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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/09/2025, n. 6807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6807 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11402/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Nel procedimento civile pendente tra:
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 11 settembre 2025, innanzi alla g.u. Ambra Carla Tombesi, sono presenti:
Per l'avv. Antonella CARBONE in sostituzione dell'avv. Parte_1
CERBARA ANNA
Per 'avv. ZORZI ALBERTO Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
e i dottori e
[...] Persona_2 Persona_3
La giudice verifica con le parti la disponibilità a dare corso a conciliazione, nonostante l'assenza per parte opponente della parte o procuratore speciale. Per parte opponente l'avv.
CARBONE rappresenta di non avere poteri o istruzioni in questo senso, per parte opposta l'avv. ZORZI rappresenta l'astratta disponibilità della sua assistita, della quale è procuratore speciale, a valutare proposte transattive o conciliative non avendone tuttavia ricevute da controparte.
La giudice tenuto conto del comportamento processuale di parte opponente e del contenuto dell'opposizione, ritiene impossibile proseguire seriamente con un tentativo di conciliazione giudiziale e dispone quindi di procedersi oltre.
pagina 1 di 8 L'avv. CARBONE insiste per l'accoglimento dell'opposizione e per lo svolgimento di
CTU contabile nei termini indicati nella memoria 171-ter n. 2 c.p.c. con opposizione all'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da controparte.
L'avv. ZORZI insiste nell'istanza ex art. 648 c.p.c., si oppone alle istanze istruttorie di controparte e chiede che la causa venga rimessa in decisione.
La giudice dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa già matura per la decisione in base agli atti e ai documenti prodotti, invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. CARBONE precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si riporta alle difese svolte e chiede l'accoglimento delle precisate conclusioni.
L'avv. ZORZI conclude come da memoria 171-ter n. 1 c.p.c. e chiede l'accoglimento delle precisate conclusioni per i motivi dedotti in atti rimettendosi per le spese alle valutazioni del giudice.
La giudice preso atto di quanto sopra e dopo la breve discussione sintetizzata e dopo camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11402/2025, promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CERBARA Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA VENTI SETTEMBRE 1/5 16121 GENOVA presso lo studio della difenditrice e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZORZI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
Email_2
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi meglio descritti nella narrativa del presente atto, in forza delle norme ivi richiamate e/o comunque di quelle meglio viste e ritenute, contrariis reiectis:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare: a) respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1471/2025 Tribunale di Milano non sussistendone i presupposti, con ogni conseguente statuizione;
b) dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1471/2025 Tribunale di Milano con ogni conseguente statuizione;
pagina 3 di 8 2. Nel merito e in ogni caso: respingere le domande formulate da parte di CP_2
nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in
[...] Parte_2
diritto per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione:
3. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare di merito
Concedersi la provvisoria esecuzione ai sensi per gli effetti di cui all'art 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto n. 1471/2025 e n. 45176/2024 R.G. del 18/01/2025, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito
Rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettarsi le domande tutte promosse da parte opponente nei confronti di in ogni caso Controparte_2
condannandosi la soc. con sede in 16145 Genova, Corso Italia 15 Parte_1
ABC-R, Codice fiscale, n. iscrizione al Reg. Imprese, e p.iva domicilio P.IVA_1 digitale: in persona dell'Amministratrice Unica e legale Email_3
rappresentante , nata a [...] il [...], Controparte_3
Codice fiscale: , a pagare a favore di come C.F._1 Controparte_2
sopra rappresentata e difesa, per le causali di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata il 01/04/2025, la somma di € 22.865,90, oltre agli interessi al tasso contrattuale del 3,25% per il primo finanziamento, e del 2,90% per il secondo finanziamento, dal 14/08/2024 al saldo, e alle spese liquidate dal Giudice della fase monitoria.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria Riservata ogni istanza, deduzione e produzione, anche a prova contraria, con la seconda e la terza memoria integrativa di cui all'art. 171-ter, nn. 2 e 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14.3.2025 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1471 pubblicato dal Tribunale di Milano il
27.1.2025 e a lei asseritamente notificato presso l'amministratrice unica il 3.2.2025 con il quale le è stato ingiunto di pagare a € 22.865,90, oltre Controparte_2
pagina 4 di 8 interessi convenzionali di mora da calcolare in misura pari al 3,25% sul debito capitale di € 18.028,32 e al 2,90% sul debito capitale di € 4.837,58 dal 14.8.2024 e sino al saldo effettivo, importi corrispondenti al debito residuo derivante dalla risoluzione di diritto di due contratti di finanziamento sino ad allora in corso di esecuzione tra le parti.
