Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/03/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
N.R.G. 13552/2023
Il Giudice Salvatore Franco Santoro, all'udienza del 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PALDERA Parte_1
GENNARO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to PATARNELLO ANDREA CP_1 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 442 c.p.c. per il riconoscimento del diritto al versamento presso il fondo di previdenza complementare dei contributi per TFR a carico del Fondo di garanzia CP_1
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10.03.2025
RAGIONI della DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la parte ricorrente, rappresentando le seguenti circostanze: 1) di aver lavorato alle dipendenze della società Popeo Cartoplastica dal 06.06.1980 al
31.12.2018; 2) di aver maturato somme a titolo di Tfr e retribuzioni ed in particolare la somma di € 1.530,87 a titolo di quota del Tfr non versata dalla parte datoriale al Fondo di previdenza complementare
Byblos al quale aveva aderito dal 2014; 3) di aver rivendicato il diritto al versamento della quota di Tfr al Fondo di previdenza
D.L.vo n. 80/1992 e presentato apposita domanda il 16.03.2023; dolendosi dell'illegittimità del rigetto del beneficio domandato all' CP_1
e del ricorso amministrativo promosso, entrambi motivati dall'intervenuto riscatto integrale della posizione, circostanza insussistente, permanendo ancora la posizione previdenziale presso il fondo di previdenza complementare;
affermandone il diritto in forza della disciplina nazionale e comunitaria invocata, agiva in giudizio per il riconoscimento del diritto a percepire dal Fondo Garanzia dell' CP_1 la somma di € 1.530,87 a titolo di quota del Tfr non versata al fondo di previdenza complementare e per la condanna dell' al CP_1 versamento sulla posizione previdenziale presso il Fondo Byblos della corrispondente somma di € 1.530,87 a titolo di quota del Tfr non versata dalla parte datoriale insolvente oltre interessi e rivalutazione, con il favore delle spese processuali da distrarre. Produceva documentazione, compresa la dichiarazione reddituale necessaria per l'esenzione dal pagamento delle spese di lite.
Si costituiva l' per affermare l'infondatezza delle domande CP_1 azionate per inoperatività della disciplina richiamata, limitata alle prestazioni analiticamente indicate nella disciplina invocata dalla parte ricorrente, per come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e della CdA di Bari richiamata, ed in ogni caso per impossibilità oggettiva di versamento della quota richiesta per intervenuta estinzione della posizione previdenziale presso il fondo di previdenza complementare. Domandava, di conseguenza, il rigetto del promosso ricorso per infondatezza, con il favore delle spese di lite. Allegava documentazione.
Pag. 2 di 10 All'udienza di discussione, maturato il convincimento, all'esito della camera di consiglio il decidente dava lettura della sentenza con motivazione contestuale.
Ebbene, la promossa azione è infondata e non meritevole di accoglimento.
Per la decisione della presente controversia, infatti, occorre dare continuità al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità ed in particolare ai principi affermati dalla Corte di Cassazione n. 17526/2010: “… (omissis)… Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 80, art. 5 (di attuazione della direttiva comunitaria 80/987 in materia di tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro) prevede che contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte del datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale dei contributi dovuti per le forme di previdenza complementare di cui al D.L. 29 marzo 1991, n. 103, art. 9 bis, art. 9 bis, convertito, con modificazioni, nella L. 1 giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l' un apposito Fondo di garanzia (comma 1); nel caso in CP_1 cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito alla procedura concorsuale, può richiedere al
Fondo di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi (comma 2).
2.2. Nella specie, la sussistenza di una forma di previdenza complementare in capo all'ente indicato dal lavoratore è stata ritenuta dalla Corte di merito con statuizione non specificamente impugnata in questa sede (non rilevando, a tali fini, le osservazioni
Pag. 3 di 10 premesse al primo motivo di ricorso, cui non corrisponde alcun riferimento nel quesito di diritto); parimenti, non può dibattersi dell'avvenuta, o meno, insinuazione del credito contributivo nella procedura fallimentare a carico della datrice di lavoro, trattandosi di questione che non risulta proposta dinanzi ai giudici di merito e che implica un accertamento di fatto inammissibile in sede di legittimità.
2.3. Vengono invece in rilievo i restanti presupposti della tutela riconosciuta dalla norma in esame, cioè la sua applicabilità alla pensione di anzianità (che è quaestio juris sulla quale non risulta formato alcun giudicato) e la sua estensione al quantum della prestazione (che l' contesta con specifica censura alla CP_2 corrispondente statuizione della decisione impugnata).
2.4. Il tenore letterale della norma non lascia alcun dubbio sull'oggetto della tutela, che si identifica, in modo inequivoco, nella pensione di vecchiaia, anche ove spettante ai superstiti del dipendente, e sul limite quantitativo dell'obbligo del
Fondo, che consiste nella integrazione dei contributi necessari per la costituzione della predetta prestazione (ove la contribuzione sia stata totalmente omessa, o insufficientemente versata, dal datore di lavoro, e il lavoratore non abbia recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione necessaria per tale pensione).
2.5. Sul piano sistematico, il meccanismo è del tutto distinto da quello previsto per le forme obbligatorie di previdenza, per le quali, in applicazione del principio dell'automatismo dell'obbligazione contributiva e dell'accredito automatico dei contributi, il D.Lgs.
n. 80 del 1992, art. 3, prevede che i contributi omessi, anche se prescritti, vengano considerati come versati, ai fini del diritto alle prestazioni comprese nell'assicurazione generale e, altresì, della loro
Pag. 4 di 10 misura. E la limitazione della garanzia, con riguardo alle forme complementari, trova riscontro nella giurisprudenza comunitaria, essendosi esplicitamente precisato che la direttiva 80/987 va interpretata nel senso che, in caso di insolvenza del datore di lavoro e di conseguente insufficienza delle risorse dei regimi complementari di previdenza, il finanziamento dei diritti alle prestazioni di vecchiaia, che il lavoratore ha maturato, non necessariamente deve essere assicurato dagli Stati membri, nè necessariamente deve essere integrale (cfr. Corte di giustizia 27 gennaio 2007, n.
278/05).
2.6. La diversità di disciplina non suscita, d'altra parte, dubbi di illegittimità costituzionale, pur considerando la scelta del Legislatore di stabilire un collegamento funzionale tra la previdenza complementare - ricondotta nel sistema di tutela dell'art. 38 Cost., comma 2,- e la previdenza obbligatoria, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico (cfr.
Corte cost. n. 393 del 2000; n. 178 del 2000); ed infatti nella ricostruzione unitaria della previdenza assume comunque rilievo la definizione dei livelli di protezione garantiti dalle diverse forme di tutela, obbligatoria e complementare, risultandone un sistema complessivo, essenzialmente unitario, caratterizzato da diversi livelli di bisogni socialmente rilevanti, corrispondenti, rispettivamente, al minimo vitale riconosciuto per tutti i cittadini, nonchè ai mezzi adeguati per le esigenze di vita dei lavoratori, e al mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa.
2.8. Deve quindi affermarsi che "il D.Lgs. n. 80 del 1992, art. 5, nel prevedere l'intervento del Fondo di garanzia costituito presso l per l'integrazione dei contributi omessi, o CP_1
Pag. 5 di 10 insufficientemente versati, dal datore di lavoro presso gli enti gestori di forme di previdenza complementare, si riferisce, in via esclusiva, alla pensione di vecchiaia che il dipendente, o i superstiti, non siano riusciti a costituire a causa dell'inadempienza contributiva, consistendo, perciò, l'obbligo del Fondo - in coerenza con gli intenti della direttiva comunitaria 80/987 (cfr. Corte giust. 25 gennaio 2007, n.
278/05) - nella integrazione dei contributi nella misura necessaria per la costituzione della predetta prestazione (ove il lavoratore, o i superstiti, non abbiano recuperato, mediante l'insinuazione nel fallimento, la contribuzione minima richiesta); nè tale previsione comporta dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla più favorevole disciplina prevista dall'art. 3 del citato
D.Lgs. per le prestazioni dell'assicurazione generale obbligatoria, poichè la limitazione della tutela trova giustificazione - nell'ambito dei diversi livelli di protezione sociale garantiti dall'art. 38 Cost., comma
2, - nella finalità propria della previdenza complementare, consistente nel mantenimento del tenore di vita raggiunto durante l'occupazione lavorativa". … (omissis)…”.
A bene vedere, infatti, appare insuperabile il dettato legislativo per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dall' CP_1
La parte ricorrente, infatti, a sostegno delle domande avanzate ha invocato l'operatività dell'art. 5 del D.L.vo n. 80/1992 che, ai primi due commi, così recita:
<
1. Contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento da parte dei datori di lavoro sottoposti a una delle procedure di cui all'art. 1 dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare di cui all'art. 9-
Pag. 6 di 10 bis del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1991, n. 166, per prestazioni di vecchiaia, comprese quelle per i superstiti, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un apposito Fondo di garanzia.
