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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/04/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13909/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13909/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DI GENNARO Parte_1 P.IVA_1
SIMONE MARIA, elettivamente domiciliato in VIALE MONTENERO 7 MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
GIROLAMI ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA S.AMBROGIO 16 20015 PARABIAGO presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come di seguito indicato
Parte opponente) Parte_1
pagina 1 di 8
“In via cautelare principale: Procedere alla immediata sospensione inaudita altera parte dell'efficacia dell'intero atto di precetto notificato alla il 15/3/2024 per € 531.258,87 e quivi impugnato. Parte_1
In via cautelare subordinata: In via subordinata ex dl n. 83 del 27 giugno 2015, convertito in legge n. 132 del 6 agosto 2015, il Giudice può sospendere l'efficacia del provvedimento limitatamente alla parte contestata. In via principale preliminare:
1.b Accertarsi l'inesistenza dell'intero credito asseritamente vantato dalla opposta a titolo di penale da ritardo;
2.b Dichiararsi conseguentemente l'inesistenza del titolo esecutivo;
3.b Dichiarare nullo/annullabile/inefficace/invalido l'atto di precetto notificato il 15/3/2024 alla per € 531.258,87 per i vizi sopra fatti valere e per l'effetto dichiarare la Parte_1 carenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente, in ogni modo con ripetizione delle somme nel frattempo versate. In via principale subordinata Per il solo caso di non ritenuta nullità insanabile del precetto, disporsi CTU per accertare l'effettività e l'entità dell'inadempimento da parte dell'opponente alle prestazioni per la cui mancata esecuzione il titolo esecutivo prevede le penali, e conseguentemente, valutata ogni circostanza, rideterminare anche facendo applicazione della art 1284 cc l'entità delle penali dovute. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, spese generali, cpa e iva se dovuta. Con riserva di ulteriormente contraddire, depositare, integrare ed eccepire”
(Parte opposta) Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'avversa opposizione, così come ogni altra domanda proposta dall'opponente, in quanto infondata in fatto e diritto.
Con vittoria di spese e competenze.
IN VIA ISTRUTTORIA: in denegata ipotesi di ammissione della CTU richiesta dall'opponente, chiede che la stessa sia anche finalizzata a confermare l'esattezza del doc. n. 7 prodotto nel fascicolo dell'opposto (dati tabellari condizioni climatiche giornaliere a Legnano).
pagina 2 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) ha spiegato opposizione ex art 615 comma I cpc avverso il precetto notificatole Parte_1 dal , precetto con il quale le veniva intimato di pagare € 505.200,00 Controparte_1
richiesti a titolo di penale contrattuale, oltre spese.
Il titolo esecutivo, sulla base del quale le veniva richiesto il pagamento è rappresentato dall'Accordo di
Mediazione concluso tra le parti il 24.7.2023 presso la Camera di Commercio di Pavia.
1.1) A sostegno delle proprie ragioni parte opponente ha dedotto:
- l'erroneità dell'importo richiesto con il precetto a titolo di penale, in quanto frutto di un conteggio errato, avendo il condominio precettante quantificato la penale prevista nell'accordo (pari ad € 300,00 al giorno), calcolandola in modo cumulativo per ogni singola lavorazione asseritamente in ritardo (anziché solo per ogni giorno di ritardo relativo ad una o più lavorazioni);
- la “NULLITÀ ASSOLUTA DELL'ATTO DI PRECETTO PER GENERICITÀ, STANTE LA
MANCANZA DEI NECESSARI CARATTERI DI CERTEZZA, LIQUIDITÀ ED ESIGIBILITÀ
DEL CREDITO EX ART. 474 C.P.C.”, rendendo così impossibile una verifica da parte del debitore;
- la “NULLITÀ IN OGNI CASO DELL'ATTO DI PRECETTO PER:
B1: INAPPLICABILITÀ DELLA PENALE IN DIFETTO DI RITARDI
NELL'ADEMPIMENTO NELLA ESATTA MISURA STIMATA DAL D.L.
B2: INAPPLICABILITÀ DELLA PENALE NON ESSENDO GRAN PARTE DEI RITARDI
DERIVATI DA INADEMPIMENTO DELLA PRECETTATA, MA DA CAUSE DI FORZA
MAGGIORE”;
Sulla base di tali rilievi la parte opponente ha pertanto chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo per l'intero o quantomeno per la somma contestata, di accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato a titolo di penale e l'inefficacia/invalidità del precetto. In via subordinata ha chiesto disporsi ctu per accertare l'effettività ed entità del proprio inadempimento e rideterminare l'entità della penale dovuta anche in applicazione dell'art. 1284 c.c..
