TRIB
Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3239/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3239/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CATIA LOMBARDI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICA CP_1
MACCIONI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11.06.2025, le parti hanno chiesto che il Tribunale dichiari con sentenza parziale la separazione dei coniugi e rimetta la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.06.2024, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere Parte_1
la separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio a Genga (AN) in data CP_1
11.07.1998, dalla cui unione è nato il figlio , oggi maggiorenne e attualmente inserito presso Per_1
la Struttura Residenziale Riabilitativa (S.R.R.) di Jesi.
Con comparsa depositata in data 7.10.2024, si è costituito in giudizio , associandosi CP_1 alla domanda di separazione ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di separazione con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Genga (AN) in data 11.07.1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Genga (AN) al numero 3 parte II serie A Ufficio 1 dell'anno 1998; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la rimessione della causa di fronte al giudice relatore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
spese alla pronuncia definitiva.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 3239/2024 promossa da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
CATIA LOMBARDI;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. FEDERICA CP_1
MACCIONI;
resistente
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11.06.2025, le parti hanno chiesto che il Tribunale dichiari con sentenza parziale la separazione dei coniugi e rimetta la causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio, rinunciando espressamente alla fissazione di un'ulteriore udienza per la rimessione della causa in decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso depositato in data 17.06.2024, si è rivolta a questo Tribunale per ottenere Parte_1
la separazione dal coniuge , con il quale ha contratto matrimonio a Genga (AN) in data CP_1
11.07.1998, dalla cui unione è nato il figlio , oggi maggiorenne e attualmente inserito presso Per_1
la Struttura Residenziale Riabilitativa (S.R.R.) di Jesi.
Con comparsa depositata in data 7.10.2024, si è costituito in giudizio , associandosi CP_1 alla domanda di separazione ma chiedendo l'accoglimento di condizioni difformi.
All'udienza dell'11.06.2025 le parti hanno chiesto l'emissione della sentenza non definitiva di separazione con rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia di separazione è meritevole di accoglimento, in ragione dell'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Il venir meno di un vero progetto di vita coniugale induce a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore, come da separata ordinanza, per il prosieguo del giudizio.
La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando sulla domanda di separazione proposta da Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] CP_1
dichiara la separazione dei coniugi e , i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio a Genga (AN) in data 11.07.1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di
Genga (AN) al numero 3 parte II serie A Ufficio 1 dell'anno 1998; ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dispone la rimessione della causa di fronte al giudice relatore per il prosieguo, come da separata ordinanza;
spese alla pronuncia definitiva.
Si comunichi.
Ancona, così deciso nella camera di consiglio dell'11.06.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi