TRIB
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3931/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in viale Mellusi n. 40 82100 Parte_1
BENEVENTO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI CARMINE, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O lettivamente domiciliato in Benevento alla via L. Controparte_1
Pirandello n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. DEL VECCHIO RAFFAELE giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 30/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 30.9.24 ha chiesto “1) dichiarare Parte_1
inefficace, nullo ed illegittimo il provvedimento di revoca;
2) condannare esso in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni subiti dal dott. per il mancato espletamento delle funzioni di Parte_1
1 cui è stato illegittimamente privato, ivi compreso il danno esistenziale quantificati e liquidati in via equitativa dal Tribunale adito stante la difficoltà di una quantificazione con criteri diversi;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il giudizio del procedimento ex art. 700 c.p.c. e della fase di reclamo al collegio, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- di essere dipendente a tempo indeterminato di categoria D del
[...]
titolare con decreto sindacale n. 5 del 21/12/2020 della posizione CP_2
organizzativa dell "VIGILANZA-COMMERCIO-ARTIGIANATO”; CP_3
- che, con successivo decreto sindacale n. 1 del 28/01/2021 gli veniva conferita anche la posizione organizzativa dell'area "Tecnica - Urbanistica -
Lavori Pubblici - Manutenzione e Ricostruzione post Terremoto”;
- che in data 15/4/2024 gli veniva notificato il decreto di revoca immediata della posizione organizzativa dell'area tecnica con la motivazione “VISTE le intenzioni del dott. relative alla candidatura a Sindaco del Parte_1
alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, Controparte_2
confermate dallo stesso al sottoscritto in varie occasioni;
CHE pertanto è venuto meno il rapporto di fiducia….”;
- che detto provvedimento era palesemente illegittimo posto che poteva essere disposta ai sensi degli artt. 109 D.lgs. 276/2000 e 9 CCNL del 31/3/1999 art. 14 in presenza di “…. intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”, non anche per il mutamento dell'organo con potere di nomina;
- che, per come motivato, il provvedimento di revoca era lesivo del suo diritto alla libertà associativa e di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e che evidenziava un chiaro intento ritorsivo, conseguenza della scelta di impegno politico-sociale del ricorrente;
2 - che nella motivazione si parlava anche di una possibile azione amministrativa non corretta (peraltro limitata al periodo 15/4/2024 al 9/5/2024) come conseguenza di tale impegno politico che risultava offensiva della funzione espletata dal ricorrente;
- che contestualmente alla revoca del ricorrente era stato emesso nuovo decreto di nomina a favore del dipendente categ. C in violazione della CP_4
normativa che prevedeva per il conferimento degli incarichi di Elevata
Qualificazione in favore solo dei dipendenti appartenenti all'ultima area, che assorbe la categoria D e solo per gli enti privi di tali dipendenti, a quelli di categoria C o finanche B;
- che il periculum era in re ipsa stante l'impossibilità di essere reintegrato nel tempo occorrente per il giudizio di merito;
- che il Tribunale di Benevento rigettava l'istanza cautelare, come pure il
Collegio in sede di reclamo;
- che, anche nel merito, ribadiva l'illegittimità della revoca.
Si è ritualmente costituito il chiedendo di dichiarare CP_2
inammissibile/improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto il ricorso.
2.
Ciò premesso va preliminarmente osservato, in via generale, che l'area delle posizioni organizzative, istituita con l'articolo 8 del Ccnl del personale non dirigente del Comparto Regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, ha rappresentato una vera e propria novità nel comparto, proprio in ragione dello svolgimento dei compiti specifici di particolare rilievo connessi alle relative
“postazioni” di lavoro.
Il C.C.N.L. autonomie locali del 31.03.1999 ha dettato le regole per l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative ed ha previsto che negli enti privi di dirigenza (piccoli Comuni) essa coincide con le strutture organizzative apicali:
3 resta, in ogni caso, ferma l'autonomia organizzativa dell'ente circa la decisione di istituire l'area delle posizioni organizzative.
Rientrano nell'area delle posizioni organizzative, secondo l'art. 8 del C.C.N.L.
31.03.1999, quelle posizioni che richiedono l'assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, quali la direzione di unità organizzative di particolare complessità o lo svolgimento di attività ad alto contenuto professionale, correlate con il conseguimento di laurea, specializzazione o iscrizione ad albi professionali o le attività di staff e/o studio ricerca, ispettive, di vigilanza e di controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
L'istituzione di tali aree deriva direttamente dalla previsione legislativa di cui all'art. 40, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, la quale oltre a riconoscere la necessità di disciplinare con disposizioni contrattuali ad hoc lo status dei dipendenti che svolgono funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali oppure il possesso di specifiche e complesse competenze, ha altresì previsto un'area di contrattazione separata per quei dipendenti che svolgono funzioni di responsabilità cui sono imputabili una serie di attività sia pure non autonome, ma di rilevante contenuto professionale.
L'art. 8, comma 1 del CCNL del 31 marzo 1999 prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro caratterizzate da “assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato”, mentre, per gli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative coincidono obbligatoriamente con le posizioni apicali i cui titolari, per ciò stesso, sono investiti per legge di autonomi poteri di gestione.
Il contratto prevede un generale divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa (art.4, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000) a personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ai fini del conferimento della titolarità della posizione organizzativa, l'art.9, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999 stabilisce che “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere -
4 della natura e caratteristiche dei programmi da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”. All'interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Solo negli enti di piccole dimensioni privi di personale di categoria D, la posizione organizzativa può essere conferita anche a personale di categoria C, qualora a quest'ultima vengano affidati i compiti di gestione.
Negli enti con dirigenza, gli incarichi di posizione organizzativa devono essere conferiti dagli stessi soggetti che hanno il potere di individuare ed istituire tali posizioni di lavoro e cioè dai dirigenti. Negli enti privi di dirigenza, tutti gli incarichi di responsabilità dei servizi apicali è affidata al Sindaco quale organo di direzione politica (art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000).
Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi sono demandate all'autonomia regolamentare degli enti, i quali devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
Il dipendente inquadrato nella categoria D o responsabile degli uffici e dei servizi non ha alcun diritto al conferimento dell'incarico né al suo mantenimento fino alla sua scadenza naturale, potendo il dirigente o il sindaco decidere di conferire soltanto ad alcuni dei dipendenti della categoria D o ad alcuni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ritenuti in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie per l'espletamento di detto incarico.
La Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6367 del 30 marzo 2015 evidenzia che “gli artt. 8 e segg. Ccnl enti locali 31 marzo 1999 riconoscono al
5 sindaco (o dirigente) discrezionalità nell'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa ed attribuiscono rilievo ai mutamenti organizzativi ai fini della revoca degli stessi”. Gli incarichi di posizione organizzativa si collegano, quindi, ad una funzione ad tempus di alta responsabilità del dipendente e che viene meno al cessare dell'incarico, restando il dipendente inquadrato nella categoria di appartenenza e nelle funzioni del profilo di appartenenza con il relativo trattamento economico.
Specificamente, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto;
può essere concesso solo a termine;
è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato;
è, infine, revocabile.
Emerge, da ciò, che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico.
Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto -
è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Dal sistema così delineato risulta, quindi, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. nn.
16540 dei 2008 e 8836 del 2010; più di recente, conforme: Cass. n. 2836 del
2014), che il conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (d. Igs. art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4)».
Ne consegue che non può essere configurato a favore del ricorrente né un diritto al ripristino della pregressa posizione organizzativa né un demansionamento,
6 dato che il conferimento di un incarico di posizione organizzativa, a tempo determinato e revocabile anticipatamente, non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico.
Tale conferimento integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per l'adozione della quale l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375, c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), ad una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (Cass. n.
6485/2021).
Pertanto, pur avendo natura discrezionale la procedura comporta, come logico corollario, che il sindacato giurisdizionale possa essere condotto solo nei limiti in cui vengono allegati e provati comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza e dunque in ordine all'esistenza e alla congruità di una motivazione che giustifichi le scelte effettuate dall'Ente.
Nella fattispecie in esame è pacifico che il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del inquadrato nella categoria D, titolare Controparte_2 della posizione organizzativa dell'area “Vigilanza-Commercio-Artigianato”, con attribuzione della corrispondente retribuzione di posizione, fino al 31/12/2021
(incarico rinnovato con successivi decreti n. 9 del 29/12/2021 (fino al
31/12/2022), n. 3 del 30/12/2022 (fino al 31/12/2023), n. 8 del 28/12/2023 (fino alla scadenza del mandato del sindaco).
Con decreto sindacale n. 1 del 28/01/2021 gli è stata conferita (senza alcuna retribuzione di posizione ulteriore rispetto a quella assegnata con il decreto n.
5/2020) anche la posizione organizzativa dell'area “Tecnica - Urbanistica -
7 Lavori Pubblici - Manutenzione e Ricostruzione post terremoto” sino alla pronuncia del Tribunale del Riesame, in considerazione del coinvolgimento del titolare di detta p.o. in un procedimento penale. Con decreto n. 3 del 10/02/2021 tale incarico gli è stato nuovamente affidato, sempre senza attribuzione di alcuna retribuzione aggiuntiva, fino all'individuazione del nuovo responsabile dell'area tecnica, in quanto era stata confermata la misura interdittiva nei confronti del precedente titolare.
Con decreto n. 2 del 15/04/2024 il sindaco ha revocato con effetto immediato l'incarico di p.o. dell'area “Tecnica - Urbanistica - Lavori Pubblici -
Manutenzione e Ricostruzione post terremoto” per venir meno del rapporto di fiducia, a fronte dell'intenzione del ricorrente di candidarsi a sindaco alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 e tenuto conto del fatto che ciò avrebbe potuto inficiare il corretto andamento della pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato inizio della manutenzione delle strade comunali nonostante le ottime condizioni atmosferiche del periodo), con ripercussioni negative “sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva rallentando di molto il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale”.
Contestualmente (decreto n. 3 del 15/04/2024), l'incarico è stato conferito al geom. , cat. C, sino alla scadenza del mandato del sindaco. Controparte_5
Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, deducendo che la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa/elevata qualificazione è dettata dalla contrattazione collettiva, che ne ammette la revoca solo nelle specifiche ipotesi di mutamenti organizzativi o di valutazione negativa della performance individuale.
Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso cautelare per insussistenza del periculum in mora, rilevando che il ricorrente si era limitato ad allegazioni generiche, riferendo di un pregiudizio in re ipsa; che un eventuale danno da
8 perdita della retribuzione era adeguatamente risarcibile per equivalente e, comunque, non era configurabile nella fattispecie, in quanto per lo specifico incarico non era prevista alcuna retribuzione aggiuntiva;
che qualsiasi altro tipo di danno (in particolare, da perdita di professionalità o discredito sociale) era escluso dal fatto che il dipendente si trovava in aspettativa non retribuita dal
9/05/2024 e sino all'espletamento della consultazione elettorale.
Anche il reclamo avverso tale provvedimento è stato rigettato, per difetto del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Ebbene, come sottolineato dalla stessa parte resistente, al di là del fatto che la predetta posizione organizzativa è stata attribuita al ricorrente sin dall'inizio in via provvisoria in sostituzione di altro dipendente comunale e in aggiunta ad altra posizione organizzativa, va evidenziato che la revoca della stessa è avvenuta comunque successivamente alla scadenza dei tre anni dal suo conferimento ed è venuta meno per tutte le posizioni con la scadenza del mandato del sindaco.
Pertanto, la stessa appare legittima.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Funzioni Locali – periodo 2016/2018- stabilisce che “gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni”.
La medesima durata temporale è stata confermata anche dalla successiva contrattazione collettiva (CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali-
Triennio 2019-2021), che, all'articolo 18, comma 1, ha previsto che gli incarichi di EQ (Elevate Qualificazioni), che hanno sostituito quelli di p.o. (v. art. 31 stesso CCNL), possono essere conferiti al massimo per un periodo non superiore a 3 anni.
Non può pertanto condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'incarico in questione non era “a scadenza” poiché la durata era collegata all'individuazione del nuovo responsabile dell'area tecnica, dal momento che in ogni caso non poteva superare i tre anni.
9 Sulla durata dell'incarico e la naturale scadenza decorso il termine di tre anni, si richiama la Suprema Corte la quale in più occasioni ha statuito che “il conferimento dell' incarico di posizione organizzativa in favore di dipendente inquadrato nella posizione D3 del C.C.N.L. del 31 marzo 2009 comparto Regioni ed Autonomie locali - posizione alla quale non può attribuirsi alcun carattere di apicalità in termini di mansioni, differenziandosi solo sotto il profilo economico dalle altre posizioni della categoria D, non contraddistinta dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio - determina un mutamento non di profilo professionale, bensì di mere funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, funzioni che cessano alla naturale scadenza dell' incarico;
ne consegue che, costituendo il rinnovo dell'incarico stesso una facoltà del datore di lavoro pubblico, il mancato esercizio della facoltà in questione – che non richiede alcuna determinazione, né motivazione - non può dar luogo a demansionamento” (Cass. Sez. L, 15-10-
2020, n. 22405, Cass. Sezione Lavoro Sentenza 16139/2024).
In ogni caso, la motivazione addotta da parte resistente circa “il venir meno del rapporto di fiducia, a fronte dell'intenzione del reclamante di candidarsi a sindaco alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 e tenuto conto del fatto che ciò avrebbe potuto inficiare il corretto andamento della pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato inizio della manutenzione delle strade comunali nonostante le ottime condizioni atmosferiche del periodo), con ripercussioni negative “sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva rallentando di molto il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione”, di per sé è inidonea a ledere i diritti del ricorrente.
La revoca dell'incarico di p.o. infatti non ha né inciso, né limitato il diritto del ricorrente di candidarsi a sindaco, cosa che, infatti, il ha fatto, senza Parte_1
risultare eletto.
10 Nemmeno è stato leso il diritto del CI alla libera manifestazione del pensiero;
né, del resto, si vede come la revoca di un incarico di posizione organizzativa, peraltro di uno solo dei due ricoperti e proprio quello conferitogli in aggiunta al primo per sopperire al temporaneo impedimento del titolare, possa incidere su tale aspetto.
Non ricorre, pertanto, la paventata lesione del diritto di elettorato passivo, né di altri diritti della personalità o di rilievo costituzionale, quali sono il diritto al nome, all'immagine, alla salute, alla libertà religiosa, all'onore, alla riservatezza, alla istruzione, alla identità personale, alla libera manifestazione del pensiero.
Come ribadito in sede cautelare, “l'esistenza di un danno all'immagine, correlato alle “allusioni di un comportamento del dott. CI non corretto nel decreto di revoca, è appena accennata e non suffragata da alcun elemento di prova, in mancanza di qualsivoglia allegazione (e prova) in ordine alla diffusione, nell'ambito dell'ente, del testo integrale del decreto sindacale contestato”.
Anche col presente ricorso, il ricorrente nulla ha dedotto o allegato sul punto.
Del resto, la brevità del periodo in cui il provvedimento contestato ha in concreto prodotto i propri effetti (circa un mese e mezzo) esclude qualsiasi danno alla professionalità, tenuto conto che il ricorrente ha goduto, su sua richiesta, dell'aspettativa non retribuita, ai sensi degli artt. 60, co. 3, e 81, d.lgs. 267/2000, dal 9/05/2024 al 17/06/2024 e che l'incarico di responsabile dell'area tecnica sarebbe comunque scaduto dopo le consultazioni elettorali (8-9/06/2024).
Né, in ogni caso, la mera privazione dell'incarico di p.o., a fronte di un dipendente che presta quotidianamente la propria attività lavorativa, espletando tutti i compiti e le funzioni proprie del proprio profilo di inquadramento, può dar luogo a quel completo svuotamento delle mansioni che è suscettibile di produrre un danno risarcibile.
4.
Da tutte le considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
11 5.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della decisione della causa su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2695,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento, 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12
I n n o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 3931/2024R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliato in viale Mellusi n. 40 82100 Parte_1
BENEVENTO presso lo studio dell'avv. LOMBARDI CARMINE, che lo rap- presenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
C O N T R O lettivamente domiciliato in Benevento alla via L. Controparte_1
Pirandello n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. DEL VECCHIO RAFFAELE giusta delega in atti;
- resistente - all'esito della trattazione scritta del 30/01/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
1.
Con ricorso depositato il 30.9.24 ha chiesto “1) dichiarare Parte_1
inefficace, nullo ed illegittimo il provvedimento di revoca;
2) condannare esso in persona del legale rapp.te p.t. al risarcimento di Controparte_2
tutti i danni subiti dal dott. per il mancato espletamento delle funzioni di Parte_1
1 cui è stato illegittimamente privato, ivi compreso il danno esistenziale quantificati e liquidati in via equitativa dal Tribunale adito stante la difficoltà di una quantificazione con criteri diversi;
3) con vittoria di spese, competenze ed onorari anche per il giudizio del procedimento ex art. 700 c.p.c. e della fase di reclamo al collegio, oltre IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore anticipatario”.
A sostegno della domanda, ha dedotto:
- di essere dipendente a tempo indeterminato di categoria D del
[...]
titolare con decreto sindacale n. 5 del 21/12/2020 della posizione CP_2
organizzativa dell "VIGILANZA-COMMERCIO-ARTIGIANATO”; CP_3
- che, con successivo decreto sindacale n. 1 del 28/01/2021 gli veniva conferita anche la posizione organizzativa dell'area "Tecnica - Urbanistica -
Lavori Pubblici - Manutenzione e Ricostruzione post Terremoto”;
- che in data 15/4/2024 gli veniva notificato il decreto di revoca immediata della posizione organizzativa dell'area tecnica con la motivazione “VISTE le intenzioni del dott. relative alla candidatura a Sindaco del Parte_1
alle prossime elezioni dell'8 e 9 giugno 2024, Controparte_2
confermate dallo stesso al sottoscritto in varie occasioni;
CHE pertanto è venuto meno il rapporto di fiducia….”;
- che detto provvedimento era palesemente illegittimo posto che poteva essere disposta ai sensi degli artt. 109 D.lgs. 276/2000 e 9 CCNL del 31/3/1999 art. 14 in presenza di “…. intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale”, non anche per il mutamento dell'organo con potere di nomina;
- che, per come motivato, il provvedimento di revoca era lesivo del suo diritto alla libertà associativa e di accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e che evidenziava un chiaro intento ritorsivo, conseguenza della scelta di impegno politico-sociale del ricorrente;
2 - che nella motivazione si parlava anche di una possibile azione amministrativa non corretta (peraltro limitata al periodo 15/4/2024 al 9/5/2024) come conseguenza di tale impegno politico che risultava offensiva della funzione espletata dal ricorrente;
- che contestualmente alla revoca del ricorrente era stato emesso nuovo decreto di nomina a favore del dipendente categ. C in violazione della CP_4
normativa che prevedeva per il conferimento degli incarichi di Elevata
Qualificazione in favore solo dei dipendenti appartenenti all'ultima area, che assorbe la categoria D e solo per gli enti privi di tali dipendenti, a quelli di categoria C o finanche B;
- che il periculum era in re ipsa stante l'impossibilità di essere reintegrato nel tempo occorrente per il giudizio di merito;
- che il Tribunale di Benevento rigettava l'istanza cautelare, come pure il
Collegio in sede di reclamo;
- che, anche nel merito, ribadiva l'illegittimità della revoca.
Si è ritualmente costituito il chiedendo di dichiarare CP_2
inammissibile/improponibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto il ricorso.
2.
Ciò premesso va preliminarmente osservato, in via generale, che l'area delle posizioni organizzative, istituita con l'articolo 8 del Ccnl del personale non dirigente del Comparto Regioni-autonomie locali del 31 marzo 1999, ha rappresentato una vera e propria novità nel comparto, proprio in ragione dello svolgimento dei compiti specifici di particolare rilievo connessi alle relative
“postazioni” di lavoro.
Il C.C.N.L. autonomie locali del 31.03.1999 ha dettato le regole per l'istituzione dell'area delle posizioni organizzative ed ha previsto che negli enti privi di dirigenza (piccoli Comuni) essa coincide con le strutture organizzative apicali:
3 resta, in ogni caso, ferma l'autonomia organizzativa dell'ente circa la decisione di istituire l'area delle posizioni organizzative.
Rientrano nell'area delle posizioni organizzative, secondo l'art. 8 del C.C.N.L.
31.03.1999, quelle posizioni che richiedono l'assunzione di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, quali la direzione di unità organizzative di particolare complessità o lo svolgimento di attività ad alto contenuto professionale, correlate con il conseguimento di laurea, specializzazione o iscrizione ad albi professionali o le attività di staff e/o studio ricerca, ispettive, di vigilanza e di controllo, caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.
L'istituzione di tali aree deriva direttamente dalla previsione legislativa di cui all'art. 40, comma 6, D.lgs. n. 165/2001, la quale oltre a riconoscere la necessità di disciplinare con disposizioni contrattuali ad hoc lo status dei dipendenti che svolgono funzioni per cui è richiesta l'iscrizione ad albi professionali oppure il possesso di specifiche e complesse competenze, ha altresì previsto un'area di contrattazione separata per quei dipendenti che svolgono funzioni di responsabilità cui sono imputabili una serie di attività sia pure non autonome, ma di rilevante contenuto professionale.
L'art. 8, comma 1 del CCNL del 31 marzo 1999 prevede che gli enti istituiscono posizioni di lavoro caratterizzate da “assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato”, mentre, per gli enti privi di dirigenza, le posizioni organizzative coincidono obbligatoriamente con le posizioni apicali i cui titolari, per ciò stesso, sono investiti per legge di autonomi poteri di gestione.
Il contratto prevede un generale divieto di conferimento della titolarità di posizione organizzativa (art.4, comma 2, del CCNL del 14 settembre 2000) a personale titolare di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Ai fini del conferimento della titolarità della posizione organizzativa, l'art.9, comma 2, del CCNL del 31 marzo 1999 stabilisce che “Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere -
4 della natura e caratteristiche dei programmi da svolgere, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D”. All'interno della categoria D, data la unitarietà della stessa, gli incarichi di posizione organizzativa possono essere conferiti, indifferentemente, sia a personale di tale categoria in possesso di profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D1 sia a quello collocato in profili con trattamento stipendiale iniziale corrispondente alla posizione economica D3. Solo negli enti di piccole dimensioni privi di personale di categoria D, la posizione organizzativa può essere conferita anche a personale di categoria C, qualora a quest'ultima vengano affidati i compiti di gestione.
Negli enti con dirigenza, gli incarichi di posizione organizzativa devono essere conferiti dagli stessi soggetti che hanno il potere di individuare ed istituire tali posizioni di lavoro e cioè dai dirigenti. Negli enti privi di dirigenza, tutti gli incarichi di responsabilità dei servizi apicali è affidata al Sindaco quale organo di direzione politica (art. 109, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000).
Le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi sono demandate all'autonomia regolamentare degli enti, i quali devono tenere conto, rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale.
Il dipendente inquadrato nella categoria D o responsabile degli uffici e dei servizi non ha alcun diritto al conferimento dell'incarico né al suo mantenimento fino alla sua scadenza naturale, potendo il dirigente o il sindaco decidere di conferire soltanto ad alcuni dei dipendenti della categoria D o ad alcuni dei responsabili degli uffici e dei servizi, ritenuti in possesso delle competenze e delle professionalità necessarie per l'espletamento di detto incarico.
La Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 6367 del 30 marzo 2015 evidenzia che “gli artt. 8 e segg. Ccnl enti locali 31 marzo 1999 riconoscono al
5 sindaco (o dirigente) discrezionalità nell'affidamento degli incarichi di posizione organizzativa ed attribuiscono rilievo ai mutamenti organizzativi ai fini della revoca degli stessi”. Gli incarichi di posizione organizzativa si collegano, quindi, ad una funzione ad tempus di alta responsabilità del dipendente e che viene meno al cessare dell'incarico, restando il dipendente inquadrato nella categoria di appartenenza e nelle funzioni del profilo di appartenenza con il relativo trattamento economico.
Specificamente, il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa è possibile esclusivamente per situazioni tipizzate, descritte nel contratto;
può essere concesso solo a termine;
è connotato da una specifica retribuzione variabile, in quanto sottoposta alla logica del programma da attuare e del risultato;
è, infine, revocabile.
Emerge, da ciò, che la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico.
Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto -
è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Dal sistema così delineato risulta, quindi, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (SS.UU. nn.
16540 dei 2008 e 8836 del 2010; più di recente, conforme: Cass. n. 2836 del
2014), che il conferimento di tali posizioni organizzative al personale non dirigente delle pubbliche amministrazioni inquadrato nelle aree esula dall'ambito degli atti amministrativi autoritativi (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 2) e si iscrive nella categoria degli atti negoziali, adottati con la capacità e i poteri del datore di lavoro (d. Igs. art. 5, comma 2; art. 63, commi 1 e 4)».
Ne consegue che non può essere configurato a favore del ricorrente né un diritto al ripristino della pregressa posizione organizzativa né un demansionamento,
6 dato che il conferimento di un incarico di posizione organizzativa, a tempo determinato e revocabile anticipatamente, non comporta l'inquadramento in una nuova categoria contrattuale, ma unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità senza mutamento di posizione funzionale, con correlato riconoscimento di un particolare beneficio economico.
Tale conferimento integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per l'adozione della quale l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375, c.c. (e degli stessi principi evocati dall'art. 97 Cost.), ad una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (Cass. n.
6485/2021).
Pertanto, pur avendo natura discrezionale la procedura comporta, come logico corollario, che il sindacato giurisdizionale possa essere condotto solo nei limiti in cui vengono allegati e provati comportamenti contrari ai principi di buona fede e correttezza e dunque in ordine all'esistenza e alla congruità di una motivazione che giustifichi le scelte effettuate dall'Ente.
Nella fattispecie in esame è pacifico che il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato del inquadrato nella categoria D, titolare Controparte_2 della posizione organizzativa dell'area “Vigilanza-Commercio-Artigianato”, con attribuzione della corrispondente retribuzione di posizione, fino al 31/12/2021
(incarico rinnovato con successivi decreti n. 9 del 29/12/2021 (fino al
31/12/2022), n. 3 del 30/12/2022 (fino al 31/12/2023), n. 8 del 28/12/2023 (fino alla scadenza del mandato del sindaco).
Con decreto sindacale n. 1 del 28/01/2021 gli è stata conferita (senza alcuna retribuzione di posizione ulteriore rispetto a quella assegnata con il decreto n.
5/2020) anche la posizione organizzativa dell'area “Tecnica - Urbanistica -
7 Lavori Pubblici - Manutenzione e Ricostruzione post terremoto” sino alla pronuncia del Tribunale del Riesame, in considerazione del coinvolgimento del titolare di detta p.o. in un procedimento penale. Con decreto n. 3 del 10/02/2021 tale incarico gli è stato nuovamente affidato, sempre senza attribuzione di alcuna retribuzione aggiuntiva, fino all'individuazione del nuovo responsabile dell'area tecnica, in quanto era stata confermata la misura interdittiva nei confronti del precedente titolare.
Con decreto n. 2 del 15/04/2024 il sindaco ha revocato con effetto immediato l'incarico di p.o. dell'area “Tecnica - Urbanistica - Lavori Pubblici -
Manutenzione e Ricostruzione post terremoto” per venir meno del rapporto di fiducia, a fronte dell'intenzione del ricorrente di candidarsi a sindaco alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 e tenuto conto del fatto che ciò avrebbe potuto inficiare il corretto andamento della pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato inizio della manutenzione delle strade comunali nonostante le ottime condizioni atmosferiche del periodo), con ripercussioni negative “sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva rallentando di molto il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale”.
Contestualmente (decreto n. 3 del 15/04/2024), l'incarico è stato conferito al geom. , cat. C, sino alla scadenza del mandato del sindaco. Controparte_5
Il ricorrente ha contestato la legittimità di tale provvedimento, deducendo che la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa/elevata qualificazione è dettata dalla contrattazione collettiva, che ne ammette la revoca solo nelle specifiche ipotesi di mutamenti organizzativi o di valutazione negativa della performance individuale.
Il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso cautelare per insussistenza del periculum in mora, rilevando che il ricorrente si era limitato ad allegazioni generiche, riferendo di un pregiudizio in re ipsa; che un eventuale danno da
8 perdita della retribuzione era adeguatamente risarcibile per equivalente e, comunque, non era configurabile nella fattispecie, in quanto per lo specifico incarico non era prevista alcuna retribuzione aggiuntiva;
che qualsiasi altro tipo di danno (in particolare, da perdita di professionalità o discredito sociale) era escluso dal fatto che il dipendente si trovava in aspettativa non retribuita dal
9/05/2024 e sino all'espletamento della consultazione elettorale.
Anche il reclamo avverso tale provvedimento è stato rigettato, per difetto del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Ebbene, come sottolineato dalla stessa parte resistente, al di là del fatto che la predetta posizione organizzativa è stata attribuita al ricorrente sin dall'inizio in via provvisoria in sostituzione di altro dipendente comunale e in aggiunta ad altra posizione organizzativa, va evidenziato che la revoca della stessa è avvenuta comunque successivamente alla scadenza dei tre anni dal suo conferimento ed è venuta meno per tutte le posizioni con la scadenza del mandato del sindaco.
Pertanto, la stessa appare legittima.
L'art. 14 del CCNL del Comparto Funzioni Locali – periodo 2016/2018- stabilisce che “gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni”.
La medesima durata temporale è stata confermata anche dalla successiva contrattazione collettiva (CCNL del Personale del Comparto Funzioni Locali-
Triennio 2019-2021), che, all'articolo 18, comma 1, ha previsto che gli incarichi di EQ (Elevate Qualificazioni), che hanno sostituito quelli di p.o. (v. art. 31 stesso CCNL), possono essere conferiti al massimo per un periodo non superiore a 3 anni.
Non può pertanto condividersi l'assunto di parte ricorrente secondo cui l'incarico in questione non era “a scadenza” poiché la durata era collegata all'individuazione del nuovo responsabile dell'area tecnica, dal momento che in ogni caso non poteva superare i tre anni.
9 Sulla durata dell'incarico e la naturale scadenza decorso il termine di tre anni, si richiama la Suprema Corte la quale in più occasioni ha statuito che “il conferimento dell' incarico di posizione organizzativa in favore di dipendente inquadrato nella posizione D3 del C.C.N.L. del 31 marzo 2009 comparto Regioni ed Autonomie locali - posizione alla quale non può attribuirsi alcun carattere di apicalità in termini di mansioni, differenziandosi solo sotto il profilo economico dalle altre posizioni della categoria D, non contraddistinta dallo svolgimento di compiti di responsabilità di un servizio - determina un mutamento non di profilo professionale, bensì di mere funzioni, comportanti unicamente l'attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico, funzioni che cessano alla naturale scadenza dell' incarico;
ne consegue che, costituendo il rinnovo dell'incarico stesso una facoltà del datore di lavoro pubblico, il mancato esercizio della facoltà in questione – che non richiede alcuna determinazione, né motivazione - non può dar luogo a demansionamento” (Cass. Sez. L, 15-10-
2020, n. 22405, Cass. Sezione Lavoro Sentenza 16139/2024).
In ogni caso, la motivazione addotta da parte resistente circa “il venir meno del rapporto di fiducia, a fronte dell'intenzione del reclamante di candidarsi a sindaco alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 e tenuto conto del fatto che ciò avrebbe potuto inficiare il corretto andamento della pubblica amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il mancato inizio della manutenzione delle strade comunali nonostante le ottime condizioni atmosferiche del periodo), con ripercussioni negative “sull'organizzazione del lavoro e sull'attività produttiva rallentando di molto il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione”, di per sé è inidonea a ledere i diritti del ricorrente.
La revoca dell'incarico di p.o. infatti non ha né inciso, né limitato il diritto del ricorrente di candidarsi a sindaco, cosa che, infatti, il ha fatto, senza Parte_1
risultare eletto.
10 Nemmeno è stato leso il diritto del CI alla libera manifestazione del pensiero;
né, del resto, si vede come la revoca di un incarico di posizione organizzativa, peraltro di uno solo dei due ricoperti e proprio quello conferitogli in aggiunta al primo per sopperire al temporaneo impedimento del titolare, possa incidere su tale aspetto.
Non ricorre, pertanto, la paventata lesione del diritto di elettorato passivo, né di altri diritti della personalità o di rilievo costituzionale, quali sono il diritto al nome, all'immagine, alla salute, alla libertà religiosa, all'onore, alla riservatezza, alla istruzione, alla identità personale, alla libera manifestazione del pensiero.
Come ribadito in sede cautelare, “l'esistenza di un danno all'immagine, correlato alle “allusioni di un comportamento del dott. CI non corretto nel decreto di revoca, è appena accennata e non suffragata da alcun elemento di prova, in mancanza di qualsivoglia allegazione (e prova) in ordine alla diffusione, nell'ambito dell'ente, del testo integrale del decreto sindacale contestato”.
Anche col presente ricorso, il ricorrente nulla ha dedotto o allegato sul punto.
Del resto, la brevità del periodo in cui il provvedimento contestato ha in concreto prodotto i propri effetti (circa un mese e mezzo) esclude qualsiasi danno alla professionalità, tenuto conto che il ricorrente ha goduto, su sua richiesta, dell'aspettativa non retribuita, ai sensi degli artt. 60, co. 3, e 81, d.lgs. 267/2000, dal 9/05/2024 al 17/06/2024 e che l'incarico di responsabile dell'area tecnica sarebbe comunque scaduto dopo le consultazioni elettorali (8-9/06/2024).
Né, in ogni caso, la mera privazione dell'incarico di p.o., a fronte di un dipendente che presta quotidianamente la propria attività lavorativa, espletando tutti i compiti e le funzioni proprie del proprio profilo di inquadramento, può dar luogo a quel completo svuotamento delle mansioni che è suscettibile di produrre un danno risarcibile.
4.
Da tutte le considerazioni che precedono discende il rigetto del ricorso.
11 5.
Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenuto conto della decisione della causa su mera base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2695,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Benevento, 31/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
12