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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 06/12/2024, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 1341 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1341 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
AR IA (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RI IA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 06/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo la Per_ Per_2
prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Clemente in data 03.10.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune anno 1998, parte I, serie n. 3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, con conferma delle seguenti condizioni:
B. disporre che il sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da corrispondersi alla madre Persona_3
sig.ra dal mese di agosto del 2024, il tutto entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_2
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna (doc. 7), in uso presso il Tribunale di Rimini;
C. dare atto che la figlia a decorrere dal mese di luglio del 2024, non ha più diritto alla Persona_4
percezione dell'assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficiente e che il padre si farà carico del pagamento del mantenimento a favore di come minimo sino al Persona_3
raggiungimento dell'attuale età della figlia pertanto sino al mese di novembre (incluso) dell'anno Per_
2025, obbligo che verrà comunque definitivamente meno allorquando il figlio avrà compiuto 26 anni;
D. dare atto che il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente Parte_1 Parte_2
alla richiesta di assegno divorzile e che hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
E. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente a carico del sig.
il quale si farà carico esclusivo del pagamento. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc pagina 2 di 3
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 3.10.1998 in San Clemente (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Clemente (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 1998 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1341 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il ) con il Parte_1 C.F._1
AR IA (C.F. C.F._2
e
nata a [...] ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RI IA ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di scioglimento del matrimonio depositata il 06/08/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e , entrambi maggiorenni ma, dei quali, solo la Per_ Per_2
prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 15.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
A. pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in San Clemente in data 03.10.1998, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto comune anno 1998, parte I, serie n. 3, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alla annotazione della sentenza, con conferma delle seguenti condizioni:
B. disporre che il sig. corrisponda, a titolo di contributo al mantenimento del figlio Parte_1
la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da corrispondersi alla madre Persona_3
sig.ra dal mese di agosto del 2024, il tutto entro il giorno 15 di ogni mese, Parte_2
somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie che verranno regolamentate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Bologna (doc. 7), in uso presso il Tribunale di Rimini;
C. dare atto che la figlia a decorrere dal mese di luglio del 2024, non ha più diritto alla Persona_4
percezione dell'assegno di mantenimento essendo economicamente autosufficiente e che il padre si farà carico del pagamento del mantenimento a favore di come minimo sino al Persona_3
raggiungimento dell'attuale età della figlia pertanto sino al mese di novembre (incluso) dell'anno Per_
2025, obbligo che verrà comunque definitivamente meno allorquando il figlio avrà compiuto 26 anni;
D. dare atto che il sig. e la sig.ra rinunciano reciprocamente Parte_1 Parte_2
alla richiesta di assegno divorzile e che hanno già definito ogni altra questione patrimoniale tra loro esistente e di non avere, pertanto, l'una nei confronti dell'altra, alcuna pretesa da esigere o far valere per qualsivoglia ragione, titolo e/o causa;
E. dare atto che le spese legali per la presente procedura saranno integralmente a carico del sig.
il quale si farà carico esclusivo del pagamento. Parte_1
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc pagina 2 di 3
P.Q.M.
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
il 3.10.1998 in San Clemente (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di San Clemente (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 3 Parte I Anno 1998 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3