2. Nel caso in cui, a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi di cui al comma 1 ad opera del datore di lavoro, non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, il lavoratore, ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure indicate al comma 1, può richiedere al Fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi. …>>.
Dalla lettura della disciplina invocata emerge in modo incontrovertibile che il versamento di contribuzione presso il Fondo di garanzia complementare è finalizzato a creare una provvista utile per la costituzione di un trattamento pensionistico di vecchiaia integrativo, compreso quello per i superstiti.
Non potrebbe essere conferito altro significato alla locuzione prestazioni di vecchiaia utilizzata dal legislatore.
Tra queste prestazioni tipicamente previdenziali non potrebbe rientrare affatto il Tfr conteso, trattandosi di emolumento avente natura pacificamente retributiva (c.d. retribuzione differita).
Questa, tra l'altro, è stata l'interpretazione della disciplina in esame fornita dalla Sezioni Unite dalla Corte di Cassazione con la pronuncia n. 4684/2015 e ribadita anche dalla pronuncia n. 8524/2023 richiamata dall' cui dare continuità: “… (omissis)… Invero, se CP_1 nella fattispecie veniva in gioco pacificamente il D.Lgs.
Pag. 7 di 10 n. 80 del 1992, art. 5, che disciplina il fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare, l'intervento di questo non opera -
a differenza del fondo previsto ex lege 1982 - con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari: infatti, le garanzie della previdenza integrativa riguardano prestazioni aggiuntive rivolte a vantaggio esclusivo delle categorie di lavoratori aderenti ai patti incrementativi dei trattamenti ordinari, in relazione alle quali non opera il principio di automatismo delle prestazioni. Come chiarito da SU 9/3/2015 n. 4684, il beneficio derivante al lavoratore dal rapporto di previdenza integrativa non è costituito dai versamenti effettuati dal datore di lavoro, ma dalla pensione che, anche sulla base di tali versamenti, lo stesso lavoratore potrà percepire;
la contribuzione datoriale non entra direttamente nel patrimonio del lavoratore interessato, il quale può solo pretendere che tale contribuzione venga versata al soggetto indicato nello statuto;
ed infatti il lavoratore non riceve tale contribuzione alla cessazione del rapporto, essendo solo il destinatario di un'aspettativa al trattamento pensionistico integrativo, aspettativa che si concreterà esclusivamente ove maturino determinati requisiti e condizioni previsti dallo statuto del fondo.
Ne deriva che non vi è spazio nel sistema per l'intervento del
Fondo di garanzia ex lege n. 297 del 1982, che ha diversi presupposti, in relazione a prestazione di previdenza obbligatoria in caso di mancata corresponsione del TFR a causa dell'insolvenza del datore di lavoro, laddove le quote di
TFR destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un
Pag. 8 di 10 trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di trattamento di fine rapporto.
Il quarto motivo resta assorbito.
Può dunque affermarsi che l'intervento del fondo di garanzia previsto per la previdenza complementare dal D.Lgs.
n. 80 del 1992, art. 5, non opera con il pagamento di determinati emolumenti direttamente in favore del lavoratore, ma opera in funzione della sola integrazione della pensione obbligatoria sulla base dei versamenti volontari;
ne deriva che le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di previdenza complementare costituiscono contribuzione finalizzata al conseguimento di un trattamento pensionistico integrativo e non hanno natura di TFR in relazione al quale sia configurabile l'intervento del Fondo di garanzia di cui alla L. n.
297 del 1982. La sentenza impugnata, che non si è attenuta al su richiamato principio, deve essere cassata e la causa va rinviata alla stessa corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese di lite. … (omissis)…”.
Ne consegue il rigetto del promosso ricorso.
Assorbite tutte le altre questioni ugualmente sollevate.
Tenuto conto della dichiarazione di esenzione dal pagamento delle spese processuali, le spese del presente giudizio andranno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di BARI- in composizione monocratica nella persona del dott. Salvatore Franco SANTORO in funzione di GIUDICE del LAVORO
- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
- rigetta per infondatezza la promossa azione giudiziale;
Pag. 9 di 10 - compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Bari,10/03/2025 Il Giudice del lavoro
Salvatore Franco Santoro
Pag. 10 di 10