Ordinanza collegiale 23 ottobre 2024
Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2024
Ordinanza presidenziale 4 febbraio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 28/05/2025, n. 10323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10323 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 10323/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10234/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10234 del 2024, proposto da
AO EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Magnani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l''annullamento, previa sospensiva,
-del Decreto Dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 24 del 27/06/2024 e del relativo Allegato A, come sostituito con decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 27 del 10.07.2024, recante fasce di complessità assegnate alle scuole;
per quanto di interesse
- della nota interdipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 13105 del 29.04.2024 nonché del decreto dipartimentale Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 1621 del 25/06/2024 nella parte in cui non hanno previsto alcuna finestra temporale per reclami avverso i punteggi assegnati alle scuole ai fini dell’attribuzione delle fasce di complessità alle stesse e conseguenti istruttorie finalizzate all’accertamento o meno della loro fondatezza;
- di tutti gli altri atti connessi e/o consequenziali, anche se ignoti alla ricorrente, ivi compresi quelli finalizzati a dare esecuzione al suddetto decreto Dipartimentale MIM n. 24/2024 ai fini della determinazione della retribuzione di posizione spettante alla Prof.ssa AO EL per l’a.s. 2024/2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, Prof.ssa AO EL, è Dirigente Scolastica alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito con contratto a tempo indeterminato e attualmente in servizio presso il Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane “Marco Tullio ER” di Frascati sin dall’anno scolastico 2018/2019.
Nell’anno scolastico 2023/2024, l’istituto da lei diretto è stato collocato nella fascia intermedia di complessità “B”, ai sensi dei criteri stabiliti dal Decreto Dipartimentale n. 61 del 23/06/2023. L’attribuzione delle fasce (A, B e C) incide direttamente sulla determinazione della retribuzione di posizione dei Dirigenti Scolastici, secondo quanto previsto dal CCNL del 7 agosto 2024 e dal CCNI del 1° agosto 2023.
In vista dell’attribuzione della fascia per l’a.s. 2024/2025, la Prof.ssa EL ha provveduto all’inoltro al Ministero dei dati richiesti.
Riferisce che in data 01.03.2024 ha trasmesso, mediante l’indirizzo istituzionale del Liceo (RMPC29000G@istruzione.it), all’indirizzo PEO dedicato dell’SR Lazio (drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it), il prospetto degli alunni con disabilità iscritti per l’a.s. 2024/2025.
Nondimeno, l’istituto è stato successivamente “declassato” alla fascia C, con attribuzione di soli 30 punti.
Tale punteggio risente della mancata attribuzione:
• di 3 punti per il numero di alunni disabili (compresi tra 16 e 40),
• di 4 punti per la dislocazione di un plesso nel Comune montano di Monte Porzio Catone.
Al fine di chiarire quanto accaduto, la ricorrente, in data 24.07.2024, ha presentato istanza di accesso agli atti ex lege 241/1990 all’SR Lazio, chiedendo in particolare il file di log del 01/03/2024 (fascia antimeridiana - ore 11.30 e ss.), relativo alla piattaforma software ministeriale utilizzata per la gestione dell’invio dei dati, con riferimento specifico all’invio del prospetto degli alunni con disabilità.
L’Amministrazione ha inizialmente risposto con nota dell’08.08.2024, confermando che sul portale i dati relativi agli alunni con disabilità risultavano pari a zero, secondo la rilevazione condotta ai sensi della nota MIM n. 13105 del 29.04.2024. Successivamente, con ulteriore risposta del 03.09.2024, l’SR Lazio comunicava che la documentazione richiesta era nella disponibilità esclusiva della Direzione Generale per i Sistemi Informativi e la Statistica (DGSIS), dichiarando l’impossibilità di adempiere alla richiesta.
Il Tribunale con ordinanza collegiale n. 18504/2024 del 23 ottobre 2024, ha ordinato all’Amministrazione di depositare in giudizio il file di log richiesto, ribadendo i termini e le circostanze già esposte nell’istanza della ricorrente.
Con riferimento a tale ordinanza, e in riscontro alla nota prot. n. 768958 del 10 dicembre 2024, l’SR Lazio ha infine risposto con nota del 13 febbraio 2025, precisando che:
• la piattaforma per l’inserimento dei dati era disponibile dal 29 aprile al 10 maggio 2024 e prevedeva l’inserimento diretto da parte delle istituzioni scolastiche;
• i dati relativi agli alunni con disabilità dovevano essere inseriti nel sistema SIDI – sezione “Organico di diritto” (OD), il cui accesso è riservato ai Dirigenti scolastici;
• la Dirigente EL, anziché utilizzare la piattaforma, ha erroneamente inviato i dati via e-mail, modalità non prevista e non idonea a generare file di log.
