codice T080.D.125-3.D.029.3 e T150.D.037-1, azionato in via monitoria per complessivi € 20.149,20. Quanto ai trasformatori contestati la problematica riscontrata dalla CTU – la cui nullità era stata rilevata tardivamente e comunque non era sussistente -, vale a dire l'utilizzo di rame di scarsa qualità, verosimilmente riguardava solo parte della materia prima utilizzata per la realizzazione dei trasformatori. Quindi doveva ritenersi provato che il vizio lamentato (“difetti nell'isolamento dei conduttori di rame dell'avvolgimento
primario”) solamente per i 1437 trasformatori poi sostituiti in garanzia da mentre gli altri CP_1
3.571 (5008 –1437) dovevano considerarsi esenti da vizi. La domanda di risoluzione andava
Part pertanto respinta e disposta la riduzione del prezzo di vendita. non aveva provato con quale delle singole consegne (e vendite) le furono ceduti i 1437 trasformatori difettosi, ma posto che i trasformatori di cui alla fattura azionata in via monitoria erano stati consegnati il 3.7.2017,
Part quando cioè aveva già iniziato a ricevere contestazioni dai clienti, si poteva ragionevolmente ritenere che i trasformatori difettosi fossero stati consegnati in adempimento della prima vendita,
pagina 8 di 24 documentata dalla fattura n. 153 del 16.3.2017, relativa a 1488 trasformatori T080.D.125-
3.D.025.3 e solo con riferimento a tale contratto doveva disporsi la riduzione del prezzo. La
domanda risarcitoria era solo in parte fondata quanto alle spese di trasporto, mentre andava rigettata per i costi di sostituzione, anche dei trasformatori sostituiti in garanzia e forniti da
CP_1
Part
4-Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione notificato il 7.3.2024, nel quale erano articolati i seguenti motivi di impugnazione:
Parte 4.1-il Tribunale desume la verosimiglianza del preteso utilizzo da parte di di parte dei trasformatori contestati dalla pretesa mancata contestazione della deduzione del CTU in base alla
Part quale dei 5008 trasformatori contestati, 1452 sarebbero stati utilizzati da per spedirli in
Part garanzia. Invece sin dall'atto di citazione aveva allegato la difettosità delle intere partite di cui ai lotti 49/16 e 9/17, contestazione incompatibile con il preteso utilizzo dei medesimi trasformatori difettosi per la sostituzione in garanzia dei pezzi contestati dai clienti. Nella
memoria ex art. 183, n. 1 cpc inoltre aveva specificato che “i pezzi difettosi si Parte_1
trovavano in parte presso ed in parte ancora presso i clienti finali e rimangono a Parte_1
disposizione.” Lo stesso CTU aveva riconosciuto la difformità dei trasformatori contestati,
Part confermando in sostanza i danni lamentati da - per complessivi € 49.072,34 - con alcuni minimi aggiustamenti. Poiché il difetto rilevato nei trasformatori è determinato dal rame di bassa qualità e per tutti i trasformatori contestati è pacifico e notorio essere stata utilizzata la medesima partita di rame, il difetto è (ed era – in origine- da ritenersi) presente in tutti i 5008 trasformatori di cui alla partita contestata. I test superati dai trasformatori sani non ne hanno dunque attestato la conformità, ma hanno semplicemente evidenziato la necessità di provvedere ad ulteriori indagini,
che hanno confermato la sussistenza del difetto lamentato da . I testi e Parte_1 Tes_6
pagina 9 di 24 hanno confermato che tutti i 5008 trasformatori contestati codice T080.D.025-3, lotti Tes_4
49/16 e 9/17, furono montati su prodotti venduti ai clienti che li contestarono.
4.2- erra il Tribunale nel ritenere non provato il pagamento/compensazione dei debiti portati dalle fatture allegate come doc. 010 da , stanti le risultanze testimoniali. Parte_1
5-Si costituiva la quale resisteva al gravame e ne chiedeva il rigetto. CP_1
6-La causa era trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e riportate in epigrafe, all'udienza del 3.3.2025 (tenutasi con modalità di trattazione scritta),
previa concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc.
* * * * * *
7-L'appello è fondato nei limiti che seguono.
7.1-Il CTU ha riferito che “I trasformatori toroidali oggetto della causa presentano le difformità
Part lamentate dalla parte opponente dovute a difetti nell'isolamento dei conduttori di rame
dell'avvolgimento primario, tali difetti non pregiudicano la bontà del progetto del trasformatore
ma indicano la presenza di una partita di rame non di buona qualità...Data la posizione dei
guasti infine è sostanzialmente escluso che la causa sia addebitabile ad un eccessivo serraggio
del bullone di fissaggio come indicato da . CP_1
Parte 7.2-Le conclusioni cui è giunto il CTU circa la presenza e le cause dei difetti lamentati da sono state fatte proprie dal giudice di primo grado. Pertanto tutte le doglianze mosse in proposito da nel giudizio di appello sono inammissibili in quanto avrebbero dovuto essere fatte CP_1
oggetto di impugnazione, ciò che non è stato.
8-L'appellante ha riproposto nel giudizio di appello le domande di risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo corrisposto per le forniture saldate - € 26.800,00 - o, in subordine, di riduzione del prezzo e, in ogni caso, di risarcimento del danno.
pagina 10 di 24 8.1-Il giudice di primo grado ha ritenuto che andasse rigettata la domanda di risoluzione del contratto poiché “i vizi riscontrati attengono solamente ad alcuni dei singoli beni oggetto dei vari
contratti di vendita intercorsi tra le parti”, mentre ha disposto “la riduzione del prezzo di
vendita, escludendo quello dei trasformatori effettivamente viziati, con riferimento alla vendita
cui si riferiscono”, vale a dire n. 1437 trasformatori di cui alla fattura (non oggetto di ricorso monitorio e già pagata) n. 153 del 16.3.2017 (vendita in esecuzione della quale furono consegnati, tra gli altri, 1488 trasformatori T080.D. 125-3.D.025.3), con una riduzione di prezzo di € 9.627,90 (1437 x 6,70).
Parte In particolare ha ritenuto che il numero di trasformatori sostituiti in garanzia da sia 1437 e non 1452 (come indicato dal CTU: fatture prodotte sub. doc. 11 dall'attrice); che i 1437
trasformatori bruciati siano stati sostituiti con altri 1437 del medesimo tipo, già forniti da CP_1
Parte
– come non contestato da e comunque in assenza di prova di acquisto dei trasformatori sostituivi da terzi e di allegazione specifica di quanti sarebbero stati i trasformatori sostituiti direttamente in garanzia o gli ulteriori sostituiti direttamente dai clienti finali -; che i 405
Part trasformatori difettati (più esattamente bruciati) custoditi da al momento delle operazioni
Parte peritali (custoditi da : 405 trasformatori difettati, 18 mai usati, i restanti 134 smontati dalle apparecchiature prima ancora di procedere alla loro vendita a terzi, a seguito delle contestazioni dei clienti finali) siano compresi nei 1437 trasformatori difettati e sostituiti in garanzia, non
Part avendo meglio chiarito da dove proverrebbero;
che, dunque, residuino 1.982 trasformatori di
Part cui non ha chiarito la collocazione e che non possono ritenersi come “sostituiti in campo”,
come affermato dal CTU sulla base di non meglio precisare “informazioni raccolte durante le
Parte operazioni peritali”, senza che abbia provato la circostanza;
che verosimilmente il vizio riguardi solo parte della materia prima utilizzata per la realizzazione dei trasformatori, tanto che pagina 11 di 24 “Da un esame della relazione emerge che solo quelli effettivamente andati in cortocircuito
presentavano la problematica riscontrata, posto che altri (ad esempio, i 18 sottoposti nel corso
della CTU ai test dell'Università di Padova, ma anche uno dei tre trasformatori oggetto delle
Part verifiche svolte ante causam su incarico di dal laboratorio Gestlab) sono risultati
Part perfettamente funzionanti” e che “1982 trasformatori furono utilizzati da senza che
manifestassero difetti e altri 1437 furono utilizzati per sostituire quelli per cui i clienti finali
manifestarono delle lamentele, dovendo ritenere che anch'essi fossero privi di difetti”; che i trasformatori difettosi riguardino la prima vendita, atteso che le contestazioni dei clienti erano iniziate prima del 3.7.2017 (quando furono consegnati i trasformatori di cui è chiesto il pagamento in via monitoria).
