TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23768
TAR
Ordinanza cautelare 27 gennaio 2023
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Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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Decreto cautelare 26 luglio 2023
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Ordinanza cautelare 14 settembre 2023
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Sentenza 24 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Vizi di legittimità costituzionale e eurounitaria

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato, finalizzato alla razionalizzazione della spesa sanitaria e costituisce un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. La Corte ha altresì escluso la violazione dell'art. 23 Cost. per rispetto della riserva di legge e la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo.

  • Rigettato
    Vizi propri degli atti impugnati e violazione di norme procedurali

    Il Tribunale rinvia alle argomentazioni della Corte Costituzionale, escludendo la violazione dei principi di irretroattività e affidamento, poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di fissazione del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano. La società ricorrente avrebbe dovuto considerare la misura del tetto di spesa nazionale come parametro di riferimento e orientare i propri comportamenti di conseguenza.

  • Rigettato
    Violazione della normativa europea in materia di evidenza pubblica

    Il Tribunale ritiene che il payback sia estraneo alle procedure di affidamento e ai contratti, operando sul fatturato complessivo delle aziende e non attraverso una rimodulazione dei contratti. Pertanto, non altera l'esito delle gare pubbliche né incide sul prezzo finale del prodotto acquistato. La società ricorrente era consapevole della possibilità che una parte delle somme percepite dovesse essere corrisposta ai fini della compartecipazione alla spesa pubblica sanitaria.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Il Tribunale dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, poiché gli atti regionali hanno carattere meramente attuativo-esecutivo, vincolati nei presupposti, contenuto e modalità procedurali. Essi non implicano un potere autoritativo, ma si riducono a un'attività meramente ricognitiva e riepilogativa, configurando un rapporto obbligatorio con contenuto meramente patrimoniale, di competenza del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3B, sentenza 24/12/2025, n. 23768
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 23768
    Data del deposito : 24 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

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