È stato inoltre evidenziato che la Dirigente aveva effettuato accesso al sistema SIDI in data 21 e 23 febbraio 2024, senza però inserire i dati relativi agli alunni con disabilità, comportando così l’attribuzione di punteggio pari a 0 per tale indicatore e la conseguente collocazione nella fascia C
Il ministero resistente si è costituito in giudizio con memoria di stile.
All’udienza pubblica del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio preliminarmente osserva che nel giudizio promosso dalla ricorrente avverso il diniego di accesso (RG 2024/10203), con la sentenza n. 2025/8303 è stato statuito che “ La ricorrente, infatti, non ha provato di avere proceduto all’inserimento dei dati nella sezione OD del sistema SIDI seguendo le consuete procedure previste per la determinazione dell’organico, bensì si limitava ad inviare erroneamente, in data 01.03.2024, la rilevazione degli alunni in condizioni di disabilità per l’a.s. 2024/2025 all’indirizzo email drla.sostegnosecondogrado@istruzione.it
Pertanto non avendo la Dott.ssa EL operato sulla piattaforma in dotazione in data 01.03.2024 e ritenendo sufficiente una mera comunicazione a mezzo mail all’SR (non contestata dall’amministrazione) , che non è abilitato al prescritto inserimento, è chiaro che non sono nella disponibilità dell’SR i file di log alla data richiesta “.
Ciò premesso, è fondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente ha dedotto la violazione del principio del soccorso istruttorio con conseguente assorbimento degli altri motivi strettamente connessi al primo.
L’Amministrazione resistente, infatti, avrebbe dovuto provvedere alla regolarizzazione di eventuali attestazioni errate in sede di inoltro dei dati per via telematica, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90.
Tale comportamento configuri una violazione del dovere di soccorso istruttorio, come delineato dall’art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, secondo cui l’amministrazione è tenuta a richiedere rettifiche o integrazioni nei casi di dichiarazioni incomplete o erronee, soprattutto quando il dato mancante è già stato trasmesso in forma alternativa (come nel caso in esame, utilizzando la PEC istituzionale).
Con una prima segnalazione risalente al 1° luglio 2024, la ricorrente ha evidenziato una discrepanza tra il punteggio attribuito al Liceo “ER” rispetto a quello che avrebbe dovuto riconoscersi allo stesso, tenuto conto degli stringenti criteri stabiliti dalla stessa Amministrazione con il cit. D.D. MIM n. 1621/2024 (v. segnalazione in doc. 17); con successivo reclamo del 16.07.2024, inoltrato all’esito della divulgazione dei prospetti analitici relativi ai punteggi assegnati ai singoli Istituti Scolastici (10.07.2024), la Prof.ssa EL ha ribadito l’errore dell’Amministrazione; in data 27 febbraio 2024 il Liceo ER trasmetteva ai competenti uffici dell'ATP Roma i dati relativi all'organico di diritto caricati sulla piattaforma ( doc. 2 memoria 9 aprile 2025); il possesso da parte dell'Amministrazione di tutti i dati sul Liceo ER di Frascati (compresi quelli aventi ad oggetto numero e tipologia delle disabilità) è comprovato anche dall'attribuzione dell'organico degli insegnanti di sostegno che avviene proprio sulla base dei dati risultanti al SIDI.
In tale contesto, assume rilievo la mancata attivazione del soccorso istruttorio, in violazione dell’art. 6 della legge n. 241 del 1990. In presenza di un errore materiale da qualsiasi fonte sia occorso ma facilmente rilevabile – alla luce dei dati di cui sopra – l’Amministrazione avrebbe dovuto invitare la ricorrente a chiarire o correggere l’errore, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra amministrazione e cittadino.
Invero il soccorso istruttorio va attivato, qualora dalla documentazione presentata residuino margini di incertezza facilmente superabili (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 257; V, 8 agosto 2016, n. 3540; II, 28 gennaio 2016, n. 838; IV, 7 settembre 2004, n. 5759) rispondendo tale scelta amministrativa ad un principio di esercizio dell’azione amministrativa ispirata a buona fede e correttezza tanto più in assenza di controinteressati.
La condotta procedimentale seguita dall’Amministrazione non appare, pertanto, conforme ai doveri di collaborazione e buona fede cui deve ispirarsi l’autorità amministrativa nei confronti del privato e che sono a fondamento del principio del soccorso istruttorio (cfr. Cons. St., II, n. 7121/2024 e VII, n. 7051/2024); principio che, nel caso di specie, non incontra neppure i limiti correlati alla par condicio tra concorrenti, non trattandosi di una procedura concorsuale o comparativa.
Ne consegue che l’omessa attivazione di qualsivoglia interlocuzione istruttoria da parte dell’Amministrazione, a fronte della segnalazione tempestiva di dati non recepiti ma documentati, comporta l’illegittimità dell’assegnazione della fascia di complessità in contestazione.
La peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO