Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA
così composta:
Dott.ssa Sofia Rotunno Presidente
Dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere rel.
Dott. Gabriele Sordi Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al numero 2152 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n 325/2023 e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Roma, Via B. Buozzi 72 presso lo studio dell'Avv Viviana Parte_1
Straccia che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
E
, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cola di Rienzo 212, presso lo studio dell'Avv Controparte_1
Giovanni Porretta che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLATO
E
con l'intervento del P.G. in sede
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Tivoli n 325/2023 pubblicata il 22/3/2023, notificata a mezzo pec il 24/3/2023
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza gravata, il Tribunale di Tivoli, nel dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti il 29/9/2001, ha,
. disposto affidamento condiviso dei minori 2005) e (2010), con collocamento prevalente Per_1 Per_2 presso il padre, regolato la frequentazione con la madre, revocato il contributo paterno di € 800 mensili,
. disposto la revoca dell'assegno di mantenimento versato dall ll' e negato l'assegno divorzile, CP_1 Pt_1
. compensato le spese di lite.
Nella sentenza si legge, per quel che qui interessa, che
. quanto alla dimensione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, è vero che la deduzione della secondo cui ella avrebbe lavorato presso le aziende della famiglia del marito, percependo solo Pt_1 indirettamente forme di compenso, non è stata contestata, ma è anche vero che non è stato allegato alcunché dalla parte in ordine ad aspettative professionali in ipotesi frustrate o ad un maggiore impegno, rispetto a quello assunto dal marito, nelle incombenze familiari,
. con riferimento alla dimensione assistenziale dell'assegno divorzile, l' è percettrice di redditi da Pt_1 attività lavorativa, avviata dall'anno 2020, tant'è che nella dichiarazione sostitutiva del 31 marzo 2022 si legge che ella lavora saltuariamente su chiamata come supplente di scuola primaria, guadagnando nell'anno 2021 la somma di euro 15.308 e nei primi tre mesi dell'anno 2022 la somma di euro 8.476; la ex coniuge è oltretutto titolare di quote di beni immobili che inducono a ritenere che la stessa non versi in situazione tale da giustificare l'elargizione in suo favore, da parte del proprio ex marito, di una somma a titolo “assistenziale”,
. i minori, peraltro, nel corso dell'audizione del gennaio 2023, hanno rappresentato che entrambe le parti del presente giudizio hanno ora “nuovi compagni”.
Ha proposto appello la deducendo che Pt_1
. nella vita matrimoniale non ha mai lavorato per accudire figli e marito, scelta impostale da quest'ultimo che
“aveva l'ardire di stabilire in via unilaterale le priorità della famiglia, le decisioni da assumere, l'indirizzo di vita e ogni aspetto della quotidianità, finanche della gestione e cura dell'aspetto fisico della moglie”, segnalando a tale ultimo riguardo che l retendeva di avere una moglie da mostrare e quindi le intimava diete CP_1 ferree, interventi di chirurgia plastica, abiti ed accessori costosi,
. le continue vessazioni, i tradimenti subiti, il carattere impositivo dell'ex coniuge hanno indotto nell'esponente un senso di inadeguatezza che l'ha resa totalmente dipendente dal marito, dal quale ha alla fine avuto la forza di separarsi nel 2018,
. il regime di costrizione psicologica vissuto dalla deducente è dimostrato dal provvedimento di archiviazione n 3922/19 nel quale si legge che, seppur in epoca risalente, i maltrattamenti vi sono stati e l'impossibilità per l'esponente di compiere scelte in autonomia durante la vita matrimoniale emerge anche dalla prova testimoniale articolata in primo grado,
. il piano distruttivo del coniuge è continuato anche dopo l'accordo di negoziazione assistita e si è concretato oltre che nella impugnazione dell'accordo nella cessazione del pagamento dell'assegno di mantenimento per essa deducente -ciò che ha determinato una situazione di estrema difficoltà nella quale sono stati costretti a vivere i figli quando erano con la madre al contrario di quando stavano col padre- cui è seguita un'attività di manipolazione dei minori volta a produrre uno strappo con la madre,
. la deducente si è travata costretta ad intraprendere azioni legali per il recupero di quanto dovutole, azioni poi abbandonate per sfinimento, e dopo un anno dalla separazione ha avviato il giudizio di divorzio,
. con la sentenza impugnata, il primo Giudice ha dato “luogo ad un fenomeno di vittimizzazione secondaria”, negando all'esponente un diritto sulla base di valutazioni errate che non tengono conto delle conseguenze deleterie prodotte: e, invero, il Tribunale non ha considerato che la deducente si è trovata nell'
[…] di compiere scelte in autonomia durante la vita matrimoniale, prima fra tutte la possibilità di lavorare>, visto che, pur dando conto del fatto che l'esponente ha lavorato per le aziende del marito senza ricevere lo stipendio, non ne ha tratto le dovute conseguenze, in termini di contributo alla realizzazione della vita familiare né di sacrificio delle aspettative professionali;
ha errato il primo Giudice nella valutazione dei dati reddituali, visto che i) la deducente ha percepito euro 8746 dall'ottobre 2021 -e non dal gennaio 2022- al marzo 2022 e non è stata chiamata per le sostituzioni dal marzo 2022 al mese di agosto 2022, il che comporta che ella ha avuto un introito mensile netto di euro 770, ii) non è stato considerato che la revoca dell'assegnazione della casa familiare la espone al pagamento della “sua quota di rateo di mutuo” - complessivamente pari ad euro 1358 mensili-, di 50 euro di assicurazione mensili e di 390 euro trimestrali di spese condominiali, con un esborso “almeno dal marzo 2023” di euro 769 mensili, pari a quanto percepito a titolo di stipendio, iii) l lavora con la famiglia nell'ambito dei trasporti turistici, ha un contratto di CP_1
“comodo” con la Roma TPL scarl, ha partecipazioni nella Circeo Agricol srl, nella Idea Travel di Rona Incoming srl -agenzia di viaggi in cui è stata spostata parte dell'attività della Rona Incoming-, nella Ingegneria Sostenibile srls e nella;
le attività familiari sono svolte con la Ronabus srl e con la Rona Controparte_2
Incoming srl;
la famiglia ossiede a Roma una società calcistica la qualificata nella serie CP_1 Parte_2
D; la famiglia è titolare di immobili fra i quali una prestigiosa villa in EN, intestata al 25% all'ex marito, al
25% alla deducente (in quanto acquistata in regime di comunione dei beni) e al 50% ai cognati, con usufrutto in capo ai genitori dell la dichiarazione sostitutiva è lacunosa ove la si compari con gli estratti conto CP_1 dai quali emergono operazioni non chiare e in particolare un versamento su Intesa S Paolo in data 6/7 agosto
2019 per euro 25000, con contestuale prelievo in contanti, uno di euro 2000 e un altro di euro 3000 il 13/8/19, mentre su quello risultano bonifici costanti per euro 2000 mensili da parte di Idea Travel di Rona CP_3
Incoming srl;
su Intesa S Paolo risultano versamenti da parte di Rona Bus srl, società della famiglia CP_1 in particolare del padre (il 3/1/2019 per euro 8000), da parte della Circeo Agricola srl (l a il 20% delle CP_1 quote) e della Associazione Sportiva;
le entrate che non sono evidentemente solo quelle di della TPL ammontano ad euro 4500 mensili;
tale somma è stata dichiarata in fase di separazione ma in realtà le spese assunte in quella sede -euro 1350 di mutuo, euro 130 mensili di condominio, euro 1300 di assegni, il 100% delle spese straordinarie dei ragazzi (tra le quali le ripetizioni), il dentista, il vestiario, l'assicurazione dell'auto,
l'abbonamento sky, la retta della scuola privata di mmontano ad un importo superiore e del resto Per_1 il tenore di vita era altissimo, con abiti ed accessori firmati, frequentazione di locali esclusivi, fruizione di autovetture prestigiose, viaggi all'estero, interventi di chirurgia plastica, questi ultimi imposti per la sua ossessione per la perfezione, iii) il divario economico è notevole ed è evidentemente correlato alle scelte fatte in costanza di matrimonio, non avendo l'esponente mai lavorato nei 18 anni di convivenza, perché sopraffatta dalle vessazioni del marito,
. i figli hanno dichiarato che ella ha un compagno: trattasi non di convivente ma di “fidanzato, che vive in una casa propria, autonoma, con una sua gestione economica del tutto personale e separata”; quanto ai beni immobili indicati dal primo Giudice, la deducente non potrà goderne, visto che dovrà con il ricavato coprire le somme -quote dei ratei di mutuo di sua spettanza- che già dalla pubblicazione della sentenza di divorzio controparte sta richiedendo in restituzione, con la sola parentesi della vigenza degli accordi di separazione;
il
25% della nuda proprietà della casa di EN è infruttifero.
Ha chiesto alla Corte di riconoscerle un assegno divorzile di euro 1500 mensili o nella misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore all'importo di euro 500 concordato in sede di separazione. In via istruttoria ha chiesto, ove ritenuto necessario, l'ammissione delle prove articolate nelle memorie ex art 183 cpc di primo grado.
Costituendosi, l a dedotto che CP_1
. è inammissibile per difetto di specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c. l'appello che oltretutto riporta, nelle sue
“ben 34 pagg”, una “storia matrimoniale” narrata ma non documentata, associata ad “inconferenti argomentazioni prive di qualsivoglia pregio e/o fondatezza, senza contare le innumerevoli, pretestuose ed improbabili ricostruzioni di una “vita coniugale” a dire fatta di lusso e sfarzo che a nulla rilevano agli atti> oltre che connotata da una “condotta violenta e prevaricatrice” mai circostanziata,
. quanto al capo di sentenza cui è limitato l'appello, che non sembra non toccare lo status, l'affidamento e la collocazione dei figli, la revoca dell'assegnazione della casa di ME e la revoca dell'assegno per i figli, è da ribadire la genericità dei motivi addotti dalla controparte, motivi oltretutto infondati, avendo il primo
Giudice correttamente escluso i presupposti per il riconoscimento dell'assegno in funzione compensativa e valutato i dati reddituali, dall'esponente compiutamente rappresentati e documentati.
Ha chiesto alla Corte il rigetto dell'appello.
Disposta, ex art 127 ter cpc, la sostituzione dell'udienza del 12/12/2024 con la trattazione scritta, sono stati concessi termini -fino al giorno dell'udienza- per il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
Con note del 5/12/2024, l a chiesto alla Corte A), laddove la causa non possa essere trattenuta in CP_1 decisione per motivi istruttori o esigenze di ruolo, la pronuncia parziale sullo status, B) comunque il rigetto dell'appello perché inammissibile e infondato, con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Con note del 12/12/2024, la ha ribadito quanto già dedotto con riferimento all'avverso tentativo di Pt_1 mistificare la sua reale capacità reddituale, al carattere oppressivo e controllante dell'ex marito che durante la vita matrimoniale ha determinato la sua fuoriuscita dal mondo del lavoro e al fatto che rivolgendosi ad un
Centro antiviolenza è riuscita a trovare un lavoro che le permette di sopravvivere, dopo che il marito le ha alienato i figli, offrendo loro una vita agiata: ha precisato che la sua attività è precaria, non essendo assunta e lavorando a chiamata. Ha insistito nelle conclusioni prese.
Gli atti sono stati comunicati al PG per il parere.
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art 342 cpc, risultando enunciati questioni e punti della sentenza di primo grado contestati, oltre alle doglianze che fanno leva sulla valutazione dei dati reddituali, sulla riconducibilità del divario economico a scelte operate durante la convivenza matrimoniale e sull'assenza di una stabile convivenza con il compagno.
