CA
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati:
1 ) dott. B. Catarsini Presidente
2 ) dott. C. Zappalà Consigliere rel.
3 ) dott. F. Conti Consigliere. decidendo alla scadenza del termine per note fissato per il 14/1/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 861/2023 r.g. promossa da:
in persona del legale rappresentante, Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. M. Cammaroto e dall'avv. M. Foti
……………………………………………..……..APPELLANTE
CONTRO
, nata il [...] a [...] …..APPELLATA Controparte_1
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Patti n. 1331/2023 emessa in data
23/6/2023.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8/12/2023 l' proponeva appello avverso la sentenza di cui in Pt_2
epigrafe con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti aveva riconosciuto a Controparte_1
il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno 2012, per n.
[...]
102 giornate lavorative alle dipendenze della ditta MP IA IA, condannando l' a pagare le spese di lite integralmente. Pt_2
Rilevava che il giudice aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie, trascurando la rilevanza del prodotto verbale ispettivo di cui ribadiva il valore probatorio, richiamando la dichiarazione resa dallo stesso MP IA e quelle rese dai presunti OTD. Poneva di contro l'accento sulla genericità delle deposizioni dei testi escussi e soprattutto evidenziava che il Tribunale aveva del tutto trascurato di valutare la scarsa attendibilità dovuta al fatto che anch'essi erano stati destinatari dell'annullamento del rapporto di lavoro con la stessa ditta.
Nella contumacia della disposta la trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, questa Corte, sulle CP_1 note depositate dall'appellante, ha deciso la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Compito di questa Corte è dunque quello di riesaminare la fondatezza nel merito della domanda della volta alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2012 alla luce dei Controparte_1
motivi di appello come sopra riportati. Va sul punto opportunamente precisato che, in presenza di un provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro che l' adotta, all'esito delle proprie Pt_2
attività di verifica amministrativa o successivamente ad accertamento ispettivo a carico del datore di lavoro (come nel caso di specie), spetta pur sempre al lavoratore provare la sussistenza di un valido rapporto lavorativo e il suo svolgimento per il preteso numero di giornate.
Ora, nel caso che qui ci occupa, la non ha offerto una prova adeguata e sufficiente per poter CP_1 ritenere l'effettivo svolgimento di una attività lavorativa alle dipendenze della ditta di MP
IA IA per le pretese 102 giornate nell'anno 2012. Le prove testimoniali acquisite, ovvero le deposizioni di , e , di contro Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
a quanto ritenuto dal giudice di prime cure non appaiono alla Corte “dettagliate” essendosi in realtà
i testi limitati a riferire circostanze del tutto generiche e non adeguatamente comprovanti tutti gli elementi attestanti l'effettività del lavoro svolto secondo gli indici tipici della subordinazione. Essi si sono limitati ad affermare di avere lavorato con la predetta appellata nei terreni di Tortorici, riferendo genericamente dell'attività svolta che variava dalla pulizia del terreno alla raccolta di legna e alla cura dei capi di bestiame. Hanno riferito pure dell' orario di lavoro e che era il datore o un suo responsabile a impartire le non meglio specificate “direttive“, oltre ad effettuare il pagamento di 50 euro in contanti.
Ma soprattutto il giudice di prime cure non ha operato il corretto vaglio dell'attendibilità soggettiva di detti testi, seriamente compromessa dal fatto che anch'essi risultano essere stati raggiunti da analoghi provvedimenti di cancellazioni di giornate. È evidente, infatti, che, avendo una posizione del tutto assimilabile a quella dell'appellata, abbiano avuto un interesse di fatto ad una decisione dell'odierna controversia in senso ad essa favorevole che ne indebolisce l' intrinseca attendibilità.
Dette risultanze testimoniali non appaiono, pertanto, alla Corte sufficienti ad asseverare il preteso rapporto lavorativo, in assenza di altri elementi al di là delle buste paga e in presenza, peraltro, delle risultanze dell'accertamento ispettivo del 26/5/2014 svolto nei confronti del datore di lavoro e che ha riguardato la situazione della sua azienda agricola dal gennaio 2002 al dicembre 2013.
È invero emerso che la ditta MP IA IA esercitava una modesta attività economica agricola di per sé bastevole alla sola sua iscrizione come coltivatore diretto. Egli risulta invece avere assunto negli anni oggetto di verifica, personale bracciantile agricolo, denunciando un numero di lavoratori e di giornate assolutamente sproporzionato e non giustificato dal reale fabbisogno aziendale. In più sono stati messi in evidenza altri elementi quali l'insufficienza delle entrate aziendali per supportare l'erogazione degli importi registrati nelle buste paga e l'omessa contribuzione previdenziale, elementi tutti che hanno fondatamente portato all'annullamento delle giornate attribuite alla manodopera ivi comprese quelle dell'odierna appellata.
Si tratta di un corposo quadro indiziario, indicativo della fittizietà del ricorso a manodopera retribuita corroborato anche da riscontri documentali constatati direttamente dagli ispettori ( e come tali dotati di efficacia privilegiata ) a fronte dei quali, per come già detto, la presunta lavoratrice non ha offerto idonee risultanze di segno contrario .
L'appello va pertanto accolto con conseguenziale rigetto delle domande proposte in primo grado dalla
Controparte_1
Stante la sua soccombenza, anche le spese di lite del doppio grado vanno poste a suo carico, rimanendo irrilevante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.., non valevole per le domande volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla reiscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_2
Patti n. 1331/2023 emessa in data 23/6/2023 così provvede:
a) in accoglimento dell'appello, rigetta le domande proposte da con Controparte_1
ricorso del 13/3/2015;
b ) condanna al pagamento in favore dell' delle spese del doppio Controparte_1 Pt_2
grado di giudizio, liquidate per il primo in euro 1775,00 per compensi e per il secondo in euro 1500,00 per compensi e spese, oltre rimborso spese vive pari ad euro 64,50, spese generali nella misura del
15 %, iva e Cassa.
Messina, li 15/1/2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini