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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.24/2024
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. Luigi SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
Dr. Vito SAVINO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado riassunta con ricorso depositato in data 23.01.2024 e vertente tra
[...]
e in qualità di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
eredi di (appellanti – ricorrenti in riassunzione) e Controparte_1 Controparte_2
(appellato – resistente in riassunzione), avente ad oggetto: giudizio di rinvio ex Cass. ord. n.36192/2023 del 28/12/2023 sull'appello avverso la sentenza n°276/2019 emessa dal Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del lavoro, in data 11.09.2019.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe è stato respinto il ricorso con cui , Parte_1
e eredi del militare Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
deceduto in data 21.11.2006 in quanto affetto da “mesotelioma pleurico destro”, patologia
[...]
riconosciuta dipendente da causa di servizio e contratta per aver prestato servizio per vari anni a bordo di
Unità Navali la cui costruzione era risalente ad epoca in cui l'utilizzo dell'amianto era consentito, ed a cui era stato riconosciuto lo status di “equiparato a vittima del dovere”, aveva chiesto la condanna del
1 a liquidare in suo favore l'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2 l. n. 407/98, Controparte_2 nella misura di €.500,00 mensili come previsto dall'art.4 comma 238 della legge n.350/2003 (in luogo degli €.258,23 mensili corrisposti dal , come originariamente previsto dall'art.2 della legge 23 CP_2
novembre 1998 n. 407), con decorrenza dall'01.01.2006, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sui ratei già maturati
Questa Corte, con sentenza n.196/20 del 24/09/2020, pubblicata il 09.10.2020, aveva respinto l'impugnazione proposta da e Parte_1 Parte_2 Parte_3
ritenendo che “in forza del chiaro tenore dell'art. 1, comma 562, l.n.266/2005, non è Parte_4 seriamente discutibile la volontà legislativa di realizzare solo progressivamente l'estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564, entro il limite massimo di spesa ivi pure fissato”. Ciò in linea con la sentenza del Consiglio di Stato n.7761/2017, in relazione alla quale nelle più recenti Ordinanze della Corte di Cassazione (Cass.n.19036/2019 e Cass.
n. 9714/2019) “non figurano argomenti di specifica valenza, idonei a costituire ragionata obiezione alle suesposte considerazioni, così che allo stato non ricorrono motivi per mutare l'orientamento già espresso da questa Corte territoriale in fattispecie identiche”.
Accogliendo il ricorso di e Parte_1 Parte_2 Parte_3
la Corte di Cassazione, con ordinanza n.36192/2023 del 28/12/2023, ha cassato la Parte_4
sentenza impugnata, rinviando a questa Corte in diversa composizione, evidenziando che ““in tema di benefici in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile è uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed in conformità al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria ” (Cass. sez. un.
n. 7761/17, Cass. nn. 19036/19, 24956/21, 12749/22)” e che la Corte territoriale aveva invece disatteso tali principi.
La causa è stata riassunta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
i quali hanno chiesto, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi il diritto degli Parte_4
appellanti alla riliquidazione dell'assegno ex art. 2 l. 407/98 nell'importo di euro 500,00 oltre perequazioni ex art 11 d.l. 30.12.1992, n. 503), con conseguente condanna dell'amministrazione resistente in tal senso, detratto quanto già percepito. Con il favore delle spese di tutti i gradi del giudizio, da distrarsi.
Il difesa si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello. Controparte_2
2 Va premesso che, come è noto, il giudizio di rinvio è una processo “chiuso”, teso ad una nuova statuizione (nell'ambito fissato dalla sentenza di Cassazione) in sostituzione di quella cassata, nell'ambito del quale non solo è inibito alle parti di ampliare il thema decidendum, ma operano altresì le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza della Cassazione, con la conseguenza che neppure le questioni esaminabili d'ufficio, non rilevate dalla Suprema Corte, possono essere in sede di rinvio dedotte o comunque esaminate, giacché il loro esame tende a porre nel nulla o comunque a limitare gli effetti della stessa sentenza di Cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
Ciò posto, la Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ha cassato la sentenza di questa Corte per aver disatteso il principio posto dalle Sezioni Unite, con la sentenza 27 marzo 2017, n. 7761, e da altre successive pronunce di legittimità, secondo cui, stante l'intento perequativo della normativa in esame,
l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile deve essere uguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.
