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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 09/10/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 930/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
930/2023 R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Casimiro Nigro del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Verdi, n. 9;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Rettore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Maria Galante e Sabrina Vitale del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici del Rettorato siti in Parma, Via
Università n. 12;
RESISTENTE
nonché con la chiamata in causa di
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e EN ES del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17.10.2023 e ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, e – premettendo di essere stato assunto dall in data 31.12.2018 con Controparte_1
inquadramento economico alla categoria D del CCNL del Comparto Università, posizione economica D1, e di avere ricoperto, di fatto, dal 23.02.2021 al 28.02.2023, il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale (le cui mansioni sono riconducibili al livello di inquadramento proprio della categoria EP – Elevata professionalità) – chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori nonché alla relativa regolarizzazione contributiva.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che il Direttore Generale dell'Università convenuta, in data 09.02.2021, aveva proposto al ricorrente il trasferimento al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per occuparsi della gestione e del coordinamento delle relative attività amministrative e contabili in qualità di facente funzione R.A.G. (Responsabile Amministrativo Gestionale); b) di avere replicato, in tale sede, che tale proposta doveva essere rivolta al personale inquadrato nella categoria EP (doc.ti 4 e 5 fasc. parte ricorrente); c) che il Direttore
Generale, sempre in tale sede, aveva affermato che non era stato individuato alcun altro collega idoneo a ricoprire tale posizione;
d) di essere stato nuovamente invitato ad accettare il predetto trasferimento in data 12.02.2021, e di essersi dichiarato disponibile in tal senso (doc. 6 fasc. parte ricorrente); e) che l'incarico di R.A.G. del
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie era stato temporaneamente attribuito al dott. (doc. 7 fasc. parte ricorrente); f) di essere stato trasferito Persona_1
presso il Dipartimento di Scienza Medico-Veterinarie in data 23.02.2021 (doc.ti 8 e 9 fasc. parte ricorrente); g) che il Direttore Generale, in data 25.02.2021, aveva disposto la revoca dell'incarico di R.A.G. al dott. (doc.ti 9 e 10 fasc. parte Per_1
ricorrente); h) di essere stato riconosciuto come facente funzione R.A.G., non solo all'interno del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, ma anche dalle altre unità operative dell (doc. 11-18 fasc. parte ricorrente); i) di avere svolto, CP_1
nell'ambito dell'attività di R.A.G., attività di governo amministrativo, di specialistico e di coordinamento di tutte le attività amministrative, gestionali e contabili del
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie (doc.ti 19-34 fasc. parte ricorrente); l) che tutte le attività svolte dal ricorrente erano riconducibili alle mansioni proprie della categoria EP;
m) che il Direttore Generale, con determina Rep. N. 2229/2022 prot. 225063 del 08.09.2022, aveva riconosciuto al ricorrente una progressione economica orizzontale, con inquadramento nella categoria D, posizione economica
D2, con efficacia dal 01.01.2022 (doc. 35 fasc. parte ricorrente); n) che, dall'esame degli organigrammi di Ateneo relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, era emerso che la posizione di R.A.G. del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie risultasse vacante (doc.ti 36-37 bis fasc. parte ricorrente); o) di essere stato precedentemente ritenuto idoneo alle mansioni proprie della categoria EP, avendo superato plurime procedure selettive (doc. 38 fasc. parte ricorrente); p) che l in data CP_3
18.10.2022, aveva richiesto all'Università convenuta il nulla osta per il trasferimento del ricorrente in posizione di comando presso l'Istituto Previdenziale a seguito del superamento, da parte di quest'ultimo, della relativa procedura selettiva (doc. 39 fasc. parte ricorrente); q) che il Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, con lettera datata 27.02.2023, acquisita al protocollo con n. 63185 del 28.02.2023, affermava testualmente: “ringrazio il dott. per aver ricoperto negli Parte_1
ultimi due anni il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale facente funzione del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie: con la sua preparazione, la sua disponibilità, la sua cordialità ha garantito lo svolgimento e il coordinamento di tutte le attività amministrative e gestionale del Dipartimento e si è fatto apprezzare dal corpo docente e tecnico amministrativo” (doc. 40 fasc. parte ricorrente); r) di essersi trasferito in posizione di comando presso l in data 01.03.2023 (doc. 41 fasc. CP_3
parte ricorrente); s) di avere successivamente chiesto all'Università convenuta il pagamento delle differenze retributive a titolo di mansioni superiori per il periodo in cui aveva ricoperto il ruolo di facente funzione R.A.G., ma quest'ultima si era rifiutata di provvedere (doc.ti 42 e 42 bis fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, il sig. rivendicava la corresponsione delle Pt_1
differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori, e, in particolare, di quelle proprie della categoria EP, quantificate in complessivi Euro
29.491,09 a titolo di retribuzione ed Euro 475,65 a titolo di TFR.
Deduceva, poi, che, dalla condanna, discendeva l'obbligo della parte resistente di procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa della parte ricorrente presso i competenti enti previdenziali.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa l'integrazione del contraddittorio con l' ove ne sia ritenuta CP_3
necessaria la partecipazione al giudizio, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto a migliore pronuncia,
Accertare e dichiarare che a decorrere dal 23/02/2021 e fino al 28/02/2023 il ricorrente ha ricoperto di fatto il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale facente funzione del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie presso l'
[...]
; Controparte_1
Accertare e Dichiarare il diritto al riconoscimento a favore del ricorrente delle differenze retributive-stipendiali e contributive (TFR incluso) tra la categoria D e la categoria EP, maggiorate degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, per aver ricoperto e svolto il ruolo di Responsabile Amministrativo
Gestionale facente funzione del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell' su richiesta del Direttore Generale, Avv. Controparte_1
Candeloro NT, a decorrere dal 23/02/2021 al 28/02/2023 per tutti i motivi suesposti e documentati;
Condannare, per l'effetto, parte resistente, ai sensi degli artt. 36 Cost., art. 52 del D.
Lgs. 165/2001 e 24 del CCNL del comparto Università 2006-2009. o come meglio al pagamento della somma di € 29.491,09, a titolo di differenze retributive-stipendiali, €
470,65 a titolo di differenze di TFR maturato nel periodo lavorativo svolto e quant'altro fosse maturato nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro o di quelle diverse somme che risulteranno in corso di causa, per i titoli e le causali di cui in ricorso, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Condannare, altresì, la resistente a corrispondere i contributi all' nella misura CP_3
di € 9.219,17, oltre alle maggiorazioni per interessi e sanzioni amministrative.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso legale di causa, oltre Magg. 15% T.P.,
IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva del 12.01.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
Nel merito, in particolare, parte resistente chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando l'effettivo espletamento di mansioni superiori da parte del ricorrente e sostenendo, altresì, di aver corrisposto tutto quanto spettante al sig. per il lavoro svolto con qualifica di impiegato inquadrato Pt_1
nella categoria D del CCNL del Comparto Università, conformemente alle previsioni del contratto di lavoro individuale.
Contestava, poi, in via subordinata, anche la quantificazione delle somme asseritamente spettantigli, rilevando come la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato previste per la categoria EP ex artt. 75 e 76 del CCNL
16.10.2008 potesse essere erogata unicamente a fronte di un provvedimento formale di attribuzione di incarico e previa valutazione dell'attività svolta, così come previsto dal C.C.N.L. e dai Contratti collettivi integrativi (CCI) succedutisi nel tempo.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 9.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Così riassunti i fatti di causa, va premesso che, stante la proposizione di domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, questo giudicante, con ordinanza del 7 luglio 2025, ha disposto l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell CP_3
Ed infatti, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n.
8059/2020 e n. 19679/2020), sussiste, in tale ipotesi, la legittimazione dell a CP_3
stare in giudizio qualità di litisconsorte necessario del datore di lavoro ex art. 102
c.p.c.
I Supremi giudici hanno affermato, invero, che il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l
[...]
, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini CP_4
interruttivi della prescrizione dei contributi.
L con memoria del 25 luglio 2025, si è costituito, quindi, in giudizio, CP_3
associandosi alla domanda di regolarizzazione contributiva proposta dalla parte ricorrente e chiedendo al Tribunale di ordinare al datore di lavoro di versare in suo favore la somma ex lege dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi, per la quale non sia decorso il termine di prescrizione.
2.2. Venendo al merito del giudizio, occorre preliminarmente evidenziare, in punto di diritto, che, a mente dell'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001 (nella formulazione applicabile al caso di specie), “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. ... Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. ... Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e, comunque, nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore ...”.
Come statuito dalla Suprema Corte, “il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale, oltre a dover dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica ovvero il relativo trattamento retributivo vengono rivendicati, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale"
(Cass., sez. lav., n. 5544/2020).
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni (art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, che ripete la formulazione dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998), con la conseguenza che, a tal fine, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti”
(Cass., sez. lav., n.2359/2020).
Ciò posto, è bene, altresì, rammentare che, secondo la normale distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio l'onere di provare la durata e la natura del rapporto di lavoro nonché le mansioni e le articolazioni orarie dello stesso e, quindi, la fondatezza della correlata pretesa creditoria.
Qualora, poi, il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ha affermato che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Inoltre, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa (ovvero sia caratterizzata da differenti margini di autonomia esecutiva e diversi profili di responsabilità), l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n.
7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004,
Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, prima ancora di provare, le mansioni effettivamente svolte (nonché le concrete modalità di svolgimento delle stesse), al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte - che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all' inquadramento professionale.
2.3. Tanto premesso in diritto e venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge che la parte ricorrente è stata assunta dalla parte resistente il 31.12.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venendo inquadrata nella categoria D del CCNL del Comparto Università - Area Amministrativa Gestionale - con assegnazione alla U.O. Ragioneria Generale ed Economato (come emerge dal contratto individuale di lavoro nonché dalle buste paga in atti).
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, quest'ultima avrebbe svolto, a far data dal 23 febbraio 2021, mansioni superiori - rispetto a quelle corrispondenti alla categoria D - riconducibili alla categoria EP del CCNL di riferimento: dall'asserita assegnazione di tali mansioni superiori discenderebbe, secondo la parte ricorrente, il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per tali mansioni. Tale ricostruzione dei fatti è stata contestata dalla parte resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, la parte ricorrente non ha assolto, ad avviso di questo Giudice, all'onere probatorio gravante su colui che agisce in giudizio per rivendicare un inquadramento superiore e/o le differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori.
2.3.1. Anzitutto, occorre rilevare che il ricorso introduttivo è carente delle allegazioni necessarie, in quanto, nell'atto, è allegato soltanto che il ricorrente, in considerazione del ruolo di R.A.G. (Responsabile Amministrativo Gestionale) facente funzioni asseritamente conferitogli, avrebbe diritto all'inquadramento nella categoria EP previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, ma, nel medesimo atto, non è svolta alcuna specifica allegazione relativa alle mansioni in concreto disimpegnate nonché al necessario raffronto tra l'inquadramento posseduto e l'inquadramento rivendicato e, cioè, relativa ai motivi specifici per i quali le mansioni allegate come svolte, non solo siano riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, ma non siano, altresì, riconducibili all'inquadramento posseduto in quanto pienamente incompatibili con lo stesso.
In particolare, non costituiscono oggetto di specifica allegazione in ricorso, né le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore – il quale si è limitato, sul punto, a produrre in giudizio alcune mail e formulare capitoli di prova estremamente generici1 -, né i motivi per i quali le mansioni svolte comporterebbero il diritto all'inquadramento superiore sotto il profilo degli elementi che differenziano, in riferimento appunto a tali mansioni ed alle loro modalità concrete di svolgimento,
l'inquadramento posseduto e l'inquadramento superiore richiesto (in particolare, sul piano della differente competenza organizzativa e gestionale e dei diversi connotati di autonomia nonché delle correlate responsabilità), di cui non è stata riportata neanche la declaratoria, con l'analitica comparazione delle mansioni alle declaratorie contrattuali di riferimento, essendosi limitato il ricorrente ad allegare che, sulla base dell'inquadramento posseduto e quale titolare – facente funzione - della funzione di
AG, avrebbe diritto all'inquadramento superiore ed alle conseguenti differenze maturate, senza considerare specificamente in alcun modo le vigenti declaratorie dell'inquadramento medio tempore posseduto per allegarne specificamente la loro inapplicabilità nella specie.
Tale circostanza costituisce il primo motivo di rigetto della domanda attorea, dal momento che – come in precedenza evidenziato - la giurisprudenza della Cassazione ha affermato sul punto (n. 8025/2003) che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (in motivazione, la sentenza citata ha precisato che “il denunciato “difetto di allegazione” non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati dal - e diffusamente esplicitati anche in Pt_2
questa sede - o nella mancata produzione del cnnl, pacificamente acquisito al posseduto, e, nella seconda ipotesi, di potestà conferite in modo trasversale ai dipendenti dell , a prescindere, dunque, anche in tal caso, dal formale inquadramento posseduto. CP_1
Le uniche circostanze dedotte in modo puntuale dal ricorrente, attinenti agli ulteriori compiti asseritamente conferiti ad (quale quello di gestione e coordinamento del personale o quello Pt_1 di convocazione del Consiglio di Dipartimento e di redazione dell'ordine del giorno) – oltreché insuscettibili, di per sé sole considerate, di provare lo svolgimento di mansioni superiori - sono state, comunque, smentite in sede di istruttoria. processo, quanto, come già riferito in narrativa, nell'assenza di comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Si legge, infatti, nella sentenza “…il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento come funzionario di grado 4^ F ai sensi e per gli effetti del ccnl vigente per i dipendenti del settore terziario (1^ livello con equiparazione al grado) senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie dell'impiegato di 1^ livello del settore terziario, senza neppure produrre il contratto invocato, senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso la era da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative CP_6
all'impiegato di primo livello”).
L'anello mancante dunque, a ben vedere, non consiste soltanto in un difetto d'allegazione in ordine all'attività in concreto prestata, ma, altresì, nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali;
omissione la quale non può che essere addebitata alla insufficiente strategia processuale del ricorrente, che era onerato della relativa prova.
Il che preclude al giudice l'attività di analisi e di valutazione delle declaratorie contrattuali in tesi violate, e, in particolare, sia quella restrittiva applicata dal datore di lavoro in modo inadeguato per il lavoratore, sia quella coerente, indebitamente non assegnata, che concorrono a configurare, unitariamente considerate, l'ossatura della domanda e giustificano (o non) la pretesa giudiziaria.
Con maggior impegno esplicativo, ai fini che qui interessano, non ci si può limitare a dedurre i compiti svolti ed allegare la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare - e poi rendere evidente sul piano probatorio - la gradazione e l'intensità
(per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né, può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (cfr. anche Cass. n. 5128/07 -
20523/05 - 7641/97).
La rilevata carenza di allegazione specifica da cui risulta affetto il ricorso introduttivo del giudizio non può essere sanata ufficiosamente dal Giudice, neanche attraverso l'utilizzo dei mezzi istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Tale valutazione, evidentemente, incide, già in via preliminare, sull'accoglibilità della domanda, in quanto, se i fatti allegati non sono del tutto mancanti (il che imporrebbe la rinnovazione o integrazione della domanda ex art. 164 c. 4 e 5 c.p.c. - cfr. Cass.
S.U. n. 11353/04 - o la declaratoria di nullità del ricorso), ma sono insufficienti a fondare la domanda, si impone una pronuncia di rigetto nel merito per la non corrispondenza tra la fattispecie concreta dedotta e la fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto di domanda.
2.3.2. Ma, anche volendo prescindere da tale – assorbente – considerazione, occorre evidenziare che le – generiche – allegazioni attoree non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito dell'espletata istruttoria orale.
Le circostanze dedotte sub cap. 17 del ricorso - “Vero che il dott. era Pt_1
assegnato al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, a adibito a mansioni superiori, proprie della categoria superiore EP, espletando le funzioni proprie del ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale (AG)?” (che, come detto, sono state allegate del tutto genericamente) – sono state smentite dalla dott.ssa Per_2
nonché dal Direttore del Dipartimento di Scienze medico-veterinarie Prof. il Per_3
quale, nel contrastare la narrazione offerta dal ricorrente, ha precisato che molte delle attività normalmente attribuite al AG erano da lui stesso espletate (come, a titolo esemplificativo, la gestione del personale, la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, le decisioni inerenti “quando fare il consiglio e quando convocarlo”, ecc.), altre, invece, erano espletate dal AG NT. Il Prof. in particolare, all'epoca dei fatti Direttore del Dipartimento Persona_4
di Scienze Medico Veterinarie e, dunque, testimone particolarmente attendibile2, non ha confermato alcuna delle deduzioni attoree.
In particolare – quanto alle circostanze di cui al cap. 17 del ricorso - il Prof. Per_3
ha, così, dichiarato: “No, non è vero che il dott. era assegnato al Pt_1
Dipartimento di Scienze Medico - Veterinarie, espletando le funzioni proprie del ruolo di Responsabile amministrativo gestionale (R.A.G.). Ricordo che il dott. era assegnato al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per lo Pt_1
svolgimento delle funzioni amministrative di cui non ricordo la categoria. Ricordo che il dott. svolgeva le funzioni per le quali era assegnato e inoltre svolgeva Pt_1
funzioni di collegamento tra il Dipartimento e il R.A.G. Avv. NT”.
Ancora, quanto alle circostanze di cui al cap. 26 del ricorso - “Vero che il ricorrente nel ricoprire il ruolo di AG presso il Dipartimento di Scienze medico veterinarie, si occupava del servizio di governo amministrativo, specialistico e di coordinamento di tutte le attività amministrative, gestionali e contabili dipartimentali?” -, il prof. ha, così, dichiarato: “No, non è vero che il ricorrente ricoprisse il ruolo di Per_3
R.A.G. presso il Dipartimento di Scienze medico-veterinarie. Il personale lo gestivo personalmente come Direttore e l'attività amministrativa veniva svolta dagli amministrativi presenti al momento.”
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale, sul punto, ha Per_2
così riferito: “No, non è vero.” Con riferimento alle circostanze di cui capitolo 273 del ricorso - “Vero che il dott. su iniziativa dell'Ateneo era stato dotato di firma digitale che utilizzava per Pt_1
firmare le fatture elettroniche attive emesse dal Dipartimento per prestazioni rese ad altre pubbliche Amministrazioni?” - il Prof. ha, così, chiarito: “Quasi tutto il Per_3
personale dell'Ateneo è dotato, su richiesta, di firma digitale….Ricordo che le fatture le inviavamo alla firma del Direttore Generale ed era un traffico, ricordo che per le pratiche urgenti il Direttore Generale firmava subito”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dal dott. Testimone_2
Responsabile della U.O. Supporto utenti dell'Area Parte_3
, il quale, escusso sul capitolo 5 della memoria di costituzione, ha,
[...]
così, riferito: “Sì è vero che, compatibilmente con le proprie funzioni, ciascun dipendente dell'Ateneo, indipendentemente dal relativo inquadramento, utilizza
l'applicativo U-Sign per mettere documenti alla firma di altri soggetti, come Rettore,
Direttore generale, responsabile diretto, Responsabile di struttura, ecc. Ne sono a conoscenza perché nel ruolo che occupo attualmente forniamo assistenza agli utenti anche sull'applicativo U-Sign”.
Sempre con riguardo alla dotazione di firma digitale nonché all'utilizzo degli applicativi informatici dell'Ateneo, il teste, escusso sulle circostanze di cui ai capitoli
27 e 35 del ricorso, ha, così, riferito: “Sì è vero che il dott. non credo su Pt_1
iniziativa dell'Ateneo ma su incarico del suo responsabile diretto era stato dotato di firma digitale;
non so cosa firmasse con la firma digitale. Per responsabile diretto intendo colui che dirige l'ufficio in cui la persona lavora…Responsabile diretto del
Dipartimento è il direttore del Dipartimento”.
Infine, sul punto, sia la teste che la teste – escusse sul capitolo 9 Tes_1 Per_2
della memoria difensiva - “Vero che il dispositivo di firma digitale è in uso anche a dipendenti inquadrati in categoria D, C e B come da doc. n. 6 che si rammostra?” – hanno, così, dichiarato: “Sì è vero. Ognuno firma cose diverse in base al proprio inquadramento e mansioni”.
Con riguardo alle circostanze di cui al capitolo 29 del ricorso - “Vero che il dott. era l'unico all'interno del Dipartimento autorizzato ad annullare i protocolli Pt_1
che presentavano degli errori materiali?” - la dott.ssa a Parte_4
dimostrazione del fatto che il riconoscimento di tale potestà non postula un determinato inquadramento contrattuale e, dunque, non rappresenta certo un connotato proprio delle superiori mansioni rivendicate, ha, così, riferito: “Si è vero. Li ho annullati anch'io da quando non c'è più il dott. anche se c'è un nuovo Pt_1
AG”.
Quanto alle circostanze di cui al cap. 31 del ricorso – “Vero che il ricorrente svolgeva di fatto il ruolo di Segretario nei Consigli di Dipartimento: convocava il Consiglio, inviava l'ordine del giorno, redigeva il verbale, lo protocollava ed, infine, inviava gli estratti del verbale agli uffici competenti dell'Ateneo?” - il prof. ha, così, Per_3
precisato: “ero io che decidevo quando fare il Consiglio e quando convocarlo e nelle riunioni il dott. figurava come ospite;
preciso, inoltre, che l'ordine del giorno Pt_1
lo redigevo io personalmente”.
Tali circostanze sono state, altresì, confermate dalla teste la quale ha, così, Per_2
precisato: “partecipava e faceva le parti del verbale che non erano di competenza di altri”.
Con riguardo, infine, alle circostanze di cui al capitolo 39 del ricorso - “Vero che il ricorrente convocava il personale amministrativo del Dipartimento di Scienze
Medico-Veterinarie per discutere delle problematiche relative al funzionamento del
Dipartimento?” - dalle dichiarazioni rese è emerso che il dott. nei due anni Pt_1
in controversia (2021-2023), ha convocato il personale per solo due volte e, ciò, solo a seguito di espressa richiesta del personale stesso. La teste sul punto, ha così, riferito: “Noi chiedevamo gli incontri al Per_2
Direttore del Dipartimento e il dott. le convocava. Le problematiche che Pt_1
venivano discusse erano i problemi che vi erano sul lavoro”.
Dalle dichiarazioni acquisite e sinteticamente riportate, si evince, dunque, come il dott. fosse un mero esecutore delle disposizioni impartite dal Direttore di Pt_1
Dipartimento, ossia dal Prof. Per_3
Infine, in relazione alle circostanze dedotte al capitolo 43 del ricorso - “Vero che il ricorrente assegnava le direttive e dava i compiti e le indicazioni al personale del
Dipartimento?” - il Prof. ha, così, affermato: “No, non è vero che il ricorrente Per_3
assegnava le direttive e dava i compiti e le indicazioni al personale del Dipartimento.
Lo facevo io.”
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dalla teste la quale ha, così, Per_2
riferito: “Non ci impartiva delle direttive. Capitava che in sua assenza ci lasciasse dei compiti da fare. Delle attività da gestire”.
I testimoni escussi hanno, altresì, confermato le circostanze fattuali allegate dall'università convenuta in sede di memoria difensiva, così sconfessando la ricostruzione fattuale patrocinata da parte ricorrente.
La dott.ssa in particolare, escussa in ordine alle circostanze di cui al Per_2
capitolo 7 di parte resistente - “Vero che nel periodo dal 23.02.2021 al 28.02.2023
AG dell'UO Amministrazione Controparte_7
era il Direttore Generale Avv. Candeloro NT?” – ha, così, riferito:
[...]
“Sì è vero. Circa le funzioni di AG posso precisare che l'Avv. NT ne svolgeva molte e molte il Prof. Secondo me il dott. non svolgeva Per_3 Pt_1
l'attività di AG.”
Alla domanda su quale attività svolgesse l'avv. NT, poi, la teste ha, così, risposto: “Per esempio partecipava ai Consigli di Dipartimento nella qualità di segretario verbalizzante. Alcune volte sono stata presente”. Escussa, poi, in ordine alle circostanze di cui al capitolo 8 della memoria difensiva -
“Vero che nel periodo dal 23.02.2021 al 28.02.2023 la responsabilità degli atti compiuti in assolvimento del ruolo di AG dell'UO Amministrazione Dipartimentale del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie era del Direttore Generale?” -, la teste ha, così, riferito: “Si è vero…lo so perché durante una riunione il Direttore generale disse che avrebbe fatto lui il AG. A tale riunione erano presenti il personale amministrativo, il Prof. (all'epoca Pro Rettore ndr), il Direttore Per_5
di Dipartimento (Prof. ndr). Il Direttore generale precisò che avrebbe Per_3
mandato una persona del dipartimento che avrebbe gestito i contatti tra il dipartimento e lui”.
Quanto, infine, al documento prodotto da parte ricorrente sub allegato 40 – che, secondo la prospettazione attorea, rappresenterebbe uno dei principali riscontri della veridicità di quanto asserito in ricorso - il Prof. ha, così, riferito: “Questa Per_3
lettera fu predisposta dal dott. che mi chiese di firmarla quale lettera di Pt_1
referenza da presentare in occasione di eventuali concorsi pubblici presso l'Ateneo di Parma o in altra sede;
la dicitura ruolo di responsabile amministrativo gestionale facente funzione va interpretata in relazione a quello che il dott. ha Pt_1
effettivamente svolto…Ho sbagliato: mai avrei creduto che sarebbe andata a finire in tribunale”.
In conclusione, dunque, le allegazioni attoree – già, come detto, di per sé estremamente generiche - non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito dell'espletata istruttoria orale;
e, ciò, rappresenta un ulteriore motivo di infondatezza del ricorso.
2.4. Non avendo, dunque, la parte ricorrente assolto al proprio onere probatorio, ne consegue il rigetto delle domande attoree, tanto di quella avente ad oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore alle differenze retributive (rispetto al trattamento economico previsto per la categoria D maturate dal 23/02/2021 in conseguenza dell'espletamento di mansioni superiori inquadrabili nel livello economico EP del CCNL di riferimento, quanto di quella, consequenziale, avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione assicurativa della parte ricorrente presso i competenti enti previdenziali.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare, in favore dell Parte_1 Controparte_8
, le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.664,00 per
[...]
compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il 9 ottobre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questi i capitoli di prova articolati, sul punto, dal ricorrente.
Capitolo 17): “Vero che il Dott. era assegnato al Dipartimento di Scienze Medico- Pt_1
Veterinarie, adibito a mansioni superiori, proprie della categoria superiore EP, espletando le funzioni proprie del ruolo di Responsabile amministrativo gestionale (R.A.G.)?”. Capitolo 26): “Vero che il ricorrente, nel ricoprire il ruolo di R.A.G. presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, si occupava del servizio di governo amministrativo, specialistico e di coordinamento di tutte le attività amministrative, gestionali e contabili dipartimentali?”. Quanto agli altri capitoli di prova articolati da parte ricorrente, alcuni di questi (e, in particolare, i capitoli 27, 28 e 29 del ricorso) – che sono funzionali alla dimostrazione della dotazione del lavoratore di firma digitale e dell'utilizzo degli applicativi informatici da parte del medesimo nonché alla titolarità, in capo allo stesso, di talune facoltà (come, ad esempio, la facoltà di annullare i protocolli che presentano errori materiali) – non risultano, per quanto si dirà diffusamente nel prosieguo, conferenti ai fini del decidere, trattandosi, nel primo caso, di dotazioni che vengono concesse dall in base alle funzioni esercitate ed indipendentemente dall'inquadramento CP_5 2 Le dichiarazioni rese in giudizio dal Prof. – all'epoca dei fatti Direttore di Dipartimento e Per_3 citato, quale testimone, dallo stesso ricorrente – divergono da quelle rese dalla teste – Tes_1 sempre indicata da parte ricorrente ed inquadrata, nel profilo impiegatizio, nella categoria C. Sul punto, si condivide con quanto sostenuto dall' convenuta in ordine alla maggior CP_1 attendibilità del Prof. rispetto alle circostanze oggetto di controversia, essendo Per_3 indubbiamente inverosimile che un Direttore di Dipartimento non conosca il mansionario di un
AG (suo stretto collaboratore per i profili di gestione del Dipartimento da lui diretto), e, per contro, assolutamente plausibile che un dipendente di inquadramento inferiore non abbia specifica contezza delle mansioni e dei compiti specifici delle diverse categorie all'interno dell'Amministrazione, soprattutto se diversa da quella di appartenenza. 3 Circostanze che – secondo la prospettazione attorea – dovrebbero rappresentare la conferma dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili entro la categoria EP del CCNL applicato.
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, Dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n.
930/2023 R.G., promossa da:
, (C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv.to Casimiro Nigro del
Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale, sito in Parma, Via Verdi, n. 9;
RICORRENTE
contro
, (C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Rettore pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dagli Avv.ti Maria Galante e Sabrina Vitale del Foro di
Parma, ed elettivamente domiciliata presso gli uffici del Rettorato siti in Parma, Via
Università n. 12;
RESISTENTE
nonché con la chiamata in causa di
, con sede legale in Parma, Controparte_2
rappresentato e difeso, giusta procura generale ad lites, dagli Avv.ti Valeria Giroldi e EN ES del Foro di Parma, con domicilio eletto in Parma, Viale Basetti n 10, presso l'Avvocatura della Sede Provinciale dell medesimo;
CP_2
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 17.10.2023 e ritualmente notificato, agiva in giudizio dinnanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
in funzione di Giudice del lavoro, e – premettendo di essere stato assunto dall in data 31.12.2018 con Controparte_1
inquadramento economico alla categoria D del CCNL del Comparto Università, posizione economica D1, e di avere ricoperto, di fatto, dal 23.02.2021 al 28.02.2023, il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale (le cui mansioni sono riconducibili al livello di inquadramento proprio della categoria EP – Elevata professionalità) – chiedeva condannarsi la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori nonché alla relativa regolarizzazione contributiva.
A fondamento della domanda, rappresentava: a) che il Direttore Generale dell'Università convenuta, in data 09.02.2021, aveva proposto al ricorrente il trasferimento al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per occuparsi della gestione e del coordinamento delle relative attività amministrative e contabili in qualità di facente funzione R.A.G. (Responsabile Amministrativo Gestionale); b) di avere replicato, in tale sede, che tale proposta doveva essere rivolta al personale inquadrato nella categoria EP (doc.ti 4 e 5 fasc. parte ricorrente); c) che il Direttore
Generale, sempre in tale sede, aveva affermato che non era stato individuato alcun altro collega idoneo a ricoprire tale posizione;
d) di essere stato nuovamente invitato ad accettare il predetto trasferimento in data 12.02.2021, e di essersi dichiarato disponibile in tal senso (doc. 6 fasc. parte ricorrente); e) che l'incarico di R.A.G. del
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie era stato temporaneamente attribuito al dott. (doc. 7 fasc. parte ricorrente); f) di essere stato trasferito Persona_1
presso il Dipartimento di Scienza Medico-Veterinarie in data 23.02.2021 (doc.ti 8 e 9 fasc. parte ricorrente); g) che il Direttore Generale, in data 25.02.2021, aveva disposto la revoca dell'incarico di R.A.G. al dott. (doc.ti 9 e 10 fasc. parte Per_1
ricorrente); h) di essere stato riconosciuto come facente funzione R.A.G., non solo all'interno del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, ma anche dalle altre unità operative dell (doc. 11-18 fasc. parte ricorrente); i) di avere svolto, CP_1
nell'ambito dell'attività di R.A.G., attività di governo amministrativo, di specialistico e di coordinamento di tutte le attività amministrative, gestionali e contabili del
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie (doc.ti 19-34 fasc. parte ricorrente); l) che tutte le attività svolte dal ricorrente erano riconducibili alle mansioni proprie della categoria EP;
m) che il Direttore Generale, con determina Rep. N. 2229/2022 prot. 225063 del 08.09.2022, aveva riconosciuto al ricorrente una progressione economica orizzontale, con inquadramento nella categoria D, posizione economica
D2, con efficacia dal 01.01.2022 (doc. 35 fasc. parte ricorrente); n) che, dall'esame degli organigrammi di Ateneo relativi agli anni 2021, 2022 e 2023, era emerso che la posizione di R.A.G. del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie risultasse vacante (doc.ti 36-37 bis fasc. parte ricorrente); o) di essere stato precedentemente ritenuto idoneo alle mansioni proprie della categoria EP, avendo superato plurime procedure selettive (doc. 38 fasc. parte ricorrente); p) che l in data CP_3
18.10.2022, aveva richiesto all'Università convenuta il nulla osta per il trasferimento del ricorrente in posizione di comando presso l'Istituto Previdenziale a seguito del superamento, da parte di quest'ultimo, della relativa procedura selettiva (doc. 39 fasc. parte ricorrente); q) che il Direttore del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, con lettera datata 27.02.2023, acquisita al protocollo con n. 63185 del 28.02.2023, affermava testualmente: “ringrazio il dott. per aver ricoperto negli Parte_1
ultimi due anni il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale facente funzione del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie: con la sua preparazione, la sua disponibilità, la sua cordialità ha garantito lo svolgimento e il coordinamento di tutte le attività amministrative e gestionale del Dipartimento e si è fatto apprezzare dal corpo docente e tecnico amministrativo” (doc. 40 fasc. parte ricorrente); r) di essersi trasferito in posizione di comando presso l in data 01.03.2023 (doc. 41 fasc. CP_3
parte ricorrente); s) di avere successivamente chiesto all'Università convenuta il pagamento delle differenze retributive a titolo di mansioni superiori per il periodo in cui aveva ricoperto il ruolo di facente funzione R.A.G., ma quest'ultima si era rifiutata di provvedere (doc.ti 42 e 42 bis fasc. parte ricorrente).
Poste tali premesse fattuali, il sig. rivendicava la corresponsione delle Pt_1
differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori, e, in particolare, di quelle proprie della categoria EP, quantificate in complessivi Euro
29.491,09 a titolo di retribuzione ed Euro 475,65 a titolo di TFR.
Deduceva, poi, che, dalla condanna, discendeva l'obbligo della parte resistente di procedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa della parte ricorrente presso i competenti enti previdenziali.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa l'integrazione del contraddittorio con l' ove ne sia ritenuta CP_3
necessaria la partecipazione al giudizio, previe le declaratorie tutte del caso e di legge, salvo ed impregiudicato ogni altro diritto a migliore pronuncia,
Accertare e dichiarare che a decorrere dal 23/02/2021 e fino al 28/02/2023 il ricorrente ha ricoperto di fatto il ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale facente funzione del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie presso l'
[...]
; Controparte_1
Accertare e Dichiarare il diritto al riconoscimento a favore del ricorrente delle differenze retributive-stipendiali e contributive (TFR incluso) tra la categoria D e la categoria EP, maggiorate degli interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, per aver ricoperto e svolto il ruolo di Responsabile Amministrativo
Gestionale facente funzione del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell' su richiesta del Direttore Generale, Avv. Controparte_1
Candeloro NT, a decorrere dal 23/02/2021 al 28/02/2023 per tutti i motivi suesposti e documentati;
Condannare, per l'effetto, parte resistente, ai sensi degli artt. 36 Cost., art. 52 del D.
Lgs. 165/2001 e 24 del CCNL del comparto Università 2006-2009. o come meglio al pagamento della somma di € 29.491,09, a titolo di differenze retributive-stipendiali, €
470,65 a titolo di differenze di TFR maturato nel periodo lavorativo svolto e quant'altro fosse maturato nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro o di quelle diverse somme che risulteranno in corso di causa, per i titoli e le causali di cui in ricorso, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al soddisfo.
Condannare, altresì, la resistente a corrispondere i contributi all' nella misura CP_3
di € 9.219,17, oltre alle maggiorazioni per interessi e sanzioni amministrative.
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso legale di causa, oltre Magg. 15% T.P.,
IVA e CPA come per legge.”.
1.2. Con memoria difensiva del 12.01.2024, si costituiva in giudizio
[...]
, contestando la fondatezza delle pretese attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
Nel merito, in particolare, parte resistente chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, contestando l'effettivo espletamento di mansioni superiori da parte del ricorrente e sostenendo, altresì, di aver corrisposto tutto quanto spettante al sig. per il lavoro svolto con qualifica di impiegato inquadrato Pt_1
nella categoria D del CCNL del Comparto Università, conformemente alle previsioni del contratto di lavoro individuale.
Contestava, poi, in via subordinata, anche la quantificazione delle somme asseritamente spettantigli, rilevando come la corresponsione della retribuzione di posizione e di risultato previste per la categoria EP ex artt. 75 e 76 del CCNL
16.10.2008 potesse essere erogata unicamente a fronte di un provvedimento formale di attribuzione di incarico e previa valutazione dell'attività svolta, così come previsto dal C.C.N.L. e dai Contratti collettivi integrativi (CCI) succedutisi nel tempo.
1.3. La causa veniva, dunque, istruita sulla scorta della documentazione versata in atti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 9.10.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. I motivi della decisione.
2.1. Così riassunti i fatti di causa, va premesso che, stante la proposizione di domanda di condanna alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente, con pagamento in favore dell'Ente previdenziale dei contributi sulle differenze retributive maturate, questo giudicante, con ordinanza del 7 luglio 2025, ha disposto l'integrazione del contraddittorio con la chiamata in giudizio dell CP_3
Ed infatti, secondo la più recente giurisprudenza della S.C. di Cassazione (cfr. sent. n.
8059/2020 e n. 19679/2020), sussiste, in tale ipotesi, la legittimazione dell a CP_3
stare in giudizio qualità di litisconsorte necessario del datore di lavoro ex art. 102
c.p.c.
I Supremi giudici hanno affermato, invero, che il lavoratore non ha un diritto di credito ai contributi, bensì sussiste l'obbligo del datore di un facere nei confronti di un terzo, con la conseguenza che, senza il coinvolgimento del soggetto in favore del quale il datore di lavoro deve adempiere, non si ha alcun effetto verso l
[...]
, cui non è opponibile il giudicato che non rileva neppure ai fini CP_4
interruttivi della prescrizione dei contributi.
L con memoria del 25 luglio 2025, si è costituito, quindi, in giudizio, CP_3
associandosi alla domanda di regolarizzazione contributiva proposta dalla parte ricorrente e chiedendo al Tribunale di ordinare al datore di lavoro di versare in suo favore la somma ex lege dovuta a titolo di contributi, sanzioni e interessi, per la quale non sia decorso il termine di prescrizione.
2.2. Venendo al merito del giudizio, occorre preliminarmente evidenziare, in punto di diritto, che, a mente dell'art. 52 D. Lgs. n. 165 del 2001 (nella formulazione applicabile al caso di specie), “L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. ... Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore: a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. ... Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora
l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e, comunque, nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore ...”.
Come statuito dalla Suprema Corte, “il lavoratore che rivendichi nei confronti del datore di lavoro lo svolgimento di mansioni corrispondenti ad una superiore qualifica professionale, oltre a dover dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale tali mansioni sono state svolte, ha l'onere di specificare il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica ovvero il relativo trattamento retributivo vengono rivendicati, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale"
(Cass., sez. lav., n. 5544/2020).
Con specifico riferimento all'esercizio di mansioni superiori nell'impiego pubblico, si è, inoltre, osservato che può considerarsi svolgimento di mansioni superiori soltanto l'attribuzione in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti di dette mansioni (art. 52, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001, che ripete la formulazione dell'art. 56 del D.Lgs. n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 80 del 1998), con la conseguenza che, a tal fine, il giudice di merito deve procedere a una penetrante ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte e all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia e dei profili professionali pertinenti”
(Cass., sez. lav., n.2359/2020).
Ciò posto, è bene, altresì, rammentare che, secondo la normale distribuzione degli oneri probatori di cui all'art. 2697 c.c., grava su chi agisce in giudizio l'onere di provare la durata e la natura del rapporto di lavoro nonché le mansioni e le articolazioni orarie dello stesso e, quindi, la fondatezza della correlata pretesa creditoria.
Qualora, poi, il lavoratore agisca per ottenere il corretto inquadramento professionale, ha, altresì, l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni diverse, e superiori, rispetto a quelle contrattualmente concordate.
La giurisprudenza della S.C. si è più volte espressa sul punto e, in conformità con il dettato normativo, ha affermato che, al fine di individuare la categoria in cui il lavoratore deve essere inquadrato per il riconoscimento dei diritti conseguenti lo svolgimento di mansioni superiori, occorre seguire un iter logico articolato in tre fasi successive: a) accertare le mansioni concretamente svolte dal lavoratore;
b) verificare le qualifiche e i gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
c) raffrontare i risultati delle due indagini ed individuare la categoria in cui deve essere inquadrato il lavoratore in base alle mansioni svolte.
Inoltre, ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in due distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa (ovvero sia caratterizzata da differenti margini di autonomia esecutiva e diversi profili di responsabilità), l'onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, anche sull'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04 - Cass. Civ. n.
7007/1987 n. 7453/2002 n. 12792 del 2003; cfr. anche Cass. Civ. n. 3446 del 2004,
Cass. Civ. n. 9822 del 2000, Cass. Civ. n. 3528 del 1999).
Ne discende che, nei casi in cui il lavoratore non descriva, prima ancora di provare, le mansioni effettivamente svolte (nonché le concrete modalità di svolgimento delle stesse), al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte - che dagli atti e dai documenti di causa non è dato conoscere-, con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all' inquadramento professionale.
2.3. Tanto premesso in diritto e venendo al caso di specie, dagli atti di causa emerge che la parte ricorrente è stata assunta dalla parte resistente il 31.12.2018 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venendo inquadrata nella categoria D del CCNL del Comparto Università - Area Amministrativa Gestionale - con assegnazione alla U.O. Ragioneria Generale ed Economato (come emerge dal contratto individuale di lavoro nonché dalle buste paga in atti).
Secondo la prospettazione della parte ricorrente, quest'ultima avrebbe svolto, a far data dal 23 febbraio 2021, mansioni superiori - rispetto a quelle corrispondenti alla categoria D - riconducibili alla categoria EP del CCNL di riferimento: dall'asserita assegnazione di tali mansioni superiori discenderebbe, secondo la parte ricorrente, il diritto alla corresponsione del trattamento economico previsto per tali mansioni. Tale ricostruzione dei fatti è stata contestata dalla parte resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, la parte ricorrente non ha assolto, ad avviso di questo Giudice, all'onere probatorio gravante su colui che agisce in giudizio per rivendicare un inquadramento superiore e/o le differenze retributive maturate per effetto dell'espletamento di mansioni superiori.
2.3.1. Anzitutto, occorre rilevare che il ricorso introduttivo è carente delle allegazioni necessarie, in quanto, nell'atto, è allegato soltanto che il ricorrente, in considerazione del ruolo di R.A.G. (Responsabile Amministrativo Gestionale) facente funzioni asseritamente conferitogli, avrebbe diritto all'inquadramento nella categoria EP previsto dal CCNL applicabile al rapporto di lavoro, ma, nel medesimo atto, non è svolta alcuna specifica allegazione relativa alle mansioni in concreto disimpegnate nonché al necessario raffronto tra l'inquadramento posseduto e l'inquadramento rivendicato e, cioè, relativa ai motivi specifici per i quali le mansioni allegate come svolte, non solo siano riconducibili al superiore inquadramento rivendicato, ma non siano, altresì, riconducibili all'inquadramento posseduto in quanto pienamente incompatibili con lo stesso.
In particolare, non costituiscono oggetto di specifica allegazione in ricorso, né le mansioni in concreto disimpegnate dal lavoratore – il quale si è limitato, sul punto, a produrre in giudizio alcune mail e formulare capitoli di prova estremamente generici1 -, né i motivi per i quali le mansioni svolte comporterebbero il diritto all'inquadramento superiore sotto il profilo degli elementi che differenziano, in riferimento appunto a tali mansioni ed alle loro modalità concrete di svolgimento,
l'inquadramento posseduto e l'inquadramento superiore richiesto (in particolare, sul piano della differente competenza organizzativa e gestionale e dei diversi connotati di autonomia nonché delle correlate responsabilità), di cui non è stata riportata neanche la declaratoria, con l'analitica comparazione delle mansioni alle declaratorie contrattuali di riferimento, essendosi limitato il ricorrente ad allegare che, sulla base dell'inquadramento posseduto e quale titolare – facente funzione - della funzione di
AG, avrebbe diritto all'inquadramento superiore ed alle conseguenti differenze maturate, senza considerare specificamente in alcun modo le vigenti declaratorie dell'inquadramento medio tempore posseduto per allegarne specificamente la loro inapplicabilità nella specie.
Tale circostanza costituisce il primo motivo di rigetto della domanda attorea, dal momento che – come in precedenza evidenziato - la giurisprudenza della Cassazione ha affermato sul punto (n. 8025/2003) che “Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli, altresì, espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (in motivazione, la sentenza citata ha precisato che “il denunciato “difetto di allegazione” non risiede tanto nella mancata precisazione dei compiti espletati dal - e diffusamente esplicitati anche in Pt_2
questa sede - o nella mancata produzione del cnnl, pacificamente acquisito al posseduto, e, nella seconda ipotesi, di potestà conferite in modo trasversale ai dipendenti dell , a prescindere, dunque, anche in tal caso, dal formale inquadramento posseduto. CP_1
Le uniche circostanze dedotte in modo puntuale dal ricorrente, attinenti agli ulteriori compiti asseritamente conferiti ad (quale quello di gestione e coordinamento del personale o quello Pt_1 di convocazione del Consiglio di Dipartimento e di redazione dell'ordine del giorno) – oltreché insuscettibili, di per sé sole considerate, di provare lo svolgimento di mansioni superiori - sono state, comunque, smentite in sede di istruttoria. processo, quanto, come già riferito in narrativa, nell'assenza di comparazione, fra la declaratoria contrattuale rivestita e quella pretesa, a fronte delle mansioni espletate. Si legge, infatti, nella sentenza “…il lavoratore ha sostenuto d'aver diritto all'inquadramento come funzionario di grado 4^ F ai sensi e per gli effetti del ccnl vigente per i dipendenti del settore terziario (1^ livello con equiparazione al grado) senza minimamente dar conto di quali fossero le caratteristiche delle mansioni proprie dell'impiegato di 1^ livello del settore terziario, senza neppure produrre il contratto invocato, senza evidenziare in quali termini e per quali ragioni l'attività svolta presso la era da ricomprendere tra le previsioni contrattuali relative CP_6
all'impiegato di primo livello”).
L'anello mancante dunque, a ben vedere, non consiste soltanto in un difetto d'allegazione in ordine all'attività in concreto prestata, ma, altresì, nel manchevole raffronto di questa con le previsioni contrattuali;
omissione la quale non può che essere addebitata alla insufficiente strategia processuale del ricorrente, che era onerato della relativa prova.
Il che preclude al giudice l'attività di analisi e di valutazione delle declaratorie contrattuali in tesi violate, e, in particolare, sia quella restrittiva applicata dal datore di lavoro in modo inadeguato per il lavoratore, sia quella coerente, indebitamente non assegnata, che concorrono a configurare, unitariamente considerate, l'ossatura della domanda e giustificano (o non) la pretesa giudiziaria.
Con maggior impegno esplicativo, ai fini che qui interessano, non ci si può limitare a dedurre i compiti svolti ed allegare la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare - e poi rendere evidente sul piano probatorio - la gradazione e l'intensità
(per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni
(attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né, può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice, che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda (cfr. anche Cass. n. 5128/07 -
20523/05 - 7641/97).
La rilevata carenza di allegazione specifica da cui risulta affetto il ricorso introduttivo del giudizio non può essere sanata ufficiosamente dal Giudice, neanche attraverso l'utilizzo dei mezzi istruttori d'ufficio ai sensi dell'art. 421 c.p.c..
Tale valutazione, evidentemente, incide, già in via preliminare, sull'accoglibilità della domanda, in quanto, se i fatti allegati non sono del tutto mancanti (il che imporrebbe la rinnovazione o integrazione della domanda ex art. 164 c. 4 e 5 c.p.c. - cfr. Cass.
S.U. n. 11353/04 - o la declaratoria di nullità del ricorso), ma sono insufficienti a fondare la domanda, si impone una pronuncia di rigetto nel merito per la non corrispondenza tra la fattispecie concreta dedotta e la fattispecie normativa astratta costitutiva del diritto oggetto di domanda.
2.3.2. Ma, anche volendo prescindere da tale – assorbente – considerazione, occorre evidenziare che le – generiche – allegazioni attoree non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito dell'espletata istruttoria orale.
Le circostanze dedotte sub cap. 17 del ricorso - “Vero che il dott. era Pt_1
assegnato al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, a adibito a mansioni superiori, proprie della categoria superiore EP, espletando le funzioni proprie del ruolo di Responsabile Amministrativo Gestionale (AG)?” (che, come detto, sono state allegate del tutto genericamente) – sono state smentite dalla dott.ssa Per_2
nonché dal Direttore del Dipartimento di Scienze medico-veterinarie Prof. il Per_3
quale, nel contrastare la narrazione offerta dal ricorrente, ha precisato che molte delle attività normalmente attribuite al AG erano da lui stesso espletate (come, a titolo esemplificativo, la gestione del personale, la predisposizione dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio, le decisioni inerenti “quando fare il consiglio e quando convocarlo”, ecc.), altre, invece, erano espletate dal AG NT. Il Prof. in particolare, all'epoca dei fatti Direttore del Dipartimento Persona_4
di Scienze Medico Veterinarie e, dunque, testimone particolarmente attendibile2, non ha confermato alcuna delle deduzioni attoree.
In particolare – quanto alle circostanze di cui al cap. 17 del ricorso - il Prof. Per_3
ha, così, dichiarato: “No, non è vero che il dott. era assegnato al Pt_1
Dipartimento di Scienze Medico - Veterinarie, espletando le funzioni proprie del ruolo di Responsabile amministrativo gestionale (R.A.G.). Ricordo che il dott. era assegnato al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie per lo Pt_1
svolgimento delle funzioni amministrative di cui non ricordo la categoria. Ricordo che il dott. svolgeva le funzioni per le quali era assegnato e inoltre svolgeva Pt_1
funzioni di collegamento tra il Dipartimento e il R.A.G. Avv. NT”.
Ancora, quanto alle circostanze di cui al cap. 26 del ricorso - “Vero che il ricorrente nel ricoprire il ruolo di AG presso il Dipartimento di Scienze medico veterinarie, si occupava del servizio di governo amministrativo, specialistico e di coordinamento di tutte le attività amministrative, gestionali e contabili dipartimentali?” -, il prof. ha, così, dichiarato: “No, non è vero che il ricorrente ricoprisse il ruolo di Per_3
R.A.G. presso il Dipartimento di Scienze medico-veterinarie. Il personale lo gestivo personalmente come Direttore e l'attività amministrativa veniva svolta dagli amministrativi presenti al momento.”
Tale circostanza è stata confermata anche dalla teste la quale, sul punto, ha Per_2
così riferito: “No, non è vero.” Con riferimento alle circostanze di cui capitolo 273 del ricorso - “Vero che il dott. su iniziativa dell'Ateneo era stato dotato di firma digitale che utilizzava per Pt_1
firmare le fatture elettroniche attive emesse dal Dipartimento per prestazioni rese ad altre pubbliche Amministrazioni?” - il Prof. ha, così, chiarito: “Quasi tutto il Per_3
personale dell'Ateneo è dotato, su richiesta, di firma digitale….Ricordo che le fatture le inviavamo alla firma del Direttore Generale ed era un traffico, ricordo che per le pratiche urgenti il Direttore Generale firmava subito”.
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dal dott. Testimone_2
Responsabile della U.O. Supporto utenti dell'Area Parte_3
, il quale, escusso sul capitolo 5 della memoria di costituzione, ha,
[...]
così, riferito: “Sì è vero che, compatibilmente con le proprie funzioni, ciascun dipendente dell'Ateneo, indipendentemente dal relativo inquadramento, utilizza
l'applicativo U-Sign per mettere documenti alla firma di altri soggetti, come Rettore,
Direttore generale, responsabile diretto, Responsabile di struttura, ecc. Ne sono a conoscenza perché nel ruolo che occupo attualmente forniamo assistenza agli utenti anche sull'applicativo U-Sign”.
Sempre con riguardo alla dotazione di firma digitale nonché all'utilizzo degli applicativi informatici dell'Ateneo, il teste, escusso sulle circostanze di cui ai capitoli
27 e 35 del ricorso, ha, così, riferito: “Sì è vero che il dott. non credo su Pt_1
iniziativa dell'Ateneo ma su incarico del suo responsabile diretto era stato dotato di firma digitale;
non so cosa firmasse con la firma digitale. Per responsabile diretto intendo colui che dirige l'ufficio in cui la persona lavora…Responsabile diretto del
Dipartimento è il direttore del Dipartimento”.
Infine, sul punto, sia la teste che la teste – escusse sul capitolo 9 Tes_1 Per_2
della memoria difensiva - “Vero che il dispositivo di firma digitale è in uso anche a dipendenti inquadrati in categoria D, C e B come da doc. n. 6 che si rammostra?” – hanno, così, dichiarato: “Sì è vero. Ognuno firma cose diverse in base al proprio inquadramento e mansioni”.
Con riguardo alle circostanze di cui al capitolo 29 del ricorso - “Vero che il dott. era l'unico all'interno del Dipartimento autorizzato ad annullare i protocolli Pt_1
che presentavano degli errori materiali?” - la dott.ssa a Parte_4
dimostrazione del fatto che il riconoscimento di tale potestà non postula un determinato inquadramento contrattuale e, dunque, non rappresenta certo un connotato proprio delle superiori mansioni rivendicate, ha, così, riferito: “Si è vero. Li ho annullati anch'io da quando non c'è più il dott. anche se c'è un nuovo Pt_1
AG”.
Quanto alle circostanze di cui al cap. 31 del ricorso – “Vero che il ricorrente svolgeva di fatto il ruolo di Segretario nei Consigli di Dipartimento: convocava il Consiglio, inviava l'ordine del giorno, redigeva il verbale, lo protocollava ed, infine, inviava gli estratti del verbale agli uffici competenti dell'Ateneo?” - il prof. ha, così, Per_3
precisato: “ero io che decidevo quando fare il Consiglio e quando convocarlo e nelle riunioni il dott. figurava come ospite;
preciso, inoltre, che l'ordine del giorno Pt_1
lo redigevo io personalmente”.
Tali circostanze sono state, altresì, confermate dalla teste la quale ha, così, Per_2
precisato: “partecipava e faceva le parti del verbale che non erano di competenza di altri”.
Con riguardo, infine, alle circostanze di cui al capitolo 39 del ricorso - “Vero che il ricorrente convocava il personale amministrativo del Dipartimento di Scienze
Medico-Veterinarie per discutere delle problematiche relative al funzionamento del
Dipartimento?” - dalle dichiarazioni rese è emerso che il dott. nei due anni Pt_1
in controversia (2021-2023), ha convocato il personale per solo due volte e, ciò, solo a seguito di espressa richiesta del personale stesso. La teste sul punto, ha così, riferito: “Noi chiedevamo gli incontri al Per_2
Direttore del Dipartimento e il dott. le convocava. Le problematiche che Pt_1
venivano discusse erano i problemi che vi erano sul lavoro”.
Dalle dichiarazioni acquisite e sinteticamente riportate, si evince, dunque, come il dott. fosse un mero esecutore delle disposizioni impartite dal Direttore di Pt_1
Dipartimento, ossia dal Prof. Per_3
Infine, in relazione alle circostanze dedotte al capitolo 43 del ricorso - “Vero che il ricorrente assegnava le direttive e dava i compiti e le indicazioni al personale del
Dipartimento?” - il Prof. ha, così, affermato: “No, non è vero che il ricorrente Per_3
assegnava le direttive e dava i compiti e le indicazioni al personale del Dipartimento.
Lo facevo io.”
Analoghe dichiarazioni sono state rese anche dalla teste la quale ha, così, Per_2
riferito: “Non ci impartiva delle direttive. Capitava che in sua assenza ci lasciasse dei compiti da fare. Delle attività da gestire”.
I testimoni escussi hanno, altresì, confermato le circostanze fattuali allegate dall'università convenuta in sede di memoria difensiva, così sconfessando la ricostruzione fattuale patrocinata da parte ricorrente.
La dott.ssa in particolare, escussa in ordine alle circostanze di cui al Per_2
capitolo 7 di parte resistente - “Vero che nel periodo dal 23.02.2021 al 28.02.2023
AG dell'UO Amministrazione Controparte_7
era il Direttore Generale Avv. Candeloro NT?” – ha, così, riferito:
[...]
“Sì è vero. Circa le funzioni di AG posso precisare che l'Avv. NT ne svolgeva molte e molte il Prof. Secondo me il dott. non svolgeva Per_3 Pt_1
l'attività di AG.”
Alla domanda su quale attività svolgesse l'avv. NT, poi, la teste ha, così, risposto: “Per esempio partecipava ai Consigli di Dipartimento nella qualità di segretario verbalizzante. Alcune volte sono stata presente”. Escussa, poi, in ordine alle circostanze di cui al capitolo 8 della memoria difensiva -
“Vero che nel periodo dal 23.02.2021 al 28.02.2023 la responsabilità degli atti compiuti in assolvimento del ruolo di AG dell'UO Amministrazione Dipartimentale del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie era del Direttore Generale?” -, la teste ha, così, riferito: “Si è vero…lo so perché durante una riunione il Direttore generale disse che avrebbe fatto lui il AG. A tale riunione erano presenti il personale amministrativo, il Prof. (all'epoca Pro Rettore ndr), il Direttore Per_5
di Dipartimento (Prof. ndr). Il Direttore generale precisò che avrebbe Per_3
mandato una persona del dipartimento che avrebbe gestito i contatti tra il dipartimento e lui”.
Quanto, infine, al documento prodotto da parte ricorrente sub allegato 40 – che, secondo la prospettazione attorea, rappresenterebbe uno dei principali riscontri della veridicità di quanto asserito in ricorso - il Prof. ha, così, riferito: “Questa Per_3
lettera fu predisposta dal dott. che mi chiese di firmarla quale lettera di Pt_1
referenza da presentare in occasione di eventuali concorsi pubblici presso l'Ateneo di Parma o in altra sede;
la dicitura ruolo di responsabile amministrativo gestionale facente funzione va interpretata in relazione a quello che il dott. ha Pt_1
effettivamente svolto…Ho sbagliato: mai avrei creduto che sarebbe andata a finire in tribunale”.
In conclusione, dunque, le allegazioni attoree – già, come detto, di per sé estremamente generiche - non hanno trovato adeguato riscontro probatorio all'esito dell'espletata istruttoria orale;
e, ciò, rappresenta un ulteriore motivo di infondatezza del ricorso.
2.4. Non avendo, dunque, la parte ricorrente assolto al proprio onere probatorio, ne consegue il rigetto delle domande attoree, tanto di quella avente ad oggetto l'accertamento del diritto del lavoratore alle differenze retributive (rispetto al trattamento economico previsto per la categoria D maturate dal 23/02/2021 in conseguenza dell'espletamento di mansioni superiori inquadrabili nel livello economico EP del CCNL di riferimento, quanto di quella, consequenziale, avente ad oggetto la regolarizzazione della posizione assicurativa della parte ricorrente presso i competenti enti previdenziali.
3. Sulle spese di lite.
Le spese di lite - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore minimo (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie - all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti - si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in 5.664,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna a pagare, in favore dell Parte_1 Controparte_8
, le spese di giudizio, liquidate in complessivi € 5.664,00 per
[...]
compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014.
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti nei restanti rapporti.
Così deciso in Parma, il 9 ottobre 2025. Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questi i capitoli di prova articolati, sul punto, dal ricorrente.
Capitolo 17): “Vero che il Dott. era assegnato al Dipartimento di Scienze Medico- Pt_1
Veterinarie, adibito a mansioni superiori, proprie della categoria superiore EP, espletando le funzioni proprie del ruolo di Responsabile amministrativo gestionale (R.A.G.)?”. Capitolo 26): “Vero che il ricorrente, nel ricoprire il ruolo di R.A.G. presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie, si occupava del servizio di governo amministrativo, specialistico e di coordinamento di tutte le attività amministrative, gestionali e contabili dipartimentali?”. Quanto agli altri capitoli di prova articolati da parte ricorrente, alcuni di questi (e, in particolare, i capitoli 27, 28 e 29 del ricorso) – che sono funzionali alla dimostrazione della dotazione del lavoratore di firma digitale e dell'utilizzo degli applicativi informatici da parte del medesimo nonché alla titolarità, in capo allo stesso, di talune facoltà (come, ad esempio, la facoltà di annullare i protocolli che presentano errori materiali) – non risultano, per quanto si dirà diffusamente nel prosieguo, conferenti ai fini del decidere, trattandosi, nel primo caso, di dotazioni che vengono concesse dall in base alle funzioni esercitate ed indipendentemente dall'inquadramento CP_5 2 Le dichiarazioni rese in giudizio dal Prof. – all'epoca dei fatti Direttore di Dipartimento e Per_3 citato, quale testimone, dallo stesso ricorrente – divergono da quelle rese dalla teste – Tes_1 sempre indicata da parte ricorrente ed inquadrata, nel profilo impiegatizio, nella categoria C. Sul punto, si condivide con quanto sostenuto dall' convenuta in ordine alla maggior CP_1 attendibilità del Prof. rispetto alle circostanze oggetto di controversia, essendo Per_3 indubbiamente inverosimile che un Direttore di Dipartimento non conosca il mansionario di un
AG (suo stretto collaboratore per i profili di gestione del Dipartimento da lui diretto), e, per contro, assolutamente plausibile che un dipendente di inquadramento inferiore non abbia specifica contezza delle mansioni e dei compiti specifici delle diverse categorie all'interno dell'Amministrazione, soprattutto se diversa da quella di appartenenza. 3 Circostanze che – secondo la prospettazione attorea – dovrebbero rappresentare la conferma dello svolgimento, da parte del ricorrente, di mansioni riconducibili entro la categoria EP del CCNL applicato.