Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 05/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Nella procedura n. 225/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SECONDA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 225/2022 tra avv. FABRIS DE FABRIS PAOLO) Parte_1
ATTORE e avv. BUFFA MARCO) Controparte_1
CONVENUTO
* Oggi 5 giugno 2025, innanzi al Giudice dott.ssa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Filippo Poggi Longostrevi in sostituzione dell'Avv. Fabris de Fabris per Parte_1
e l'Avv. Buffa per i quali richiamano le conclusioni di cui al foglio di
[...] Controparte_1
p.c. depositato in vista della precedente udienza e il contenuto dei rispettivi atti difensivi e note conclusive. Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione. All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dandone lettura e depositandola telematicamente.
Il Giudice Cristina Ferrari
1
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 225/2022 Ruolo Generale promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore Parte_2 con il patrocinio dell'Avv. Paolo Fabris de Fabris come da mandato in atti;
ATTORE
CONTRO in persona dell'amministratore delegato , Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. Marco Buffa come da mandato in atti;
CONVENUTO
Conclusioni per l'attore: Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, riservata la formulazione di ogni ulteriore deduzione e produzione nei termini di legge;
in via principale: respingersi perché infondate in fatto e in diritto tutte le domande avanzate dalla convenuta
[...] ccertare e, per l'effetto, dichiarare enuta e così CP_1 Controparte_1 condannarla a corrispondere a l'importo di Euro 102.407,85 Parte_1
a titolo di corrispettivo, come accertata in corso di causa, per le ragioni esposte in narrativa, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo;
in via subordinata: nel denegato e non creduto caso in cui venga escluso che all'attività di fissaggio e messa in sicurezza delle lamiere di coibentazione sulle ciminiere GVR42 e GVR43 siano applicabili le voci di prezzo di cui alle lettere C2.a e C2.b del prezzario di cui al contratto sottoscritto in data 8.7.2020, determinare da parte del Giudice ai sensi dell'art. 1657 c.c. il corrispettivo dovuto da
[...]
d per tali attività; in ogni caso: con vittoria CP_1 Parte_1 di spese e competenze, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario 15% come per legge,
Conclusioni per il convenuto: “Previo eventuale rinnovo ovvero integrazione della CTU per i motivi di cui alle note scritte 3 ottobre 2023; previa eventuale ammissione delle prove per testi dedotte nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2) c.p.c. con i testi ivi indicati;
previa
2 opposizione alle istanze istruttorie avversarie (i) per interrogatorio formale, (ii) per testi e (iii) di esibizione per i motivi illustrati nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 3) c.p.c.: 1) Respingere tutte le domande proposte da e, comunque, Parte_1 assolvere da ogni richiesta. Controparte_1
2) Accertare e dichiarare che è tenuta a versare, a saldo dei lavori eseguiti Controparte_1 da di cui è causa, la somma di € 21.626,86. Parte_1
3) Accertare e dichiarare l'inadempienza di rispetto alla Parte_1 intimazione di provvedere alla eliminazione delle difformità denunciate e, per l'effetto, dichiarare legittima l'esecuzione d'ufficio disposta da e condannare Controparte_1 [...]
a risarcire ad la somma di € 13.515,00, Parte_1 CP_1 corrispondente agli oneri della procedura di esecuzione d'ufficio. 4) Eseguita la compensazione tra il costo dell'esecuzione d'ufficio e quanto ancora dovuto da e tenuto conto del versamento di € 8.111,86 eseguito a favore della società Controparte_1 attrice il 13 settembre 2022, dichiarare che nulla è più dovuto a favore di Parte_1
[...]
5) Condannare in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
OGGETTO: “Appalto – Corrispettivo”.
