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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE D I ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 127 ter cpc
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato nelle cause RG.n 6233+6655+8375+9046+9287+9455+10775+10778
+11461+11854/24 all' esito della trattazione scritta la seguente sentenza TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...]
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
rappresentati e difesi dall'avv. Raimondo Pietro pec Parte_10
giusta procura in calce ai ricorsi Email_1
RICORRENTI
E
[...]
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore ,rappresentato e difeso ex art 417 bis cpc dai funzionari Alessia Cavallo pec struzione .it Email_2
RESISTENTE
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE nel fascicolo rg n 11461/24 Oggetto: retribuzione professionale docenti
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi separatamente depositati e poi riuniti i ricorrenti di cui in epigrafe adivano il Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentire: RE AR accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dell'ulteriore importo di euro 1250,58 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2022/2023 ;
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dell'ulteriore Parte_2 importo di euro 3751,75 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell' as 2017/2018,2018/2019,2020/2021,2021/2022 , come precisate le conclusioni all'esito della trattazione scritta dove si evidenziava che per mero errore era stato fatto riferimento al solo anno 2021/2022 nelle conclusioni del ricorso;
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione Parte_3 dell'ulteriore importo di euro 1006,00 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'a.s. 2017/2018 e nell' a.s. 2018/2019 essendo per mero errore indicato l'anno 2021/2022 nelle conclusioni del ricorso, come specificato nelle note di trattazione scritta;
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione Parte_4 dell'ulteriore importo di euro 1017,92 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2017/2018;
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dell'ulteriore Parte_5 importo di euro 1074,90 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2022/2023; accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dell'ulteriore Parte_6 importo di euro 1541,42 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2023/2024 essendo per mero errore indicati nelle conclusioni gli aa.ss. 2019/2020; 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, come specificato nelle note di trattazione scritta;
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione Parte_7 dell'ulteriore importo di euro 1773,27 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2021/20221 , nell' as 2023/2024
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dell'ulteriore Parte_8 importo di euro 1413,45 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2020/2021;
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione Parte_9 dell'ulteriore importo di euro 1553,05 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2020/2021 essendo per mero errore nelle conclusioni indicato l'a.s. 2021/2022 , come specificato nelle note di trattazione scritta;
accertare e dichiarare il diritto alla liquidazione dell'ulteriore Parte_10 importo di euro 692,18 a titolo di retribuzione professionale docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2016/2017 A sostegno del ricorso deducevano di aver prestato supplenze brevi e saltuarie per le annualità indicate da ciascun ricorrente nei rispettivi ricorsi;
che nessuno aveva ricevuto Contr la retribuzione professionale docenti in quanto era così disposto dalla nota del del 17/12/12 ; che il mancato pagamento configurava una discriminazione vietata dalle direttive europee e dai principi dell'unione ,oltre che dall'art 3 della Cost che fissa il principio di uguaglianza Concludevano come sopra Si costituiva il che , con riferimento a e , deduceva l'inammissibilità CP_1 Pt_2 Pt_7 della domanda poiché non avevano prestato servizio nei rispettivi anni almeno pari a180 gg
, con riferimento a , , e eccepiva la prescrizione parziale Pt_2 Pt_4 Parte_10 Pt_11
, con riferimento a tutti i ricorrenti ,evocava la disciplina applicabile , l'assenza di violazione del principio di non discriminazione e l'infondatezza della pretesa Nessuno si costituiva per il nel fascicolo Rg n 11461/24 di cui è ricorrente CP_1
Parte_12
i fascicoli, la causa veniva decisa all'esito della trattazione scritta ex art 127 ter cpc.
[...]
I ricorsi devono essere accolti . La questione è stata esaminata dalla Suprema Corte con l'ordinanza 20015/18.
Dal momento che il caso sottoposto alla Corte di Cassazione è identico al presente, ci si richiama interamente all'ordinanza emessa dalla Corte che si trascrive nella presene sentenza. Osserva la Corte : “l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che «per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio»;
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto ( art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive »;
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato ( oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» ( Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate ( Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione ( fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, «che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito» ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico CP_1 sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile CP_1 con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»” Nel caso in esame tutti i ricorrente sono stati docenti di scuola secondaria a tempo determinato svolgendo il loro lavoro alle stesse condizioni dei colleghi assunti a tempo indeterminato e hanno pertanto diritto a non essere discriminati rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato e, quindi, il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti e non assume rilievo l 'aver prestato supplenze nell'anno per un periodo almeno pari a 180 giorni . Deve poi osservarsi che con riferimento a , , Pt_2 Pt_3 Parte_13 il ha eccepito la prescrizione, considerando che i ricorsi, idonei ad interrompere la CP_1 prescrizione sono stati notificati all'Avvocatura rispettivamente 2/3/24 , 9/3/24 ,16/3/24 e il 30/3/24 sono prescritti i ratei maturati anteriormente al 2/3/19 per , al 9/3/19 per Pt_14
al 16/3/19 per , al 30/3/19 per Pt_3 Pt_4 Parte_10
In conclusione si dichiara la sussistenza del diritto dei ricorrenti a non essere discriminati rispetto al personale con contratto a tempo indeterminato e , quindi, il diritto a percepire la retribuzione professionale docenti con l'attribuzione delle somme non contestate, così come calcolate in ricorso e ricalcolate per alcuni ricorrenti nelle note di trattazione scritta in relazione alla maturata prescrizione e si condanna il resistente al pagamento in favore di:
di euro 1250,58 in virtù del servizio di docenza prestato nell'as Parte_1
2022/2023 ; di euro 2629,13 a titolo di retribuzione professionale docenti in Parte_2 virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2018/2019 ,a decorrere dal 2/3/19 per la prescrizione, nonché per gli as 2020/2021 e 2021/2022 per un totale di 454 giorni.
di euro 360,00 a titolo di retribuzione professionale Parte_3 docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2017/2018 e 2018/2019 nei limiti della prescrizione maturata per il periodo anteriore al 9/3/19, per un totale di 64 giorni;
dichiara prescritto il diritto perché la RPD si arresta all'as Parte_4
2017/2018 ed il primo atto interruttivo è intervenuto il 16/3/24 con la notifica del presente ricorso;
di euro 1074,90 a titolo di retribuzione professionale docenti Parte_5 in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2022/2023;
di euro 1541,42 a titolo di retribuzione professionale docenti Parte_6 in virtù del servizio di docenza prestato nell' as 2023/2024;
di euro 1773,27 a titolo di retribuzione professionale Parte_7 docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2021/2022 , as 2023/2024
di euro 1413,45 a titolo di retribuzione professionale docenti Parte_8 in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2020/2021;
di euro 1553,05 a titolo di retribuzione professionale Parte_9 docenti in virtù del servizio di docenza prestato nell'as 2020/2021 essendo per errore indicato nelle conclusioni l'anno 2021/2022 come chiarito nelle note di trattazione scritta;
dichiara prescritto il diritto in quanto la RPD è riferita all'anno Parte_10
2016/2017 e il primo atto interruttivo, coincidente con la notifica del ricorso, è del 30/3/24 per cui è prescritta ogni pretesa anteriore al 30/3/19
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza considerata la maggiorazione per la pluralità di parti .
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanze disattese : dichiara la sussistenza del diritto dei ricorrenti a percepire la retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici come indicati in motivazione e si condanna il a pagare a : CP_1
euro 1250,58 Parte_1
euro 2629,13 Parte_2
euro 360,00 Parte_3
euro 1074,90 Parte_5
euro 1541,42 Parte_6
euro 1773,27 Parte_7
euro 1413,45 ; Parte_8
euro 1553,05 Parte_9 il tutto oltre rivalutazione ed interessi nei limiti del divieto di cumulo sulle predette somme;
condanna il al pagamento delle spese di lite , liquidate in euro 610,00 oltre CP_1 iva, cpa e spese generali da attribuire ai procuratori antistatari Roma 3/1/25 Il giudice