In punto di diritto, la definizione dì "vittime del dovere" è contenuta nei commi 563 e 564 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2005 n.266, che così recitano: "563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità. 564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma
563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative".
Il comma 565 del medesimo art. 1 legge n. 266/2005 ha poi demandato ad un successivo regolamento la disciplina dei termini e delle modalità per la corresponsione delle provvidenze ai soggetti di cui ai commi 563 e 564 ovvero ai familiari superstiti.
Il regolamento attuativo in questione è stato emanato con d.p.r. 7 luglio 2006 n.243, il quale, all'art.1, ha previsto che “ai fini del presente regolamento, si intendono: a) per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre
1998, n. 407, e loro successive modificazioni, e 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o
3 funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.”.
Nella fattispecie, non è in contestazione il diritto dell'appellante a percepire le suddette provvidenze, ma solo l'applicabilità alle stesse dell'adeguamento previsto dall'art.4 comma 238 della legge n.350/2003, che, secondo il Ministero, sarebbe applicabile immediatamente solo nei confronti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, e non anche nei confronti delle vittime del dovere, per le quali è stata prevista una attuazione progressiva, nei limiti delle disponibilità economiche. Come si
è detto, con l'art.4 comma 238, della legge n. 350 del 2003, è stato raddoppiato l'ammontare dell'assegno vitalizio in favore della vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407 "e successive modificazioni" e di conseguenza il relativo importo è divenuto pari ad €.500,00 mensili, e non più ad €.258,23 (corrispondenti a £.500.000). Tuttavia, sostiene il , il D.P.R. n. 243/2006, emanato in base all'art. 1, comma 565, della legge n.266/2005, all'art. CP_2
4 ha affermato che l'assegno vitalizio dovesse essere corrisposto (alle vittime del dovere ed equiparati) in un ammontare pari ad €.258,23. Tale disposizione è stata interpretata dal come preclusiva CP_2 dell'adeguamento richiesto.
Secondo l'appellante, invece, la scelta ermeneutica del aveva creato una irragionevole CP_2
disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla legge n.350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla legge n.407 del 1998) e le vittime del dovere. In altri termini, secondo l'appellante, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto adeguamento dell'ammontare dell'assegno equivarrebbe a creare una ingiustificata disparità di trattamento, che sarebbe stata anche in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo. A tale approdo sarebbe giunta anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato il principio di diritto secondo cui "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal "diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria".(Cass. SS.UU. n°1789 del 07-03-2017 e successiva n°7761/2017).
Così riassunti i fatti e le posizioni delle parti, tenuto conto del principio di diritto espresso dalla
Suprema Corte, l'appello è da ritenersi fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
4 La fattispecie in esame rinviene il proprio titolo costitutivo di matrice legale nell'art.1, commi 562,
563, 564 e 565, della legge n.266 del 2005, la cui ratio è stata esplicitata dallo stesso legislatore nell'esigenza di prevedere una “progressiva estensione dei benefìci già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte le vittime del dovere individuate ai sensi dei commi 563 e 564”.
Come è evidente, non si tratta di erogazioni a carattere risarcitorio, ma di provvidenze economiche riconosciute, in onore al principio di solidarietà sociale, in favore di cittadini colpiti da eventi lesivi nell'adempimento di doveri che travalichino quelli propri d'istituto e che sono svolti a difesa degli interessi dell'intera comunità.
Orbene, l'art.4, comma 238, della legge n.350 del 2003 (c.d. legge finanziaria 2004), ha elevato a
€.500,00 “…. i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”. E' ragionevole ritenere che con l'espressione “successive modificazioni” la disposizione di legge in esame abbia operato un generico riferimento alle modifiche di disciplina, già esistenti o future, ma in ogni caso dirette a regolare diversamente la sola posizione giuridica ed economica delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, ossia dell'unica, sino a quel momento, categoria di soggetti beneficiari degli emolumenti assistenziali in discorso, senza, dunque, alcuna possibilità di specifico ed intenzionale rinvio ai, necessariamente ignoti, contenuti dell'ancora emananda normativa che avrebbe nell'avvenire esteso siffatti benefici a tutte le vittime del dovere, come individuate attraverso i criteri dettati dall'art.1, commi
563 e 564, della legge n.266 del 2005.
Ciò premesso, in forza del chiaro tenore dell'art. 1, comma 562, della legge n.266 cit., deve prendersi atto della volontà legislativa di realizzare l'estensione dei benefici in argomento alle vittime del dovere individuate alla stregua dei successivi commi 563 e 564.
Sul punto, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha stabilito che "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione
l'unica conforme al principio di razionalità-equità d cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal
"diritto vivente" rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria".(Cass.
SS.UU. n°1789 del 07-03-2017 e successiva n°7761/2017).
Anche i successivi approdi della giurisprudenza di legittimità confermano tale impostazione, prevedendo che, in favore delle vittime del dovere e dei soggetti a essi equiparati, l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile deve essere eguale a quello dell'analogo assegno attribuito alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Ciò in quanto la legislazione primaria in materia è ispirata a un chiaro intento perequativo, e coerente col principio di razionalità - equità di cui all'art. 3 Cost., così come
5 inteso dalla costante giurisprudenza amministrativa e ordinaria (v. Cass.Civ., sez. lav., 05/04/2022,
n.11015). Ne segue che “la liquidazione dell'assegno vitalizio di cui all'art. 2 della l. n. 407 del 1998 va perequata, ex art. 11 del d.lgs. n. 503 del 1992, nella misura prevista dall'art. 4, comma 238, della l. n.
350 del 2003, non avendo la disciplina regolamentare di attuazione dell'art. 1, comma 565, della l. n.
266 del 2005 alcun potere di modificare quantitativamente l'emolumento previsto dalla citata l. n. 350, vieppiù in presenza di una esigenza di parità di trattamento tra i diversi soggetti tutelati, testimoniato dall'estensione delle tutele alle vittime del dovere, ed assumendo rilievo il limite di spesa, imposto dal comma 562 dell'art. 1 della l. n. 266 del 2005, solo su un piano autocompensativo, nel senso che, una volta raggiunto il tetto di spesa annuale, il beneficio viene a far carico alla graduatoria dell'anno successivo, restando escluso che l'assistenza venga meno del tutto” (Cass.Civ., sez. lav., 21/04/2022,
n.12749).
In definitiva, la scelta ermeneutica del Ministero ha creato una irragionevole disparità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno, come si è detto, era stato raddoppiato di ammontare dalla legge n. 350 del 2003 cit., che pure ha fatto riferimento alla legge n.407 del 1998) e le vittime del dovere. In altri termini, escludere le vittime del dovere e i soggetti equiparati dal disposto adeguamento dell'ammontare dell'assegno equivale a creare una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'evoluzione della legislazione in materia, permeata da un intento perequativo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello, la sentenza impugnata va riformata nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di tutti i gradi, ivi compresi il giudizio di legittimità e la fase di rinvio, seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante all'adeguamento dell'assegno vitalizio mensile di cui all'art. 2 l. n. 407/98, nella misura di €.500,00 mensili ex art. 4 c. 238 l. n. 350 del 2003, con decorrenza dall'01.01.2006, con applicazione della perequazione automatica prevista dall'art.11 del D.Lgs. n°503/1992, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge, sui ratei già maturati;
6 - condanna il a rifondere alla parte appellante le spese di tutti i gradi del Controparte_2 giudizio, che liquida in complessivi €.3.500,00 per il primo grado, in complessivi €.3.310,00 per il secondo grado, in complessivi €.3.000,00 per il giudizio di Cassazione ed in complessivi
€.3.500,00 per il giudizio di rinvio, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P., con distrazione in favore dell'avvocato antistatario.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 9 Gennaio 2025 .
IL PRESIDENTE est.
Luigi Santini
(Atto sottoscritto digitalmente)
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