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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 8865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8865 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5713/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5713/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. MILITERNI DIEGO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Salerno, Lungomare Cristoforo CP_1
Colombo 171, presso lo studio dell'avv. STANZIONE ORTENSIO
RESISTENTE
NONCHE'
1 , elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque CP_2
Giornate 3, presso l'avv. CAPILUPI LUCA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato la adiva Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo che l' Controparte_3
notificava a mezzo pec la cartella di pagamento n.
[...]
09720240288417375000 per la somma di € 6.384,20, in virtù di un asserito mancato pagamento dei contributi relativi alle annualità CP_2
2023, 2024.
Quindi deducendo quale unico motivo l'inesistenza della notifica formulava le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare
l'inesistenza della cartella di pagamento impugnata, per l'effetto annullare l'atto medesimo e per l'effetto,2) accertare e dichiarare priva di ogni e qualsiasi efficacia giuridica l'iscrizione nel ruolo esattoriale della somma di € 6.384,20 richiesta in pagamento con l'atto impugnato;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre maggiorazione di Legge per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore”.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la validità della notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì l' CP_4
2
[...] eccependo la mancata notifica del ricorso alla sede zonale CP_2
territorialmente competente, la non pertinenza delle contestazioni della ricorrente, la regolarità della cartella emessa per premi del 2023.
Chiedeva pertanto il rigetto de ricorso.
All'udienza odierna le parti si riportavano agli scritti difensivi e all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall' CP_1
e relativa a crediti vantati dall' per contributi previdenziali CP_2 CP_2
anni 2023/2024.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' trattandosi di atto emesso da quest'ultimo. CP_1
Nel merito, unico motivo a sostegno del ricorso è la presunta inesistenza della notifica in quanto, deduce il ricorrente l' avrebbe CP_5
Parte notificato a mezzo pec alla società un avviso di addebito erroneamente in formato pdf senza l'obbligatoria estensione p7m”
(pag. 2 del ricorso), sempre l' avrebbe omesso di allegare al CP_5
messaggio pec l'attestazione di conformità della copia informativa all'originale analogico dell'avviso di addebito (pag. 3 del ricorso), perché l'avviso notificato sarebbe carente della firma digitale (pag. 4
3 del ricorso) e perché la notifica sarebbe stata effettuata da un indirizzo Con non registrato presso l' (pag. 5 del ricorso).
Il motivo è palesemente infondato non essendo l' soggetto del CP_5
presente giudizio, non provenendo l'atto impugnato dall' ma CP_5
dall non trattandosi di “avviso di addebito” ma di “cartella di CP_1
pagamento” notificata dall e relativa come anticipato a contributi CP_1
CP_2
Le doglianze sono del tutto inconferenti con l'atto oggetto di impugnazione e con i soggetti evocati in giudizio, in quanto riferite ad un atto del tutto diverso (avviso di addebito dell' , con richiamo CP_5
persino ad una normativa che riguarda l'attività di riscossione delle somme dovute all' e come tali non possono sorreggere l'azione CP_5
proposta, con conseguente infondatezza del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.700,00, oltre spese generali e accessori come per legge, per ciascuno.
4 Roma, 15 settembre 2025
5
Il Giudice
Giuseppina Vetritto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
QUARTA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vetritto ha pronunciato, dandone pubblica lettura all'odierna udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 5713/2025 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Parte_1
Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'avv. MILITERNI DIEGO, che la rappresenta e difende per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, elettivamente domiciliata in Salerno, Lungomare Cristoforo CP_1
Colombo 171, presso lo studio dell'avv. STANZIONE ORTENSIO
RESISTENTE
NONCHE'
1 , elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Cinque CP_2
Giornate 3, presso l'avv. CAPILUPI LUCA
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato la adiva Parte_2
l'intestato Tribunale deducendo che l' Controparte_3
notificava a mezzo pec la cartella di pagamento n.
[...]
09720240288417375000 per la somma di € 6.384,20, in virtù di un asserito mancato pagamento dei contributi relativi alle annualità CP_2
2023, 2024.
Quindi deducendo quale unico motivo l'inesistenza della notifica formulava le seguenti conclusioni: “ 1) accertare e dichiarare
l'inesistenza della cartella di pagamento impugnata, per l'effetto annullare l'atto medesimo e per l'effetto,2) accertare e dichiarare priva di ogni e qualsiasi efficacia giuridica l'iscrizione nel ruolo esattoriale della somma di € 6.384,20 richiesta in pagamento con l'atto impugnato;
3) con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre maggiorazione di Legge per spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione, ex art. 93 c.p.c., al sottoscritto procuratore”.
Fissata l'udienza di discussione si costituiva in giudizio l' CP_1
eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e la validità della notifica della cartella di pagamento oggetto di impugnazione;
concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì l' CP_4
2
[...] eccependo la mancata notifica del ricorso alla sede zonale CP_2
territorialmente competente, la non pertinenza delle contestazioni della ricorrente, la regolarità della cartella emessa per premi del 2023.
Chiedeva pertanto il rigetto de ricorso.
All'udienza odierna le parti si riportavano agli scritti difensivi e all'esito della camera di consiglio la causa veniva decisa con la presente sentenza.
*** *** ***
Il ricorso è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento emessa dall' CP_1
e relativa a crediti vantati dall' per contributi previdenziali CP_2 CP_2
anni 2023/2024.
Preliminarmente va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall' trattandosi di atto emesso da quest'ultimo. CP_1
Nel merito, unico motivo a sostegno del ricorso è la presunta inesistenza della notifica in quanto, deduce il ricorrente l' avrebbe CP_5
Parte notificato a mezzo pec alla società un avviso di addebito erroneamente in formato pdf senza l'obbligatoria estensione p7m”
(pag. 2 del ricorso), sempre l' avrebbe omesso di allegare al CP_5
messaggio pec l'attestazione di conformità della copia informativa all'originale analogico dell'avviso di addebito (pag. 3 del ricorso), perché l'avviso notificato sarebbe carente della firma digitale (pag. 4
3 del ricorso) e perché la notifica sarebbe stata effettuata da un indirizzo Con non registrato presso l' (pag. 5 del ricorso).
Il motivo è palesemente infondato non essendo l' soggetto del CP_5
presente giudizio, non provenendo l'atto impugnato dall' ma CP_5
dall non trattandosi di “avviso di addebito” ma di “cartella di CP_1
pagamento” notificata dall e relativa come anticipato a contributi CP_1
CP_2
Le doglianze sono del tutto inconferenti con l'atto oggetto di impugnazione e con i soggetti evocati in giudizio, in quanto riferite ad un atto del tutto diverso (avviso di addebito dell' , con richiamo CP_5
persino ad una normativa che riguarda l'attività di riscossione delle somme dovute all' e come tali non possono sorreggere l'azione CP_5
proposta, con conseguente infondatezza del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
- rigetta il ricorso;
- condanna la società ricorrente alla rifusione in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in complessivi €
1.700,00, oltre spese generali e accessori come per legge, per ciascuno.
4 Roma, 15 settembre 2025
5
Il Giudice
Giuseppina Vetritto