Articolo 2 della Legge 13 aprile 1933, n. 355
Articolo 1
Versione
19 maggio 1933
Art. 2.

Il Governo del Re e' autorizzato ad adottare tutti i provvedimenti che riterra' necessari per la esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Entrata in vigore il 19 maggio 1933