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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/12/2025, n. 2171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2171 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1876/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1876/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONTI
DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: NEL MERITO:IN VIA PRINCIPALE 1 - Accertare che le frasi ed espressioni “1 - Hai finito di rompere i coglioni …..ti faccio gonfiare di botte……cosa sei cretino…..non devi rompere più i coglioni….io ti faccio gonfiare di botte…sei un cagasotto di merda….. adesso te ne vai a rompere i coglioni da un'altra parte….vaffanculo sciacquati dai coglioni……sei un mongoloide………… tu buschi…… 2 - ti faccio gonfiare come una zampogna proferite dal convenuto sono gravemente lesive dell'onore, decoro, reputazione e immagine sociale e lavorativa dell'attore; Accertare che le menzionate frasi costituiscono illecito civile ai sensi degli art.
2043 e 2059 Per l'effetto condannare: Il sig. a risarcire i danni patrimoniali ( danno CP_1
pagina 1 di 4 all'immagine e discredito professionale;
danno patrimoniale per il mancato svolgimento dell'attività lavorativa) e non patrimoniali ( biologico, morale, esistenziale e psichico) subiti a causa e per l'effetto delle frasi pronunciate, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia nei limiti della competenza del Tribunale adito;
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, come da allegata nota spese.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione conveniva in giudizio concludendo come Parte_1 Controparte_1 sopra riportato.
Ritenuto che la notifica dell'atto di citazione si era perfezionata alla data del 09.04.2025 con il rifiuto del destinatario a ricevere la stessa (cft. ricevuta ritorno depositata da parte attrice), parte convenuta veniva dichiarata contumace.
Rinviato il procedimento per pc e conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 27.12.2025, la causa però veniva rimessa in istruttoria e con ordinanza separata veniva disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, così come richiesto istruttoria mente da parte attrice.
Pur regolarmente citato per rendere quanto sopra richiesto, anche questa volta il convenuto contumace non provvedeva al ritiro della raccomandata giudiziaria, la quale rimaneva in giacenza presso l'ufficio postale competente.
Concesso ulteriore rinvio al fine di consentire il regolare ritiro, la citazione a rendere interrogatorio formale non veniva ritirata nei termini di legge con rinvio al mittente.
Posto quanto sopra, ritenuta conclusa l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2025, con rinuncia da parte attrice dei termini per il deposito di comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si osserva che parte convenuta non costituendosi in giudizio non ha prodotto alcuna documentazione né ha fatto richieste istruttorie con la conseguenza che il presente giudizio si basa sulle prove documentali depositate da parte attrice e sulla mancata presentazione del convenuto contumace chiamato a rendere l'interrogatorio formale, circostanza quest'ultima che determina una condotta processuale la quale, valutato ogni altro elemento di prova, per il combinato disposto degli artt. 228 e
232 c.p.c., ben può far ritenere al Giudice come ammessi i fatti dedotti da parte attrice.
Si osserva che l'illecito di ingiuria si verifica con l'offesa all'onore e al decoro di una persona presente,
e si distingue dalla diffamazione in quanto nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, ivi compresa quella telefonica come avvenuto nell'ipotesi oggetto di causa, è direttamente intercorsa “solo ed esclusivamente” con il danneggiato senza che altre persone, come nel caso di pagina 2 di 4 diffamazione, vengano a conoscenza delle frasi ingiuriose.
Si precisa, infine, che il reato di minacce non è stato depenalizzato, con la conseguenza che nessuna valutazione sul punto potrà essere oggetto della presente sentenza.
Esaminando il caso di specie, le frasi ingiuriose dedotte e provate documentalmente da parte attrice devono ritenersi pacificamente provate, risultando chiaramente dall'audio prodotto in giudizio mentre la non costituzione del convenuto e la sua non presentazione all'interrogatorio formale non possono che far ritenere i fatti dedotti da parte attrice attribuibili al convenuto, il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento processuale attivo per eccepire quanto sostenuto dall'attore.
La condotta ingiuriosa, come evidenziato nella giurisprudenza, è connotata dall'utilizzo di espressioni obiettivamente offensive, in quanto evidentemente dirette ed idonee a ledere onore e decoro del destinatario (crf. Cassazione penale sez. V, 02/07/2010, n.30956).
Non vi sono dubbi che le frasi pronunciate da parte convenuta nella telefonata intercorsa hanno le caratteristiche sopra indicate con la conseguenza che le stesse hanno una natura lesiva nei confronti di parte attrice.
A difesa di parte contumace, il Giudicante non è in grado di invocare l'esimente della “reazione ad atto ingiusto”, posto che non sono provati i presupposti per l'applicabilità dell'esimente oggi prevista dall'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 7 del 2016, ovvero la sussistenza di uno stato di ira causalmente riconducibile ad un fatto ingiusto, connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato ed alla sua sensibilità personale.
Posto quanto sopra, la domanda di accertamento della responsabilità di nei confronti di Controparte_1 per l'illecito ora previsto dall'art. 4 D. L. vo 7/2016 deve essere accolta. Parte_1
Per quanto concerne i danni per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati (cfr. Cass. Civ., n. 21740 del 22.10.2010): pertanto, l'attore è onerato della prova dei relativi danni;
tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) (crf., Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6507 del 10/05/2001).
Nel caso di specie, parte attrice valorizza la portata lesiva delle affermazioni di controparte, le quali però sono contenute in una telefonata intercorsa tra le parti, le quali erano a distanza con la conseguenza che l'attore è stato, comunque, in condizione di interloquire con l'offensore, ma ha tenuto un comportamento corretto non proferendo parole ingiuriose nei confronti del convenuto. pagina 3 di 4 Il danno deve essere liquidato per l'importo equitativamente determinato, tenuto conto del contesto e delle modalità del fatto, di euro 1.000,00.
L'attore dovrà poi essere condannato, altresì, ex art. 8 D. L. vo 7/2016, al pagamento della sanzione prevista per l'illecito civile di ingiuria, a norma dell'art. 4, 1° comma, lett. a) D. L. vo 7/2016, nella misura di euro 200,00.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, ex dm 55/2014 ai minimi tariffari, stante l'oggettiva scarsa complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate e il non ingente impegno richiesto in sede di attività difensiva, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio del convenuto e sono liquidate come da dispositivo con parametri medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda di accerta e dichiara la responsabilità di Parte_1 CP_1 per l'illecito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) D.lgs. 7 del 2016 e pertanto
[...]
- Condanna al risarcimento ad dei conseguenti danni e dunque al CP_1 Parte_1 pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.000,00;
- Condanna altresì, ex art. 8 D. L. vo 7/2016, al pagamento della sanzione prevista per CP_1
l'illecito civile di ingiuria, a norma dell'art. 4, 1° comma, lett. a) D. L. vo 7/2016, nella misura di euro
200,00;
- Condanna alla integrale refusione ad delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 662,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge oltre euro 518,00 per anticipazioni.
Ancona, 28 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice on. dott. Claudio Cicconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1876/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1
DANIELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. CONTI
DANIELE
ATTORE/I contro
(C.F. ), CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito: NEL MERITO:IN VIA PRINCIPALE 1 - Accertare che le frasi ed espressioni “1 - Hai finito di rompere i coglioni …..ti faccio gonfiare di botte……cosa sei cretino…..non devi rompere più i coglioni….io ti faccio gonfiare di botte…sei un cagasotto di merda….. adesso te ne vai a rompere i coglioni da un'altra parte….vaffanculo sciacquati dai coglioni……sei un mongoloide………… tu buschi…… 2 - ti faccio gonfiare come una zampogna proferite dal convenuto sono gravemente lesive dell'onore, decoro, reputazione e immagine sociale e lavorativa dell'attore; Accertare che le menzionate frasi costituiscono illecito civile ai sensi degli art.
2043 e 2059 Per l'effetto condannare: Il sig. a risarcire i danni patrimoniali ( danno CP_1
pagina 1 di 4 all'immagine e discredito professionale;
danno patrimoniale per il mancato svolgimento dell'attività lavorativa) e non patrimoniali ( biologico, morale, esistenziale e psichico) subiti a causa e per l'effetto delle frasi pronunciate, nella misura che sarà ritenuta equa e di giustizia nei limiti della competenza del Tribunale adito;
Con vittoria di spese e competenze professionali di causa, come da allegata nota spese.
Svolgimento del procedimento
Con atto di citazione conveniva in giudizio concludendo come Parte_1 Controparte_1 sopra riportato.
Ritenuto che la notifica dell'atto di citazione si era perfezionata alla data del 09.04.2025 con il rifiuto del destinatario a ricevere la stessa (cft. ricevuta ritorno depositata da parte attrice), parte convenuta veniva dichiarata contumace.
Rinviato il procedimento per pc e conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c all'udienza del 27.12.2025, la causa però veniva rimessa in istruttoria e con ordinanza separata veniva disposto l'interrogatorio formale del convenuto contumace, così come richiesto istruttoria mente da parte attrice.
Pur regolarmente citato per rendere quanto sopra richiesto, anche questa volta il convenuto contumace non provvedeva al ritiro della raccomandata giudiziaria, la quale rimaneva in giacenza presso l'ufficio postale competente.
Concesso ulteriore rinvio al fine di consentire il regolare ritiro, la citazione a rendere interrogatorio formale non veniva ritirata nei termini di legge con rinvio al mittente.
Posto quanto sopra, ritenuta conclusa l'istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
18.12.2025, con rinuncia da parte attrice dei termini per il deposito di comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente si osserva che parte convenuta non costituendosi in giudizio non ha prodotto alcuna documentazione né ha fatto richieste istruttorie con la conseguenza che il presente giudizio si basa sulle prove documentali depositate da parte attrice e sulla mancata presentazione del convenuto contumace chiamato a rendere l'interrogatorio formale, circostanza quest'ultima che determina una condotta processuale la quale, valutato ogni altro elemento di prova, per il combinato disposto degli artt. 228 e
232 c.p.c., ben può far ritenere al Giudice come ammessi i fatti dedotti da parte attrice.