FATTO E DIRITTO (a seguire, per comodità, solo ha citato in Parte_1 Parte_1 giudizio al fine di veder accertato e dichiarato il proprio diritto alla Controparte_1 corresponsione dell'importo inizialmente quantificato in 100.507,37 Euro o quello accertato in corso di causa, a titolo di corrispettivo d'appalto, per lavori, eseguiti “con il carattere di emergenza”, di messa in sicurezza e ripristino dei lamierini di coibentazione di due ciminiere dei GVR presso la centrale di Turbigo, oggetto del contratto di appalto concluso con CP_1 il 02.07.2020 e allegati capitolato tecnico e prezziario. La committente aveva infatti
[...] contestato ex post il consuntivo lavori ricevuto da ritendendo di dover applicare Parte_1 voci e criteri differenti nella determinazione del dovuto, che aveva indicato nella minor somma di 27.258,77 Euro. Il successivo scambio di comunicazioni via e-mail tra le parti, le verifiche e le nuove analisi di lavori e prezzi non avevano portato a soluzione condivisa, pertanto la società appaltatrice ha azionato giudizialmente il diritto al compenso avanti questo Tribunale, competente in base all'art. 31 del contratto di appalto prodotto dall'attrice come doc. n.
1. Instaurato il contraddittorio, si è costituita per contestare la pretesa di Controparte_1 controparte. Con tale finalità, ha dedotto l'erroneità del consuntivo lavori trasmessole, avuto riguardo ai lavori effettivamente eseguiti e relative voci, la non debenza della maggiorazione del 25% applicata per l'emergenza, la mancata o inesatta esecuzione di alcuni lavori, affidati d'ufficio a terzi, non avendovi provveduto l'appaltatrice sebbene diffidata a farlo in conformità all'art. 24 del contratto, con conseguenti oneri economici pari a 15.515,00, al pagamento dei quali ha chiesto che sia condannata. Parte_1
La causa è stata istruita soltanto mediante CTU affidata all'ing. e viene definita Per_1 all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., a seguito di discussione orale sulle conclusioni già rassegnate dalle parti come trascritte in epigrafe.
3 *** La domanda attorea è fondata e da accogliere solo in parte, per le ragioni seguenti. La regolamentazione dei rapporti tra e è documentata dal contratto Parte_1 CP_1 di appalto del servizio di manutenzione nelle modalità previste in edilizia acrobatica del 02.07.2020 e dal capitolato tecnico ed elenco prezzi unitari che ne costituiscono parte integrante, tutti prodotti dall'attrice. E' acquisita agli atti anche la richiesta di intervento del 6.04.2021 con la quale
[...]
, dipendente di nella sua qualità di Responsabile Manutenzione Per_2 Controparte_1
Meccanica e Civile della Centrale Termoelettrica di Turbigo (MI) – risultante dalle comunicazioni trasmesse via mail dallo stesso ad – richiedeva testualmente Parte_1
“intervento con carattere dell'emergenza, per effettuare la messa in sicurezza e il ripristino dei lamierini di coibentazione delle due ciminiere del VGR”. Seguiva, nel rispetto della tempistica prevista dal contratto di appalto, l'intervento del manutentore il 08.04.2021 che si protraeva, fino al 23.04.2021 limitatamente a giornate lavorative, non prefestive e/o festive. Per i lavori eseguiti, risulta che la società attrice abbia emesso il consuntivo del 26.04.2021 (doc. 5) di complessivi 80.405,90 Euro, maggiorato per l'emergenza in percentuale del 25% (lettera G punto 1a del prezziario) per giungere a complessivi 100.507,37 Euro, chiesti in pagamento a che faceva seguire proprio conteggio computando le singole Controparte_1 voci spesa sulla base di differenti codici e negando la maggiorazione applicata da Parte_1
(doc. 6). Reputa questo Giudice, in ciò supportato oltreché dalle risultanze documentali disponibili, anche dagli esiti della CTU espletata, che siano individuabili le lavorazioni eseguite in emergenza da rappresentate da verifica delle lamiere esistenti per 473,00 mq, Parte_1 sostituzione di lamiera con aggiunta di regge sotto i 50 ml per 2,60 mq, altra sostituzione analoga eseguita sopra i 50 metri di altezza, sostituzione della viteria esistente con installazione di una reggia per ogni fila di pannelli per 316,51 mq sopra i 50 ml e per 67,83 sotto i 50 ml, nonché fissaggio delle lamiere divelte dal vento con tiro in quota ad altezza di 55 mq (mq 27,04). Occorre puntualizzare che sull'effettiva esecuzione di tali lavori non v'è contrasto tra le parti, né vi è stato tra i consulenti tecnici delle stesse, tant'è che il perito d'ufficio, a pag. 5 del proprio elaborato, ha opportunamente dato conto che le opere sono state individuate collegialmente e condivise dai CCTTPP. Nell'allegato D, il CTU ha esposto per ciascun lavoro l'importo spettante all'attrice, in termini sostanzialmente sovrapponibili al conteggio già effettuato da nell'aprile 2021, Parte_1 contestato da Controparte_1
Ebbene, nulla quaestio sui seguenti lavori e importi applicati, dati da
-cantierizzazione e voce € 1.500,00 – (1.500,00 x 0,23849) = € 1.142,27 B1a. Verifiche ciminiere, serbatoi e condotti ad altezza uguale o inferiore ai 50 metri €/mq. 12,00 – (12,00 x 0,23849) x mq. 158,00 = € 1.443,82;
- B1b. Verifiche ciminiere, serbatoi e condotti ad altezza superiore ai 50 metri €/mq. 16,00 – (16,00 x 0,23849) x mq. 315,00 = € 3.838,01;
- C1a. Sostituzione lamiere di coibentazione con aggiunta di regge di cinturazione per altezze uguali o inferiori ai 50 metri €/mq. 400,00 – (400,00 x 0,23849) x mq. 2,60 = € 791,97;
4 - C1b. Sostituzione lamiere di coibentazione con aggiunta di regge di cinturazione per altezze superiori ai 50 metri €/mq. 500,00 – (500 x 0,23849) x mq. 2,60 = € 989,96. Per tali voci non vi è sostanziale differenza tra i conteggi proposti dalle parti fin dall'aprile 2021. Occorre anche rilevare che, per quanto dovuto con riferimento ai lavori eseguiti dall'attrice in emergenza nell'aprile 2021, risulta avere autorizzato l'emissione della Controparte_1 fattura n. 22/2021 da parte di datata 10.05.2021 (doc. 11 parte convenuta), Parte_1 regolarmente pagata mediante bonifico bancario per il corrispondente importo di 17.908,51 Iva inclusa (imponibile di 14.679,11 Euro) come da dettaglio della transazione finanziaria eseguita il 07.09.2021, comprovata dal doc. 12 della convenuta. Si condivide con riferimento alle restanti voci di spesa il criterio di calcolo adottato dal CTU, per fissaggio di lamiere di coibentazione, riportate alle voci C2a e C2b, con variazione di importo dipendente in via esclusiva dall'altezza dei lavori inferiore o superiore ai 50 ml, poiché non v'è davvero alcuna ragione di distinguere tra le differenti ipotesi prospettate e diversamente contabilizzate da ossia la sostituzione del pannello con uno Controparte_3 CP_ nuovo, la posa di pannello fornito dalla committente ovvero la posa di pannello recuperato e messo a disposizione del manutentore – se si ha riguardo alla concreta attività conseguente di concretizzatasi, sempre e comunque, in una sostituzione. Parte_1
Del tutto giustificate, dunque, le voci che di seguito si riportano, la parametrazione del costo ai codici sotto indicati – conformi al computo dell'attrice e proposto in conformità dal CTU ing. -, con aggiunta delle regge di cinturazione, il cui posizionamento,, a parere del Per_1
Giudicante, non è affatto estraneo all'intervento in emergenza. Come testualmente indicato nella mail del 06.04.2021 si trattava, infatti, di intervento di messa in sicurezza dei pannelli delle due ciminiere GVR42 e GVR43, in precedenza divelti dal forte vento, il cui fissaggio con reggia di cinturazione attraversante la lamiera appare in modo evidente volto ad impedire il verificarsi di analoghi futuri distacchi dei pannelli. Si tratta delle seguenti voci e importi:
- C2a. Fissaggio lamiere di coibentazione (recuperate o nuove) con aggiunta di regge di cinturazione per altezze uguali o inferiori ai 50 metri €/mq. 200,00 – (200,00 x 0,23849) x mq. 67,83 = € 10.330,64 - C2b. Fissaggio lamiere di coibentazione (recuperate o nuove) con aggiunta di regge di cinturazione per altezze superiori ai 50 metri €/mq. 250,00 – (250,00 x 0,23849) x mq. 316,51 = € 60.256,38 - C2b. Fissaggio lamiere di coibentazione (recuperate o nuove) con aggiunta di regge di cinturazione per altezze superiori a 50 2 metri €/mq. 250,00
- (250,00 x 0,23849) x mq. 27,04 = € 5.147,81. Si giunge così ad un valore complessivo di 83.940,86, oltre IVA, nei termini dettagliatamente indicati dal CTU nell'allegato d), del tutto condivisibili e che il Giudice pone alla base dei calcoli che saranno in seguito effettuati. Non spetta ad Alta Quota la maggiorazione prevista al punto G dell'Allegato A del contratto di appalto: la previsione contrattuale concordata tra le parti offre un dato letterale insuperabile laddove sancisce la spettanza del maggior compenso in caso di attività richieste con carattere di urgenza o di emergenza e eseguite necessariamente nei prefestivi o nei festivi. La congiunzione “e” e l'immediato successivo utilizzo dell'avverbio “necessariamente” non premettono di sostenere che sia stata convenzionalmente prevista una terza ipotesi di riconoscimento della maggiorazione, in aggiunta a quelle della (sola) emergenza e (sola) urgenza, bensì, al contrario che lavori urgenti o in emergenza dovessero essere
5 necessariamente espletati in giornate prefestive o festive per giustificare il riconoscimento maggior compenso. Si condivide dunque la soluzione interpretativa della clausola proposta e sempre sostenuta da Controparte_1
Non può essere riconosciuta alcuna portata modificativa, rispetto alla clausola sub G) sopra riportata, alla disponibilità manifestata via mail il 26.05.2021 dal Responsabile Manutenzione della Centrale di Turbigo, , di riconoscere la maggiorazione per alcuni lavori: Persona_2 non risulta che il nominato avesse/abbia poteri per vincolare alla propria volontà la società datrice di lavoro, qui convenuta, e occorre altresì valorizzare il contesto in cui la e-mail al tempo si inseriva, nell'ottica di pervenire ad intesa sui divergenti conteggi ed evitare il contenzioso. Non è pertanto identificabile in essa alcun riconoscimento delle spettanze di Alta Quota o confessione stragiudiziale con ricadute nel presente giudizio. Passando così ad esaminare la domanda riconvenzionale di volta alla Controparte_1 condanna di a rifonderla dell'esborso sostenuto per avere affidato a terzi Parte_1
l'ultimazione dei lavori e la rimozione di difetti denunciati all'attrice il 27.04.2021, occorre muovere dalla previsione dell'art. 24 del contratto di appalto, secondo il quale, “ la committente potrà far eseguire il contratto parzialmente da altre imprese o da proprio personale in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali ovvero quando, per negligenza dell'Appaltatore, il progresso delle prestazioni non fosse tale da assicurarne, ad esclusivo giudizio della Committente stessa, il compimento nei termini stabiliti. In tal caso, la Committente comunicherà per iscritto all'Appaltatore una intimazione ad adeguarsi alle prescrizioni in un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni. Scaduto il termine assegnato, la Committente in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, constaterà se ed in qual modo l'Appaltatore abbia adempiuto alle ingiunzioni fattegli e ne compilerà processo verbale. Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non abbia, in tutto od in parte, ottemperato alle ingiunzioni fattegli, la Committente avrà facoltà di ordinare l'esecuzione d'ufficio, entrando in possesso delle opere, dei materiali, delle macchine e degli utensili esistenti nel cantiere dell'Appaltatore che possano essere utilmente impiegati nei lavori stessi. La Committente con il concorso dell'Appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario degli oggetti presi in possesso. In caso di esecuzione d'ufficio non si farà luogo a risoluzione del Contratto e l'Appaltatore avrà diritto di vigilare sull'esecuzione dei lavori e, ove dimostri di essere nuovamente in grado di condurli a buon fine sotto ogni profilo (tecnico, economico e finanziario) potrà essere rimesso nell'esercizio del suo Contratto. L'esecuzione d'ufficio sarà effettuata a maggiori spese dell'Appaltatore. Tali oneri saranno compensati con i pagamenti, a quel momento, ancora dovuti all'Appaltatore. Qualora la compensazione non fosse possibile, la Committente provvederà ad escutere le fideiussioni relative. In ogni caso l'Appaltatore provvederà al pagamento degli oneri sostenuti da la Committente entro 20 (venti) giorni dalla richiesta”. Secondo la valutazione di questo Giudice, la procedura convenzionale è stata rispettata da
[...] che ha denunciato vizi e mancanze il 27.04.2021, ha assegnato termine di CP_1 quindici giorni ad per provvedere (doc. 19 convenuto), scaduto il termine ha Parte_1 verificato nel contraddittorio con il manutentore i lavori, presenti i due testimoni, ha trasmesso il verbale alla controparte e proceduto a nuovo affidamento lavori a terzi per il costo di 15.515,00 Euro (imponibile di 13.515,00 oltre IVA) comunicando all'attrice la data inizio lavori per garantire la prevista sorveglianza (doc. 27). Eseguiti i lavori da , operata la compensazione con l'esborso Controparte_4 CP_1 sostenuto come previsto in contratto, ha emesso fattura di 9.896,46 Euro Iva inclusa (base imponibile di 8.111,86 Euro) a favore di ritenuta idonea a saldare ogni residua Parte_1
6 pretesa, corrispondendo la somma mediante bonifico bancario il 13.09.2022 come risulta dal doc. 37 prodotto. Sulla scorta dei precedenti assunti, tenuto conto della necessità di operare su basi di calcolo omogenee depurate dall'imposta indiretta in quanto partita di giro, occorre computare in detrazione dall'importo risultato dovuto ad pari a 83.940,86 Euro, la somma Parte_1 imponibile di 13.515,00 Euro da riconoscere a in accoglimento della Controparte_1 domanda riconvenzionale, nonché gli importi già corrisposti da all'attrice il CP_1
07.09.2021 e il 13.09.2022 di cui ai docc. 12 e 37 (base imponibile di 14.679,11 Euro + imponibile di 8.111,86 Euro): la domanda attorea può dunque essere accolta per residui 47.634,89 Euro, oltre IVA e interessi moratori al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla notifica dell'atto di citazione al saldo effettivo. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore dell'accolto; anche le spese di CTU, liquidate in corso di causa, seguono il criterio generale dell'art. 91 c.p.c e sono definitivamente poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma, ogni altra domanda, eccezione e difesa respinte, nella causa promossa dalla nei confronti di così provvede in Parte_1 Controparte_5 via definitiva:
- operata la compensazione con il credito della convenuta, riconosciuto per l'importo di 13.515,00 Euro, al netto di IVA, e tenuto conto delle somme imponibili già corrisposte attrice il 07.09.2021 e il 13.09.2022, dichiara tenuta a condanna al pagamento in Controparte_1 favore di della residua somma di Euro 47.634,89 a saldo del Parte_1 corrispettivo lavori, oltre IVA e interessi moratori al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 con decorrenza dal 19.01.2022 al saldo effettivo;
- condanna a rifondere ad le spese di lite Controparte_1 Parte_3 sostenute, liquidate in Euro 7.616,00 Euro per compenso professionale e Euro 759,00 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese di CTU liquidate in corso di causa in via definitiva a carico di CP_1
[...]
Così deciso in Parma, il 5 giugno 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
7