2) Si è costituita la parte opposta, contestando le eccezioni dell'opponente e deducendo, riassuntivamente, che:
-l'accordo di Mediazione “su richiesta del Condominio veniva omologato dal Tribunale di Pavia con
Decreto del 20/10/2023 all'esito della procedura di Volontaria Giurisdizione R.G. n. 3237/2023 (doc.
2), e costituisce a tutti gli effetti titolo esecutivo ai sensi dell'art. 12 Decreto Legislativo 04/03/2010 e successive integrazioni (costituite dalla Riforma Cartabia)”;
pagina 3 di 8 -la clausola relativa al computo della penale, contenuta nell'Accordo di Mediazione non poteva essere intesa come dalla controparte atteso che “Da una semplice lettura del testo si evince che non vi possano essere diverse interpretazioni, e men che meno quella sostenuta da controparte, che riduce semplicisticamente l'ammontare della penale dovuta a 300,00 Euro al giorno di ritardo, cumulativo per tutti i lavori, riconoscendo nella relazione del proprio Consulente Tecnico un totale di Euro
18.000,00. Ma il Condominio aveva preteso, ed il General Contractor accettato, di allegare all'Accordo Conciliativo un preciso calendario indicante l'inizio ed il termine delle singole lavorazioni
(Cronoprogramma) proprio per una superiore garanzia sulle tempistiche prospettate, determinando fin dall'inizio la commisurazione di quanto dovuto in caso di mancato rispetto dei termini, anche per incentivare l'esatto adempimento. Se infatti non fosse servito a poter determinare le inadempienze dell'Accordo e la relativa quantificazione del corrispettivo dovuto in caso di ritardo, sarebbe stato sufficiente indicare semplicemente ed unicamente la data entro la quale i lavori avrebbero dovuto essere completati.
Ma così non è stato, anche perché in mancanza di quanto sottoscritto ai punti 2 e 3 della scrittura conciliativa costituente titolo esecutivo, non ci sarebbe stato alcun accordo avanti l'Organismo di
Conciliazione se non fosse stata accettata dall'odierno opponente la prevista modalità di quantificazione delle penali per le nuove inadempienze generate da . (…..) Le penali Parte_1 sono state infatti commisurate ai giorni di ritardo e proporzionate rispetto all'importo del contratto, ma calcolate per ogni singolo ritardo sulla specifica prestazione indicata nel Cronoprogramma, parte integrante dell'Accordo Conciliativo omologato dal Tribunale e costituente valido titolo esecutivo.
Tale meccanismo è stato utilizzato semplicemente verificando l'allegato Cronoprogramma operativo indicante le varie scadenze che l'appaltatore doveva rispettare e, per ogni ritardo generato sulla singola voce (termine ultimo di esecuzione) è stato conteggiato l'importo specificato.
Il Cronoprogramma ha dunque un ruolo fondamentale nell'Accordo di Mediazione, ragion per cui è stato allegato allo stesso.”.
3) Il 24.10.2024 veniva fissata udienza per decidere sull'istanza di sospensiva del titolo esecutivo. Il giudice, al quale era in precedenza assegnata la causa, si riservava di provvedere e all'esito emetteva la seguente ordinanza di accoglimento parziale, di seguito riportata nella parte motiva:
“Nella fattispecie, deve ritenersi sussistente un fumus di fondatezza della domanda, dovendosi pertanto disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, limitatamente alla somma contestata.
Parte opponente contesta il conteggio del la somma dovuta a titolo di penale, come da allegato A al precetto, e, in particolare, la modalità di conteggio, laddove l'importo di penale giornaliero è
pagina 4 di 8 moltiplicato per tutte le singole lavorazioni in ritardo rispetto al le scadenze previste nel cronoprogramma.
Ritiene questo giudice, ad una prima valutazione al lo stato degli atti e propria di questa fase sommaria, che la contestazione sia fondata.
La clausola dell'accordo di mediazione del 24.7.2023 relativa alla penale prevede quanto segue:
Lo stesso accordo prevede al punto 15) una quantificazione forfetaria della penale relativa ai ritardi già maturati, come di seguito precisata:
Ciò posto, non può ritenersi da una lettura del p u n t o 3 ) dell' accordo che le parti abbiano inteso commisurare la penale non ad ogni giorno di ritardo relativo ad una o più lavorazioni (nel senso che è sufficiente che una lavorazione sia in r i tardo rispetto al la scadenza prevista dal cronoprogramma perché scatti la penale giornaliera), ma ad ogni singola lavorazione in ritardo (nel senso che ciascuna lavorazione in ritardo rispetto alla scadenza fa scattare una singola penale di € 3 0 0 , 0 0 al giorno, con conseguente cumulo del le somme dovute).
Ritiene questo giudice che, laddove le parti avessero voluto concordare una penale da calcolarsi su ogni singola lavorazione (con cumulo del le somme dovute), lo avrebbero meglio esplicitato nell' accordo di mediazione, anche tenuto conto del fatto che le lavorazioni proprie di un contratto di appalto sono tra loro collegate, per cui non può procedersi ad effettuare determinati lavori se prima non sono ultimate le lavorazioni preparatorie agli stessi (e quindi il ritardo nel le lavorazioni preparatorie determina necessariamente ulteriori ritardi a catena) .
In ogni caso, il senso letterale delle parole di cui al punto 3 dell' a c co r d o (“ in caso di ritardo sulle singole scadenze previste nel cronoprogramma, si obbliga a versare al condominio una Parte_1 penale pari ad € 300,00 per ogni giorno di ritardo”) non può essere inteso nel senso voluto dal pagina 5 di 8 condominio opposto, avendo le parti indicato l'obbligo di versare “una penale” di € 300, 00 “per ogni giorno di ritardo” e non una sommatoria di penali di € 3 0 0 , 0 0 per ogni giorno di ritardo e per ogni singola lavorazione in ritardo.
In d e f i n i t i v a, l 'interpretazione data al testo dal condominio opposto non pare conforme al senso letterale del le parole utilizzate, né dal tenore della documentazione ad oggi versata in atti può desumersi che le parti intendessero concordare una penale per ogni singola lavorazione in ritardo.
L ' art. 1 5 dell'a cc o r d o, che prevede u n a quantificazione forfetaria della penale già maturata per i ritardi maturati rispetto alle scadenze previste nel contratto originario (per una somma contenuta in
€ 2 5. 0 0 0,00) pare confermare un'interpretazione dell' a r t. 3 secondo il significato letterale delle parole (e pertanto nel senso che la penale non possa superare € 300,00 giornalieri, a prescindere dal numero di lavorazioni in ritardo rispetto al la scadenza) .
Per tutti i motivi esposti, deve parzialmente accogliersi l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata da , esclusivamente in relazione al le somme contestate dal la Parte_1
società opponente pari a complessivi € 476.137,92.
Rilevato che l ' opponente non contesta le somme indicate nel precetto quale rimborso spese legali e quale compenso del precetto;
riconosce nella perizia di parte deposi tata in atti la debenza della penale per 60 giorni di r i t a r d o (€ 3 0 0 x 6 0 = € 1 8. 0 0 0, 0 0), confermando altresì la somma portata in detrazione nel precetto quale acconto ricevuto, deve dichiararsi che i l condominio opposto ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, sul la base del titolo e del precetto opposto, sino a concorrenza del l ' importo di € 4 4 .0 5 8, 8 7 (pari al la somma non contestata dedotto l'acconto), oltre interessi e spese successive.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - esclusivamente in relazione agli importi contestati pari ad € 476.137,92 - confermando i l diritto del di procedere ad esecuzione forzata, sul la base del titolo e del Controparte_1 precetto opposto, sino a concorrenza di € 44.058,87, oltre interessi e spese successive.”
3) Questo giudice, assegnatario della causa a decorrere dal 17.2.25, condivide le ragioni espresse nella predetta ordinanza.
Le singole scadenze del cronoprogramma devono infatti essere intese quali dies a quo dalle quali fare decorrere i giorni di ritardo. Non si evince dalla regolamentazione contrattuale una volontà cumulativa della penale, come invece sostenuto da parte opposta. Diversamente opinando, la clausola difficilmente avrebbe un significato determinabile, posto che non si arriverebbe a comprendere quali siano le pagina 6 di 8 “singole scadenze”, essendo le singole scadenze del cronoprogramma suddivise sia con riferimento ai giorni (con i riquadri segnati in viola), sia alle attività (a sua volta suddivise in relazione alle palazzine di riferimento).
Tale considerazione non muta anche tenendo conto della documentazione depositata dalla parte opposta (doc 5 e 6) con la costituzione del 10.7.24. Tale documentazione contiene due e-mail (del 17
Novembre e del 19 Dicembre) inviate via pec dall'opposta, nelle quali la stessa chiedeva alla parte opponente di pagare il ritardo sino ad allora riscontrato, con tabella di conteggio simile a quella di cui al precetto. Parte opposta ritiene, quindi, che la non contestazione in allora di tali conteggi debba far considerare come pacifica l'interpretazione “cumulativa” che la stessa dà alla clausola in esame.
Questa documentazione non si ritiene influente, atteso che come sostenuto da parte opponente, il principio di non contestazione può operare solo con riferimento ai fatti allegati in sede processuale
(Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/02/2021, n. 21741).
Deve tuttavia pervenirsi ad un conteggio diverso rispetto all'ordinanza del 24/06/2024.
Infatti, la data di inizio dei lavori era prevista per il 28 agosto 2023 (accordo di mediazione punto 2).
La contestazione del ritardo è sino al 16 febbraio 2024. Parte opposta ha quindi dato prova dell'esistenza del contratto e ha allegato il ritardo dell'opponente, sino al 16 febbraio 2024. Parte opponente, sulla quale grava l'onere della prova (Sezioni Unite Sentenza n. 13533 del 2001), non ha dimostrato di avere correttamente adempiuto sino a detta data, né le prove richieste a riguardo sono state, condivisibilmente, ritenute ammissibili.
La penale pattuita deve quindi essere applicata all'intero arco temporale del ritardo, considerando quale dies a quo il 28 agosto 2023, sino al 16 febbraio 2024 esclusi sabato e domenica (125 giorni come da cronoprogramma) per un totale di 37.500,00 € (300€ x 125 giorni). Le parti al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni hanno dato atto che l'opponente ha già corrisposto a parte opposta i seguenti importi:
A) 18.000,00 € a titolo di panale (come da ordinanza sulla sospensiva);
B) 36.442,82 € per spese legali come indicate in precetto;
C) 567,00 € per compenso spese del precetto;
D) 15% spese generali per € 85,05; 1 Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 01/02/2021, n. 2174 (rv. 660331-01) “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sede extraprocessuale, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5, e 416 c.p.c., che CP_ è tipico delle vicende processuali. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l' avesse l'obbligo di contestare i fatti posti alla base della domanda giudiziale di indennità temporanea da infortunio sul lavoro, perché il fatto costitutivo della prestazione trae origine dal rapporto di lavoro cui l'ente è estraneo, restando irrilevante, ai fini della non contestazione, quanto dedotto dal lavoratore in sede amministrativa con la denuncia d'infortunio).” pagina 7 di 8 E) CPA 26,08 €;
F) oltre a 11.062,08 già corrisposti in precedenza come emerge dallo stesso precetto.
In ragione di quanto sopra, alla penale rideterminata da questo giudice di € 37.500,00 complessivi, devono essere detratte le somme già corrisposte di 18.000,00 (a seguito dell'ordinanza del 24.6.24) ed
€ 11.062,08 (già corrisposti prima del precetto), per un importo finale residuo di € 8.437,92.
Infine, poichè parte opponente ha corrisposto le voci suddette di cui ai punti B, C, D, E (a seguito dell'ordinanza del 24.6.24), anche rispetto a tali importi parte opposta non può più agire esecutivamente.
In definitiva quindi, parte opposta ha diritto di agire esecutivamente sul residuo importo riconosciuto a titolo di penale di € 8.437,92, poiché le ulteriori voci di cui al precetto come sopra riportate (B, C, D,
E) sono già state corrisposte.
Deve essere, inoltre, respinta l'eccezione mossa dall'opponente in relazione alla mancanza di titolo esecutivo, poichè la documentazione in atti (accordo di mediazione e la successiva omologa dello stesso di cui ai docc. 1 e 2 depositati con comparsa del 18.6.24) fa ritenere che l'accordo di mediazione posto alla base del precetto rappresenti un valido titolo esecutivo.
4) Il parziale accoglimento dell'opposizione, nonché l'esito non scontato della lite, fanno ritenere sussistenti gravi ed eccezionali ragioni (Sentenza Corte Costituzionale n. 77 del 2018) per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento dell'opposizione dichiara che parte opposta Controparte_2
può agire in via esecutiva nei confronti di parte opponente esclusivamente per
[...] Parte_1
l'importo ulteriore di € 8.437,92, quale importo residuo dovuto a titolo di penale, oltre interessi successivi dal dovuto al saldo;
- spese di lite compensate.
Milano, 7.4.25
Il Giudice
dott.ssa Maria Burza
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