Si osserva che l'illecito di ingiuria si verifica con l'offesa all'onore e al decoro di una persona presente,
e si distingue dalla diffamazione in quanto nell'ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, ivi compresa quella telefonica come avvenuto nell'ipotesi oggetto di causa, è direttamente intercorsa “solo ed esclusivamente” con il danneggiato senza che altre persone, come nel caso di pagina 2 di 4 diffamazione, vengano a conoscenza delle frasi ingiuriose.
Si precisa, infine, che il reato di minacce non è stato depenalizzato, con la conseguenza che nessuna valutazione sul punto potrà essere oggetto della presente sentenza.
Esaminando il caso di specie, le frasi ingiuriose dedotte e provate documentalmente da parte attrice devono ritenersi pacificamente provate, risultando chiaramente dall'audio prodotto in giudizio mentre la non costituzione del convenuto e la sua non presentazione all'interrogatorio formale non possono che far ritenere i fatti dedotti da parte attrice attribuibili al convenuto, il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento processuale attivo per eccepire quanto sostenuto dall'attore.
La condotta ingiuriosa, come evidenziato nella giurisprudenza, è connotata dall'utilizzo di espressioni obiettivamente offensive, in quanto evidentemente dirette ed idonee a ledere onore e decoro del destinatario (crf. Cassazione penale sez. V, 02/07/2010, n.30956).
Non vi sono dubbi che le frasi pronunciate da parte convenuta nella telefonata intercorsa hanno le caratteristiche sopra indicate con la conseguenza che le stesse hanno una natura lesiva nei confronti di parte attrice.
A difesa di parte contumace, il Giudicante non è in grado di invocare l'esimente della “reazione ad atto ingiusto”, posto che non sono provati i presupposti per l'applicabilità dell'esimente oggi prevista dall'art. 4 comma 3 del D.lgs. n. 7 del 2016, ovvero la sussistenza di uno stato di ira causalmente riconducibile ad un fatto ingiusto, connotato dal carattere della ingiustizia obiettiva, intesa come effettiva contrarietà a regole giuridiche, morali e sociali, reputate tali nell'ambito storico e non con riferimento alle convinzioni dell'imputato ed alla sua sensibilità personale.
Posto quanto sopra, la domanda di accertamento della responsabilità di nei confronti di Controparte_1 per l'illecito ora previsto dall'art. 4 D. L. vo 7/2016 deve essere accolta. Parte_1
Per quanto concerne i danni per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati (cfr. Cass. Civ., n. 21740 del 22.10.2010): pertanto, l'attore è onerato della prova dei relativi danni;
tale prova può essere data con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 cod. civ.) (crf., Cass.
Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6507 del 10/05/2001).
Nel caso di specie, parte attrice valorizza la portata lesiva delle affermazioni di controparte, le quali però sono contenute in una telefonata intercorsa tra le parti, le quali erano a distanza con la conseguenza che l'attore è stato, comunque, in condizione di interloquire con l'offensore, ma ha tenuto un comportamento corretto non proferendo parole ingiuriose nei confronti del convenuto. pagina 3 di 4 Il danno deve essere liquidato per l'importo equitativamente determinato, tenuto conto del contesto e delle modalità del fatto, di euro 1.000,00.
L'attore dovrà poi essere condannato, altresì, ex art. 8 D. L. vo 7/2016, al pagamento della sanzione prevista per l'illecito civile di ingiuria, a norma dell'art. 4, 1° comma, lett. a) D. L. vo 7/2016, nella misura di euro 200,00.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate, ex dm 55/2014 ai minimi tariffari, stante l'oggettiva scarsa complessità in fatto e diritto delle questioni affrontate e il non ingente impegno richiesto in sede di attività difensiva, anche in ragione della mancata costituzione in giudizio del convenuto e sono liquidate come da dispositivo con parametri medi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento della domanda di accerta e dichiara la responsabilità di Parte_1 CP_1 per l'illecito di cui all'art. 4 comma 1 lettera a) D.lgs. 7 del 2016 e pertanto
[...]
- Condanna al risarcimento ad dei conseguenti danni e dunque al CP_1 Parte_1 pagamento della somma equitativamente determinata di euro 1.000,00;
- Condanna altresì, ex art. 8 D. L. vo 7/2016, al pagamento della sanzione prevista per CP_1
l'illecito civile di ingiuria, a norma dell'art. 4, 1° comma, lett. a) D. L. vo 7/2016, nella misura di euro
200,00;
- Condanna alla integrale refusione ad delle spese di lite, che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi euro 662,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge oltre euro 518,00 per anticipazioni.
Ancona, 28 dicembre 2025
Il Giudice on.
dott. Claudio Cicconi
(atto sottoscritto digitalmente)
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