Art. 2.
Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per la esecuzione della presente legge.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.