Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/04/2025, n. 3504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3504 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1339/2020 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1339/2020 RGAC e vertente
TRA
Via Nuova Poggioreale 161/E , in persona Parte_1 Parte_2 dell'amministratrice p.t., elettivamente domiciliato in alla Via Nuova Pt_1
Poggioreale 164 presso l'avv. Pierluca Ferretti, dal quale è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione
ATTORE
E
e , elettivamente domiciliati in al Centro CP_1 Controparte_2 Pt_1
Direzionale Isola F/11 presso l'avv. Rosaria Di Fiore, dalla quale sono rappresentati e difesi come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTI
Oggetto: Risarcimento danni da infiltrazioni in immobile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata, e va accolta per quanto di ragione.
pagina 1 di 5
Nuova Poggioreale 162 scala D piano 1° int. 2, dall'anno 2018 avevano provocato una grave ossidazione delle armature degli elementi strutturali costituenti l'ossatura portante dei lucernari stessi, ed anche un importante cedimento del piano della pavimentazione e un pericoloso avvallamento nella rampa di discesa ai box gestiti dal Parte_1 convenuto – ed a risarcire i danni subiti dal attore, da liquidare in euro Parte_1
5.000 o nella maggior misura da accertare, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si sono costituiti i convenuti chiedendo: “1. Accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per carenza dei requisiti di cui all'art. 163 c.5 e 164 c.p.c.
2. Accertare il difetto di legittimazione passiva di essi convenuti per i motivi esposti e dichiarare improcedibile la domanda attorea.
3. Accertare e dichiarare, previo accertamento dei fatti di causa il difetto di legittimazione attiva dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c. 2 c.c. e dichiarare inammissibile la domanda.
4. Accertare e dichiarare che NON è provata la causazione del danno dai presunti eventi meteorici e che pertanto non vi è responsabilità dei convenuti per i fatti di causa e per l'effetto rigettare la domanda attorea in quanto infondata e NON provata.
5. Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Parte_3
Nuova Poggioreale 161E – 163 – 164F (C.F. , per omessa custodia delle parti comuni e P.IVA_1 pertanto dichiarare improcedibile la domanda per infondatezza nei confronti di essi convenuti.
6. Il tutto con vittoria di spese ed onorari di lite.”; nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e , ed è stata espletata consulenza tecnica d'ufficio Testimone_1 Testimone_2 dal geom. ora la causa va decisa. Persona_1
Un teste escusso è stato un tecnico incaricato dal attore per esaminare lo Parte_1 stato dei luoghi, l'ingegnere , il quale ha riferito che “qualche anno fa” (è stato Tes_1 escusso il 15/2/2022) si era recato due o tra volte sui luoghi di causa, constatando che alcuni dei blocchi di vetro-cemento del terrazzo di pertinenza dell'appartamento erano rotti, e che il buco risultante dalla rottura di uno di tali blocchi veniva CP_2 coperto “alla buona”, a volte con un oggetto largo quanto il buco, a volte con una mattonella più grande del buco. L'altro teste escusso, , partecipa al Testimone_2
attore, e come tale è parte del giudizio e non avrebbe potuto deporre: il Parte_1 condomino è parte del giudizio in cui è coinvolto l'ente di gestione condominiale, e quindi per vi è “insanabile incapacità del singolo condomino a testimoniare nelle cause relative al ”, come si legge in Cass. 17199/2015: insanabile, non è necessaria Parte_1
l'eccezione di parte.
Ecco le conclusioni cui è giunto il CTU circa le cause delle infiltrazioni lamentate dalla parte attrice: “il terrazzo di proprietà esclusiva dei convenuti, è provvisto di lucernario in vetro-cemento, e funge da copertura alla rampa di accesso ai box-auto cui si accede da
Via Nuova Poggioreale,164. Dalla prova di allagamento eseguita, ho potuto constatare, oltre al percolamento, attraverso un foro presente sul lucernario, nella sottostante rampa di accesso ai box, una non idonea pendenza, ed una insufficiente, a mio avviso, capacità pagina 2 di 5 di raccolta di piovane, che allo stato, e presumo da sempre, confluiscono in un unico raccoglitore di piovane totalmente insufficiente e a servizio, oltre che al terrazzo in esame, anche ad almeno altri tre terrazzi adiacenti.”
Come affermato da Cass. 1422/2019: “In materia di condominio degli edifici, i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari di proprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabile condominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunque destinate all'uso comune, salvo che, per la peculiare conformazione architettonica del fabbricato, assolvano alla prevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamente gradevole l'intero edificio.”. Certamente il lucernario in questione, come si comprende dalle fotografie in atti, non contribuisce né a proteggere né a rendere esteticamente gradevole l'intero edificio in cui è allocato, e nemmeno solo il terrazzo dell'appartamento dei convenuti;
ma serve solo a dare luce alla sottostante rampa d'accesso ai box, ossia ai beni appartenenti al attore, il quale dunque è Parte_1 tenuto a manutenerlo, e ne è custode. E' però anche vero che, come risulta dalla relazione peritale e dalla deposizione testimoniale raccolta, l'acqua percola attraverso un elemento in vetrocemento rotto del lucernario – e la convenuta , né costituendosi, CP_1 né entro il primo termine ex art. 183.6 cpc ha negato di essere responsabile della rottura, laddove è del tutto presumibile che lo sia, visto che usa in via esclusiva il terrazzo sul quale si trova il lucernario. E non lo ha contestato, nonostante sin dall'atto di citazione il attore abbia dedotto che i convenuti erano da considerare responsabili delle Parte_1 infiltrazioni provenienti dal lucernario, sul quale “era ben rilevabile la rottura di taluni blocchi di vetrocemento”. Ci si riferisce in questa sede alla sola convenuta , CP_1 usufruttuaria dell'appartamento al quale è pertinenziale il terrazzo, e non all'altro convenuto , nudo proprietario, perché si deve presumere che solo CP_2
l'usufruttuario disponga materialmente del bene, e possa aver provocato il danno. Dalla relazione del CTU, ed in particolare dall'allegata fotografia n. 9, si desume che in realtà l'elemento in vetrocemento del lucernario sia stato consapevolmente rimosso dall'usufruttuaria: infatti non appare semplicemente danneggiato, sfondato, bucato, avvallato, bensì manca completamente;
e, come emerge dalla predetta fotografia e si ricava da tutta la descrizione dello stato dei luoghi operata dal CTU, il quale ha anche svolto un'apposita prova di allagamento, quel foro aperto nella pavimentazione del terrazzo è l'unico punto dal quale defluiscono le acque piovane che sul terrazzo si accumulano, oltre ad un raccoglitore che però è del tutto insufficiente – e così evidentemente è stato usato. Stando così le cose, si ritiene che sia il Condominio attore sia la convenuta siano corresponsabili CP_1 dell'evento per cui è causa: , per avere rotto l'elemento in vetrocemento, ma CP_1 anche il proprietario del lucernario, il quale non ha mai provveduto a Parte_1 riparare il lucernario, pur potendolo fare essendone il proprietario – si trattava tra l'altro di una riparazione assai semplice, la sostituzione del pezzo di vetrocemento mancante. Il
attore non ha dimostrato di aver tentato di accedere al terrazzo per riparare Parte_1 il lucernario, e ciò gli sia stato impedito dalla usufruttuaria del terrazzino: ha invece pagina 3 di 5 lasciato che le infiltrazioni proseguissero, e per questo è corresponsabile al 50% dei danni da esso stesso subiti. Il CTU ha individuato una concausa dei danni subiti dal attore, nella non idonea pendenza del terrazzino, e Parte_1 nell'insufficienza dell'unico raccoglitore di acque piovane esistente. Si tratta di un aspetto dello stato dei luoghi non dedotto in giudizio, e che comunque non diminuisce il danno risarcibile in questa sede: se non ci fosse stato il foro nel lucernario, il danno non si sarebbe comunque prodotto, a quanto risulta. E comunque, anche se si volesse considerare la concausa consistente nell'errato sistema di smaltimento delle acque: infatti il terrazzino, che copre esclusivamente i beni del Condominio attore, va considerato un solaio per il quale ex art. 1125 cc le spese si dividono al 50% tra il proprietario del piano soprastante e quello del piano sottostante.
In base a tutto quanto sin qui detto, la convenuta va condannata a riparare il CP_1 lucernario, dovendosi ritenere che lo abbia rotto lei (è vero che il avrebbe Parte_1 dovuto ripararlo evitando di subire le infiltrazioni, ma il danneggiante va comunque condannato a riparare il bene che ha leso); e va condannata a risarcire il 50% dei danni che il attore ha subito, determinati dal CTU – con valutazione non Parte_1 specificamente contestata dalle parti – in euro 9071,57 IVA compresa. Pertanto, la convenuta va condannata a pagare al attore la somma di euro CP_1 Parte_1
(9071,57 : 2 =) 4535,78; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 5/11/2019 (data della messa in mora con raccomandata Ar) alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente rivalutata dal 5/11/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza della convenuta e si liquidano CP_1 come in dispositivo;
si compensano tra il Condominio attore ed il convenuto
, il quale non è soccombente, ma non ha mai distinto la propria posizione da CP_2 quella dell'usufruttuaria, della quale ha sempre sostenuto le tesi.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1339/2020 RGAC tra:
Via Nuova Poggioreale 161/E – 163 – 164/F, attore;
Parte_1 CP_1
e , convenuti;
così provvede:
[...] Controparte_2
1) Condanna la convenuta a chiudere il foro sul lucernario per cui è causa, CP_1 individuato dal CTU come causa del percolamento d'acqua nella proprietà del Condominio attore;
2) Condanna la convenuta a risarcire il 50% dei danni subiti dal CP_1 Parte_1 attore, che liquida per la quota in euro 4535,78; oltre rivalutazione secondo indici Istat dal 5/11/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma via via annualmente pagina 4 di 5 rivalutata dal 5/11/2019 alla pronuncia;
oltre interessi legali sulla somma definitivamente rivalutata dalla pronuncia al soddisfo;
3) Compensa le spese tra il attore e il convenuto;
Parte_1 CP_2
4) Condanna la convenuta a rimborsare al Condominio attore ogni somma che CP_1 questo documenti di aver pagato al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;
5) Condanna la convenuta a rimborsare al Condominio attore le spese del CP_1 giudizio, che liquida in € 136 per esborsi ed € 2600 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa;
con distrazione in favore dell'avv. Pierluca Ferretti. Così deciso in Portici in data 8/4/2025 Il giudice unico
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