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Sentenza 13 maggio 2024
Sentenza 13 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/05/2024, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2024 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 252/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.05.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 252/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Filomena Liserre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Buonvicino (CS) alla C.da
Urmo, 125 che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
Stefania Di Cato, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Marcello Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti Persona_1 elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella fase di A.T.P., Dott. ha ritenuto la parte Persona_2 ricorrente affetta da “disturbo neuro cognitivo maggiore dovuto a M. di Alzheimer di grado moderato (MMSE 16.7), incontinenza urinaria, mioma uterino trattato chirurgicamente, esiti di colecistectomia Diagnosi ICD9 cod. 290.4
La perizianda, invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età L.509/88.124/98) grave 100%, non è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.”.
Chiamato a rendere una relazione integrativa in questa fase di merito alla luce della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso e ancora successivamente in corso di causa, il c.t.u. ha osservato, nella relazione integrativa depositata, che: “Nel caso in specie, come risulta dalla nuova certificazione psichiatrica del 31.07.2023, il Test MMSE, pari a 12,7/30, documenta un aggravamento delle condizioni neuro-cognitive della SI.ra , rispetto ai Pt_1 precedenti test, l'ultimo dei quali somministrato in data 05.04.2022 (cfr all.10), con valore del
MMSE pari a 16.7/30. Concludo pertanto il presente accertamento, rispondendo ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato, affermando, in scienza e coscienza, che la SI.ra , nata il Parte_1
23.10.1950, affetta da “Disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a Morbo di Alzheimer
(demenza di tipo Alzheimer) MMSE: 12,7/30”. è in possesso dei requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto attiene la decorrenza si indica 01.07.2023, primo giorno del mese in cui è stato certificato (31.07.2023) l'aggravamento delle condizioni cliniche della perizianda sufficienti per poter ottenere il beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che parte opponente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal 01.07.2023, decorrenza così individuata dal CTU.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida civile nella misura Parte_1
del 100% con necessità di accompagnamento, nonché portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal 01.07.2023, decorrenza così determinata dal C.T.U.;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 13.05.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 252/2023 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
10.05.2024 e trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.; visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 252/2023, avente ad oggetto: opposizione ad A.T.P.
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1
Filomena Liserre ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Buonvicino (CS) alla C.da
Urmo, 125 che la rappresenta e difende come in atti
RICORRENTE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in CP_1 P.IVA_1
Roma in Via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati
Stefania Di Cato, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Marcello Carnovale, come da procura generale alle liti a rogito Notaio in Tivoli/Roma rilasciata in data 21/07/2015 rep. N. 80974, tutti Persona_1 elettivamente domiciliati in Cosenza presso la Sede Provinciale dell' sita in Piazza Loreto 22 CP_1 RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. L'istante in epigrafe ha esposto di aver proposto ricorso per A.T.P., ai sensi dell'art. 445 bis
c.p.c., per il riconoscimento del requisito sanitario utile all'indennità di accompagnamento, di cui alla L. 18/1980, all'esito del quale il c.t.u. nominato ha ritenuto insussistente il requisito sanitario per beneficiare delle prestazioni richieste.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto con la presente opposizione, previo rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, il riconoscimento del requisito sanitario dalla data della domanda amministrativa.
L' ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda o, comunque, rigettarsi la stessa. CP_1
All'udienza odierna, tenutasi in modalità di trattazione scritta la causa viene decisa con la presente sentenza.
§ 2. Va preliminarmente osservato che le condizioni previste dall'art. 1 della legge n. 18 del 1980 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione di dette situazioni non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero alla necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana (Cass. 7273/2011).
Fatta questa premessa, le censure sono parzialmente fondate.
Va precisato che il c.t.u., nominato nella fase di A.T.P., Dott. ha ritenuto la parte Persona_2 ricorrente affetta da “disturbo neuro cognitivo maggiore dovuto a M. di Alzheimer di grado moderato (MMSE 16.7), incontinenza urinaria, mioma uterino trattato chirurgicamente, esiti di colecistectomia Diagnosi ICD9 cod. 290.4
La perizianda, invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età L.509/88.124/98) grave 100%, non è in possesso dei requisiti sanitari per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento.”.
Chiamato a rendere una relazione integrativa in questa fase di merito alla luce della documentazione sanitaria depositata dalla parte ricorrente unitamente al ricorso e ancora successivamente in corso di causa, il c.t.u. ha osservato, nella relazione integrativa depositata, che: “Nel caso in specie, come risulta dalla nuova certificazione psichiatrica del 31.07.2023, il Test MMSE, pari a 12,7/30, documenta un aggravamento delle condizioni neuro-cognitive della SI.ra , rispetto ai Pt_1 precedenti test, l'ultimo dei quali somministrato in data 05.04.2022 (cfr all.10), con valore del
MMSE pari a 16.7/30. Concludo pertanto il presente accertamento, rispondendo ai quesiti posti dall'Ill.mo Magistrato, affermando, in scienza e coscienza, che la SI.ra , nata il Parte_1
23.10.1950, affetta da “Disturbo neurocognitivo maggiore dovuto a Morbo di Alzheimer
(demenza di tipo Alzheimer) MMSE: 12,7/30”. è in possesso dei requisiti sanitari per poter beneficiare dell'indennità di accompagnamento.
Per quanto attiene la decorrenza si indica 01.07.2023, primo giorno del mese in cui è stato certificato (31.07.2023) l'aggravamento delle condizioni cliniche della perizianda sufficienti per poter ottenere il beneficio richiesto dell'indennità di accompagnamento.”
Alla luce di tali considerazioni occorre, quindi, rivedere le conclusioni raggiunte in sede di accertamento tecnico preventivo: ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e il riconoscimento che parte opponente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni e i compiti propri della sua età, grave 100%, con necessità di assistenza continua e permanente a partire dal 01.07.2023, decorrenza così individuata dal CTU.
§ 3. Le spese di lite vanno integralmente compensate fra le parti, atteso il riconoscimento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.
Le spese della compiuta CTU vanno poste a carico dell' e liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che è invalida civile nella misura Parte_1
del 100% con necessità di accompagnamento, nonché portatore di handicap ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 dal 01.07.2023, decorrenza così determinata dal C.T.U.;
2. Compensa integralmente le spese di lite fra le parti;
3. Condanna l' al pagamento delle spese della compiuta CTU, liquidate con separato CP_1
decreto.
Si comunichi.
Paola, 13.05.2024 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Ivana Genduso