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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/09/2025, n. 2953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2953 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7091/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7091/2023 promossa da:
nato il [...] in [...]/ SP e Persona_1 Per_2 ata il 21/09/1976 in Sào Paulo/ SP, entrambi residenti in [...]/SP, Brasile Al UM 26;
[...] nato il [...] in [...]/SP e residente in [...]/SP, Parte_1
Brasile, tutti elettivamente domiciliati in Roseto degli Abruzzi alla via Sangro 4 presso e nello studio dell'Avv. Pinciotti Laura del foro di Teramo, ( ) come da procura in atti;
C.F._1
RICORRENTI contro
, (C.F. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declatoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - previo accertamento per i motivi esposti in diritto, l'efficacia delle sentenze della Corte
Costituzionale n.87 del 16/04/1975 e n. 30 del 09/02/1983 estesa fin dalla data di entrata in vigore delle norme dichiarate incostituzionali, ancorché di epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione, sull'assunto che lo status di cittadinanza costituisce una situazione soggettiva assoluta 1 il cui accertamento è azionabile in ogni ordine e grado se afferente a rapporti non esauriti;
- emettere sentenza al fine di dichiarare lo status di cittadino italiano sin dalla nascita in applicazione dei principi jure sanguinis, e Persona_2 Controparte_2 Parte_1 quali pronipoti e discendenti diretti di avo italiano, con le conseguenti pronunce nei Persona_3 confronti dell'ufficiale di stato civile competente;
- per l'effetto disporre per la trascrizione nei registri dello stato civile competenti ed in particolare in quello del comune di Lucca comune di origine dell'avo italiano A norma dell'art. 60 n.3 del r.d. 9 luglio 1939 n.1238 - con Persona_3 vittoria di spese diritti ed onorari di rito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/06/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di nato il [...] Persona_3 nel Comune di Lucca da e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto Per_4 Per_5 senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
All'esito, con ordinanza depositata il 18/01/2025 e comunicata il 20/01/2025, previa declaratoria di contumacia del convenuto , veniva fissata una nuova trattazione per il giorno Controparte_1
20/06/2025, sempre secondo le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., con invito ai ricorrenti ad indicare le rispettive residenze estere ed a fornire prova dell'avvenuta presentazione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza - o di eventuali tentativi di presentazione - alla competente Autorità consolare.
A tali incombenti il procuratore dei ricorrenti ha provveduto unitamente al deposito delle note di trattazione scritta in data 10/06/2025.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre
2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La causa viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, coma 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025).
2
1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto parte ricorrente, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha fatto presente il notevole ritardo con cui il competente Consolato di San Paolo sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti. All'uopo ha prodotto alcune stampe del sito internet della predetta Autorità consolare dalle quali risulta che nel febbraio del 2022 era scaduto il termine per confermare l'interesse a programmare un appuntamento per la consegna della documentazione per i richiedenti dell'anno 2012 (Cfr. documenti denominati consolato 1, 2. 3). A seguito dell'invito di questo Tribunale ha poi prodotto una cattura di schermo della piattaforma
“prenot@mi”, priva di data ma presumibilmente relativa al mese di marzo 2025, (con ogni probabilità successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025 che ha profondamento innovato la disciplina della discendenza iure sanguinis per i soggetti già titolari di altra cittadinanza), nella quale si legge come 3 la prenotazione della cittadinanza per discendenza è “riservata solo ai richiedenti 2016-17” e “pagina sospesa per info clicca sul link o visita il sito…..” (Cfr. prove consolari 7091.pdf).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui da tempo versa il Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
È del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2. Nel merito
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite si sposava in Brasile, in data 07/07/1928 con Persona_3
(rectius Contursi come emendato con provvedimento giudiziale di rettifica emesso Persona_6 nel 2012 ed annotato in calce alla certificazione di matrimonio), (Cfr. allegati.pdf). Dalla loro unione coniugale nasceva in data 28/11/1932, in Brasile, la figlia la quale, a sua volta, Persona_7 contraeva matrimonio in Brasile, in data 01/09/1949, con con il quale Controparte_3 generava nato il [...]in [...]/SP, Brasile, (Cfr. allegati.pdf). Persona_8
Dal connubio di quest'ultimo con sono nati in San Paolo/SP, Brasile, gli Parte_2 odierni ricorrenti il 21/09/1976, il 11/10/1979 e Persona_2 Controparte_2 il 17/10/1983, (Cfr. allegati.pdf). Pt_1 Parte_1
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal Persona_3
4 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (Cfr. allegati.pdf), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stata a sua volta in grado di Persona_7 trasmetterla, sempre ai sensi della succitata disposizione di legge, al figlio Persona_8 padre degli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano Per_3