9.1-L'appellante sostiene che il difetto era presente in tutti i 5008 trasformatori, dal momento che la difformità riscontrata dal CTU è da attribuire al rame di bassa qualità utilizzato nei trasformatori e per tutti i trasformatori era stata utilizzata la medesima partita di rame. Osserva
Part che sin dall'atto di citazione aveva allegato la difettosità delle intere partite di cui ai lotti
49/16 e 9/17, esponendo nella memoria di replica alla comparsa conclusionale anche che è
Part
“Evidente poi che gli invii in sostituzione curati direttamente da non costituiscono una
Part duplicazione degli addebiti, non avendo inoltrato trasformatori delle medesime partite
difettose, circostanza che sarebbe evidentemente del tutto illogica” e di aver fatto ricorso, per le sostituzioni, ai pezzi forniti da e relativi a diversi lotti (2024 pezzi: fatture 28-68 e CP_1
347/2017).
9.2-L'assunto risulta condivisibile per quanto di ragione.
pagina 12 di 24 Poiché il vizio attiene alla scarsa qualità del rame utilizzato e la partita di rame è la medesima per
Parte i trasformatori appartenenti ai lotti 49/16 e 9/17 – i 5008 forniti a – dovrebbe desumersi che il difetto riguardi tutti detti trasformatori.
Parte Non può evincersi il contrario dal fatto che non avrebbe contestato che la sostituzione dei trasformatori in garanzia sarebbe avvenuta con prodotti della medesima fornitura di 5008
trasformatori lotti 49/16 e 9/17, dal momento che le lamentele che attengono a tutti i trasformatori sono incompatibili con la pretesa ammissione.
Inoltre neppure trova riscontro il fatto che taluni trasformatori avrebbero superato i test eseguiti.
Il CTU è stato chiaro nel riferire che “Tutti e 18 i trasformatori sani hanno superato le prove
evidenziando che il guasto era da ricercare nell'avvolgimento primario ovvero in quello più
interno del trasformatore;
si è quindi proceduto a "smontare" i trasformatori per arrivare a tale
primario e trovare il punto con la bruciatura tipica di questo tipo di guasto”. Pertanto i test superati dai trasformatori sani, non ne attestavano l'assenza di difetti, ma hanno imposto ulteriori
Part indagini, che hanno confermato la sussistenza del difetto lamentato da
Part Sta di fatto, però, che ha dimostrato solo per una parte dei trasformatori contestati che vi sia stata la sostituzione o abbia dovuto rimborsare i costi di sostituzione o siano rimasti presso la sua sede. Si tratta di 2578 trasformatori (1437 sostituiti – in cui sono compresi i 405 difettati -, 134
smontati dalle apparecchiature prima di procedere alla vendita a terzi, 18 mai usati e - come meglio si approfondirà infra ai punti 10.3.1. e 10.3.2 - 200 venduti a EE, 166 a IF, 125
a BLT, 35 a Oceane De Surrerie, 463 della filiale francese . Non ha, invece, CP_13
fornito spiegazione alcuna circa gli ulteriori trasformatori.
Parte Dunque, poiché dal doc. 1 dimesso da risulta che le singole forniture di cui alle fatture n.
pagina 13 di 24 31.7.2017 (quest'ultima azionata in via monitoria) attengono solo in parte e in misura inferiore rispetto al complesso della fornitura ai trasformatori in contestazione e considerato che solo per
Part 2578 può dirsi raggiunta la prova che effettivamente abbia dovuto provvedere alla sostituzione o abbia dovuto sostenere costi per la sostituzione, non può essere dichiarata la risoluzione dei contratti non potendosi ravvisare un grave inadempimento.
Va invece accolta la domanda di riduzione del prezzo nella misura per l'importo di € 17.272,60
(2578 x € 6,70).
10-In ordine ai danni lamentati da parte appellante, deve in primo luogo essere rilevato che il
Part tribunale ha quantificato i danni patiti da in € 3.231,25, per spese per il trasporto dei trasformatori inviati in sostituzione di quelli difettosi (sulla base di un confronto tra le fatture di
Parte trasposto prodotte come doc. 11 da e le fatture per gli interventi resi in sostituzione – all. 20
alla CTU -, abbinando a quale degli interventi in garanzia si riferiva il trasporto).
Part Il Tribunale ha escluso, oltre che le altre voci di danno indicate da anche il maggiore danno esposto dalla medesima per costi di trasporto, vale a dire: € 432,30 – fattura prodotta sub 9, pag.
16 del file, per la consegna di un trasformatore sostitutivo a Bordeaux, non essendo sufficiente a tal fine la semplice e-mail menzionata dal CTU nell'all. 20; € 432,30 ed € 185,30 di cui alle fatture DHL n. 1221197MHQ e 965674MHQ - doc. 9, pagg. 15-18 e 19-24 del file – relativi a scontistiche applicate dal trasportatore e non considerate dal CTU.
Con riferimento a tale voce di danno, così come ridotta in sentenza non è stato proposto specifico motivo di appello e dunque sul punto la pronuncia è passata in giudicato.
Part 10.1- Occorre dunque esaminare le altre voci di danno vantate da e sul cui risarcimento ha insistito in sede di appello.
pagina 14 di 24 Part sostiene di avere sopportato danni per € 31.045,00 per addebiti dei clienti (doc. 10), €
9.728,40 per il costo dei 1452 trasformatori sostituiti in garanzia (doc. 11), € 6.485,00 per i costi sostenuti dalla filiale francese.
10.2-Quanto alla somma di € 31.045,00 il giudice di primo grado ha rilevato che:
-per la fattura di € 13.500,00, emessa dalla società EE di Melbourne, Australia, per
“Compensation for travel, customers compensation, full product replacement onsite, due to toroidal
Part transformer issue on series", non ha fornito prova della compensazione delle spese sostenute Pt_2
Part da detta società per la sostituzione dei trasformatori sui cancelli fornitele da con maggiori crediti vantati da quest'ultima. E ciò in assenza di produzione della fattura comprendente lo storno, emessa verso EE, necessaria in ragione della consistenza dell'importo e dell'incertezza e genericità delle testimonianze rese (testi e;
Tes_4 Tes_2
-analogamente ha ritenuto per le altre tre fatture - di IF, BLT, -, sempre Controparte_7
relative a costi per la sostituzione dei trasformatori.
10.2.1-Il Tribunale ha escluso, poi, il risarcimento del danno per rimborso dei trasformatori sostituiti in garanzia, in quanto la sostituzione sarebbe avvenuta con altri forniti da e già pagati CP_1
dall'opponente, non avendo peraltro dimostrato di averli acquistati da terzi.
10.2.1-Nulla è stato infine riconosciuto con riferimento ai costi sostenuti dalla filiale francese,
poiché le spese di spedizione avrebbero potuto/dovuto essere documentate, tanto più in quanto
Part afferiscono a rapporti tra società collegate e non ha dato prova documentale dell'effettiva estinzione del debito tramite compensazione.
Part 10.3-Nell'atto di appello chiede che le venga riconosciuto oltre che il danno per spese di trasporto (€ 3.231,25), anche il danno di € 31.075,00 per danni risarciti ai propri clienti e di €
Part 9.030,00 per rimborso costi sostenuti dalla filiale francese di per la sostituzione dei trasformatori in questione presso clienti.
pagina 15 di 24 Dunque l'appellante:
- non ha insistito sulla voce di danno di € 9.728,40 per costi trasformatori sostituiti in garanzia
(punto 10.2.1 di cui sopra);
-ha indicato in € 31.075,00 invece che in € 31.045,00 – come invece correttamente da indicarsi -
il danno di cui al suesteso punto 10.2;
-ha elevato il danno di cui al suesteso punto 10.2.1. a € 9.030,00 quando era stato precedentemente indicato in € 6.485,00 (doc. 8 allegato all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e pag. 6 atto introduttivo del giudizio di primo grado) e che in detti limiti va considerato.
10.3.1-Tanto precisato, ritiene questa Corte che vada riconosciuto il danno per addebiti dei clienti
Part (doc. 10 .
Part Il teste direttore produzione e acquisti di ha confermato che i trasformatori Tes_4
toroidali 162102 – 80VA codice articolo T080.D.125-3 lotto 9/17 e 49/16 – descritti nelle fatture dimesse come doc. 1) - venivano montanti su prodotti e venduti a partire dal Parte_1
30.03.2017 anche ai clienti EE – Rdm Industries Pty Ltd, IF, Controparte_7
Ltd e e ha riferito che “a luglio 2017 ricevemmo delle Controparte_5 CP_13
prime segnalazioni dai clienti sui malfunzionamenti di alcuni prodotti finali;
a seguito delle
segnalazioni, abbiamo ricostruito i lotti produttivi e siamo riusciti a risalire alle due settimane di
produzione di anche in base alle etichette sui trasformatori – erano la 49/2016 e 9/2017. CP_1
Ricordo bene i clienti finali, perché ricevute le lamentele mi occupai della problematica,
ricostruendo il tracciamento del prodotto” e ha anche confermato che i predetti clienti a partire da detta data “comunicavano a che i trasformatori toroidali 162102 – Parte_1 CP_1
pagina 16 di 24 codice articolo T080.D.125-3 – 80VA forniti da erano difettosi e si bruciavano, Parte_1
chiedendo l'intervento di questa in garanzia”.
Nel medesimo senso si è espresso il teste direttore commerciale del gruppo Testimone_6
Part dal 2014: “Ricordo che ricevemmo delle lamentele, perché i prodotti finali – principalmente
motori per cancelli scorrevoli a 24 volt – avevano delle problematiche, si bruciava il
trasformatore una volta installati dall'utilizzatore finale, e gestimmo la vicenda ricostruendo a
quale partita risalissero i trasformatori installati sui motori, individuandoli come quelli dei lotti
di . E ha aggiunto: “eseguimmo gli interventi in garanzia, sostituendo i trasformatori, CP_1
anche con spese di trasporto perché dovemmo eseguire gli interventi in loco, direttamente presso
i clienti finali dei nostri clienti: il nostro cliente mandava un addetto a sostituirli e poi ci chiese il
rimborso della relativa spesa, non andavamo direttamente noi”.
In particolare, poi, quanto ai clienti succitati ha riferito che le fatture emesse (doc. 10) per complessivi € 31.045,00 “venivano pagate alla scadenza da tramite Parte_1
compensazione con propri controcrediti nei confronti dei clienti in questione”, affermando che
“l'ammontare dei controcrediti non lo ricordo con esattezza, sarà stato sui 100.000 € per cliente,
perché si tratta di clienti regolari dell'impresa che in media ci ordinano prodotti con cadenza
mensile per il valore di ca. € 100.000 al mese, quindi decidemmo di stornare da quanto da loro
dovuto quel che avremmo dovuto loro a titolo di risarcimento e indicato nelle fatture che mi
vengono esibite”.
Part Il teste di professione business area manager per la ha poi riferito che Testimone_2
Part EE era un cliente australiano di che egli seguiva e “Ricevute le lamentele da EE
noi ricostruimmo i vari passaggi e capimmo che il problema era riconducibile ad un lotto fornito
da Ricordo che EE si lamentò e ci chiese il rimborso per l'acquisto dei CP_1
pagina 17 di 24 trasformatori sostitutivi e per la loro sostituzione e per le spese di trasporto al cliente finale. Alla
fine EE emise la fattura che mi si fa vedere – doc. 10, pag. 1 - che comprende questi costi.
Part Non so poi dire se saldammo la fattura o cos'altro fece non mi occupavo anche di questo
aspetto del rapporto, comunque credo che il problema fu risolto – non so se con un bonifico o in
che modo - perché tutt'ora EE è un nostro cliente che continua a farci ordini”.
Ritiene questa Corte che, sebbene non sia stata fornita la prova contabile dell'avvenuta compensazione, la stessa debba ritenersi provata sulla base delle surriportate testimonianze che sono sufficientemente precise e circostanziate.
D'altro canto lo stesso giudice di primo grado ha ritenuto i testi attendibili e, laddove avesse ritenuto che la prova dovesse essere data solo documentalmente, neppure avrebbe dovuto ammettere i capitoli di prova in quanto inammissibili, salvo, poi, evidenziare che aveva sì CP_1
eccepito l'inammissibilità della prova orale sul punto, ma solo in quanto irrilevante.
Occorre inoltre rilevare che la fattura di "EE RMD Industries PTY LTD" di Melbourne
Australia è stata emessa a fronte di "Compensation for travel, customers compensation, full
product replacement on site, due to toroidal transformer issue on Livi series" ovvero per le spese di sostituzione del prodotto della serie Livi dovuta al trasformatore (n. 200 come da doc. 9, pagg.
3 e 5) e l'importo indicato è stato riferito come congruo dal CTU essendo modesta la cifra di €
67,5 per il cambio di un trasformatore.
L'appellata ha contestato la valutazione di congruità effettuata dal CTU.
Ritiene questa Corte di dovere aderire alla conclusione del CTU, trattandosi di valutazione tecnica e in assenza di diversa specifica indicazione di a supporto della propria CP_1
contestazione.
pagina 18 di 24 La fattura di "DIFERBAT" di EL Francia è stata emessa a fronte di "Forfait exchange
transfosur moteur DEA 5/24" ovvero per le spese forfettarie dovute al cambio dei trasformatori sui motori (n. 166: all. 11, pagg. 27,33,47,59,60,85,125) e anche in questo caso il CTU ha indicato come modesto l'importo di € 30 per il cambio di un trasformatore. Per la congruità si ribadisce quanto sopra esposto.
" " di Bangkok Thailandia ha emesso la fattura a fronte di "Compensation Controparte_5
for toroidal transforrmes issue" ovvero per le spese di compensazione dei trasformatori (n. 125,
all. 9-11, pagine 1, 13 e 15) e il CTU ha indicato congruo e modesto il costo di € 80 per il cambio di un trasformatore, valutazione cui si aderisce per quanto sopra esposto.
Infine " " ha emesso la fattura a fronte di "Bobines defectueuses Nombre Controparte_3
dechantiers impactes: 35 Frais d'expeditions de 16 € pour chaque chantier pour l'envoi et retour
des pieces soit 560 € Frais de traitement de chaque dossier: 15 minute soit 1575 € Frais
refracturere par nos clients pour le deplacemente: 410 €" ("Trasformatori difettosi Numero di cantieri interessati: 35 Spese di spedizione di 16 € per ogni cantiere per l'invio e la restituzione dei pezzi 506 €; Spese per l'elaborazione di ogni pratica: 15 minuti o 1575 € Spese addebitate dai nostri clienti per lo spostamento: 410 €". Dunque per un prezzo di € 70 a trasformatore che il
CTU – condivisibilmente - ha riferito come “prezzo giustificato ed in linea con le voci sopra
riportate”.