Quanto alle prove orali articolate dalla nella memoria ex art 183, comma 6, n 2, cpc -e volte a Pt_1 dimostrare il tenore di vita e il clima di vessazione psicologica intesi vissuto dall' è da segnalare che, Parte_1 nel verbale dell'udienza del 18/1/2023, le parti, nel precisare le conclusioni, si sono limitate a “ribad[ire] le conclusioni già spiegate” e la in particolare non ha reiterato le richieste istruttorie già respinte con Pt_1 ordinanza del 31/10/2022, ciò che conduce a fare applicazione del principio espresso da Cass n. 16886/16, secondo la quale “l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione. (Cass. 27aprile 2011, n. 9410)”.
Venendo alla richiesta di assegno divorzile, va osservato che la riconosce di avere un compagno, Pt_1 negando di essere con lo stesso convivente: al riguardo, va osservato che, secondo la Suprema Corte (cfr Cass
14151/2022), la cessazione del diritto all'assegno divorzile non è più subordinata all'instaurazione di una convivenza stabile e duratura con un nuovo partner, ma può avvenire anche in caso di stabile legame affettivo accompagnato dalla reciproca assunzione di responsabilità tra i partner, anche in assenza di coabitazione. Che si tratti di relazione stabile lo si desume dalle dichiarazioni rese in sede di audizione dai figli (cfr verbale udienza del 18/1/2023), e quindi dal loro essere edotti dell'esistenza di nuove presenze nelle vite dei genitori, esistenza condivisa proprio per la stabilità dei legami affettivi: per parte sua, l'odierna appellante non ha efficacemente contrastato, neanche a livello di allegazioni, la pregnanza delle affermazioni dei minori visto che si è limitata ad affermare che il “fidanzato […] vive in una casa propria, con una gestione economica del tutto personale e separata”, senza dar modo di sostanziare la negazione del carattere di stabilità valorizzato dalla Suprema Corte.
L'esistenza di una stabile relazione sentimentale, in quanto equiparabile al legame fondato sul matrimonio, incide, come segnalato da Cass su 32198/2021, “sul diritto al riconoscimento di un assegno di divorzio o alla sua revisione, nonché sulla quantificazione del suo ammontare, in virtù del progetto di vita intrapreso con il terzo e dei reciproci doveri di assistenza morale e materiale che ne derivano”, sebbene, ha pure contestualmente precisato la Corte, non determini, necessariamente, la perdita automatica ed integrale del diritto all'assegno, in relazione alla sua componente compensativa.
Va dunque appurato se la conservi il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione Pt_1 compensativa, ciò che sottende l'esistenza fra gli ex coniugi di una sperequazione nelle rispettive capacità economiche e patrimoniali riconducibile a scelte effettuate durante il matrimonio e tali da imporre, onde assicurare cure alla famiglia, il sacrificio delle aspettative professionali del richiedente: nel caso in esame
. l classe 1974) 1) ha dichiarato nell'udienza presidenziale il reddito di euro 2000/2500 netti mensili CP_1 nella sua qualità di “dipendente/impiegato”,2) risulta percettore, secondo le CU depositate, degli introiti netti di euro 3140 mensili nel 2020, di euro 2836 mensili nel 2021 e di euro 2880 mensili nel 2022, e, stando alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio datata 16/4/24, di una retribuzione annuale lorda nel 2023 di euro
55.000 -coincidente con quella dichiarata nel 2020 e quindi pari a un netto mensile di euro 3140-, 3) sempre nella dichiarazione sostitutiva da ultimo depositata, ha fatto presente di essere “inoccupato” dal gennaio
2024 e dalla stessa data iscritto alle liste di collocamento, di essere titolare di quote societarie, proprietario al 50% della casa coniugale e del 25% della nuda proprietà della casa di EN, di essere gravato per euro
1306 mensili dal mutuo relativo all'ex casa coniugale, le cui rate dal gennaio 2024 sarebbe impossibilitato a pagare,
. la (classe 1974) 4) ha, nell'udienza presidenziale, dichiarato di aver cominciato a lavorare come Pt_1 insegnante della scuola dell'infanzia dal settembre 2020, rappresentato, nella dichiarazione sostitutiva del marzo 2022, di aver percepito nel 2021 un reddito netto di euro 15000 annui e asserito, nell'atto di appello del 20/4/2023, di non essere stata chiamata dal marzo 2022 e sino all'agosto 2022, senza tuttavia chiarire cosa sia successo successivamente, 5) non ha aggiornato la documentazione reddituale e bancaria nè reso una nuova dichiarazione sostitutiva, 6) è proprietaria del 50% della casa coniugale e del 25% della casa di
EN.
Dalle sia pur opache rappresentazioni delle parti emerge un divario fra le rispettive condizioni economiche, divario che, come noto, non giustifica di per sé la corresponsione da parte del coniuge più facoltoso di un assegno in favore dell'altro, dovendo il coniuge più debole trovarsi nell'oggettiva incapacità di procurarsi mezzi di sostentamento, e dovendo la disparità, una volta accertata, essere riconducibile a un'organizzazione matrimoniale che vede uno dei coniugi svolgere un ruolo prettamente endofamiliare con dedizione ai bisogni familiari e sacrificio delle proprie aspettative di formazione e carriera: ora, nel caso in esame si osserva, sotto il primo profilo, che deve tenersi conto della dimostrata capacità reddituale dell che deve ritenersi si Pt_1 avvalga anche dell'apporto del nuovo compagno, e sotto il secondo profilo, che la predetta
. non ha allegato a quali “realistiche occasioni professionali-reddituali” (cfr Cass ord 18506/2024) abbia rinunciato né chiarito in cosa sia consistito il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, limitandosi ad allegazioni generiche e non circostanziate, . non ha chiarito quali incombenze familiari l'avrebbero assorbita, preferendo ricorrere alla prospettazione, rimasta indimostrata, che la vede vittima di un clima di “costrizione psicologica, controllo e annullamento della persona” che l'avrebbe posta nella “impossibilità […] di compiere scelte in autonomia durante la vita matrimoniale, prima fra tutte la possibilità di lavorare”, onde giustificare l'omesso sfruttamento delle sue competenze professionali,
. è munita di un titolo che ha speso una volta cessata la convivenza e non anche durante la convivenza matrimoniale non perché le fosse imposto da incombenze familiari o da determinazioni unilaterali dell CP_1 ma in forza di una scelta tanto libera da condizionamenti quanto consapevole delle conseguenze in termini di crescita professionale e di autonomia,
. ha in definitiva goduto dell'elevato tenore di vita consentito dall'attività lavorativa dell senza CP_1 dimostrare di essersi fatta carico, in misura prevalente, dei compiti genitoriali e di gestione della famiglia, né di aver assecondato il disegno di un coniuge in tesi desideroso di aver una moglie di rappresentanza, né ancora di aver sacrificato le proprie aspettative professionali ed ha oltretutto beneficiato, a compensazione dell'attività che avrebbe svolto presso le aziende del marito -e della quale rimangono sconosciute natura ed entità- dell'intestazione del 50% della casa coniugale e del 25% della nuda proprietà della villa di EN, trovandosi in regime di comunione dei beni, comunione costituita ed alimentata, stando alle sue stesse dichiarazioni, con l'apporto solidaristico dell CP_1
Conclusivamente, l'appello va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa come sopra promossa, così provvede:
. rigetta l'appello,
. condanna l' al pagamento in favore dell elle spese del grado che liquida in euro 4.400 per Pt_1 CP_1 compensi, oltre oneri di legge;
ne dispone la distrazione in favore del procurato dell dichiaratosi CP_1 antistatario,
. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.115/02, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/12, per il pagamento da parte dell'appellante, in favore dell'erario, della somma pari al contributo unificato se dovuto.
Si comunichi.
Così deciso, nella camera di consiglio del 2 gennaio 2025.
Il Presidente
Sofia Rotunno
Il Consigliere estensore
Francesca Romana Salvadori