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale,
[...] non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
5
3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
6 I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti nato il Persona_1
11/10/1979 a San Paolo/ SP, Brasile, nata il [...] a [...]/SP, Persona_2
Brasile e nato il [...] a [...]/SP, Brasile cittadini Parte_1 italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 18 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e
Libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona della Giudice Dott.ssa Diana Genovese, ha pronunciato ex art. 281-sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 7091/2023 promossa da:
nato il [...] in [...]/ SP e Persona_1 Per_2 ata il 21/09/1976 in Sào Paulo/ SP, entrambi residenti in [...]/SP, Brasile Al UM 26;
[...] nato il [...] in [...]/SP e residente in [...]/SP, Parte_1
Brasile, tutti elettivamente domiciliati in Roseto degli Abruzzi alla via Sangro 4 presso e nello studio dell'Avv. Pinciotti Laura del foro di Teramo, ( ) come da procura in atti;
C.F._1
RICORRENTI contro
, (C.F. , in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO avente per OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI
Conclusioni parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declatoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - previo accertamento per i motivi esposti in diritto, l'efficacia delle sentenze della Corte
Costituzionale n.87 del 16/04/1975 e n. 30 del 09/02/1983 estesa fin dalla data di entrata in vigore delle norme dichiarate incostituzionali, ancorché di epoca anteriore all'entrata in vigore della
Costituzione, sull'assunto che lo status di cittadinanza costituisce una situazione soggettiva assoluta 1 il cui accertamento è azionabile in ogni ordine e grado se afferente a rapporti non esauriti;
- emettere sentenza al fine di dichiarare lo status di cittadino italiano sin dalla nascita in applicazione dei principi jure sanguinis, e Persona_2 Controparte_2 Parte_1 quali pronipoti e discendenti diretti di avo italiano, con le conseguenti pronunce nei Persona_3 confronti dell'ufficiale di stato civile competente;
- per l'effetto disporre per la trascrizione nei registri dello stato civile competenti ed in particolare in quello del comune di Lucca comune di origine dell'avo italiano A norma dell'art. 60 n.3 del r.d. 9 luglio 1939 n.1238 - con Persona_3 vittoria di spese diritti ed onorari di rito”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/06/2023 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti di nato il [...] Persona_3 nel Comune di Lucca da e successivamente emigrato in Brasile dove ha vissuto Per_4 Per_5 senza mai rinunciare alla cittadinanza di nascita.
Con decreto del 27/03/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 17/01/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di
Firenze che non ha precisato le conclusioni.
All'esito, con ordinanza depositata il 18/01/2025 e comunicata il 20/01/2025, previa declaratoria di contumacia del convenuto , veniva fissata una nuova trattazione per il giorno Controparte_1
20/06/2025, sempre secondo le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., con invito ai ricorrenti ad indicare le rispettive residenze estere ed a fornire prova dell'avvenuta presentazione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza - o di eventuali tentativi di presentazione - alla competente Autorità consolare.
A tali incombenti il procuratore dei ricorrenti ha provveduto unitamente al deposito delle note di trattazione scritta in data 10/06/2025.
All'esito della predetta udienza, la causa è stata rimessa al giudice togato per la decisione e nella specie alla scrivente Giudice, immessa nelle funzioni presso l'intestato Tribunale in data 8 settembre
2025 e subentrata nel ruolo della Dott.ssa Guttadauro come da decreto n. 112 del 2025 del Presidente dell'Intestato Tribunale del 4 agosto 2025.
La causa viene decisa in base alla normativa applicabile al 27 marzo 2025, (art. 1, coma 1 lett. b) D.L.
n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 74 del 23 maggio 2025).
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1. Sull'interesse ad agire
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di equivoco processuale ritenere che, Controparte_1 per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Sul punto parte ricorrente, vantante una discendenza diretta per linea maschile, ha fatto presente il notevole ritardo con cui il competente Consolato di San Paolo sta procedendo a convocare i richiedenti inseriti nelle liste di attesa degli anni precedenti. All'uopo ha prodotto alcune stampe del sito internet della predetta Autorità consolare dalle quali risulta che nel febbraio del 2022 era scaduto il termine per confermare l'interesse a programmare un appuntamento per la consegna della documentazione per i richiedenti dell'anno 2012 (Cfr. documenti denominati consolato 1, 2. 3). A seguito dell'invito di questo Tribunale ha poi prodotto una cattura di schermo della piattaforma
“prenot@mi”, priva di data ma presumibilmente relativa al mese di marzo 2025, (con ogni probabilità successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 36/2025 che ha profondamento innovato la disciplina della discendenza iure sanguinis per i soggetti già titolari di altra cittadinanza), nella quale si legge come 3 la prenotazione della cittadinanza per discendenza è “riservata solo ai richiedenti 2016-17” e “pagina sospesa per info clicca sul link o visita il sito…..” (Cfr. prove consolari 7091.pdf).
Alla luce delle emergenze di causa ritiene il Tribunale che parte ricorrente, tenuto conto che l'art. 2
Legge n. 241 del 7.08.1990 stabilisce che i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi e che, quanto ai termini previsti per il riconoscimento della cittadinanza, l'art. 3 del D.P.R n. 362/1994 (Regolamento recante disciplina di acquisto della cittadinanza italiana) prevede che la pubblica amministrazione procedente debba provvedere sulla domanda entro 730 giorni (termine che il D.P.C.M. 33\2014 estende a tutti i casi di certificazione di acquisto della cittadinanza italiana), per la ormai nota situazione di sostanziale paralisi burocratica in cui da tempo versa il Consolato Generale d'Italia di San Paolo del Brasile, si trovi in una situazione di assoluta incertezza in ordine alla definizione della sua posizione nei tempi previsti dalla legge e, comunque, entro una tempistica ragionevole.
È del resto considerazione di mero buon senso che se lo straniero che ritiene di avere diritto allo status di cittadino italiano jure sanguinis potesse ottenere l'esame della sua pratica in tempi ragionevoli per via amministrativa, non affronterebbe i costi (quantomeno da anticipare) e i tempi di una causa civile da instaurare in Italia.
Nella fattispecie deve pertanto riconoscersi la sussistenza di un contenzioso con la P.A. e l'interesse ad agire dinanzi al Tribunale potendo sostanzialmente il diritto affermato conseguirsi in termini ragionevoli solamente in via giudiziale.
2. Nel merito
Parte ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, ha ricostruito la propria discendenza come segue: il capostipite si sposava in Brasile, in data 07/07/1928 con Persona_3
(rectius Contursi come emendato con provvedimento giudiziale di rettifica emesso Persona_6 nel 2012 ed annotato in calce alla certificazione di matrimonio), (Cfr. allegati.pdf). Dalla loro unione coniugale nasceva in data 28/11/1932, in Brasile, la figlia la quale, a sua volta, Persona_7 contraeva matrimonio in Brasile, in data 01/09/1949, con con il quale Controparte_3 generava nato il [...]in [...]/SP, Brasile, (Cfr. allegati.pdf). Persona_8
Dal connubio di quest'ultimo con sono nati in San Paolo/SP, Brasile, gli Parte_2 odierni ricorrenti il 21/09/1976, il 11/10/1979 e Persona_2 Controparte_2 il 17/10/1983, (Cfr. allegati.pdf). Pt_1 Parte_1
I ricorrenti hanno diritto al riconoscimento dello status di cittadini italiani, in qualità di diretti discendenti di il quale, senza mai naturalizzarsi brasiliano come è evincibile dal Persona_3
4 certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (Cfr. allegati.pdf), ai sensi dell'art. 1 Legge 555 del 1912, ha trasmesso la cittadinanza italiana alla figlia che, in mancanza di emergenze di segno contrario, è stata a sua volta in grado di Persona_7 trasmetterla, sempre ai sensi della succitata disposizione di legge, al figlio Persona_8 padre degli odierni ricorrenti.
La linea di discendenza riportata in ricorso e sopra illustrata trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzioni. Inoltre, per quanto riguarda l'avo italiano e i suoi discendenti non si registra una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865
e dalla legge n. 555 del 2012, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche
l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”).
Deve pertanto trovare integrale accoglimento la domanda proposta, anche considerata la mancata allegazione di fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio. Era infatti onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva (come, ad esempio, avere acquistato un'altra cittadinanza in epoca in cui era vigente l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912).
Si ritiene dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti dal capostipite italiano Per_3
Non essendosi verificati passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale,
[...] non è necessario richiamare l'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che hanno dichiarato l'illegittimità del criterio di trasmissione unicamente maschile della cittadinanza e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero.
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3. Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la documentata CP_1 impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento
(Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti
– in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_4 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti,
l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr. Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato,
643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_1 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
6 I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara i ricorrenti nato il Persona_1
11/10/1979 a San Paolo/ SP, Brasile, nata il [...] a [...]/SP, Persona_2
Brasile e nato il [...] a [...]/SP, Brasile cittadini Parte_1 italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte attrice le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, co. 3, c.p.c.
Firenze, 18 settembre 2025
La Giudice
Dott.ssa Diana Genovese
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