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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/04/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 550 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2021 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Scarpino Giovanni, giusta procura in calce al Parte_1
ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai procuratori, avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari
Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, come in atti;
resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2021, parte ricorrente chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego della disoccupazione agricola per l'anno 2019, nonché dell'iscrizione d'ufficio alla gestione speciale CD/CM con condanna dell'Istituto al pagamento della predetta disoccupazione, oltre interessi e rivalutazione, con distrazione delle spese a favore del legale antistatario ex art 93 c.p.c..
Parte ricorrente rappresentava di aver svolto, nel corso dell'anno 2019, dal mese di maggio al mese di dicembre, attività lavorativa quale dipendente stagionale con mansioni di bracciante agricola presso l'azienda di Gualtieri Valentina, sita in Belcastro, per un totale di 90 gg;
maturando così i requisiti necessari per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione agricola. Indennità che non veniva riconosciuta, in quanto la stessa risultava iscritta negli elenchi dei Coltivatori Diretti, come da comunicazione notificata, da parte dell' , in data 04.06.2020- prontamente impugnata con CP_1 ricorso, presso il anch'esso rigettato. Controparte_2
Si costituiva l' contestando quanto rappresentato dalla ricorrente e chiedendo, il rigetto CP_1
del ricorso e delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giudizio.
Alla causa, del 14.03.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni preliminari di tardività del ricorso e di improcedibilità per difetto dei rimedi precontenziosi sollevate dall' avendo parte opponente CP_1
prodotto documentazione -ricorso amministrativo-, dalla quale si evince che l'atto impugnato è stato presentato nei termini di legge ed essere stato preceduto dai rimedi precontenziosi amministrativi.
Merita accoglimento la pretesa dell' volta ad iscrivere la ricorrente alla gestione CP_3
assicurativa dei coltivatori diretti con conseguente pretesa dei contributi.
L'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti è giustificata dal concorso dei requisiti che sono contemplati agli artt. 2 l. n. 104/1957 e 3 l. n. 9/1963, ossia: (a) l'abituale e prevalente coltivazione del fondo da parte dell'interessato, che può essere dedito anche solo a compiti di programmazione dell'attività svolta in cooperazione col proprio nucleo familiare, e (b) il fabbisogno di almeno centoquattro giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo. La domanda di disoccupazione agricola della sig.ra veniva rigettata, essendo emerso Pt_1 lo svolgimento di attività prevalente come coltivatrice diretta sin dall'anno 2010; l'ufficio amministrativo competente accertava che la ricorrente era titolare di partita Iva, infatti era iscritta alla camera di commercio sin dal mese di aprile del .2004, nonché proprietaria di terreni in agro del comune di Belcastro.
Emergeva altresì, dalla consultazione del fascicolo aziendale ARCEA (organismo pagatore che ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea) che la sig.ra aveva richiesto e ricevuto sussidi ed Parte_1
aiuti dal predetto organismo pagatore sin dall'anno 2004.
Per fruire degli aiuti comunitari concessi da detto Ente è necessario che il reddito proveniente dall'azienda agricola sia pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell'azienda sia superiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore: solo in presenza dei suddetti requisiti vengono riconosciuti e concessi gli aiuti comunitari.
Nel caso che ci occupa, la sig.ra risulta essersi dedicata nei termini su indicati alla Pt_1 coltivazione dei fondi nella sua disponibilità. Pertanto l' aveva effettuato l'iscrizione alla CP_1
gestione CD/CM sin dal 2010.
Sempre sul presupposto dello svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di lavoro autonomo in agricoltura, è stata respinta la domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, anche per altre annualità – come da sentenze del Tribunale di Catanzaro, nonché della Corte d'Appello di Catanzaro, depositate in atti -fascicolo resistente-.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne deriva il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza, attesa l'inidoneità a determinarne l'esenzione, ex art.152, disp. att., c.p.c., della dichiarazione della ricorrente allegata al ricorso ricorrente, ma del tutto priva della necessaria autenticazione del difensore
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna, la parte ricorrente al pagamento in favore dell' , delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 800,00 per onorari, oltre accessori di legge. Catanzaro 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOP, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 550 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2021 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Scarpino Giovanni, giusta procura in calce al Parte_1
ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO
in persona del l.r. pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso dai procuratori, avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano, Francesco Muscari
Tomaioli, in virtù di procura generale alle liti, come in atti;
resistente
Provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti, mediante lo scambio delle note di trattazione scritte, ex art 127 –ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.03.2021, parte ricorrente chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di diniego della disoccupazione agricola per l'anno 2019, nonché dell'iscrizione d'ufficio alla gestione speciale CD/CM con condanna dell'Istituto al pagamento della predetta disoccupazione, oltre interessi e rivalutazione, con distrazione delle spese a favore del legale antistatario ex art 93 c.p.c..
Parte ricorrente rappresentava di aver svolto, nel corso dell'anno 2019, dal mese di maggio al mese di dicembre, attività lavorativa quale dipendente stagionale con mansioni di bracciante agricola presso l'azienda di Gualtieri Valentina, sita in Belcastro, per un totale di 90 gg;
maturando così i requisiti necessari per l'ottenimento dell'indennità di disoccupazione agricola. Indennità che non veniva riconosciuta, in quanto la stessa risultava iscritta negli elenchi dei Coltivatori Diretti, come da comunicazione notificata, da parte dell' , in data 04.06.2020- prontamente impugnata con CP_1 ricorso, presso il anch'esso rigettato. Controparte_2
Si costituiva l' contestando quanto rappresentato dalla ricorrente e chiedendo, il rigetto CP_1
del ricorso e delle domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con condanna alle spese di giudizio.
Alla causa, del 14.03.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritta depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Preliminarmente, vanno respinte le eccezioni preliminari di tardività del ricorso e di improcedibilità per difetto dei rimedi precontenziosi sollevate dall' avendo parte opponente CP_1
prodotto documentazione -ricorso amministrativo-, dalla quale si evince che l'atto impugnato è stato presentato nei termini di legge ed essere stato preceduto dai rimedi precontenziosi amministrativi.
Merita accoglimento la pretesa dell' volta ad iscrivere la ricorrente alla gestione CP_3
assicurativa dei coltivatori diretti con conseguente pretesa dei contributi.
L'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti è giustificata dal concorso dei requisiti che sono contemplati agli artt. 2 l. n. 104/1957 e 3 l. n. 9/1963, ossia: (a) l'abituale e prevalente coltivazione del fondo da parte dell'interessato, che può essere dedito anche solo a compiti di programmazione dell'attività svolta in cooperazione col proprio nucleo familiare, e (b) il fabbisogno di almeno centoquattro giornate lavorative annue per la coltivazione del fondo. La domanda di disoccupazione agricola della sig.ra veniva rigettata, essendo emerso Pt_1 lo svolgimento di attività prevalente come coltivatrice diretta sin dall'anno 2010; l'ufficio amministrativo competente accertava che la ricorrente era titolare di partita Iva, infatti era iscritta alla camera di commercio sin dal mese di aprile del .2004, nonché proprietaria di terreni in agro del comune di Belcastro.
Emergeva altresì, dalla consultazione del fascicolo aziendale ARCEA (organismo pagatore che ha competenza per l'erogazione di aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari previsti dalla normativa dell'Unione Europea) che la sig.ra aveva richiesto e ricevuto sussidi ed Parte_1
aiuti dal predetto organismo pagatore sin dall'anno 2004.
Per fruire degli aiuti comunitari concessi da detto Ente è necessario che il reddito proveniente dall'azienda agricola sia pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne dell'azienda sia superiore alla metà del tempo di lavoro totale dell'imprenditore: solo in presenza dei suddetti requisiti vengono riconosciuti e concessi gli aiuti comunitari.
Nel caso che ci occupa, la sig.ra risulta essersi dedicata nei termini su indicati alla Pt_1 coltivazione dei fondi nella sua disponibilità. Pertanto l' aveva effettuato l'iscrizione alla CP_1
gestione CD/CM sin dal 2010.
Sempre sul presupposto dello svolgimento, da parte della ricorrente, dell'attività di lavoro autonomo in agricoltura, è stata respinta la domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di disoccupazione agricola, anche per altre annualità – come da sentenze del Tribunale di Catanzaro, nonché della Corte d'Appello di Catanzaro, depositate in atti -fascicolo resistente-.
Alla luce delle considerazioni che precedono, ne deriva il rigetto della domanda.
Le spese seguono la soccombenza, attesa l'inidoneità a determinarne l'esenzione, ex art.152, disp. att., c.p.c., della dichiarazione della ricorrente allegata al ricorso ricorrente, ma del tutto priva della necessaria autenticazione del difensore
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna, la parte ricorrente al pagamento in favore dell' , delle spese di lite, CP_1 liquidate in complessivi € 800,00 per onorari, oltre accessori di legge. Catanzaro 09/04/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro