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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3633 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Isabella PAROLARI Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 05.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 996/2023 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Patini Parte_1
appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Tiseo Controparte_1
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 214/2023 del 23/03/2023.
conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato esponeva: Controparte_1
- di aver svolto mansioni di architetto ad alto livello di specializzazione in materia urbanistica per il
Comune di SAN GI A LIRI dal 1996 al 2006;
- di aver lavorato in regime di convenzione presso il Comune in forza della Delibera di G.C. n. 63 del
2 novembre 1995 e n. 143 del 29.03.1997;
- che, successivamente, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 51 comma
1 5 bis legge n. 142/90 (in particolare, concludeva con il Comune di SAN GI A LIRI n. 4 contratti a tempo determinato tra il 1998 ed il 2005, l'ultimo dei quali con efficacia fino a giugno
2009);
- che, dapprima, era stata inquadrata nell'ottava qualifica funzionale di cui al d.P.R. 347/1983, corrispondente alla posizione economica D/3, mentre dal 2004 era stata inquadrata nella posizione economica D/4;
-che nessun'altra indennità aggiuntiva e/o di posizione e/o di risultato le era stata irrogata oltre al trattamento economico di base;
- che durante il rapporto di lavoro intercorso con il Comune resistente aveva svolto tutte le funzioni connesse alla posizione di “Tecnico interno”, quali, a titolo esemplificativo, progettazione lavori pubblici, coordinamento sicurezza, progettazione urbanistica, direzione lavori, pratiche espropriative e pareri consequenziali, programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, responsabile del servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), rilascio di pareri paesaggistici;
- che per l'attuazione di gran parte degli incarichi svolti le erano già state riconosciute le somme di cui ai cd. fondi di incentivazione ex art. 18 legge n. 109/94, permanendo, tuttavia, un credito a suo favore per la complessiva somma pari ad €112.836.90, invocato, in via principale, a titolo di fondo di incentivazione ex legge n. 109/94, ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., richiamando la normativa vigente in materia di compenso e in particolare il Regolamento per la disciplina dell'incentivazione per le progettazioni e per gli atti di pianificazione adottato dal Comune di SAN
GI A LIRI con deliberazione di giunta comunale n. 79/2003.
Segnatamente, la precisava le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare lo CP_1 svolgimento da parte della ricorrente di mansioni esattamente riconducibili ad incarico di alto contenuto di professionalità in materia urbanistica;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
a percepire la quota di fondo di incentivazione per tutte le attività di cui in premessa, cosi come redatte dall'architetto ed approvate dal Comune di san Giorgio in Liri con atti deliberativi;
CP_1 accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del della quota Controparte_2 di Fondo di incentivazione spettante all'Arch. pari ad € 112.836,90 come articolata CP_1 nell'Allegato A titolo di Fondi di incentivazione ex art. 18 legge 109/1994 per le causali ed i titoli di cui alla premessa del presente ricorso o altra somma che la SV Ill.ma riterrà di giustizia in relazione alla quantità ed alla qualità di lavoro svolto, da quantificarsi in corso di causa anche a seguito di
CTU di cui sin da ora si richiede la nomina ove ritenuta occorrente ed in caso di contestazione dei conteggi ivi indicati. In ogni caso accertare l'indebita percezione, da parte del
[...] della somma di € 112.836,90 come articolata nell'Allegato A e, per i motivi ed i titoli Controparte_2 esposti nella superiore parte espositiva, condannarlo ex art. 2033 c.c. alla restituzione in favore
2 dell'Architetto del predetto importo ovvero di quello maggiore o minore che Controparte_1 dovesse emergere in corso di causa”.
Ritualmente citato, il non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_3 dichiarato contumace.
Il Tribunale di Cassino, espletata c.t.u. contabile, ha così deciso: “in parziale accoglimento della domanda, condanna in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Controparte_3 favore di della somma lorda di euro 91.168,51, oltre interessi dalla maturazione Controparte_1 al saldo;
rigetta, nel resto, la domanda;
condanna il in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., alla rifusione die due terzi delle spese di lite che liquida in euro 8.930,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del . Controparte_4
2. Proponeva gravame il per i seguenti motivi: Parte_2
- NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CONTRASTO TRA LE PREMESSE IN FATTO E DIRITTO E LA STATUIZIONE
FINALE;
- ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 L. 109/1994.
In particolare, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito 1)
In riforma dell'impugnata sentenza, statuire che nulla è dovuto dal Parte_2 all'Arch. per le ragioni di cui al presente giudizio, ad eccezione della sola somma Controparte_1 di € 396,12 afferente alle prestazioni di cui al punto A2 della perizia. 2) Poiché l'importo di cui sopra costituirebbe accoglimento simbolico della domanda, assolutamente slegato e sproporzionato con gli sforzi processuali profusi per l'intero giudizio, chiede – quanto alle spese di lite – la compensazione di quelle di cui al primo grado, e la condanna della ricorrente al pagamento di quelle del presente grado”.
Resisteva l'appellata, contestando in fatto e diritto le avverse pretese.
La ccepiva l'inammissibilità dell'appello, anche in ragione della novità delle difese CP_1 proposte dall'appellante rimasto contumace nel primo grado di giudizio.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3. L'appello è solo in minima parte fondato, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, non sono condivisibili le censure di inammissibilità del gravame proposte da parte appellata.
In particolare, pur non essendo riportate testualmente dall'appellante le parti della sentenza oggetto di censura, queste sono agevolmente evincibili dal complesso dell'atto, oltreché dai passaggi argomentativi ivi contenuti.
3 Inoltre le argomentazioni difensive svolte dalla difesa dell'appellante attengono alla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda senza introdurre nuovi indagini in fatto, e, per l'effetto, sono ammissibili anche in appello.
Ciò posto, analiticamente valutando i singoli motivi di gravame si osserva quanto segue.
3.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza del Tribunale, stante l'asserita incomprensibilità del nesso logico intercorrente tra le premesse in fatto e diritto della decisione impugnata ed il dictum finale.
La doglianza è infondata.
Invero, dall'esame complessivo del gravame emerge come nella sostanza lo stesso tenore della difesa del appellante più che supportare l'eccepita omissione motivazionale in punto di necessaria CP_3 implicazione tra premesse logico-giuridiche e relative conclusioni, che vizierebbe la sentenza di primo grado, induca a far ritenere sussistente tale nesso, sia pure non condividendolo (cfr. specificamente pagg.
6-7 dell'appello).
3.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 18 della L. 109/1994 sul piano oggettivo e soggettivo.
3.2.1.1 Sotto il profilo oggettivo, ritiene la Corte, per chiarezza espositiva e nell'ottica di un'interpretazione complessiva e conservativa dell'atto di appello, che il perimetro della censura svolta dal appellante debba includere anche quanto eccepito, in primo luogo, a pagg.
6-7 del CP_3 gravame sotto la rubrica “Il contenuto della decisione”, siccome, in buona sostanza, teso a dolersi della congruità della decisione sempre sotto il profilo oggettivo nei termini che seguono.
Sostiene, tra l'altro, l'appellante che: “Volendo procedere ad una lettura complessiva della sentenza capace di assegnare coerenza tra le argomentazioni poste alla base della decisione ed il dictum finale, si potrebbe supporre che il Tribunale abbia inteso affermare che all'Arch. dovevano CP_1 ritenersi essere attribuibili le indennità di cui al capitolo A2 della CTU siccome ricadenti nel periodo compreso tra 18 maggio 1997 al 22 maggio 1999, allorquando gli incentivi risultavano essere veri e propri diritti soggettivi non condizionati dal alcuno dei requisiti previsti dall'art. 18 (stanziamento in apposito capitolo di bilancio ed adozione del regolamento), mentre per quanto afferisce alla prestazioni successive al 22.05.1999 si potrebbe ipotizzare che il diritto alla percezione degli indennizzi non sia stato riconosciuto alla ricorrente per le prestazioni di cui al codice C4 siccome ricadenti in data 28.09.1999, allorquando gli incentivi non sarebbero stati più dovuti, mentre poteva ritenersi sussistente a ragione del fatto che il avesse adottato il regolamento di cui all'art. CP_3
18 con la delibera n. 79 del 21.06.2003”.
In tal senso il si duole che “non vi sarebbe coincidenza tra la somma di condanna pari ad € CP_3
91.168,51 e quella calcolabile escludendo dall'importo indicato come dovuto dal CTU, pari ad €
4 92.885,19, la somma richiesta dalla ricorrente per la Variante Stralcio City Life, pari ad € 2.100,00
(punto C4 della CTU) che il Giudice di prime cure ha affermato non essere dovuta, ed includendovi invece tutte quelle altre riconosciute dovute dal CTU. Ed infatti, partendo dall'ipotesi che il Giudice avesse ritenuto di aderire alle soluzioni offerte dal CTU, ad eccezione delle sole prestazioni rese per la variante City Life, sottraendo all'importo di € 92.885,19 quello di € 2.100,00, si perverrebbe ad un risultato finale di € 90.785,19, diverso da quello di condanna che invece è stato pari ad €
91.168,51”.
Tale doglianza è fondata.
Il Tribunale, premesso un lungo e dettagliato excursus sull'evoluzione normativa di cui all'art. 18 legge n. 109/84, sulla cui ricostruzione giuridica non sono sorte questioni, ha così concluso: “Con riferimento al periodo dal 18 maggio 1997 al 22 maggio 1999 vi è quindi un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva e l'emanazione del regolamento non costituisce condizione di esistenza del diritto, non potendosi in questa sede esaminare la preliminare eccezione di prescrizione che l'allora Commissario straordinario ha opposto alla ricorrente quale motivo ostativo alla liquidazione, stante la mancata costituzione del Comune ritualmente convenuto in giudizio.
Al contrario non è possibile riconoscere il diritto con riferimento al periodo successivo al 22.5.1999 in quanto (premesso che solo il in data 21.06.2003, con deliberazione n 79 l'Ente ha disciplinato nel regolamento degli uffici e servizi il fondo e la sua distribuzione – cfr. quanto richiamato nell'allegato
7) dal 23.5.99 al 20.06.2003 non vi era più l'obbligo del datore di costituire il fondo (alla luce della legge n.144/99) e dal 21.06.2003 l'Ente ha scelto di ripartire il fondo con riferimento alle specifiche posizioni soggettive di cui all'art. 84 del citato regolamento: rientra nell'arco temporale così individuato il progetto contraddistinto dal codice C4, relativo al progetto “variante stralcio life city” approvata con delibera di G.C. n. 38 del 28.09.1999, per la quale il nominato CTU ha quantificato un importo pari ad euro 2.100,00 che deve quindi ritenersi non spettante”.
Ciò posto, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del appellante il Tribunale avrebbe CP_3 dovuto coerentemente sottrarre dall'importo finale riconosciuto dal c.t.u. pari a € 92.885,19 la somma di € 2.100,00-siccome pacificamente compresa nel periodo successivo al 22.5.1999 ed antecedente all'adozione del regolamento del 21.6.2003- ma non l'ha fatto correttamente, in quanto la sottrazione comporta un ammontare finale pari alla minor somma di € 90.785,19.
3.2.2.2Per quanto, poi, concerne la censura del appellante secondo cui l'adozione del CP_3
Regolamento e la regolamentazione del riparto dei fondi tra i vari aventi diritto non consentirebbe di superare la mancanza di prova dello stanziamento dei singoli fondi, che sarebbe dunque ostativa al riconoscimento dell'incentivo de quo, osserva la Corte che, per il periodo di riferimento oggetto della doglianza (successivo al 21.6.2003), risulta pacifica l'adozione del Regolamento del fondo e della
5 sua distribuzione adottato dal appellante il 21.6.2003, nel quale, tra l'altro, l'art. 79 CP_3
“Destinazione dell'incentivo per la progettazione di opere pubbliche” prevede la ripartizione di una somma pari al 1,5% del bando di gara esattamente ai sensi dell'art. 18 cit. e il successivo art. 84 ne specifica le percentuali di ripartizione per ciascun soggetto destinatario del fondo, mentre l'art. 83
“Costituzione e gestione dell'incentivo” prevede al 1° comma che “la somma costituente l'incentivo confluisce nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di ciascun progetto ed è ripartita secondo criteri stabiliti in contrattazione collettiva decentrata integrata”.
Ciò posto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. La mancata adozione del regolamento e/o della previsione di stanziamento in bilancio non esclude, di per sé, il riconoscimento dell'incentivo se la prestazione è stata svolta atteso che trattasi di diritto soggettivo” (Cass. n. 10222 del 28/05/2020).
Per l'effetto ritiene questa Corte-dando continuità al principio di diritto di cui sopra-che la mancata previsione dello stanziamento in bilancio non sia ostativa ex se all'insorgenza del diritto soggettivo scaturente dalla previsione di cui all'art. 18 cit.
3.3 Per quanto, invece, riguarda le condizioni soggettive per l'attribuzione dell'incentivo in esame, sostiene l'appellante che esse difetterebbero in capo alla iccome estranea all'organico CP_1 del avendo l'art. 85 del Regolamento comunale previsto che “Le quote parti della somma CP_3 incentivante corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti individuati dal precedente articolo, in quanto affidate a personale esterno al costituiscono economie di CP_3 spesa”.
La doglianza non coglie nel segno.
Giova, sul punto, evidenziare la peculiarità della fattispecie che qui occupa, avendo la CP_1 dedotto, sin dal ricorso di primo grado, di aver prestato la propria attività lavorativa in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con il appellante sempre nella qualità di CP_3
“generico funzionario d1 e poi d4 senza alcun onere aggiunto” a carico dell'ente locale a fronte delle molteplici attività espletate suscettibili, sotto il profilo oggettivo, di remunerazione ai sensi dell'art. 18 cit. quanto alla natura delle prestazioni via via rese ed alla qualità assunta dall'odierna appellata
(come evidenziato nell'ambito della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio), e ciò risulta pacifico, eccetto che per il profilo dell'omesso stanziamento dei fondi di cui sopra.
In tale contesto non si ritiene che il fatto della reiterata assunzione della a tempo determinato CP_1 da parte del possa costituire ex se una ragione oggettiva per un diverso trattamento CP_3
6 stipendiale a favore della stessa rispetto a quello che avrebbe pacificamente percepito il dipendente assunto dal a tempo indeterminato che avesse svolto le medesime prestazioni lavorative CP_3 dell'odierna appellata.
Infatti la circostanza incontestata che ella sia stata sempre retribuita come una dipendente senza alcun onere aggiuntivo a carico del fa ritenere preservata la ratio dell'incentivo de quo in quanto CP_3 tesa a compensare l'attività svolta dai dipendenti dell'ente in luogo di quella svolta da esterni remunerati secondo le rispettive tariffe professionali, senza che sia stata dedotta e/o provata alcuna locupletazione a danno del CP_3
In tal senso trova logica giustificazione il fatto che il appellante abbia già riconosciuto in più CP_3 occasioni il diritto dell'appellata all'attribuzione dell'incentivo esattamente ex art. 18 cit. (cfr. determine del Responsabile del Servizio Tecnico all.
7-10 fasc. primo grado parte VALENTINI volte, ad esempio, a “liquidare ai sensi dell'art. 18 legge n. 109/94 per i lavori di sistemazione di alcune strade comunali”, tra l'altro, proprio l'odierna appellante quale responsabile per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione).
3.4 Per l'effetto la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata nel senso che il
[...]
in persona del Sindaco p.t., va condannato al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1 della minor somma lorda di euro 90.785,19, oltre interessi dalla maturazione al saldo,
[...] rispetto a quella già statuita dal giudice di prime cure.
3.5L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite del doppio grado sostenute dalla che gravano per i restanti due terzi a carico del CP_1 appellante risultato prevalentemente soccombente. Le spese di CTU, già liquidate come da CP_3 separato decreto, restano a carico del Controparte_3
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_3 della somma lorda di euro 90.785,19, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
Controparte_1
-condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione di due terzi Controparte_3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellata, liquidati in euro 6.000,00 per il primo grado ed in € 4.000,00 per il presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., e compensa il restante terzo;
7 -pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico del Controparte_3
[...]
Roma, lì 05.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giuseppe Vallefuoco, magistrato ordinario in tirocinio.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Isabella PAROLARI Presidente rel.
Dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere
Dott.ssa Sara FODERARO Consigliere
all'udienza del 05.11.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 996/2023 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Edoardo Patini Parte_1
appellante e
rappresentata e difesa dall'avv. Eva Tiseo Controparte_1
appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Cassino n. 214/2023 del 23/03/2023.
conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente notificato esponeva: Controparte_1
- di aver svolto mansioni di architetto ad alto livello di specializzazione in materia urbanistica per il
Comune di SAN GI A LIRI dal 1996 al 2006;
- di aver lavorato in regime di convenzione presso il Comune in forza della Delibera di G.C. n. 63 del
2 novembre 1995 e n. 143 del 29.03.1997;
- che, successivamente, veniva assunta con contratto di lavoro a tempo determinato ex art. 51 comma
1 5 bis legge n. 142/90 (in particolare, concludeva con il Comune di SAN GI A LIRI n. 4 contratti a tempo determinato tra il 1998 ed il 2005, l'ultimo dei quali con efficacia fino a giugno
2009);
- che, dapprima, era stata inquadrata nell'ottava qualifica funzionale di cui al d.P.R. 347/1983, corrispondente alla posizione economica D/3, mentre dal 2004 era stata inquadrata nella posizione economica D/4;
-che nessun'altra indennità aggiuntiva e/o di posizione e/o di risultato le era stata irrogata oltre al trattamento economico di base;
- che durante il rapporto di lavoro intercorso con il Comune resistente aveva svolto tutte le funzioni connesse alla posizione di “Tecnico interno”, quali, a titolo esemplificativo, progettazione lavori pubblici, coordinamento sicurezza, progettazione urbanistica, direzione lavori, pratiche espropriative e pareri consequenziali, programmazione annuale e triennale dei lavori pubblici, responsabile del servizio SUAP (Sportello Unico Attività Produttive), rilascio di pareri paesaggistici;
- che per l'attuazione di gran parte degli incarichi svolti le erano già state riconosciute le somme di cui ai cd. fondi di incentivazione ex art. 18 legge n. 109/94, permanendo, tuttavia, un credito a suo favore per la complessiva somma pari ad €112.836.90, invocato, in via principale, a titolo di fondo di incentivazione ex legge n. 109/94, ovvero, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2033 c.c., richiamando la normativa vigente in materia di compenso e in particolare il Regolamento per la disciplina dell'incentivazione per le progettazioni e per gli atti di pianificazione adottato dal Comune di SAN
GI A LIRI con deliberazione di giunta comunale n. 79/2003.
Segnatamente, la precisava le seguenti conclusioni “accertare e dichiarare lo CP_1 svolgimento da parte della ricorrente di mansioni esattamente riconducibili ad incarico di alto contenuto di professionalità in materia urbanistica;
accertare e dichiarare il diritto della ricorrente
a percepire la quota di fondo di incentivazione per tutte le attività di cui in premessa, cosi come redatte dall'architetto ed approvate dal Comune di san Giorgio in Liri con atti deliberativi;
CP_1 accertare e dichiarare il mancato pagamento da parte del della quota Controparte_2 di Fondo di incentivazione spettante all'Arch. pari ad € 112.836,90 come articolata CP_1 nell'Allegato A titolo di Fondi di incentivazione ex art. 18 legge 109/1994 per le causali ed i titoli di cui alla premessa del presente ricorso o altra somma che la SV Ill.ma riterrà di giustizia in relazione alla quantità ed alla qualità di lavoro svolto, da quantificarsi in corso di causa anche a seguito di
CTU di cui sin da ora si richiede la nomina ove ritenuta occorrente ed in caso di contestazione dei conteggi ivi indicati. In ogni caso accertare l'indebita percezione, da parte del
[...] della somma di € 112.836,90 come articolata nell'Allegato A e, per i motivi ed i titoli Controparte_2 esposti nella superiore parte espositiva, condannarlo ex art. 2033 c.c. alla restituzione in favore
2 dell'Architetto del predetto importo ovvero di quello maggiore o minore che Controparte_1 dovesse emergere in corso di causa”.
Ritualmente citato, il non si costituiva in giudizio e veniva Controparte_3 dichiarato contumace.
Il Tribunale di Cassino, espletata c.t.u. contabile, ha così deciso: “in parziale accoglimento della domanda, condanna in persona del Sindaco p.t., al pagamento in Controparte_3 favore di della somma lorda di euro 91.168,51, oltre interessi dalla maturazione Controparte_1 al saldo;
rigetta, nel resto, la domanda;
condanna il in persona del Controparte_3
Sindaco p.t., alla rifusione die due terzi delle spese di lite che liquida in euro 8.930,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico del . Controparte_4
2. Proponeva gravame il per i seguenti motivi: Parte_2
- NULLITÀ DELLA SENTENZA PER CONTRASTO TRA LE PREMESSE IN FATTO E DIRITTO E LA STATUIZIONE
FINALE;
- ERRONEA APPLICAZIONE DELL'ART. 18 L. 109/1994.
In particolare, l'appellante formulava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Collegio adito 1)
In riforma dell'impugnata sentenza, statuire che nulla è dovuto dal Parte_2 all'Arch. per le ragioni di cui al presente giudizio, ad eccezione della sola somma Controparte_1 di € 396,12 afferente alle prestazioni di cui al punto A2 della perizia. 2) Poiché l'importo di cui sopra costituirebbe accoglimento simbolico della domanda, assolutamente slegato e sproporzionato con gli sforzi processuali profusi per l'intero giudizio, chiede – quanto alle spese di lite – la compensazione di quelle di cui al primo grado, e la condanna della ricorrente al pagamento di quelle del presente grado”.
Resisteva l'appellata, contestando in fatto e diritto le avverse pretese.
La ccepiva l'inammissibilità dell'appello, anche in ragione della novità delle difese CP_1 proposte dall'appellante rimasto contumace nel primo grado di giudizio.
Matura per la decisione allo stato degli atti, la causa veniva discussa e decisa all'odierna udienza mediante lettura del dispositivo.
3. L'appello è solo in minima parte fondato, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, non sono condivisibili le censure di inammissibilità del gravame proposte da parte appellata.
In particolare, pur non essendo riportate testualmente dall'appellante le parti della sentenza oggetto di censura, queste sono agevolmente evincibili dal complesso dell'atto, oltreché dai passaggi argomentativi ivi contenuti.
3 Inoltre le argomentazioni difensive svolte dalla difesa dell'appellante attengono alla sussistenza degli elementi costitutivi della domanda senza introdurre nuovi indagini in fatto, e, per l'effetto, sono ammissibili anche in appello.
Ciò posto, analiticamente valutando i singoli motivi di gravame si osserva quanto segue.
3.1 Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità della sentenza del Tribunale, stante l'asserita incomprensibilità del nesso logico intercorrente tra le premesse in fatto e diritto della decisione impugnata ed il dictum finale.
La doglianza è infondata.
Invero, dall'esame complessivo del gravame emerge come nella sostanza lo stesso tenore della difesa del appellante più che supportare l'eccepita omissione motivazionale in punto di necessaria CP_3 implicazione tra premesse logico-giuridiche e relative conclusioni, che vizierebbe la sentenza di primo grado, induca a far ritenere sussistente tale nesso, sia pure non condividendolo (cfr. specificamente pagg.
6-7 dell'appello).
3.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'erronea applicazione dell'art. 18 della L. 109/1994 sul piano oggettivo e soggettivo.
3.2.1.1 Sotto il profilo oggettivo, ritiene la Corte, per chiarezza espositiva e nell'ottica di un'interpretazione complessiva e conservativa dell'atto di appello, che il perimetro della censura svolta dal appellante debba includere anche quanto eccepito, in primo luogo, a pagg.
6-7 del CP_3 gravame sotto la rubrica “Il contenuto della decisione”, siccome, in buona sostanza, teso a dolersi della congruità della decisione sempre sotto il profilo oggettivo nei termini che seguono.
Sostiene, tra l'altro, l'appellante che: “Volendo procedere ad una lettura complessiva della sentenza capace di assegnare coerenza tra le argomentazioni poste alla base della decisione ed il dictum finale, si potrebbe supporre che il Tribunale abbia inteso affermare che all'Arch. dovevano CP_1 ritenersi essere attribuibili le indennità di cui al capitolo A2 della CTU siccome ricadenti nel periodo compreso tra 18 maggio 1997 al 22 maggio 1999, allorquando gli incentivi risultavano essere veri e propri diritti soggettivi non condizionati dal alcuno dei requisiti previsti dall'art. 18 (stanziamento in apposito capitolo di bilancio ed adozione del regolamento), mentre per quanto afferisce alla prestazioni successive al 22.05.1999 si potrebbe ipotizzare che il diritto alla percezione degli indennizzi non sia stato riconosciuto alla ricorrente per le prestazioni di cui al codice C4 siccome ricadenti in data 28.09.1999, allorquando gli incentivi non sarebbero stati più dovuti, mentre poteva ritenersi sussistente a ragione del fatto che il avesse adottato il regolamento di cui all'art. CP_3
18 con la delibera n. 79 del 21.06.2003”.
In tal senso il si duole che “non vi sarebbe coincidenza tra la somma di condanna pari ad € CP_3
91.168,51 e quella calcolabile escludendo dall'importo indicato come dovuto dal CTU, pari ad €
4 92.885,19, la somma richiesta dalla ricorrente per la Variante Stralcio City Life, pari ad € 2.100,00
(punto C4 della CTU) che il Giudice di prime cure ha affermato non essere dovuta, ed includendovi invece tutte quelle altre riconosciute dovute dal CTU. Ed infatti, partendo dall'ipotesi che il Giudice avesse ritenuto di aderire alle soluzioni offerte dal CTU, ad eccezione delle sole prestazioni rese per la variante City Life, sottraendo all'importo di € 92.885,19 quello di € 2.100,00, si perverrebbe ad un risultato finale di € 90.785,19, diverso da quello di condanna che invece è stato pari ad €
91.168,51”.
Tale doglianza è fondata.
Il Tribunale, premesso un lungo e dettagliato excursus sull'evoluzione normativa di cui all'art. 18 legge n. 109/84, sulla cui ricostruzione giuridica non sono sorte questioni, ha così concluso: “Con riferimento al periodo dal 18 maggio 1997 al 22 maggio 1999 vi è quindi un vero e proprio diritto soggettivo di natura retributiva e l'emanazione del regolamento non costituisce condizione di esistenza del diritto, non potendosi in questa sede esaminare la preliminare eccezione di prescrizione che l'allora Commissario straordinario ha opposto alla ricorrente quale motivo ostativo alla liquidazione, stante la mancata costituzione del Comune ritualmente convenuto in giudizio.
Al contrario non è possibile riconoscere il diritto con riferimento al periodo successivo al 22.5.1999 in quanto (premesso che solo il in data 21.06.2003, con deliberazione n 79 l'Ente ha disciplinato nel regolamento degli uffici e servizi il fondo e la sua distribuzione – cfr. quanto richiamato nell'allegato
7) dal 23.5.99 al 20.06.2003 non vi era più l'obbligo del datore di costituire il fondo (alla luce della legge n.144/99) e dal 21.06.2003 l'Ente ha scelto di ripartire il fondo con riferimento alle specifiche posizioni soggettive di cui all'art. 84 del citato regolamento: rientra nell'arco temporale così individuato il progetto contraddistinto dal codice C4, relativo al progetto “variante stralcio life city” approvata con delibera di G.C. n. 38 del 28.09.1999, per la quale il nominato CTU ha quantificato un importo pari ad euro 2.100,00 che deve quindi ritenersi non spettante”.
Ciò posto, come condivisibilmente rilevato dalla difesa del appellante il Tribunale avrebbe CP_3 dovuto coerentemente sottrarre dall'importo finale riconosciuto dal c.t.u. pari a € 92.885,19 la somma di € 2.100,00-siccome pacificamente compresa nel periodo successivo al 22.5.1999 ed antecedente all'adozione del regolamento del 21.6.2003- ma non l'ha fatto correttamente, in quanto la sottrazione comporta un ammontare finale pari alla minor somma di € 90.785,19.
3.2.2.2Per quanto, poi, concerne la censura del appellante secondo cui l'adozione del CP_3
Regolamento e la regolamentazione del riparto dei fondi tra i vari aventi diritto non consentirebbe di superare la mancanza di prova dello stanziamento dei singoli fondi, che sarebbe dunque ostativa al riconoscimento dell'incentivo de quo, osserva la Corte che, per il periodo di riferimento oggetto della doglianza (successivo al 21.6.2003), risulta pacifica l'adozione del Regolamento del fondo e della
5 sua distribuzione adottato dal appellante il 21.6.2003, nel quale, tra l'altro, l'art. 79 CP_3
“Destinazione dell'incentivo per la progettazione di opere pubbliche” prevede la ripartizione di una somma pari al 1,5% del bando di gara esattamente ai sensi dell'art. 18 cit. e il successivo art. 84 ne specifica le percentuali di ripartizione per ciascun soggetto destinatario del fondo, mentre l'art. 83
“Costituzione e gestione dell'incentivo” prevede al 1° comma che “la somma costituente l'incentivo confluisce nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di ciascun progetto ed è ripartita secondo criteri stabiliti in contrattazione collettiva decentrata integrata”.
Ciò posto la giurisprudenza di legittimità ha sancito che: “Il diritto a percepire l'incentivo per la progettazione, di natura retributiva, previsto dall'art. 18 della l. n. 109 del 1994 sorge, alle condizioni previste dalla normativa vigente "ratione temporis", in conseguenza della prestazione dell'attività incentivata e nei limiti fissati dalla contrattazione decentrata e dal regolamento adottato dall'amministrazione. La mancata adozione del regolamento e/o della previsione di stanziamento in bilancio non esclude, di per sé, il riconoscimento dell'incentivo se la prestazione è stata svolta atteso che trattasi di diritto soggettivo” (Cass. n. 10222 del 28/05/2020).
Per l'effetto ritiene questa Corte-dando continuità al principio di diritto di cui sopra-che la mancata previsione dello stanziamento in bilancio non sia ostativa ex se all'insorgenza del diritto soggettivo scaturente dalla previsione di cui all'art. 18 cit.
3.3 Per quanto, invece, riguarda le condizioni soggettive per l'attribuzione dell'incentivo in esame, sostiene l'appellante che esse difetterebbero in capo alla iccome estranea all'organico CP_1 del avendo l'art. 85 del Regolamento comunale previsto che “Le quote parti della somma CP_3 incentivante corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai dipendenti individuati dal precedente articolo, in quanto affidate a personale esterno al costituiscono economie di CP_3 spesa”.
La doglianza non coglie nel segno.
Giova, sul punto, evidenziare la peculiarità della fattispecie che qui occupa, avendo la CP_1 dedotto, sin dal ricorso di primo grado, di aver prestato la propria attività lavorativa in forza di reiterati contratti di lavoro a tempo determinato conclusi con il appellante sempre nella qualità di CP_3
“generico funzionario d1 e poi d4 senza alcun onere aggiunto” a carico dell'ente locale a fronte delle molteplici attività espletate suscettibili, sotto il profilo oggettivo, di remunerazione ai sensi dell'art. 18 cit. quanto alla natura delle prestazioni via via rese ed alla qualità assunta dall'odierna appellata
(come evidenziato nell'ambito della c.t.u. espletata nel primo grado di giudizio), e ciò risulta pacifico, eccetto che per il profilo dell'omesso stanziamento dei fondi di cui sopra.
In tale contesto non si ritiene che il fatto della reiterata assunzione della a tempo determinato CP_1 da parte del possa costituire ex se una ragione oggettiva per un diverso trattamento CP_3
6 stipendiale a favore della stessa rispetto a quello che avrebbe pacificamente percepito il dipendente assunto dal a tempo indeterminato che avesse svolto le medesime prestazioni lavorative CP_3 dell'odierna appellata.
Infatti la circostanza incontestata che ella sia stata sempre retribuita come una dipendente senza alcun onere aggiuntivo a carico del fa ritenere preservata la ratio dell'incentivo de quo in quanto CP_3 tesa a compensare l'attività svolta dai dipendenti dell'ente in luogo di quella svolta da esterni remunerati secondo le rispettive tariffe professionali, senza che sia stata dedotta e/o provata alcuna locupletazione a danno del CP_3
In tal senso trova logica giustificazione il fatto che il appellante abbia già riconosciuto in più CP_3 occasioni il diritto dell'appellata all'attribuzione dell'incentivo esattamente ex art. 18 cit. (cfr. determine del Responsabile del Servizio Tecnico all.
7-10 fasc. primo grado parte VALENTINI volte, ad esempio, a “liquidare ai sensi dell'art. 18 legge n. 109/94 per i lavori di sistemazione di alcune strade comunali”, tra l'altro, proprio l'odierna appellante quale responsabile per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione).
3.4 Per l'effetto la sentenza impugnata dev'essere parzialmente riformata nel senso che il
[...]
in persona del Sindaco p.t., va condannato al pagamento in favore di Controparte_3 CP_1 della minor somma lorda di euro 90.785,19, oltre interessi dalla maturazione al saldo,
[...] rispetto a quella già statuita dal giudice di prime cure.
3.5L'esito complessivo del giudizio giustifica la compensazione in ragione di un terzo delle spese di lite del doppio grado sostenute dalla che gravano per i restanti due terzi a carico del CP_1 appellante risultato prevalentemente soccombente. Le spese di CTU, già liquidate come da CP_3 separato decreto, restano a carico del Controparte_3
P.Q.M.
in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma nel resto,
-condanna il in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore di Controparte_3 della somma lorda di euro 90.785,19, oltre interessi dalla maturazione al saldo;
Controparte_1
-condanna il in persona del Sindaco p.t., alla rifusione di due terzi Controparte_3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio a favore dell'appellata, liquidati in euro 6.000,00 per il primo grado ed in € 4.000,00 per il presente grado, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., e compensa il restante terzo;
7 -pone le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico del Controparte_3
[...]
Roma, lì 05.11.2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Isabella Parolari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Giuseppe Vallefuoco, magistrato ordinario in tirocinio.
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