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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 4566/2024 R.G.
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Cristina Bandiera ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4566/2024 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
Con l'avv. MACCARRONE TINO
- appellante - contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1
Con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI VENEZIA
- appellato -
In punto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L 689/1981(violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“In via pregiudiziale e cautelare: disporre inaudita altera parte la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato
o comunque della sentenza di primo grado ove conferma parzialmente la legittimità del provvedimento prefettizio, volendo per l'effetto disporre la restituzione del permesso di guida del ricorrente o in subordine l'emissione di un duplicato equipollente.
In via principale di merito: annullare e/o rendere invalido e/o rendere comunque inefficace, per tutti o solo per uno dei motivi indicati in narrativa dell'atto di appello, il decreto n. 2200031722 del 28.6.2022, n. protocollo M_IT
PR_TVSPC 00032070 28/06/2022 Area III, della Controparte_2
, di sospensione della patente di guida n. intestata a per violazione dell'art. 187
[...] NumeroD_1 Parte_1
e 186 comma 2 lett. b) c.d.s., notificato al ricorrente il 12.7.2022, oggetto di opposizione di primo grado, ordinando, per
l'effetto, la restituzione della patente di guida, con ogni altra conseguenza di legge anche in riferimento all'emissione del duplicato (n° ) del 30.3.2023. NumeroD_2
1 Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge di ambedue i gradi di giudizio.
Si insiste per l'espunzione dal fascicolo telematico di causa della nota di deposito comprensiva dei documenti allegati depositata tardivamente dall'appellata il 15.12.2024.” Controparte_1
Per parte appellata: “Voglia l'ecc.mo Tribunale:
- rigettare l'appello in quanto infondato.
Con il favore in ordine alle spese ed ai compensi con riguardo ad entrambi i gradi di giudizio.”
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 7.10.2024 agiva per ottenere la riforma della Parte_1 sentenza n. 42/2024 emessa dal Giudice di Pace di Conegliano il 24.5.2024 a definizione del procedimento R.G. 523/2022.
Allegava:
- di essere stabilmente dimorante in Germania per motivi lavorativi;
- che in data 20.11.2021 alle 00:55 veniva fermato a Stoccarda alla guida di un monopattino elettrico preso a noleggio con contestazione di guida sotto l'effetto di sostanze alcoliche (g/l 1,41) e stupefacenti, con ritiro della patente di guida;
- che in particolare il 22.2.2022 la Procura di Stoccarda disponeva il ritiro del permesso di circolazione sul territorio tedesco dal 25.1.2022 al 24.5.2022;
- che una volta espiata la sanzione, la patente veniva inviata al Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile che la inoltrava alla Prefettura di che, in applicazione della CP_1
Convenzione di Bruxelles del 3.6.1976 emetteva il decreto n. 2200031722 del 28.6.2022 disponendo la sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 223 C.d.S. per violazione degli artt. 186, comma 2, lett. b) e 187 C.d.S. sino all'esito favorevole dell'accertamento dei requisiti psico-fisici documentato con certificato rilasciato dalla Commissione Medica Locale e revisione dei requisiti fisici e psichici di idoneità alla guida ex art. 128 C.d.s.;
- di aver proposto opposizione ex artt. 205 C.d.S. e 6 D.Lgs. 150/2011 avverso il provvedimento;
- che il Giudice di Pace di Conegliano sospendeva l'efficacia del provvedimento impugnato condizionandola all'esito positivo dell'obbligatoria visita medica presso la Commissione Medica
Locale Patenti di o Autorità medica anche comunitaria riconosciuta come equipollente, CP_1 fissando udienza di comparizione delle parti per il 19.04.2023, così sostanzialmente confermando il provvedimento prefettizio;
- che nonostante l'esito positivo degli esami e della visita la e la CML non davano CP_1 esecuzione al decreto di sospensione ritenendo che la stessa fosse subordinata non all'esito positivo della visita ma all'ultimazione del ciclo di esami presso la competente CML;
2 - che anche dopo il completamento del ciclo di esami preso la CML competente e l'ottenimento di certificato di idoneità alla guida per 6 mesi, la negava il rinnovo della patente e la CP_1 concreta attuazione della sospensiva disposta dal G.d.P.;
- che con la sentenza impugnata il G.d.P. convalidava “l'impugnata Ordinanza Prot. M_IT PR_TVSPC
00032070 28-06-2022 Area III^ della di , tuttavia nei soli limiti del già subito Controparte_3 CP_1 periodo iniziato il 12-07-2022 di sospensione cautelare della patente di guida, disponendosene così la restituzione al ricorrente - Con compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti, attesa la loro Parte_1 soccombenza parziale reciproca, nonché la peculiarità stessa del rito”.