Parte appellata ha osservato che:
-in merito alla fattura di “EE RMD Industries PTY LTD” la Nota Proforma n. 17/24 del
12.10.2017 (doc.11) ha ad oggetto n. 100 trasformatori 80VA-24V (pag. 121 80VA230V/22V),
pag. 115 100 80va 24v dunque con caratteristiche tecniche difformi da quelle dei trasformatori forniti dalla CP_1
pagina 19 di 24 -così nelle fatture IF (nn. 1350 del 12.07.2017, 2130 del 15.11.2017, 1877 del
04.10.201734 del 19.01.2018, 275 del 22.02.2018, 901 del 16.05.2018) vi è il solo ed espresso richiamo a trasformatori 24V, non oggetto di causa;
-per BLT Associates i presunti interventi di manutenzione hanno avuto ad oggetto trasformatori
24V (cfr. sub doc. 11 Dea: a) fattura n. 1666 del 29.09.2017 relativa a 15 trasformatori;
b)
Proforma n. 17/00021 del 06.10.2017 per ulteriori 15 trasformatori);
-anche per presunti interventi di manutenzione hanno avuto ad oggetto Controparte_3
trasformatori 24V e dunque irrilevanti ai fini di causa.
Si ritiene che la suestesa osservazione abbia trovato risposta nell'espletata CTU, laddove è
evidenziato che “A mio parere si tratta di un refuso per i seguenti motivi: tutti i trasformatori
resi disponibili compresi quelli nei cassoni di cui alla foto di cui sopra sono della e non CP_1
sono trovati trasformatori di altri produttori;
durante le operazioni peritali non è stata trovata
alcuna traccia o riferimento ad altri costruttori o alcun segnale che possa contraddire quanto
dichiarato dalla Dea;
è molto comune sentire chiamare un circuito a 22V a 24V perché i 24V
sono la “bassa” tensione più comune”. L'Ausiliare ha poi a verbale di udienza ribadito che
“dall'esame complessivo di tutta la documentazione converge nel senso che i trasformatori
utilizzati furono quelli forniti da . CP_1
D'altro canto lo stesso teste nel confermare integralmente i fatti di causa ha riferito di Tes_6
lamentele di prodotti finali – principalmente motori per cancelli scorrevoli a 24 volt.
Part 10.3.2- Per quanto attiene i costi che si affermano rimborsati alla filiale francese dell'attrice (
per la sostituzione dei trasformatori toroidali 162102 – 80VA codice articolo CP_13 CP_1
T080.D.125-3 lotto 9/17 e 49/16, il teste ha confermato che detta filiale ha affrontato i Tes_6
costi come da riepilogo e documentazione allegata (doc. 13), precisando che “sono dei prospetti
pagina 20 di 24 interni della filiale francese” e che “Loro sostennero quelle spese per l'acquisito dei
trasformatori sostitutivi;
nei rapporti interni compensammo il credito della filiale francese, con il
controvalore di materiale gratuito che conferimmo a Adr: parlo di “gratuito” CP_13
nel senso che gli demmo materialmente del materiale senza farglielo pagare, sostanzialmente
coprendo il valore del loro esborso”.
Nel medesimo senso si è espresso anche il teste amministratore delegato di Testimone_11 [...]
filiale francese di , il quale ha anche confermato che “ non CP_13 Parte_1 Parte_1
saldò questi importi, ma ci diede del materiale il cui valore era pari alla somma indicata nel
riepilogo”.
Dunque va riconosciuta anche tale voce di danno, che per quanto attiene le spese di spedizione è
stata ritenuta congrua dal CTU. Questi aveva invece escluso le spese interventi presso clienti della sede francese della in quanto la documentazione disponibile non offriva pezze Parte_1
giustificative adeguate, ma, all'esito della prova orale, anche tale voce risulta supportate testimonialmente (si tratta di 463 trasformatori sostituiti).
Dunque complessivamente il danno patito dall'appellante va quantificato in € 40.761,25
(3.231,25, già riconosciute in sentenza + 31.045,00 + 6.485,00).
11-Poiché ha agito facendo valere un credito di € 26.904,80 e nella presente sede è stato CP_1
Part invece riconosciuto in favore di un credito di € 17.272,60 a titolo di riduzione prezzo e di €
40.761,25 a titolo risarcitorio, nulla risulta dovuto dall'appellante all'appellata. Per la
Part determinazione dell'importo dovuto a va precisato che non è stata impugnata la sentenza nella parte in cui:
-ha dapprima operato la compensazione con il credito per riduzione prezzo e poi con quello risarcitorio;
pagina 21 di 24 -ha ritenuto di riconoscere a gli interessi al saggio previsto dall'art. 5, d.lgs. 231/2002, CP_1
pari, al 18.2.2019, ad € 2.795,16, di talché la somma di capitale ed interessi a tale data è pari ad €
29.700,06 (26.904,90 + 2.795,16);
ha ritenuto non dovuti gli interessi sul credito restitutorio;
ha ritenuto che sul credito risarcitorio - di valore - sia dovuta la rivalutazione dalla data dell'evento dannoso (e dunque, da maggio 2018 per i costi di trasporto, da febbraio 2019 per gli altri danni – seguendo lo stesso criterio dell'ultima fattura seguito dal giudice di primo grado)
fino alla sentenza e gli interessi legali, che vanno calcolati inizialmente sull'importo capitale su indicato, e per gli anni successivi sulle ulteriori frazioni via via risultanti dalla rivalutazione annuale, conformemente a Cass. S.U. n. 1712 del 17/2/1995.
Pertanto, tenuto conto di tali criteri non censurati:
Part
-va operata la compensazione tra crediti di valuta e dunque il credito restitutorio di al
18.2.2019 era pari a € 12.427,46 (29.700,06 - € 17.272,60)
-anche il credito risarcitorio va rapportato al 18.2.2019 ed è pari a € 40.780,92 (3.250,92 per spese di trasporto con rivalutazione e interessi + 37.530,00 per gli altri danni);
Part operata la compensazione con il controcredito di al 18.2.2019, il residuo credito di Pt_3
ammonta a € 28.353,46 (40.780,92 - 12.427,46) sul quale, trattandosi di debito di valore, va computata la rivalutazione dal febbraio 2019 fino alla sentenza e gli interessi legali, sulla somma via via di anno in anno rivalutata fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma così risultante, dalla data della sentenza al saldo.
Part 12-Atteso l'intervenuto pagamento da parte di in favore di in esecuzione della CP_1
sentenza appellata, della somma di € 24.705,97 in data 19.2.2024 (doc B all. appello), va CP_1
pagina 22 di 24 Part condannata alla restituzione in favore di di detta somma, oltre agli interessi al tasso legale dal pagamento al saldo.
Part 13-Atteso l'accoglimento dell'opposizione e del parziale accoglimento delle domande di nonché dell'accoglimento dell'appello, le spese processuali di primo e di secondo grado vanno poste a carico di parte appellata e vanno liquidate in base al DM 55/2014 e successive modifiche,
Part tenuto conto del valore della causa (importo riconosciuto a , nei compensi medi ed esclusa la fase istruttoria per il giudizio d'appello in quanto non tenutasi.
Gli oneri di CTU vanno posti definitivamente a carico di parte appellata.
Non essendovi specifico motivo di appello, non vanno riconosciuti gli oneri di CTP e di costi di laboratorio, voci sulle quali non si è espresso il giudice di primo grado.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così
provvede:
1-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante, per le ragioni di cui in motivazione, della somma di €
28.353,46, oltre alla rivalutazione dal febbraio 2019 fino alla sentenza e gli interessi legali, sulla somma via via di anno in anno rivalutata fino alla data della sentenza, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma così risultante, dalla data della sentenza al saldo;
2-condanna l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante della somma della somma di €
24.705,97, oltre agli interessi al tasso legale dal 19.2.2024 al saldo;
3- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese processuali di primo e di secondo grado, che si liquidano per il giudizio di primo grado in € 327,10 per esborsi ed €
7.616,00 per compenso, per il giudizio di appello in € 829,50 per esborsi ed € 6.946,00 per pagina 23 di 24 compenso, oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso, C.N.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Venezia, 31 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Rita Rigoni
pagina 24 di 24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
112 del 30.3.2017, n. 202 del 30.5.2017, n. 240 del 27.6.2017, n. 393 del 7.6.2017 e n. 286 del