Articolo 23 della Legge 31 gennaio 1994, n. 97
Articolo 22Articolo 24
Versione
24 febbraio 1994
Art. 23. (Deroghe in materia di trasporti). 1. Per i comuni montani con meno di 5.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, per i quali non sia possibile organizzare servizi di trasporto secondo le norme vigenti, le regioni autorizzano l'organizzazione e la gestione, da parte dei comuni stessi, del trasporto di persone e di merci di prima necessita', con particolari modalita' stabilite con apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.
Entrata in vigore il 24 febbraio 1994
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