2. A fondamento dell'opposizione proposta Parte_1
a. ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo da parte di per essere stata eseguita Controparte_2 presso l'amministratrice unica della società ingiunta e non all'indirizzo PEC di quest'ultima;
b. ha eccepito inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che entrambi i finanziamenti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sono garantiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese, deducendo quindi che fino al momento dell'escussione di tale garanzia il credito vantato dall'opposta non potrebbe essere esatto nei confronti della debitrice principale;
c. ha eccepito, infine, la nullità dei contratti di finanziamento per non aver adeguatamente verificato la finanziatrice, prima di stipulare tali contratti, che la finanziata fosse in grado di restituire l'importo prestato, richiamando sul punto l'orientamento espresso dalla Cass. civ., Sez. I nell'ordinanza
8.10.2024, n. 26248, chiedendo di conseguenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande proposte da n sede monitoria. Controparte_2
3. L'opposta i è costituita nel giudizio di opposizione l'1.4.2025, Controparte_2
prima del decorso del termine minimo per la costituzione in giudizio ricavabile dalla fissazione dell'udienza di trattazione compiuta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, indicata dall'opponente il 12.2.2026, chiedendo l'anticipazione dell'udienza di trattazione, disposta con decreto del 15.4.2025 all'esito delle verifiche preliminari. L'opposta ha documentato di aver tentato di notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo il 28.1.2025 presso il domicilio digitale dell'ingiunta, con esito negativo per invalidità dell'indirizzo della destinataria (doc. 2 a e 2 b),
pagina 5 di 8 dando quindi corso alla notificazione di tali atti tramite il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 149-bis, ultimo comma, c.p.c. (doc. 2 e e 2 f) e di aver ciononostante tentato la notificazione dei medesimi atti sia presso la sede legale dell'ingiunta il 29.1.2025, ivi risultata irreperibile, oltre che presso l'amministratrice unica dell'ingiunta, che ha ricevuto gli atti il 3.2.2025, deducendo pertanto l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente di nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha, inoltre, dedotto che la finanziata risponda in solido con la garante dei debiti restitutori derivante dai finanziamenti, ha evidenziato che l'allegata incapacità di restituire i finanziamenti costituisce un fatto contrastante con le dichiarazioni rese dalla finanziata ai fini della concessione dei finanziamenti stessi e della prestazione della garanzia pubblica dal Fondo di Garanzia e ha contestato che la mancata verifica del merito creditizio comporti la nullità dei finanziamenti e l'insussistenza dell'obbligo di loro restituzione, in ragione del fatto che il finanziato sarebbe comunque tenuto a restituire il capitale ricevuto anche solo ai sensi dell'art. 2033
c.c.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, non potendo essere disposta la c.t.u.
richiesta da parte opponente e volta ad accertare se l'opponente stessa fosse meritevole della concessione di credito al momento della stipulazione dei finanziamenti, siccome avente carattere meramente esplorativo, non risultando dagli atti alcun documento che consenta di valutare quale fosse la situazione patrimoniale e/o finanziaria dell'opponente al momento della stipulazione dei contratti e quindi il fatto dedotto a fondamento dell'eccezione proposta.
5. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6. Con riguardo all'eccepita nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, non solo l'opposta ha documentato di aver ritualmente eseguito la notificazione di tali atti presso il domicilio digitale dell'ingiunta (cfr. doc.ti 2 lett. b-
f) ma ha anche documentato di aver tentato la notificazione presso la sede dell'ingiunta, dove la stessa risultava irreperibile e di aver solo allora proceduto alla notificazione all'amministratrice unica della ingiunta le cui generalità e il cui ruolo pagina 6 di 8 sono state espressamente indicate nell'atto notificato per gli effetti di cui all'art. 145
c.p.c.
L'eccezione di nullità della notificazione si è, quindi, rivelata infondata e deve essere rigettata.
7. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la stessa deve essere riqualificata come eccezione (di merito) di inesigibilità del credito per mancata previa escussione della garante pubblica e tuttavia l'eccezione deve essere rigettata siccome manifestamente infondata.
Risulta documentalmente che entrambi i finanziamenti conclusi da Parte_1 con nell'ambito dei quali è maturato il credito oggetto del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto sono garantiti dal Fondo di Garanzia per Piccole e Medie
Imprese in attuazione dell'art. 13 del d.l. 23/2020 (doc. 3 att. e doc.ti 2 e 5 fasc. mon.). Come chiarito all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, la società finanziata risponde in ogni caso immediatamente e direttamente degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento e né la disciplina legale del Fondo di
Garanzia né quella convenzionale dei contratti di finanziamento prevedono un obbligo di preventiva escussione della garante pubblica rispetto al debitore principale: entrambi i coobbligati rispondono pertanto in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. dei debiti maturati con i contratti di finanziamento assistiti dalla garanzia del fondo pubblico.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, anche qualora riqualificata come di inesigibilità del credito, deve essere rigettata siccome infondata.
8. Parte attrice opponente ha infine eccepito la nullità dei finanziamenti perché concessi senza eseguire adeguata verifica del merito creditizio della finanziata, insussistente, solo in ragione garanzia prestata dal fondo di garanzia e quindi con abuso del diritto.
Se non che della incapienza patrimoniale della società finanziata al momento della conclusione dei contratti di finanziamento non è stata fornita alcuna prova né alcun principio di prova da parte opponente, di tal che non è stato possibile approfondire l'eventuale fondatezza dell'eccezione di parte attrice tramite c.t.u. mancando completamente la prova dei fatti rappresentati a fondatezza dell'eccezione.
pagina 7 di 8 9. L'opposizione deve quindi essere rigettata siccome infondata e quindi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
10. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale e della concentrazione di tutta l'attività processuale in unica udienza.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1471 Parte_1
pubblicato dal Tribunale di Milano il 27.1.2025 in favore di Controparte_2
che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_2 in misura pari a € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato
[...]
per compensi dovuto a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, oltre IVA
e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Nel procedimento civile pendente tra:
Parte_1
ATTRICE OPPONENTE
e
Controparte_1
CONVENUTA OPPOSTA
Oggi 11 settembre 2025, innanzi alla g.u. Ambra Carla Tombesi, sono presenti:
Per l'avv. Antonella CARBONE in sostituzione dell'avv. Parte_1
CERBARA ANNA
Per 'avv. ZORZI ALBERTO Controparte_1
Sono altresì presenti ai fini della presenti ai fini della pratica forense la dott.ssa Per_1
e i dottori e
[...] Persona_2 Persona_3
La giudice verifica con le parti la disponibilità a dare corso a conciliazione, nonostante l'assenza per parte opponente della parte o procuratore speciale. Per parte opponente l'avv.
CARBONE rappresenta di non avere poteri o istruzioni in questo senso, per parte opposta l'avv. ZORZI rappresenta l'astratta disponibilità della sua assistita, della quale è procuratore speciale, a valutare proposte transattive o conciliative non avendone tuttavia ricevute da controparte.
La giudice tenuto conto del comportamento processuale di parte opponente e del contenuto dell'opposizione, ritiene impossibile proseguire seriamente con un tentativo di conciliazione giudiziale e dispone quindi di procedersi oltre.
pagina 1 di 8 L'avv. CARBONE insiste per l'accoglimento dell'opposizione e per lo svolgimento di
CTU contabile nei termini indicati nella memoria 171-ter n. 2 c.p.c. con opposizione all'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da controparte.
L'avv. ZORZI insiste nell'istanza ex art. 648 c.p.c., si oppone alle istanze istruttorie di controparte e chiede che la causa venga rimessa in decisione.
La giudice dato atto di quanto sopra, ritenuta la causa già matura per la decisione in base agli atti e ai documenti prodotti, invita le parti a precisare le conclusioni e ordina la discussione orale della controversia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
L'avv. CARBONE precisa le conclusioni come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, si riporta alle difese svolte e chiede l'accoglimento delle precisate conclusioni.
L'avv. ZORZI conclude come da memoria 171-ter n. 1 c.p.c. e chiede l'accoglimento delle precisate conclusioni per i motivi dedotti in atti rimettendosi per le spese alle valutazioni del giudice.
La giudice preso atto di quanto sopra e dopo la breve discussione sintetizzata e dopo camera di consiglio, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. dandone lettura
La giudice
Ambra Carla Tombesi
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona della giudice Ambra Carla Tombesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 11402/2025, promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. CERBARA Parte_1 P.IVA_1
ANNA, elettivamente domiciliata in VIA VENTI SETTEMBRE 1/5 16121 GENOVA presso lo studio della difenditrice e, pertanto, presso il suo domicilio digitale
Email_1
- parte attrice opponente- nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
ZORZI ALBERTO, elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale del difensore
Email_2
- parte convenuta opposta -
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia al Tribunale di Milano Ill.mo in accoglimento della presente opposizione, per tutti i motivi meglio descritti nella narrativa del presente atto, in forza delle norme ivi richiamate e/o comunque di quelle meglio viste e ritenute, contrariis reiectis:
1. In via pregiudiziale e/o preliminare: a) respingere l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 1471/2025 Tribunale di Milano non sussistendone i presupposti, con ogni conseguente statuizione;
b) dichiarare nullo e/o revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni meglio esposte nella narrativa dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1471/2025 Tribunale di Milano con ogni conseguente statuizione;
pagina 3 di 8 2. Nel merito e in ogni caso: respingere le domande formulate da parte di CP_2
nei confronti della in quanto infondate in fatto ed in
[...] Parte_2
diritto per i motivi meglio esposti nella narrativa del presente atto e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto con ogni conseguente statuizione:
3. In ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta opposta
In via preliminare di merito
Concedersi la provvisoria esecuzione ai sensi per gli effetti di cui all'art 648 c.p.c. al decreto ingiuntivo opposto n. 1471/2025 e n. 45176/2024 R.G. del 18/01/2025, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
Nel merito
Rigettarsi l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto e, comunque, rigettarsi le domande tutte promosse da parte opponente nei confronti di in ogni caso Controparte_2
condannandosi la soc. con sede in 16145 Genova, Corso Italia 15 Parte_1
ABC-R, Codice fiscale, n. iscrizione al Reg. Imprese, e p.iva domicilio P.IVA_1 digitale: in persona dell'Amministratrice Unica e legale Email_3
rappresentante , nata a [...] il [...], Controparte_3
Codice fiscale: , a pagare a favore di come C.F._1 Controparte_2
sopra rappresentata e difesa, per le causali di cui in narrativa della comparsa di costituzione e risposta depositata il 01/04/2025, la somma di € 22.865,90, oltre agli interessi al tasso contrattuale del 3,25% per il primo finanziamento, e del 2,90% per il secondo finanziamento, dal 14/08/2024 al saldo, e alle spese liquidate dal Giudice della fase monitoria.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
In via istruttoria Riservata ogni istanza, deduzione e produzione, anche a prova contraria, con la seconda e la terza memoria integrativa di cui all'art. 171-ter, nn. 2 e 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato il 14.3.2025 ha proposto Parte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 1471 pubblicato dal Tribunale di Milano il
27.1.2025 e a lei asseritamente notificato presso l'amministratrice unica il 3.2.2025 con il quale le è stato ingiunto di pagare a € 22.865,90, oltre Controparte_2
pagina 4 di 8 interessi convenzionali di mora da calcolare in misura pari al 3,25% sul debito capitale di € 18.028,32 e al 2,90% sul debito capitale di € 4.837,58 dal 14.8.2024 e sino al saldo effettivo, importi corrispondenti al debito residuo derivante dalla risoluzione di diritto di due contratti di finanziamento sino ad allora in corso di esecuzione tra le parti.
2. A fondamento dell'opposizione proposta Parte_1
a. ha eccepito, in via preliminare, la nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo da parte di per essere stata eseguita Controparte_2 presso l'amministratrice unica della società ingiunta e non all'indirizzo PEC di quest'ultima;
b. ha eccepito inoltre la propria carenza di legittimazione passiva in ragione del fatto che entrambi i finanziamenti posti a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo sono garantiti dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie imprese, deducendo quindi che fino al momento dell'escussione di tale garanzia il credito vantato dall'opposta non potrebbe essere esatto nei confronti della debitrice principale;
c. ha eccepito, infine, la nullità dei contratti di finanziamento per non aver adeguatamente verificato la finanziatrice, prima di stipulare tali contratti, che la finanziata fosse in grado di restituire l'importo prestato, richiamando sul punto l'orientamento espresso dalla Cass. civ., Sez. I nell'ordinanza
8.10.2024, n. 26248, chiedendo di conseguenza di revocare il decreto ingiuntivo opposto e rigettare le domande proposte da n sede monitoria. Controparte_2
3. L'opposta i è costituita nel giudizio di opposizione l'1.4.2025, Controparte_2
prima del decorso del termine minimo per la costituzione in giudizio ricavabile dalla fissazione dell'udienza di trattazione compiuta con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, indicata dall'opponente il 12.2.2026, chiedendo l'anticipazione dell'udienza di trattazione, disposta con decreto del 15.4.2025 all'esito delle verifiche preliminari. L'opposta ha documentato di aver tentato di notificare il ricorso e il decreto ingiuntivo il 28.1.2025 presso il domicilio digitale dell'ingiunta, con esito negativo per invalidità dell'indirizzo della destinataria (doc. 2 a e 2 b),
pagina 5 di 8 dando quindi corso alla notificazione di tali atti tramite il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 149-bis, ultimo comma, c.p.c. (doc. 2 e e 2 f) e di aver ciononostante tentato la notificazione dei medesimi atti sia presso la sede legale dell'ingiunta il 29.1.2025, ivi risultata irreperibile, oltre che presso l'amministratrice unica dell'ingiunta, che ha ricevuto gli atti il 3.2.2025, deducendo pertanto l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente di nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo.
L'opposta ha, inoltre, dedotto che la finanziata risponda in solido con la garante dei debiti restitutori derivante dai finanziamenti, ha evidenziato che l'allegata incapacità di restituire i finanziamenti costituisce un fatto contrastante con le dichiarazioni rese dalla finanziata ai fini della concessione dei finanziamenti stessi e della prestazione della garanzia pubblica dal Fondo di Garanzia e ha contestato che la mancata verifica del merito creditizio comporti la nullità dei finanziamenti e l'insussistenza dell'obbligo di loro restituzione, in ragione del fatto che il finanziato sarebbe comunque tenuto a restituire il capitale ricevuto anche solo ai sensi dell'art. 2033
c.c.
4. La causa è stata istruita solo documentalmente, non potendo essere disposta la c.t.u.
richiesta da parte opponente e volta ad accertare se l'opponente stessa fosse meritevole della concessione di credito al momento della stipulazione dei finanziamenti, siccome avente carattere meramente esplorativo, non risultando dagli atti alcun documento che consenta di valutare quale fosse la situazione patrimoniale e/o finanziaria dell'opponente al momento della stipulazione dei contratti e quindi il fatto dedotto a fondamento dell'eccezione proposta.
