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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro all'udienza del 13 maggio 2025 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4114/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Antonia Russo che lo rappresenta e difende, per procura in atti,
ricorrente
e
(p.iva , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore,
resistente contumace
oggetto: impiego pubblico privatizzato – buoni pasto.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 25 luglio 2024 adiva questo giudice del Parte_1 lavoro e, premesso di essere dipendente dell' , con qualifica di Controparte_1
dirigente medico in servizio presso il P.O. di Taormina, con articolazione dell'orario di lavoro su 38 ore settimanali, suddivise in turni mattutini (dalle 8 alle 14), pomeridiani (dalle 14 alle 20) e notturni (dalle
20 alle 8), deduceva che la prestazione lavorativa eccede sempre le 6 ore nel turno notturno, lamentava di non aver potuto usufruire del servizio mensa, né delle sue modalità sostitutive - buono pasto, non erogato. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione del buono pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore, ex art. 29 c.c.n.l. comparto sanità, nonché la condanna dell' al pagamento in proprio favore della somma di 2.180,64 euro (8 turni mensili per 66 CP_1
mesi), a titolo di risarcimento del danno per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nei turni eccedenti già espletati per il periodo dal febbraio 2019 ad oggi, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. Nella contumacia della convenuta, udita la discussione della parte all'udienza odierna la causa viene trattenuta in decisione.
2.- E' ormai ius receptum che in tema di pubblico impiego privatizzato il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce un'erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore;
esso è dunque strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v. Cass. n. 23255/2023, n. 9206/2023, n.
32113/2022, n. 15629/2021 e n. 5547/2021).
Nella specie per i dipendenti dell'area della dirigenza medico-veterinaria esso trova la sua fonte non già nell'art. 29 del CCNL di comparto del 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile
1999 (poi modificato dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009) - richiamato in ricorso - relativo al personale non dirigente, bensì nell'art. 24 (rubricato “Mensa”) del CCNL integrativo del CCNL 1998-2001 dell'8 giugno 2000, stipulato il 10 febbraio 2004, così come modificato dall'art. 18 del CCNL integrativo del
CCNL del 17 ottobre 2008, stipulato il 6 maggio 2010, il quale dispone che “
1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro e nel rispetto delle articolazioni orarie delle strutture ed unità operative di assegnazione, concordate in azienda, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. B), quarto alinea del CCNL 8 giugno 2000. 4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dirigente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dirigente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
5. Sono disapplicati gli artt. 33 del
D.P.R. 270/1987 e 134, comma 2 del D.P.R. 384/1990.”.
Nell'esegesi della richiamata disposizione, così come di quella analoga dettata per il personale di comparto, la prima questione problematica discende dall'utilizzo, nel primo comma, del verbo
"possono", che può essere interpretato sia in termini di semplice facoltà per le singole Aziende di istituire (o meno) mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sia - come risulta preferibile - di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
Infatti, l'istituzione di tale servizio può creare problemi di tipo economico e organizzativo, il che spiega perché resti oggetto di una libera scelta dell'amministrazione. Tuttavia, non le si può riconoscere una simile discrezionalità anche nell'erogazione del pasto con modalità sostitutive, tant'è che il secondo comma della norma riconosce espressamente il diritto alla mensa per tutti i dirigenti, seppur con i limiti ivi stabiliti.
Per di più l'inciso aggiunto nel 2010 al secondo capoverso del comma 1 dell'art. 24 esclude un potere discrezionale delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei dirigenti, individuando una competenza esclusiva del CCNL, riconducendo alla loro autonomia gestionale solo l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi.
Occorre, quindi, accertare come la particolare articolazione dell'orario di lavoro incida sull'attribuzione del diritto di mensa.
La mancanza di specificità della norma fa sorgere l'esigenza di una lettura sistematica della stessa, correlata ad altre previsioni in materia, applicabili al lavoro pubblico.
In altri comparti (come quello delle forze di pubblica sicurezza o dei ferrovieri) i contratti collettivi contengono norme specifiche, per ogni tipologia di lavoratore, che individuano in ogni situazione quando e come deve essere attribuito il diritto di mensa. Mentre nel caso di specie gli unici riferimenti contenuti nel CCNL sono le espressioni “Hanno diritto alla mensa tutti i dirigenti [...] in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro”. Né è possibile richiamare a supporto una contrattazione collettiva integrativa aziendale (che, peraltro, nel caso di specie si presuppone assente in mancanza di produzione documentale).
Pertanto, l'art. 24 cit. va interpretato in combinato disposto con il D.Lgs. n. 66/2003 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), il cui art. 8 attribuisce un diritto alla pausa al lavoratore: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923,
n.1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
Si tratta allora di stabilire quale sia la “particolare articolazione dell'orario” che, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 24, attribuisce il diritto alla mensa ai dirigenti presenti in servizio.
Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Da essa si ricava che la fruizione del pasto – e il connesso diritto alla mensa o al buono pasto – è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata. Si può dunque convenire sul fatto che la “particolare articolazione dell'orario di lavoro” è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.
Di qui il rilievo dell'art. 8 D.Lgs. n. 66/2003 cit. a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro e, in difetto di disciplina collettiva, la durata non può essere inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro e avviene nel corso della stessa.
Il diritto alla pausa è, dunque, riconosciuto al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le sei ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
In questa disposizione non è previsto un esplicito riferimento al diritto alla mensa, essendo presente solo un fugace richiamo all'eventuale consumazione del pasto, che, tuttavia, fa presupporre la possibilità che il diritto alla pausa si possa identificare con il diritto alla consumazione del pasto e conseguenzialmente al diritto alla mensa.
Quindi tale disposizione risulta l'unica utilizzabile per l'interpretazione dell'art. 24 del CCNI del
10 febbraio 2004.
In assenza di specifiche definizioni contrattuali collettive nazionali e/o integrative si deve escludere che l'esercizio del diritto alla mensa richieda presupposti ulteriori (quali, ad esempio, il compimento di turni lavorativi che partono dalla mattina e si prolungano il pomeriggio per l'effettuazione di turni o straordinari) poiché, non essendo tali limiti specificatamente richiamati nel
CCNL di categoria, non è possibile dedurre alcuna volontà delle parti di includere gli stessi nell'attribuzione del diritto di mensa. In definitiva questo diritto va riconosciuto a tutti i dipendenti, dirigenti e non, che effettuano un orario di lavoro particolarmente gravoso (quale quello che giornalmente eccede le sei ore), e ciò al fine di garantire loro il diritto alla pausa oltre che il diritto alla mensa, essendo pienamente compatibile la pausa per il recupero psicofisico con la consumazione del pasto.
Di recente la Corte di Cassazione con riferimento al personale di comparto ha, invero, precisato che “il lavoratore ha diritto al buono pasto per ogni turno eccedente le 6 ore” (cfr. n. 32113/2022) e che “l'attribuzione del buono pasto … è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato” (v. ex multis, Cass. n.
5547/2021, secondo cui per cui le particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 29 del CCNL del comparto Sanità del 20 settembre 2001, analogo come visto all'art. 24 qui esaminato, comportano il diritto alla fruizione della pausa di lavoro a prescindere che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o che il pasto potesse essere consumato prima dell'inizio del turno;
conf. n. 15629/2021). Di contro “Il solo superamento delle sei ore lavorative farebbe automaticamente sorgere il diritto alla pausa pranzo e, quindi, al buono pasto indipendentemente dalle concrete modalità di svolgimento del turno di lavoro e anche in mancanza di una specifica domanda del lavoratore a fruire della pausa pranzo/cena (cfr. Cass. n. 23255/2023).
2.1.- Richiamando il precedente di questo ufficio (sentenza n. 1015/2024), alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., si evidenzia inoltre che con riferimento al personale dirigente non possono ravvisarsi ragioni ostative al riconoscimento di simile diritto nelle suindicate modifiche normative, atteso che le disposizioni contenute nell'art. 24 cit. sono state modificate soltanto ai commi
1 e 4 dall'art. 18 del successivo CCNI e non sono state abrogate dal successivo CCNL dell'Area Sanità
2016-2018 stipulato il 19 dicembre 2019.
Dunque l'impossibilità di usufruire della mensa, ove prevista, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata, non fa venir meno il diritto del personale turnista alla mensa, ma al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto a fruirne con modalità sostitutive, ossia al buono pasto.
3.- Ciò posto, dalla documentazione in atti (fogli presenza) risulta che ha Parte_1
prestato servizio con qualifica di dirigente medico con orario suddiviso in turni di mattina (8-14), pomeriggio (14-20) e notte (20-8).
Per i turni notturni, con orario superiore alle 6 ore prefissato dall'azienda, ricorrendo una prestazione lavorativa di 12 ore e atteso il divieto di monetizzazione di cui all'art. 24 c.c.n.l., va riconosciuto il diritto del ricorrente all'erogazione dei buoni pasto. L'Azienda, poi, scegliendo la contumacia, non ha assolto l'onere sulla stessa gravante di provare l'esatto adempimento dell'obbligo, ovvero un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. Cass.
n. 15677/2009). Essa va, dunque, condannata a risarcirgli il danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto nel periodo febbraio 2019 - luglio 2024.
Tale danno può essere agevolmente determinato tenendo conto del costo stabilito dal CCNL (di
4,13 euro a carico del datore di lavoro, detratti 1,03 a carico del lavoratore) e del numero di turni eccedenti (n. 439 desumibili dai fogli presenza allegati, rispetto ai 528 dedotti;
non sono stati prodotte le timbrature del 2024) in 1.813,07 euro, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo e senza cumulo in applicazione dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, applicabile anche ai crediti risarcitori (v. Cass. n. 13624/2020).
4.- Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione per 1/4 delle spese del giudizio, che per la restante parte seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto del valore e della limitata attività svolta, applicando i minimi in considerazione della serialità, in complessivi 1.021,5 euro, di cui 36,75 per esborsi, oltre accessori, con distrazione ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
2) dichiara il diritto di all'erogazione del buono pasto per ogni turno Parte_1
lavorativo eccedente le sei ore, quale modalità sostitutiva del servizio mensa;
3) condanna l' al pagamento in suo favore della somma lorda di 1.813,07 euro, CP_2
oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno subito per aver dovuto provvedere a proprie spese al pasto in occasione dei turni eccedenti svolti dal febbraio 2019 al luglio 2024;
4) condanna, altresì, detta al pagamento di ¾ delle spese del giudizio, liquidati in CP_1
1.021,5 euro, oltre spese generali, iva e cpa, distratte in favore del procuratore antistatario in epigrafe indicato;
compensa il resto.
Messina, 13.5.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro