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Sentenza 9 febbraio 2025
Sentenza 9 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/02/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10455/2022 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vittorio Schino;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Michela Labriola e Controparte_1
Federica Resta;
- CONVENUTA –
N O N C H E'
e rappresentati Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
e difesi giusta procura in atti dall'Avv.to Michele Di Carlo;
- INTERVENUTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 20.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate il 14.01.2025 e il 16.01.2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole con nota del 27.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14.09.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1
dichiarare la sua separazione giudiziale dalla moglie Controparte_1
Il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con in Ostuni (BR) il Controparte_1
27.07.1996 e trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di Bari (atto n. 221, parte II, serie B, anno
1996) nonchè che dalla loro unione erano nati i figli il 10.01.1998, il 27.05.2001, CP_2 CP_3
il 16.06.2003 e il 21.11.2009. Parte_2 Per_1
Domandava disporsi l'addebito della separazione alla moglie, l'affido condiviso della figlia Per_1 con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare nonché determinarsi il contributo al mantenimento di ciascun figlio.
Si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione Controparte_1
giudiziale, chiedeva - tra l'altro - disporsi l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa Per_1 familiare, un contributo al mantenimento della prole di complessivi € 2.000,00 mensili a carico del oltre al 90% delle spese straordinarie nonché disporsi in suo favore un assegno di Parte_1 mantenimento di € 500,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 15.02.2023 il Presidente si riservava e con ordinanza del 16.02.2023 autorizzava i coniugi a vivere separati, invitava le parti a rivolgersi allo sportello di mediazione del
Tribunale, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale e regolamentava il diritto di visita paterno;
poneva a carico di sia la somma mensile di € 1.050,00 a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli e (€ 600,00 per ed € 450,00 per a decorrere da marzo 2023 CP_2 Per_1 CP_2 Per_1 sia la somma mensile complessiva di € 1.800,00 (metà per ciascuno) a decorrere da marzo 2023 da versare direttamente ai figli e;
disponeva che la residua somma spettante ai CP_3 Parte_2
minori per il loro mantenimento fosse versata dalla madre direttamente ai figli e CP_3 Pt_2
nella misura di € 300,00 per ciascuno mentre il contributo a suo carico spettante ad
[...] CP_3
(€ 200,00) e (€ 150,00) fosse da lei trattenuto per essere impiegato a titolo di mantenimento Per_1
diretto, oltre ISTAT e al 75% delle spese straordinarie a carico del padre nonché disponeva la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della . CP_1
In data 27/06/2023 intervenivano in giudizio i figli della coppia, chiedendo il pagamento diretto in loro favore del relativo contributo.
Con ordinanza del 05.10.2023 il Presidente rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi di prova e formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale sullo status
n. 1028/2024 in data 27.02.2024. Con ordinanza istruttoria del 26/09/2024 venivano ammesse le richieste istruttorie.
Le parti stipulavano un accordo transattivo che confluiva nella convenzione datata 26.11.2024; infine, le parti comparivano a mezzo note scritte all'udienza figurata del 20.01.2025 e la causa veniva rimessa al Collegio, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta con propria nota del
27.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza dichiarativa della separazione personale tra i coniugi, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti sottoscrivendo un'apposita convenzione datata 26.11.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti nella convenzione datata 26.11.2024.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
14.09.2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo il contenuto degli accordi da loro verbalizzati e sottoscritti nella convenzione datata 26.11.2024, da intendersi qui pedissequamente trascritti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, in data 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera
SEZIONE I CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. NOCERA dott.ssa Rosella - presidente rel. -
2. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice -
3. PINTO dott. Emanuele - giudice - ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 10455/2022 R.G.
T R A
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Vittorio Schino;
Parte_1
- ATTORE -
E
rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli Avv.ti Michela Labriola e Controparte_1
Federica Resta;
- CONVENUTA –
N O N C H E'
e rappresentati Controparte_2 Parte_2 Controparte_3
e difesi giusta procura in atti dall'Avv.to Michele Di Carlo;
- INTERVENUTI -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO -
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: all'udienza figurata del 20.01.2025 la causa veniva assegnata a sentenza sulle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate il 14.01.2025 e il 16.01.2025, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. concludeva esprimendo parere favorevole con nota del 27.01.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 14.09.2022 chiedeva al Tribunale di Bari di Parte_1
dichiarare la sua separazione giudiziale dalla moglie Controparte_1
Il ricorrente premetteva di aver contratto matrimonio con in Ostuni (BR) il Controparte_1
27.07.1996 e trascritto presso gli uffici dello Stato Civile di Bari (atto n. 221, parte II, serie B, anno
1996) nonchè che dalla loro unione erano nati i figli il 10.01.1998, il 27.05.2001, CP_2 CP_3
il 16.06.2003 e il 21.11.2009. Parte_2 Per_1
Domandava disporsi l'addebito della separazione alla moglie, l'affido condiviso della figlia Per_1 con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa familiare nonché determinarsi il contributo al mantenimento di ciascun figlio.
Si costituiva in giudizio e, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione Controparte_1
giudiziale, chiedeva - tra l'altro - disporsi l'addebito della separazione al marito, l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso di sé, l'assegnazione della casa Per_1 familiare, un contributo al mantenimento della prole di complessivi € 2.000,00 mensili a carico del oltre al 90% delle spese straordinarie nonché disporsi in suo favore un assegno di Parte_1 mantenimento di € 500,00 mensili.
All'udienza di comparizione del 15.02.2023 il Presidente si riservava e con ordinanza del 16.02.2023 autorizzava i coniugi a vivere separati, invitava le parti a rivolgersi allo sportello di mediazione del
Tribunale, disponeva l'affidamento condiviso della figlia minorenne con collocamento presso la madre, assegnataria della casa coniugale e regolamentava il diritto di visita paterno;
poneva a carico di sia la somma mensile di € 1.050,00 a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 figli e (€ 600,00 per ed € 450,00 per a decorrere da marzo 2023 CP_2 Per_1 CP_2 Per_1 sia la somma mensile complessiva di € 1.800,00 (metà per ciascuno) a decorrere da marzo 2023 da versare direttamente ai figli e;
disponeva che la residua somma spettante ai CP_3 Parte_2
minori per il loro mantenimento fosse versata dalla madre direttamente ai figli e CP_3 Pt_2
nella misura di € 300,00 per ciascuno mentre il contributo a suo carico spettante ad
[...] CP_3
(€ 200,00) e (€ 150,00) fosse da lei trattenuto per essere impiegato a titolo di mantenimento Per_1
diretto, oltre ISTAT e al 75% delle spese straordinarie a carico del padre nonché disponeva la percezione integrale dell'A.U.U. in favore della . CP_1
In data 27/06/2023 intervenivano in giudizio i figli della coppia, chiedendo il pagamento diretto in loro favore del relativo contributo.
Con ordinanza del 05.10.2023 il Presidente rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi di prova e formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, veniva emessa dal Tribunale di Bari la sentenza parziale sullo status
n. 1028/2024 in data 27.02.2024. Con ordinanza istruttoria del 26/09/2024 venivano ammesse le richieste istruttorie.
Le parti stipulavano un accordo transattivo che confluiva nella convenzione datata 26.11.2024; infine, le parti comparivano a mezzo note scritte all'udienza figurata del 20.01.2025 e la causa veniva rimessa al Collegio, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c.
Il P.M. esprimeva parere favorevole all'accoglimento della domanda congiunta con propria nota del
27.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Emessa la sentenza dichiarativa della separazione personale tra i coniugi, le parti hanno convenuto di definire le questioni personali ed economiche tra loro pendenti sottoscrivendo un'apposita convenzione datata 26.11.2024.
Tale convenzione deve considerarsi il frutto di un accordo trasfuso in conclusioni congiunte, che le parti stesse hanno chiesto al Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti economici e personali.
Tale rilievo s'impone perché, introdotto il ricorso nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolazione dei loro rapporti economici e personali, inammissibile essendo che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso ed in parte con quello camerale.
Alla luce di tali considerazioni, la causa deve essere decisa con sentenza emessa con il rito contenzioso, nella quale questo Collegio non può non tener conto dell'accordo intervenuto tra le parti nella convenzione datata 26.11.2024.
Le spese processuali vanno integralmente compensate in ragione delle conclusioni conformi rassegnate dalle parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
14.09.2022 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. dispone che i rapporti personali ed economici tra le parti siano regolati secondo il contenuto degli accordi da loro verbalizzati e sottoscritti nella convenzione datata 26.11.2024, da intendersi qui pedissequamente trascritti;
2. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
3. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sezione I Civile del Tribunale, in data 04/02/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Rosella Nocera