5. L'opposizione è infondata e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
6. Con riguardo all'eccepita nullità della notificazione del ricorso e del decreto ingiuntivo, non solo l'opposta ha documentato di aver ritualmente eseguito la notificazione di tali atti presso il domicilio digitale dell'ingiunta (cfr. doc.ti 2 lett. b-
f) ma ha anche documentato di aver tentato la notificazione presso la sede dell'ingiunta, dove la stessa risultava irreperibile e di aver solo allora proceduto alla notificazione all'amministratrice unica della ingiunta le cui generalità e il cui ruolo pagina 6 di 8 sono state espressamente indicate nell'atto notificato per gli effetti di cui all'art. 145
c.p.c.
L'eccezione di nullità della notificazione si è, quindi, rivelata infondata e deve essere rigettata.
7. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione passiva, la stessa deve essere riqualificata come eccezione (di merito) di inesigibilità del credito per mancata previa escussione della garante pubblica e tuttavia l'eccezione deve essere rigettata siccome manifestamente infondata.
Risulta documentalmente che entrambi i finanziamenti conclusi da Parte_1 con nell'ambito dei quali è maturato il credito oggetto del Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto sono garantiti dal Fondo di Garanzia per Piccole e Medie
Imprese in attuazione dell'art. 13 del d.l. 23/2020 (doc. 3 att. e doc.ti 2 e 5 fasc. mon.). Come chiarito all'art. 14 delle condizioni generali di contratto, la società finanziata risponde in ogni caso immediatamente e direttamente degli obblighi derivanti dai contratti di finanziamento e né la disciplina legale del Fondo di
Garanzia né quella convenzionale dei contratti di finanziamento prevedono un obbligo di preventiva escussione della garante pubblica rispetto al debitore principale: entrambi i coobbligati rispondono pertanto in solido ai sensi dell'art. 1292 c.c. dei debiti maturati con i contratti di finanziamento assistiti dalla garanzia del fondo pubblico.
L'eccezione di carenza di legittimazione passiva, anche qualora riqualificata come di inesigibilità del credito, deve essere rigettata siccome infondata.
8. Parte attrice opponente ha infine eccepito la nullità dei finanziamenti perché concessi senza eseguire adeguata verifica del merito creditizio della finanziata, insussistente, solo in ragione garanzia prestata dal fondo di garanzia e quindi con abuso del diritto.
Se non che della incapienza patrimoniale della società finanziata al momento della conclusione dei contratti di finanziamento non è stata fornita alcuna prova né alcun principio di prova da parte opponente, di tal che non è stato possibile approfondire l'eventuale fondatezza dell'eccezione di parte attrice tramite c.t.u. mancando completamente la prova dei fatti rappresentati a fondatezza dell'eccezione.
pagina 7 di 8 9. L'opposizione deve quindi essere rigettata siccome infondata e quindi, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
10. Le spese seguono la soccombenza di parte opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono quantificate in dispositivo applicando i parametri minimi previsti dal DM
55/2014 in ragione della scarsa complessità delle questioni trattate, del carattere documentale dell'istruttoria svolta e della decisione a seguito di discussione orale e della concentrazione di tutta l'attività processuale in unica udienza.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da al decreto ingiuntivo n. 1471 Parte_1
pubblicato dal Tribunale di Milano il 27.1.2025 in favore di Controparte_2
che conferma e dichiara definitivamente esecutivo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP_2 in misura pari a € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% dell'importo indicato
[...]
per compensi dovuto a titolo di rimborso forfettario delle spese sostenute, oltre IVA
e CPA.
Sentenza resa ai sensi dell'articolo 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Milano, 11 settembre 2025
La giudice
Ambra Carla Tombesi
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