Proponeva quindi appello contro tale sentenza per i seguenti MOTIVI:
i) illegittimità della sentenza per inapplicabilità della Convenzione europea di Bruxelles del 3.6.1976, erroneamente richiamata dalla al fine di disporre la sospensione della patente ex art. 223 CP_1
C.d.S., trattandosi di Convenzione non sottoscritta dalla Germania;
ii) illegittimità della sentenza per violazione della Direttiva 2006/126/CE sulla competenza in materie di provvedimenti relativi alla patente di guida e alla sicurezza della circolazione stradale;
iii) nullità della sentenza per violazione del principio comunitario del ne bis in idem;
iv) illegittimità della sentenza per vizio di sussunzione relativamente agli artt. 186 e 187 C.d.S.;
v) illegittimità della sentenza per c.d. vizio di ultrapetizione;
vi) illegittimità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo rilevante ex art. 223 C.d.S.; vii) illegittimità della sentenza per violazione dei termini massimi di sospensione ex art. 223 C.d.S.; viii) illegittimità della sentenza per annullabilità del provvedimento prefettizio per vizio di motivazione ex art. 3, comma 1, e art. 21 octies L. 241/1990 e per violazione di legge ex art. 1, comma 1, e art. 21 octies L. 241/1990; ix) nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo rilevante ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 128 C.d.S.
x) illegittimità della sentenza per violazione del principio dispositivo della prova ex art. 115 c.p.c. e per assenza di prove sulla responsabilità dell'appellante ex art. 6, comma 11, D.Lgs. 150/2011.
Chiedeva, quindi, la sospensione inaudita altera parte dell'esecutività del provvedimento impugnato o comunque della sentenza di primo grado con restituzione del permesso di guida e nel merito di annullare e/o rendere invalido o comunque inefficace il decreto n. 2200031722 del 28.6.2022, n. protocollo M_IT PR_TVSPC 00032070 28/06/2022 Area III, della Controparte_4 [...]
. Controparte_1
- Si costituiva l'11.12.2024 la contestando quanto ex adverso allegato e dedotto e Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
- All'esito dell'udienza del 20.2.2025, con ordinanza del 14.4.2025 il Giudice rigettava la richiesta di 3 sospensiva e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine per deposito di memoria conclusionale.
***
- In primo luogo, sulla lamentata illegittimità della sentenza di primo grado per inapplicabilità della
Convenzione europea di Bruxelles del 3.6.1976 (L. 949/1984), va rilevato quanto segue.
- L'Articolo 2 della Convenzione del 1976 prevede che “La Parte contraente che ha pronunciato la decadenza avvisa senza indugio la Parte contraente che ha rilasciato la licenza di condurre come anche quella sul cui territorio l'autore dell'infrazione risiede abitualmente”.
L'art. 3 della medesima Convenzione prevede poi che “La Parte contraente che è stata avvisata di siffatta decisione può pronunciare nel quadro della propria legislazione la decadenza che avrebbe ritenuto utile pronunciare ove i fatti e le circostanze motivanti l'intervento dell'altra Parte contraente si fossero prodotti sul proprio territorio.”
- L'articolo 17 prevede che “La presente Convenzione e le dichiarazioni e notificazioni che essa autorizza non si applicano alle infrazioni stradali commesse prima dell'entrata in vigore fra le Parti contraenti interessate”.
- La Convenzione non risulta ratificata dalla Germania.
- Tuttavia, va rilevato che l'art. 5 della Convenzione prevede che “La presente Convenzione non limita il diritto delle Parti contraenti di applicare i provvedimenti previsti dalle proprie legislazioni.”
- Come correttamente rilevato dal Giudice di Pace, nel caso di specie, la ha provveduto da un CP_1 lato a disporre la sospensione della patente di guida ex art. 223 C.d.S. e, dall'altro, di disporre visita medica dell'interessato ex art. 128 C.d.S.
- Tale ultima norma, in particolare, prevede che: “1. Gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, nonché il prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di idoneità i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati ai competenti uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente”.
- L'ordinanza opposta specificava espressamente il diverso regime di impugnativa dei due provvedimenti: avanti al Giudice di Pace ex art. 223, comma 4, C.d.S. per la sospensione e avanti al TAR del Veneto per il provvedimento di sottoposizione a visita.
- Il TAR del Veneto, infatti, risulta essere l'organo competente per l'impugnativa dei provvedimenti di cui all'art. 128, comma 1, C.d.S. in quanto caratterizzata da discrezionalità, diversamente da quanto accade per la previsione di cui all'art. 126 bis, comma 6, dello stesso testo di legge (Cass. S.U. n. 15689/2015).
- Il provvedimento di revisione non risulta però essere stato tempestivamente impugnato.
- Dall'esame del ricorso in opposizione risulta, infatti, che il provvedimento di revisione non era oggetto dell'opposizione ex art. 6 D.Lgs. 150/2011 in cui l'ordinanza veniva impugnata limitatamente al
4 provvedimento di “sospensione della patente di guida”.
- Non risulta sul punto accoglibile la tesi del ricorrente per cui l'eventuale revoca della sospensione determinerebbe in automatico anche la caducazione del provvedimento di revisione, trattandosi di provvedimento che non risulta di necessaria derivazione dal primo, potendo essere la revisione disposta qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica e non risultando quindi la stessa inevitabile ed ineluttabile conseguenza di un'eventuale sospensione.
***
- Quanto invece al provvedimento di sospensione ex art. 223 C.d.S., contenuto nella prima parte dell'ordinanza impugnata, tale misura, come noto, è prevista nelle ipotesi di reato per cui è comminata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, e nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale.
- A seguito del ritiro della patente da parte dell'organo accertatore – e in attesa dell'accertamento della penale responsabilità – il Prefetto dispone la sospensione provvisoria della patente fino a un massimo di due anni (nel caso di specie, fino all'esito favorevole dell'accertamento).
- Nel caso in esame, tuttavia, la violazione, oltre che commessa all'estero, risulta commessa alla guida di monopattino elettrico: a seguito dell'abrogazione del secondo comma dell'art. 219 bis C.d.S. a far data dal 29.7.2010 la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente non risulta più applicabile in tali fattispecie.
- Anche la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione (o della revoca) della patente di guida, conseguente per legge a illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, non può essere applicata a colui il quale si sia posto alla guida di veicolo per la cui circolazione non è richiesta alcuna abilitazione. Tale principio, per lo più espresso con riferimento alla guida di un velocipede, può, all'evidenza, essere esteso anche alla conduzione di un monopattino, avendo l'art. 1, comma 75-quinquies, L. 27 dicembre 2019, n. 160, espressamente equiparato i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica ai velocipedi
(Cassazione penale sez. IV, 16/11/2023, n. 48083; Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075-
01; Sez. 4, n. 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081; Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002).
- Di conseguenza, non risultava applicabile al caso di specie la sospensione in via provvisoria disposta dal
Prefetto ex art. 223 C.d.S., fermo invece quanto disposto con il provvedimento di cui all'art. 128 C.d.S., non impugnato.
***
- Il ricorso è conseguentemente fondato nei limiti di cui sopra, con conseguente riforma della sentenza di
5 primo grado e revoca della sospensione della patente di guida disposta ex art. 223 C.d.S.
- Le spese di lite seguono la soccombenza dell'appellato e vengono liquidate come in dispositivo ex D.M.
55/2014 e ss. mod. tenuto conto del valore di accoglimento della domanda e dell'attività e delle fasi effettivamente espletate.
- Quanto alle spese del primo grado di giudizio, come noto in materia di liquidazione delle spese giudiziali, il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'articolo 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Corte di cassazione civile, ord. n.
854/2025; Cass. civ. ord. n. 16526/2024).
- In riforma della pronuncia di primo grado, quindi, parte appellata va condannata a rimborsare all'appellante le spese del giudizio avanti al Giudice di Pace.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa n. 4566/2024 R.G., ogni altra diversa domanda, istanza ed eccezione respinta o assorbita:
− accoglie l'appello e, per l'effetto, riforma la sent. n. 42/2024 del Giudice di Pace di Conegliano (TV), pubblicata il 27.5.2024 a definizione del giudizio R.G. 523/2022;
− annulla l'impugnata Ordinanza Prot. M_IT PR_TVSPC 00032070 28-06-2022 Area III^ della CP_3 di limitatamente alla sospensione ex art. 223 C.d.S. della patente di guida n.
[...] CP_1
intestata a , fermo quanto disposto ex art. 128 C.d.S. nella seconda NumeroD_1 Parte_1 parte dell'ordinanza;
− condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 355,50 per anticipazioni, € 2.906,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
− condanna parte appellata a rimborsare a parte appellante le spese di lite del primo grado di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.523,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%,
i.v.a. e c.p.a. come per legge.
6 Treviso, 16/07/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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